Articolo 11 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 marzo 1991
Art. 11. Validita' dell'iscrizione e aggiornamento professionale 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni determinano le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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