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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 6275 del R.G. 2023, avente ad oggetto la domanda di adozione proposta da:
(Avv. Fabio Dinoi) Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto:
esaminata l'istanza con la quale ha chiesto che sia pronunziata l'adozione di Parte_1 [...]
; CP_1
vista la documentazione allegata;
visto il verbale di audizione del 4.4.2024;
rilevato:
a) che il P.M. in sede nulla ha opposto alla domanda;
b) che l'adottanda e l'adottante non sono coniugate;
c) che ricorre il requisito di cui al primo comma dell'art. 291 c.c. (peraltro oggetto di parziale illegittimità costituzionale nel caso di esigua differenza per difetto nell'intervallo di età, con sentenza di Corte Cost. n.5 del 18-1-2024) in quanto l'età dell'istante, nata il [...], supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottanda, nata il [...];
d) che l'adottante e l'adottanda hanno ritualmente espresso il consenso e l'assenso all'adozione;
e) che i genitori dell'adottanda benchè ritualmente evocati in giudizio non si sono presentati a rendere assenso, comunque neppure opponendosi;
ritenuto che sussistono i presupposti per farsi luogo alla pronunzia dell'adozione, considerato che sono state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge e che l'adozione conviene all'adottanda in quanto il rapporto affettivo con l'adottante si è consolidato in lasso di tempo pluriennale , mentre pressocchè inesistenti sono i rapporti dell'adottanda con i genitori biologici, secondo quanto emerso in sede di ascolto della stessa;
f) che l'adottanda assumerà il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio ai sensi dell'art.299
comma 1 c.civ.;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 291 e ss. c.c., accoglie la domanda e conseguentemente così provvede:
1) fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di CP_1
, nata a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio assumendo CP_1
il nome completo di ”; Parte_2
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c. .
Nulla per le spese.
Così deciso il 9.5.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore