Articolo 28 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 27Articolo 28 bis
Versione
11 maggio 1956
Art. 28.
Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo.
Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.
Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956