Art. 3. 1. Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Articolo 3 della Legge 26 aprile 1986, n. 153
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- Legge 26 aprile 1986, n. 153
Articolo 3 della Legge 26 aprile 1986, n. 153
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27 maggio 1986
27 maggio 1986
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