Versione
27 maggio 1986
27 maggio 1986
Art. 3. 1. Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.