Art. 3. 1. Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Versione
27 maggio 1986
27 maggio 1986