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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Rua Pioppa 22 41121 Modena MO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MO0054537 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. 483/2025 ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di unità immobiliari inserite in un fabbricato a destinazione residenziale oggetto di Nominativo_1 recante causale
“frazionamento per trasferimento diritti”, Indirizzo_1e posto in maggio 59 a San Felice sul Panaro (MO). Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del classamento proposto. L'Ufficio si costituiva contestando in toto le eccezioni difensive e chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese. All'odierna udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto per le ragioni di seguito indicate. Risulta dagli atti che, in data 16/02/2024 con DOCFA Prot. MO0013052/2024 recante causale suindicata, tramite il tecnico di parte, il ricorrente proponeva il seguente classamento.
Fg Map Sub Nominativo_2 catastale
7 33 6 C/2 4 11mq € 123,95
7 33 7 A/2 2 5vani € 451,90
7 33 8 A/2 2 11,5vani € 1.039,37
7 33 9 C/2 2 194mq € 310,60
L'Ufficio, in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare, con variazione del 24/04/2025, n. 48437.1/2025, ha rettificato i classamenti secondo quanto di seguito riportato
Fg Map Sub Nominativo_2 catastale
7 33 6 A/8 2 1vano € 123,95
7 33 7 A/8 2 2,5vani € 309,87
7 33 8 A/8 2 14vani € 1.735,30
7 33 9 A/8 2 2vani € 247,90
Il ricorrente, dopo aver descritto l'immobile e la necessità di frazionamento derivante dalla attribuzione di parti dell'immobile tra i familiari, ha affermato che “tale frazionamento ha determinato la perdita dell'unitarietà strutturale e funzionale del compendio originario, generando diverse unità immobiliari autonome, ciascuna con proprie caratteristiche costruttive, livelli di finitura e destinazione”. L'immobile, pertanto, pur derivando da tale contesto, non conserverebbe più le caratteristiche architettoniche e qualitative che giustificavano l'originaria configurazione padronale, presentandosi ora diviso in due abitazioni unifamiliari a tipologia residenziale ordinaria, senza finiture di Associazione_1particolare pregio e priva di dotazioni e/o servizi quali ad esempio giardini comuni, parchi, piscine, campi da gioco e quant'altro. In realtà, a ben vedere l'Ufficio non ha fatto altro che confermare per l'unità immobiliare urbana oggetto di ricorso il classamento (assegnazione di categoria e classe) già agli atti prima della presentazione della variazione doc.fa n. MO0013052/2024, depositata il 16 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 (la categoria A/8 risale al 1994), dalla cui verifica èscaturito l'accertamento impugnato. Emerge dagli atti in maniera evidente che l'unità immobiliare in contestazione è di fatto immutata rispetto al suo precedente stadio: ciò è agevolmente riscontrabile mettendo a confronto la planimetria dell'immobile in contestazione con quella del suo precedente stadio. Pertanto l'immobile presenta tutte le tipiche caratteristiche estrinseche ed intrinseche della categoria A/8: le opere effettuate hanno comportato, con alcune modifiche distributive/impiantistiche, la costituzione di porzioni interdipendenti ed internamente collegate, oltre alla porzione nel fabbricato accessorio, accessibile da corte dichiarata BCNC, ma di fatto esclusiva dell'aia comprendente abitazione e fabbricato accessorio. Sul punto consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis, Cass., n. 5012/2020 e Cass., ord. n.7458/2021) afferma che “il contribuente, con il Nominativo_1, non può procedere alla modifica della rendita catastale soltanto cambiando la destinazione di un immobile mantenendo la medesima tipologia e le stesse caratteristiche precedenti e senza aver effettuate alcuna opera edilizia, dovendosi, in sede di classamento, tener conto di ogni possibile destinazione potenziale e non di quella contingente”. Ciò appare determinante per ritenere il provvedimento di rettifica così come motivato del tutto legittimo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il Ricorrente_1provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale del Territorio di Modena- che quantifica in euro 1.500,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge. Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice est Il Presidente Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Rua Pioppa 22 41121 Modena MO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MO0054537 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso n. 483/2025 ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento e la rendita catastale di unità immobiliari inserite in un fabbricato a destinazione residenziale oggetto di Nominativo_1 recante causale
“frazionamento per trasferimento diritti”, Indirizzo_1e posto in maggio 59 a San Felice sul Panaro (MO). Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del classamento proposto. L'Ufficio si costituiva contestando in toto le eccezioni difensive e chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese. All'odierna udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto per le ragioni di seguito indicate. Risulta dagli atti che, in data 16/02/2024 con DOCFA Prot. MO0013052/2024 recante causale suindicata, tramite il tecnico di parte, il ricorrente proponeva il seguente classamento.
Fg Map Sub Nominativo_2 catastale
7 33 6 C/2 4 11mq € 123,95
7 33 7 A/2 2 5vani € 451,90
7 33 8 A/2 2 11,5vani € 1.039,37
7 33 9 C/2 2 194mq € 310,60
L'Ufficio, in considerazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare, con variazione del 24/04/2025, n. 48437.1/2025, ha rettificato i classamenti secondo quanto di seguito riportato
Fg Map Sub Nominativo_2 catastale
7 33 6 A/8 2 1vano € 123,95
7 33 7 A/8 2 2,5vani € 309,87
7 33 8 A/8 2 14vani € 1.735,30
7 33 9 A/8 2 2vani € 247,90
Il ricorrente, dopo aver descritto l'immobile e la necessità di frazionamento derivante dalla attribuzione di parti dell'immobile tra i familiari, ha affermato che “tale frazionamento ha determinato la perdita dell'unitarietà strutturale e funzionale del compendio originario, generando diverse unità immobiliari autonome, ciascuna con proprie caratteristiche costruttive, livelli di finitura e destinazione”. L'immobile, pertanto, pur derivando da tale contesto, non conserverebbe più le caratteristiche architettoniche e qualitative che giustificavano l'originaria configurazione padronale, presentandosi ora diviso in due abitazioni unifamiliari a tipologia residenziale ordinaria, senza finiture di Associazione_1particolare pregio e priva di dotazioni e/o servizi quali ad esempio giardini comuni, parchi, piscine, campi da gioco e quant'altro. In realtà, a ben vedere l'Ufficio non ha fatto altro che confermare per l'unità immobiliare urbana oggetto di ricorso il classamento (assegnazione di categoria e classe) già agli atti prima della presentazione della variazione doc.fa n. MO0013052/2024, depositata il 16 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 (la categoria A/8 risale al 1994), dalla cui verifica èscaturito l'accertamento impugnato. Emerge dagli atti in maniera evidente che l'unità immobiliare in contestazione è di fatto immutata rispetto al suo precedente stadio: ciò è agevolmente riscontrabile mettendo a confronto la planimetria dell'immobile in contestazione con quella del suo precedente stadio. Pertanto l'immobile presenta tutte le tipiche caratteristiche estrinseche ed intrinseche della categoria A/8: le opere effettuate hanno comportato, con alcune modifiche distributive/impiantistiche, la costituzione di porzioni interdipendenti ed internamente collegate, oltre alla porzione nel fabbricato accessorio, accessibile da corte dichiarata BCNC, ma di fatto esclusiva dell'aia comprendente abitazione e fabbricato accessorio. Sul punto consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis, Cass., n. 5012/2020 e Cass., ord. n.7458/2021) afferma che “il contribuente, con il Nominativo_1, non può procedere alla modifica della rendita catastale soltanto cambiando la destinazione di un immobile mantenendo la medesima tipologia e le stesse caratteristiche precedenti e senza aver effettuate alcuna opera edilizia, dovendosi, in sede di classamento, tener conto di ogni possibile destinazione potenziale e non di quella contingente”. Ciò appare determinante per ritenere il provvedimento di rettifica così come motivato del tutto legittimo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il Ricorrente_1provvedimento impugnato. Condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale del Territorio di Modena- che quantifica in euro 1.500,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge. Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice est Il Presidente Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi