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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6645/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00340693 07 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della NE ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.09.2025, depositato il 27.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00340693 07 000, notificata il 14.07.2025, emessa per la somma complessiva di euro 905,88, a titolo tassa rifiuti per gli anni 2010-2011.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione di pagamento 290480, notificata il
08/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) PRELIMINARE ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DELL'ASSERITO
DIRITTO.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
In data 26.12.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO si è costituita il 05.01.2025 eccependo l'inammissibilità delle censure da farsi valere impugnando le fatture e l'intimazione già notificate ed argomentando comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 23.01.2026 parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n.
546/92 nella costituzione di ATO. Quindi la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che è fondata l'eccezione fondata sulla violazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 da parte di ATO che, nel costituirsi, non ha rispettato il termine di natura perentoria ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Ciò posto, va quindi rilevato che il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida rappresentata dall'eccezione di decadenza ritualmente formulata.
Va osservato al riguardo che, ai fini della riscossione del tributo, l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 D.
Lgs. n. 507/93, può procedere alla emissione di un avviso di accertamento nelle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della denuncia prescritta dal precedente art. 70 ovvero nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (cfr. Cass. n. 19255/03; n. 19181/04; n. 20646/07).
Nelle ipotesi in cui l'ente impositore proceda ad un accertamento, trova applicazione l'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per il quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (termine elevato a cinque anni dagli originari tre a seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs.
n. 507/93, da parte dell'art.1, comma 172, L. n. 296/06, con decorrenza dall'01.07.2007 e applicabilità anche ai rapporti d'imposta pendenti).
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 163, Legge 296/2006, prevede che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello i cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
La norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nelle ipotesi in cui l'ente decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi in cui, invece, la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla,
l'art. 72, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 507/93 consente di procedere direttamente alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento. La S.C. ha in proposito reiteratamente affermato che l'art. 72 citato attribuisce agli enti impositori la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr. Cass. n. 22248/15; n. 19120/16; n. 7849/20).
Per tale ipotesi opera il più breve termine annuale posto dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono avere luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (Cass. n. 14043/19).
Sulla applicabilità di tale doppio meccanismo di liquidazione/riscossione della TIA si veda espressamente, tra le più recenti, Cass. ordinanza n. 8165/2024. La S.C. ha precisato che “tendenzialmente, in tema di t.i.
a. 1, trovano applicazione i principi vigenti in tema di t.a.r.s.u., in assenza di un autonomo corpo normativo, sicché vale il termine di decadenza di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993”, rilevando, inoltre, che “parimenti, deve applicarsi anche alla t.i.a. l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di t.a.
r.s.u., secondo cui è possibile iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, solo ove non si contestino le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente”. E' stato conclsuivamente affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di t.i.a. 1, il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento/riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare”.
Nel caso concreto, non consta la notifica di alcun avviso di accertamento.
Tantomeno, per l'ipotesi in cui debba ritenersi che l'ATO abbia inteso fare ricorso alla procedura di liquidazione a mezzo ruolo, risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 72, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, avuto riguardo al fatto che l'iscrizione a ruolo ha avuto luogo solo nel 2024, poco prima dell'emissione della cartella in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in euro 380,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6645/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00340693 07 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della NE ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.09.2025, depositato il 27.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00340693 07 000, notificata il 14.07.2025, emessa per la somma complessiva di euro 905,88, a titolo tassa rifiuti per gli anni 2010-2011.
Nella cartella si fa riferimento, quale atto prodromico, a intimazione di pagamento 290480, notificata il
08/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) PRELIMINARE ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE E/O DECADENZA DELL'ASSERITO
DIRITTO.
2) MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI – MANCATO RISPETTO DELLA SEQUENZA
PREVISTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI.
3) MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Con distrazione delle spese.
In data 26.12.2025 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza, con assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
L'ATO si è costituita il 05.01.2025 eccependo l'inammissibilità delle censure da farsi valere impugnando le fatture e l'intimazione già notificate ed argomentando comunque l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 23.01.2026 parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n.
546/92 nella costituzione di ATO. Quindi la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che è fondata l'eccezione fondata sulla violazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 da parte di ATO che, nel costituirsi, non ha rispettato il termine di natura perentoria ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Ciò posto, va quindi rilevato che il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida rappresentata dall'eccezione di decadenza ritualmente formulata.
Va osservato al riguardo che, ai fini della riscossione del tributo, l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 D.
Lgs. n. 507/93, può procedere alla emissione di un avviso di accertamento nelle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della denuncia prescritta dal precedente art. 70 ovvero nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (cfr. Cass. n. 19255/03; n. 19181/04; n. 20646/07).
Nelle ipotesi in cui l'ente impositore proceda ad un accertamento, trova applicazione l'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per il quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (termine elevato a cinque anni dagli originari tre a seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs.
n. 507/93, da parte dell'art.1, comma 172, L. n. 296/06, con decorrenza dall'01.07.2007 e applicabilità anche ai rapporti d'imposta pendenti).
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 163, Legge 296/2006, prevede che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello i cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
La norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nelle ipotesi in cui l'ente decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi in cui, invece, la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla,
l'art. 72, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 507/93 consente di procedere direttamente alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento. La S.C. ha in proposito reiteratamente affermato che l'art. 72 citato attribuisce agli enti impositori la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr. Cass. n. 22248/15; n. 19120/16; n. 7849/20).
Per tale ipotesi opera il più breve termine annuale posto dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono avere luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (Cass. n. 14043/19).
Sulla applicabilità di tale doppio meccanismo di liquidazione/riscossione della TIA si veda espressamente, tra le più recenti, Cass. ordinanza n. 8165/2024. La S.C. ha precisato che “tendenzialmente, in tema di t.i.
a. 1, trovano applicazione i principi vigenti in tema di t.a.r.s.u., in assenza di un autonomo corpo normativo, sicché vale il termine di decadenza di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993”, rilevando, inoltre, che “parimenti, deve applicarsi anche alla t.i.a. l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di t.a.
r.s.u., secondo cui è possibile iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, solo ove non si contestino le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente”. E' stato conclsuivamente affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di t.i.a. 1, il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento/riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare”.
Nel caso concreto, non consta la notifica di alcun avviso di accertamento.
Tantomeno, per l'ipotesi in cui debba ritenersi che l'ATO abbia inteso fare ricorso alla procedura di liquidazione a mezzo ruolo, risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 72, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, avuto riguardo al fatto che l'iscrizione a ruolo ha avuto luogo solo nel 2024, poco prima dell'emissione della cartella in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in euro 380,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.