CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IE TA nato a [...] il [...] AN TE nato a [...] il [...] TI AG CO nato a [...] il [...] FR AN nato a [...] il [...] OP NT (CL.72) nato a [...] il [...] SO NT nato a [...] il [...] DE OR LU nato a [...] il [...] OP LA nato a [...] il [...] IE CR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio esclusivamente per la posizione di GA MO TI, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche;
l'annullamento con rinvio nei confronti di NI TA relativamente al capo 70); il rigetto nel resto di tutti i ricorsi. L'avvocato MICHELA PASSARO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4624 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 30/09/2025 2 L'avvocato GIUSEPPE GERVASI si riporta al ricorso, ribadendo, in aprticolare, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, e insiste nell'accoglimento. L'avvocato AMEDEO RIZZA espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti: Per le posizioni di UC De IO e LA OP si riporta integralmente ai motivi di ricorso. L'avvocato OR VIANELLO ACCORRETTI si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria avente a oggetto il confronto tra OP NI (cl. ‘60) e OP NI (cl. ‘72), in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano, pronunciata nel giudizio abbreviato in data 14/11/2023, ha così provveduto: - Ha assolto NI TA dal reato di cui al capo 42 per non aver commesso il fatto;
ha rideterminato la pena in relazione ai residui reati di cui ai capi 55,72,87 (riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990), 63, 70, tutti avvinti dal medesimo disegno criminoso, operato l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen., e, con la diminuzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 5 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 24.400,00 di multa. TA era stato assolto dal primo giudice dal reato di cui al capo 37. - Ha riconosciuto in favore di ST LE DI le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all’art. 416-bis co. 4 cod. pen., e ha rideterminato la pena come segue: ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., aumentata la pena per la continuazione con i reati di cui ai capi 3), 4), 8), 9), 10), 11), 12), riqualificato ex art. 424 cod. pen., 13), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., 23), 24), 26), 27), 29), 30), 31), 34), 35) 36), riqualificato nell’art. 10 e 12 L 497/1974, riqualificati i reati di cui ai capi 39), 40), 41), 42), 43), 44),45), 52), 54), 55), 56), 57), 60), 66), 67), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81) 82), 83), 86), 87) nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90, aumentata la pena per la continuazione con i capi 38), 41), 47), 49), 50), 51), 53), 59), 61), 62), 63), 66), 70), 71) e 89), lo ha condannato alla pena, già ridotta per il rito, di anni 14 mesi 8 di reclusione. 3 - Ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo 25 in quello sub 26, e ha rideterminato la pena nei confronti di AN RA, in relazione ai reati di cui ai capi 23 (limitatamente al fatto di cui all’art. 10 legge n. 497/1974), 26 (in esso assorbito il capo 25) e 31, riconosciuto il medesimo disegno criminoso, condannandolo, previa riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. AN RA era stato assolto già in primo grado dal reato di cui al capo 27. - Ha confermato la decisione di primo grado nei confronti degli altri coimputati, per i quali il primo giudice aveva così statuito: - DI TA colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuto più grave il capo 1), operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 2), 4), 6) e 12), e con la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;
- TI GA MO colpevole dei reati ascrittigli ai capi 38,39,40,41,43,44,45,47, 48,49,50,51,61,62 e 88, riqualificati i reati di cui ai capi 39,40,43,44,45 ai sensi dell’art. 73 co.5 DPR 309/90, applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuto il medesimo disegno criminoso, lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 7 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 23.300, di multa. TI è stato assolto dai reati di cui ai capi 46, 64 e 37. - De IO UC colpevole dei reati ascrittigli ai capi 49, 50,61,62,65, quest’ultimo riqualificato ai sensi dell’art. 73 co.5 DPR 309/90, e 88, applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuto il medesimo disegno criminoso, operata la riduzione per ilo rito, lo ha condannato alla pena di anni 5 mesi 11 di reclusione e d euro 24.800 di multa. De IO è stato assolto dai reati di cui ai capi 37 e 64. - TT RI colpevole dei reati ascritti - ritenuto più grave il capo 1), riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 416 bis co. 1 cod. pen.- esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 10), 11), 47), nonché con i capi 52), 66), 78) e 86) riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90 e con i capi 89) e 91) – e ha ritenuto la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 21.4.2021, irrevocabile l’11.5.2021- condannandola, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 9 mesi 5 giorni 10 di reclusione. - OP NI (c. 72), colpevole dei reati ascrittigli - ritenuto più grave il capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 29, 3), 4), 6), 9), 10) 12), riqualificato ex art. 424 c.p., 13), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 112 c.p., 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 31), 34), 35), 36), riqualificato ex art. 10 e 12 L 497/74, capi 42), 43), 54), 59, 56), 57), 60), 65), 66), 70), 75), 76), 77), 78), 81), 82), 86) e 87), riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90, capi 50), 51), 59), 61), 62), 63), 64), 71) ed 89) – lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena già ridotta per il rito di anni 13 mesi 11 di reclusione. L’imputato veniva assolto dal primo giudice dai 4 reati di cui ai capi 7, 8), 58) e 64) per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 5) e 37) perchè il fatto non sussiste. Il G.U.P. dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 15, 16, 17, perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. - OP LA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 51) e 70), quest’ultimo riqualificato ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990 dal G.U.P., esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, l’ha condannata, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 12.200,00 di multa. 1.1.Per quanto emerge dalle sentenze di merito, il presente procedimento - nato dalla trasmissione degli atti, per competenza, da parte della Procura della Repubblica di Torino - vedeva, in origine, la contestazione di due distinte associazioni: una, quella mafiosa, per cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili, contestata al capo 1); l’altra, un’associazione ex art. 74 DPR 309/90, contestata al capo 37), per la quale tutti gli imputati sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. 1.2. Secondo i giudici di merito, il procedimento ha disvelato la operatività di un consesso associativo di tipo mafioso nel territorio di Rho dedito alla commissione in particolare di estorsioni e al traffico di armi e di sostanze psicotrope. In posizione apicale è emersa la figura di TA DI, già condannato nel processo c.d. Infinito, quale partecipe della locale di ‘ndrangheta di Rho, il quale all’atto della scarcerazione, si attivava – questa volta assumendo il ruolo di promotore e di capo – per rivitalizzare l’associazione di cui al capo 1), coinvolgendo anche il figlio ST LE nella gestione e organizzazione delle attività illecite portate avanti dal sodalizio;
la cosca, secondo i giudici di merito, oltre a essere operativa nel periodo caduto sotto l’attenzione investigativa, era dotata di cariche e gradi analoghi a quelli emersi in altri procedimenti, tra cui il proc. ‘Infinito’, e si riuniva e agiva con modalità, formule e rituali analoghi a quelli delle locali di Calabria. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso i suddetti imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, formulando i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con un unico ricorso, l’avvocato Amedeo Rizza, difensore fiduciario di TA DI, ST LE DI, RI TT e NI OP, svolge sette motivi. Il primo e il sesto riguardano tutti i ricorrenti. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 416-bis cod. pen. per omessa motivazione e illogicità della stessa con riferimento alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto associativo sub 1). In primo luogo, si stigmatizza la scarna e insufficiente 5 motivazione, finanche apparente, oltre che contraddittoria, con la quale la Corte di appello ha svolto le proprie argomentazioni in poche pagine, obliterando le specifiche censure difensive. Premette la Difesa che la Corte di appello ha tratto l’appartenenza mafiosa degli imputati dalla circostanza che, in altro procedimento, c.d. Infinito, risulti definitivamente acclarata la sussistenza della locale di Rho, in epoca antecedente al 2010, alla quale apparterebbero anche gli imputati, e che i giudici di merito hanno, in sostanza, ritenuto che, essendo stata già accertata l’esistenza di una locale di Rho, l’appartenenza alla ‘ndrangheta deriverebbe dalla mera partecipazione alla locale, senza necessità di alcun altro accertamento. Lamenta, quindi, la mancata replica alle deduzioni formulate con l’atto di appello, con cui si era segnalato che il parallelismo automatico effettuato dal primo giudice, e replicato dalla Corte di appello, tra la associazione accertata nel processo ‘Infinito’ e quella in giudizio, non trova alcun appiglio concreto in atti, stante la differenza soggettiva degli imputati, l’assenza di rapporti con la casa madre, non emergendo dagli atti e dalla sentenza impugnata incontri, pianificazioni, conferimento di doti su assenso della Calabria, invece, emersi nel procedimento ‘Infinito’. Non spiega la Corte quando TA DI, già condannato nel proc. ‘Infinito’ quale partecipe della locale di Rho, ne sia divenuto un capo, né quando sia avvenuta la affiliazione del figlio ST. Si richiama una intercettazione ambientale in cui è lo stesso TA DI ad affermare che ‘non siamo ancora compiuti’, a volere significare la mancanza di una associazione, di una locale di ‘ndrangheta. Si segnala inoltre, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla configurabilità di nuove cellule mafiose dislocate su territori differenti da quelli di originaria localizzazione, come la Corte di appello abbia ritenuto di trarre la “avvenuta rivitalizzazione” della cosca nella locale di Rho ad opera dei DI e di NI OP (cl. 72) dalla ‘ostentazione… della loro appartenenza alla ndrangheta’, senza, tuttavia, esporre i comportamenti espressivi di tale ostentazione, tale non potendo considerarsi la terminologia evocativa presente unicamente nei discorsi tra sodali, come emersa dalle intercettazioni, ma, mai esternata nei confronti di terzi. Anche ai ruoli dei sodali la sentenza impugnata dedica poche righe, nonostante le specifiche deduzioni veicolate con il gravame, con cui si censurava come gli episodi di intimidazione individuati dal primo giudice, quali reati – fine espressivi del sodalizio, fossero, in realtà, privi della connotazione mafiosa, in quanto mancanti della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo. Il riferimento è ai reati compendiati nei capi 3,4,6,8,12,13,14,15,17,18,19,20. In tali episodi, si sostiene, sono assenti due dei cinque sodali, ovvero NI OP cl. 60 e RI TT;
la Corte di appello non spiega perché il recupero del prezzo per l’acquisto di piccole dosi di stupefacente presso i consumatori integri un’estorsione; d’altro canto, immotivatamente, la Corte territoriale considera i reati relativi alle armi detenute dal sodalizio come reati-fine dell’associazione, pur trattandosi di mere intermediazioni, svolte solo da ST DI e NI OP cl. 72, nella cessione di armi a terzi in cambio di un modesto 6 guadagno. Né la Corte di appello replica alla deduzione sull’assenza di contatti tra membri della consorteria e sulla circostanza che alcuni dei pochi sodali neppure si conoscessero tra loro. In realtà, secondo la Difesa, si tratta di pochi sodali che agiscono disgiunti, senza perseguire uno scopo comune, tanto che il capo, TA DI, è all’oscuro del principale reato perseguito dal sodalizio, costituito dall’attività di spaccio di sostanze psicotrope. 3.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, per quel che attiene alla prova della responsabilità di RI TT per la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, oggetto del quinto motivo di appello, affermata dai giudici di merito sul solo rilievo, rinvenibile a pg. 79 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe svolto un intervento sostitutivo (per soli otto giorni) durante la quarantena di ST DI, senza indicare gli elementi da cui è stato tratto il suo stabile inserimento nel sodalizio, tanto più che ella è subentrata, non nel ruolo di reggente del clan ma, nella attività di spaccio, compreso il recupero dei crediti da essa derivanti. Si segnala come la ricorrente abbia partecipato solo a pochi dei molteplici episodi di spaccio, mai ad altra tipologia dei contestati reati-fine del sodalizio, e si richiamano gli approdi giurisprudenziali in merito alla condotta partecipativa per stigmatizzare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in merito agli elementi indicativi della messa a disposizione del sodalizio. 3.3. Con il terzo e il quarto motivo, sono denunciati violazione degli artt. 125- 192 cod. proc. pen.- 629 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in relazione alle condotte estorsive di cui ai capi 2) e 3), quanto alla posizione di TA DI e NI OP, di cui, certi i crediti, la Corte di appello non ha spiegato in cosa siano consistite le minacce, essendosi limitati, i ricorrenti, in un caso, a insistere telefonicamente nel richiedere il pagamento, e, nell’altro, a richiedere la intermediazione di un terzo. 3.4. Con il quinto motivo, sono denunciati violazione degli artt. 125- cod. proc. pen. – art. 73 DPR n. 309/1990 e correlati vizi della motivazione, per il mancato assorbimento delle condotte di cessione di stupefacente in quelle di acquisto a vario titolo contestate agli imputati ST LE DI, NI OP, RI TT. Trattandosi di condotte di acquisto e cessione di droga contestate come commesse nel medesimo arco temporale, e quindi in presenza di periodi sovrapponibili, si sostiene che, nell’ottica di legge, la condotta di detenzione assorbe le restanti ipotesi alternative contemplate dalla norma, laddove esse abbiano a oggetto la medesima sostanza psicotropa. 3.5. Il sesto motivo formula censure in merito alla contestazione, nella sua duplice declinazione, dell’aggravante mafiosa contestata in relazione ai delitti-fine. Si lamenta, quanto al metodo mafioso, che non possa identificarsi l’impiego della forza di intimidazione e la condizione di omertà che ne deriva dalla mera circostanza che le persone offese abbiano omesso di denunciare. Con riguardo alla agevolazione mafiosa mancherebbe la prova della finalizzazione della condotta a beneficio del sodalizio e del dolo intenzionale, ovvero dalla convinzione di apportare un vantaggio alla compagnine associativa. 7 3.6. Il settimo motivo ha riguardo alla pozione di TA DI, e lamenta l’illogicità della motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa nel proc. c.d. ‘Infinito’, giustificato dalla Corte di appello con l’eccessiva distanza temporale con i fatti oggetto del presente giudizio e con la non coincidenza soggettiva dei sodali, elementi che portano a escludere il disegno unitario. Si segnala, dunque, l’orientamento giurisprudenziale che non ravvisa alcun automatismo, al fine di escludere la continuazione, nella detenzione patita medio tempore, come avvenuto nel caso di specie per TA DI, detenuto dal 2010 al 2019; la difesa evidenzia che i giudici di merito, e lo stesso P.M., hanno ravvisato nella associazione in esame una prosecuzione di quella giudicata nel proc. ‘Infinito’, e come emerga, dalle stesse intercettazioni, la riprova che il disegno criminoso dell’imputato non si sia mai interrotto. 4.Il ricorso nell’interesse di GA MO TI (capi 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 88) è affidato all’avvocato Giuseppe Cervasi, che articola 11 motivi, con i quali denuncia erronea applicazione della legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione. In specie: 4.1. Con i primi due motivi, relativi al reato di cui al capo 38, si osserva come, dalla intercettazione posta alla base della condanna, non sia mai emerso il nome del ricorrente, e, comunque, anche a volerne ammettere il coinvolgimento, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato, per l’incertezza assoluta in ordine al momento di commissione del fatto. Rispetto a tali specifiche deduzioni dell’appellante, la Corte di appello ha omesso di argomentare. 4.2. Con il terzo e il quarto motivo, aventi riguardo, rispettivamente, ai reati di cui ai capi 39 e 41, ci si duole che non siano stati individuati gli elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente. Invero, sebbene la difesa avesse devoluto con l’appello la circostanza che, nelle conversazioni intercettate, poste a fondamento della decisione, non fosse mai comparso il nominativo del TI, la sentenza impugnata si limita affermarne apoditticamente l’inequivocabile significato, senza alcuna argomentazione esplicativa. La Corte territoriale, inoltre, nulla ha osservato in merito alla deduzione difensiva che censurava la ricostruzione delle immagini della videocamera circa il certo approvvigionamento della droga presso il IO, né, con riguardo al capo 41, ha risolto il dubbio sull’individuazione del soggetto che avrebbe fornito consigli al DI ST in merito al taglio dello stupefacente, così come sollecitato con il gravame. 4.3. Il quinto motivo denuncia che la Corte di appello non avrebbe replicato alla censura con la quale, nell’atto di appello, era stata segnalata, in relazione al fatto di cui al capo 43, la mancata identificazione del mittente della foto, con la conseguenza che, non essendo stata spiegata la certa riconducibilità della foto al ricorrente, non è stato rappresentato il suo apporto al fatto illecito. 4.4. Con il sesto motivo, si lamenta che, con riguardo al capo 45, la Corte di appello, pure sollecitata con il motivo di gravame, non abbia indicato il ruolo specifico del TI nella cessione 8 di droga a ST DI, avvenuta per il tramite di IO, tenuto conto dell’assenza di contatti del ricorrente con il soggetto che avrebbe ritirato la droga presso il fornitore. 4.5. Con il settimo motivo, si stigmatizza la motivazione con la quale, con riguardo al capo 61, la Corte territoriale ha introdotto un elemento – la consegna diretta dello stupefacente da parte di TI a DI ST e OP NI cl. 72 - del tutto originale rispetto alla sentenza di primo grado, e, comunque, senza replicare al motivo di appello che segnalava come la cessione fosse ascrivibile ad altro soggetto, identificato attraverso la localizzazione della sua abitazione. 4.6. L’ottavo motivo ha riguardo al delitto di favoreggiamento reale aggravato di cui al capo 88. In primo luogo, si denuncia la assenza di motivazione in merito alla individuazione della condotta post delictum del ricorrente;
inoltre, la motivazione è illogica e contraddittoria quanto alla disamina e all’applicazione degli evocati principi di diritto in merito al rilievo o meno della conoscenza del delitto presupposto. 4.7. Con il nono motivo, ci si duole del mancato riconoscimento, in relazione ai delitti rubricati ai capi 38,41,47,48,49,50,51,61,62, della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 del t.u. stupefacenti, che la Corte di appello ha negato facendo leva sul pericoloso contesto criminale e sull’attività sistematica e consolidata e sulle rilevanti quantità oggetto di spaccio, in spregio all’orientamento giurisprudenziale che non considera ostativo lo spaccio non occasionale, la reiterazione delle condotte di spaccio, né la tipologia della sostanza psicotropa. In sostanza, pur essendo contestata al ricorrente la detenzione ai fini di cessione di diversi quantitativi di sostanza stupefacente, nondimeno, il quantitativo riferibile a ciascuna imputazione è contenuto nel limite massimo segnato dalla recente giurisprudenza per la cocaina. D’altronde, il giudice di primo grado, aveva ravvisato la modica quantità in presenza di quantitativi identici o maggiori. 4.8. Con il decimo motivo, riferendosi a tutti i reati per cui il ricorrente ha subìto condanna, lamenta che la Corte di appello non ha motivato o comunque ha argomentato illogicamente in merito alla ravvisata circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, ritenuta sulla base di argomenti contrastanti con le coordinate giurisprudenziali declinate dalle Sezioni unite ‘Chioccini’. La Corte territoriale ha indicato elementi evocativi della mera conoscibilità della finalità agevolativa altrui, piuttosto che della necessaria conoscenza. 4.9. Con l’undicesimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.Il ricorso di ON RA (capi 23, 25, 26, 31), con il ministero dell’avvocato Anna Marziano, è affidato a tre motivi, con la premessa che, contrariamente a quanto si legge a pag. 6 della sentenza impugnata, evidentemente per mero errore materiale, al ricorrente non è mai stata contestata la circostanza aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.. 5.1. Violazione di legge e correlato vizio di motivazione, con riguardo alla natura permanente del reato di detenzione di arma da sparo di cui all’art. 10 della legge n. 497 del 1974 (unico reato per cui il G.u.p. ha ritenuto l’imputato responsabile per il fatto di cui al capo 9 23) invocandosi l’assorbimento del capo 26 nel capo 23, sul rilievo che l’arma oggetto delle due imputazioni è la medesima, rimasta ininterrottamente nella disponibilità del ricorrente. La Corte di appello ha sostanzialmente scisso la condotta dell’imputato in due diversi periodi, quello dell’acquisizione (capo 23) e quello successivo di cessione (capo 26), condannandolo due volte per la medesima violazione. 5.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo agli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974, in relazione al fatto rubricato al capo 31. Secondo la difesa ricorrente, manca la prova della instaurazione di una minima, autonoma, disponibilità dell’arma in capo al RA, anche in ragione dell’esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita il 6 marzo 2021, a seguito delle captazioni che davano conto della trattativa per la cessione di un’arma nella disponibilità del RA, sebbene detenuta presso un terzo. In effetti, le stese intercettazioni darebbero conto della impossibilità per il ricorrente di prelevare l’arma secondo sue libere e autonome determinazioni, posto che essa era custodita da un soggetto e in un luogo a lui sconosciuti, tanto che si vedeva costretto a recarsi all’appuntamento del 6 marzo 2021 senza l’arma. 5.3. Il terzo motivo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stato espresso con motivazione apparente e omissiva, malgovernando i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza. 6. Il difensore di UC De IO (capi 49, 50, 61, 62, 88) si affida a un motivo unico denunciando vizi della motivazione in merito al riconoscimento della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, per non essere stati esplicitati, in spregio alla giurisprudenza di legittimità, gli elementi di fatto espressivi della conoscenza della mafiosità del gruppo DI, e indicativi della consapevolezza di operare al fine di agevolare un sodalizio mafioso dell’agevolazione. 7. LA OP (capi 51, 70) affida il ricorso, per il tramite dell’avvocato Giuseppe Capobianco, a due motivi. 7.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità della ricorrente per i reati di cui ai capi 51 e 70. 7.1.1. In particolare, a fronte di specifico motivo di appello, contenente la richiesta di assoluzione dal delitto di cui al capo 51, la Corte di appello, con motivazione cumulativa riguardante anche altri coimputati, ha incentrato il giudizio sul mero dato quantitativo della sostanza stupefacente, senza tener conto delle ulteriori deduzioni veicolate con l’atto di appello, con le quali si segnalava la mancanza di conoscenza delle ragioni del viaggio in auto con cui aveva accompagnato il cugino, ovvero del trasporto di circa 200 grammi di cocaina, e, comunque, del tipo e della quantità della sostanza stupefacente, assenza di consapevolezza emergente dalla telefonata del giorno successivo al cugino. 7.1.2. Allo stesso modo, con riguardo al capo 70 - con cui è contestata la ricezione di un quantitativo di 2 kg di marijuana, che, tuttavia, la ricorrente ha cestinato per la pessima qualità del prodotto rifiutandone il pagamento, ritenendola invendibile sul mercato - la Corte di appello 10 non si è attenuta agli orientamenti espressi sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione in merito alla necessaria concreta offensività della condotta di acquisto/cessione della sostanza stupefacente, correlata alla potenzialità lesiva, alla nocività del principio attivo psicotropo, dovendosi escludere, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., la punibilità dello spaccio nel caso in cui la condotta risulti assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, ex art. 32 Cost. In merito a tali parametri la sentenza impugnata non ha espresso alcuna motivazione. 7.2. Analoghi vizi sono denunciati con il secondo motivo, in merito alla carenza di motivazione sulla sussistenza o meno dei presupposti di legge per la concessione di pene sostitutive nonché per l’assenza di giudizio prognostico quanto all’esito positivo o negativo della pena sostitutiva. La sentenza impugnata si è, infatti, limitata a denegare il beneficio sul solo rilievo della presenza dei plurimi precedenti penali, così distaccandosi dai parametri valutativi indicati dalla legge, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore dei quali la decisione discrezionale sull’an della sostituzione si sostanzia nella congruità della pena sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa del condannato, attraverso la valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo stato precisato che le circostanze ostative sono tutte relative al reato per cui si procede, e non riferibili ai precedenti giudiziari. 8.Nell’interesse di NI TA ( capi 55, 63, 70, 72, 87) l’avvocato NI Cristallo svolge due motivi. 8.1. Con il primo motivo, è denunciata la mancanza assoluta di motivazione in merito alle richieste, formulate con l’atto di appello, di assoluzione dal reato di cui al capo 70 (detenzione e cessione di 2 kg ½ di marjuana), di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per tutti i capi di imputazione, e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 8.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in merito alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, riconosciuta dalla Corte di appello solo in ragione della parentela con i DI, senza valutare come i reati ascritti al ricorrente siano stati commessi, non già in concorso, ma indipendentemente da zio e cugino. In ogni caso, la sentenza impugnata non argomenta in merito alla prova del giovamento prodotto all’associazione dalle condotte del ricorrente, e alla sua consapevolezza di favorire il sodalizio, peraltro, considerando che quasi tutti i reati ascritti al TA sono ricondotti al paradigma normativo del quinto comma dell’art. 73 del t.u. stupefacenti. 9. Ha depositato motivi nuovi l’avvocato Amedeo Rizza nell’interesse dei suoi assistiti. 9.1. Con il primo, lamenta, quanto a TA DI, che la Corte di appello non ha dato alcuna spiegazione in merito alla circostanza che TA DI risulti del tutto estraneo alla organizzazione di una delle attività principali del sodalizio: la vendita di sostanze stupefacente, circostanza intrinsecamente incompatibile con il ruolo apicale a lui ascritto, peraltro, nell’ambito 11 di un sodalizio a ristretta base soggettiva. DI TA è, inoltre, estraneo anche ai reati inerenti alle armi. 9.2. Il secondo motivo nuovo riguarda la posizione di RI TT e si segnala come manchino i requisiti “materiali” per poter essere ritenuta intranea al sodalizio mafioso del tipo ‘ndrangheta, contestato e ritenuto, sia perché donna (La ‘ndrangheta, notoriamente, non contempla la possibilità per le donne di far parte del sodalizio criminale, escludendo l’affiliazione di soggetti femminili), sia per la sua origine pugliese, che fa venire meno il legame territoriale (la mafia di cui si discute è strettamente legata con la Calabria). 10. Ha depositato memorie il difensore di TI, il quale si concentra sul decimo motivo del ricorso principale, sottolineando come, ai fini della riconoscibilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, si richieda l’individuazione dell’elemento dimostrativo dell’effettiva consapevolezza in capo all’imputato dell’altrui finalità (Sez. Unite Chioccini e, da ultimo, sez. 5^ n. 29611-2025), il cui vaglio deve essere tanto più incisivo a fronte di un soggetto, come TI, estraneo all’associazione e mai imputato di alcuno dei reati-fine del sodalizio. Entrambe le sentenze di merito non individuano l’elemento di certezza in forza del quale TI GA fosse pienamente consapevole della attuale operatività della consorteria e della intraneità dei correi;
in assenza di un qualsivoglia indizio, la Corte di appello inferisce apoditticamente dalla mera “matrice ndranghetista” dei correi che TI GA fosse consapevole dell’attuale operatività della cosca, dell’attuale appartenenza altrui, per poi inferire che non poteva non sapere della finalità agevolatrice degli altri. La illogicità è insita nella doppia inferenzialità che governa la motivazione sul punto, in contrasto con i dettami dell’art. 192 cpp e con il principio dell’oltre il ragionevole dubbio. 11. Ha depositato memorie il difensore di De IO UC il quale, richiamando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite ‘Chioccini’, lamenta come la Corte di Appello di Milano non abbia esplicitato gli elementi di fatto da cui desumere che il ricorrente fosse consapevole che le sue condotte erano rivolte ad avvantaggiare il clan DI, non risolvendosi la “la consapevolezza” nella mera conoscenza della caratura criminale del soggetto agevolato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sono fondati i ricorsi di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "Infinito", di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.
1. cod. pen., di OP LA e TA NI, limitatamente al reato di cui al capo 70. Per tali punti, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto, i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI sono infondati e devono essere rigettati. Parimenti infondati sono i ricorsi di 12 DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN. 2. La valutazione delle singole censure, individualmente sollevate da ciascun ricorrente, impone di delineare, preliminarmente, alcune coordinate ermeneutiche comuni. 2.1. In primo luogo, è opportuno rammentare quale sia il perimetro del sindacato riservato a questa Corte sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato. 2.1.1.Va, infatti, ribadito che la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l’effettività (l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l’esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico il complesso logico-argomentativo (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all’impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli). 2.1.2. Parallelamente, poi, poiché il sindacato di questa Corte, per sua natura, è necessariamente unitario e globale e, quindi, ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione all’interno del generale contesto probatorio, da un canto, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128); dall’altro, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, anche attraverso una loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). 13 2.1.2. Cosicché, il difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. In questi termini, l'omesso esame di un motivo di appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza se, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 2.1.3. Va altresì considerato che laddove la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, ET e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. In presenza di una "doppia conforme", la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 14 2.2. Il secondo profilo attiene alla lettura, all’interpretazione e alla valutazione delle conversazioni intercettate e va ribadito il principio in base al quale il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Valutazione che, anche quando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, dinanzi a questa Corte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). 2.3. Il terzo profilo attiene alle contestazioni associative e, in particolare, alla delimitazione dei confini della fattispecie e della relativa condotta di organizzazione e direzione e di partecipazione. 2.3.1. Com’è noto, in linea di principio, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). 2.3.2. Rispetto all'associazione per delinquere semplice, nell'associazione di stampo mafioso, si attua un'inversione del rapporto tra mezzi e fini: mentre per l'associato comune il compimento dei delitti costituisce il fine dell'associarsi, per l'associato mafioso l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più ambizioso, consistente nel controllo stabile di un segmento della vita sociale onde garantirsi l'arricchimento parassitario. Ciò implica la possibilità che alcuni soggetti aderiscano all'associazione mafiosa non direttamente in vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltanto per partecipare alla suddivisione dei profitti ovvero per realizzare una duratura supremazia territoriale su ogni genere di attività (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione). In altri termini, la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede non già negli scopi (alternativi, astrattamente anche in sé leciti) che s'intendono perseguire, ma nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta: si realizza il programma criminoso 15 (astrattamente, in sé anche lecito) avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva;
forza e conseguente assoggettamento che promana non già dal singolo (che può anche, individualmente, non utilizzare atti d’intimidazione), ma dalla stessa struttura associativa, soggetto differente rispetto ai singoli associati e fonte autonoma del potere. 2.3.3. Diviene così necessario accertare che “l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato” (in Sez. Un. Modaffari, cit.). Un accertamento che, ontologicamente, deve essere operato con riferimento all’ambito territoriale dell’associazione. 2.4. Il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso si è posto all’attenzione dell’interprete con riferimento alla operatività della c.d. locale nel territorio di nuovo insediamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., norma che non si limita a registrare realtà già presenti - come la mafia, la ‘ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, da tempo dotate di un nomen, con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e “fama” criminale da “spendere” come arma di pressione nei confronti dei consociati - ma ha anche aperto (al comma ottavo) a un più ampio e indefinito ambito operativo destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note. 2.4.1. Due fenomeni si sono imposti all’attenzione degli interpreti. In primo luogo, quello della colonizzazione di altre zone d’Italia a opera delle mafie storiche, e, in particolare, ad opera delle ‘locali’ di ‘ndrangheta. In questi casi, la natura autoctona dell’associazione criminale, che si riscontra con riguardo alle nuove articolazioni periferiche di sodalizi criminali ben radicati nelle tradizionali aree di competenza, fa riferimento a cellule distaccate che conservano uno stabile collegamento con la struttura ‘madre’ del sodalizio di riferimento e che, dalla stessa, coniano le modalità organizzative, la distinzione dei ruoli, i rituali di affiliazione e l’imposizione di regole interne (ex multis: Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017; Sez. 5, n.47535 del 11/07/2018; Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020). 2.4.2. L’altro, quello delle ‘mafie senza nome’, meglio identificate come mafie silenti ovvero mafie innominate, genus nel quale vengono sussunte le neoformazioni criminali che presentano struttura autonoma e originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche (cfr. ex multis, Sez.2, n.24850 del 28/03/2017; Sez. 6, n.57896 del 26/10/2017; Sez.2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278745-02; Sez. 2, n. 20926 del 13/07/2020). 2.4.3. L’esegesi giurisprudenziale dei predetti fenomeni ha dato luogo a due orientamenti interpretativi radicatisi in relazione alla necessità o meno, ai fini dell’applicazione dell’art. 416- 16 bis cod. pen., di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della locale nel territorio di nuovo insediamento. a) Secondo un primo orientamento (ex plurimis, Sez. 2, n. 24851, del 04/04/2017, Rv. 270442; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270290), che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo ‘puro’, ai fini della configurazione dell’art. 416-bis, è sufficiente una capacità di intimidazione soltanto potenziale, derivante dal mero collegamento funzionale con il sodalizio-madre, senza la necessità di una vera e propria esteriorizzazione in loco del metodo mafioso. Secondo tale impostazione giurisprudenziale, il reato sarebbe configurabile anche nel caso in cui la c.d. cellula non manifesti sul territorio "nuovo" di insediamento il metodo mafioso e la fama criminale della casa madre da cui essa deriva;
il reato sussisterebbe in presenza della sola prova "dell'essere cellula" - cioè con la sola prova di essere la cellula una diramazione di una consorteria mafiosa tradizionale - perché ciò espliciterebbe di per sé l'esistenza di una capacità potenziale di sprigionare una forza intimidatrice, idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omertà quanti vengano a contatto con essa (Sez. 2, n. 29850 del 18/05/2017, Barranca;
Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, Nesci;
Rv. 274138; Sez. 5, n. 31666 del 3/03/2015, DI;
Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290). Dunque, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., per le c.d. locali, ma anche per le "nuove mafie", non sarebbe richiesta una concreta manifestazione della capacità di intimidazione del sodalizio - cioè del metodo mafioso - tale da produrre assoggettamento omertoso. b) Altro orientamento (ex plurimis, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269043; Sez. 2, n. 29850 del 18/05/ 2017; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736; Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Rv. 275037), che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo a ‘struttura mista’, ritiene necessaria una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, bensì attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile. In tal senso, anche Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, dep. 2020, Albanese;
Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043, secondo cui, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile (conformi sono anche Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci;
Sez. 6, n. 22546 dell’11/04/2018, Rullo;
Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262398; Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120; Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037). 2.4.4. Tale maggioritario orientamento - che è condiviso dal Collegio – ponendosi nella scia delle direttrici ermeneutiche provenienti dalle decisioni con le quali sono state restituite alle sezioni remittenti due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, come si dirà più avanti - ha risolto il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso nel senso che la concreta – e non solo potenziale – capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce requisito 17 intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall’art. 416-bis cod. pen.; cosicché, la differente declinazione della questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va, in realtà, semplicemente ricondotta alle due distinte forme con le quali l’esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all’esterno del citato fenomeno della delocalizzazione. Quindi, ove si sia in presenza dell’articolazione periferica di una mafia tradizionale in stretto rapporto di dipendenza o comunque in collegamento funzionale con la casa madre, sarà necessaria la dimostrazione di univoci elementi significativi dell’anzidetto collegamento funzionale e organico perché l’organismo delocalizzato sia percepito come proiezione dell’associazione base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione. Ma detto collegamento, oltre che oggettivo, deve essere percepibile e riconoscibile all’esterno, solo così essendo possibile pervenire a quella che si è definita la proiezione della capacità intimidatoria dell’associazione base: a significare, cioè, l’irrilevanza di una relazione tra i due organismi che rimanga circoscritta in seno agli interna corporis della consorteria che ne rappresenta la mera filiazione (Sez. 6 n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579; Sez. 6 n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 27955). Il che risulta in linea con la prevalente esegesi dottrinaria e con l’orientamento, pressoché consolidato anche in giurisprudenza, che qualifica l’art. 416-bis cod. pen. come reato associativo “a struttura mista”, che richiede la realizzazione di condotte ulteriori rispetto al mero associarsi (Sez. Un. Modaffari, cit.), in ossequio ai principi costituzionali di offensività, materialità e di proporzionalità della pena, in considerazione della gravità delle sanzioni comminate dall’art. 416-bis del codice penale. 2.4.5. Come si diceva, tale contrasto interpretativo ha generato due tentativi di rimessione alle Sezioni Unite, entrambi respinti dal Primo Presidente e restituiti alla sezione remittente. a) Un primo tentativo si registrò nel 2015, ad opera della seconda sezione (Sez. 2, nn. 15807 e 15808, del 25/03/2015), che formulò il seguente quesito: “Se, nel caso in cui un’associazione di stampo mafioso, nella specie ‘ndrangheta, costituisca in Italia o all’estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l’associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall’art. 416-bis c.p. comma terzo”. L’esistenza del contrasto venne negata dal Primo Presidente, che, con il provvedimento di restituzione del 28 aprile 2015, prestò adesione all’orientamento che ritiene necessaria una forma di esteriorizzazione della forza di intimidazione. b) Permanendo la divergenza interpretativa, la prima sezione adottò una seconda ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite nel 2019 (Sez. 1, n. 15768, del 15/03/2019), formulando il seguente quesito: “Se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione madre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale 18 con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento”. Anche in questa seconda occasione, gli atti vennero restituiti alla sezione remittente, condividendosi i rilievi formulati nel 2015, e rilevando come “il panorama giurisprudenziale appare consolidato nell’affermare che ai fini della configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto” (ordinanza di restituzione degli atti alla sezione remittente, del 17 luglio 2019). Secondo tale autorevole parere, le divergenti soluzioni riscontrabili nella prassi giudiziaria originavano dal “differente presupposto cognitivo emerso nel giudizio di merito”, essendo ravvisabili due distinte manifestazioni del fenomeno di delocalizzazione: se il nuovo aggregato costituisce “una struttura autonoma ed originale”, si rende necessaria una puntuale verifica probatoria di tutti gli elementi costitutivi del reato, in particolare di una forza di intimidazione effettiva e riscontrabile;
se il nuovo aggregato si presenta “come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre”, la prova dell’effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso può ricavarsi dalla “diffusa consapevolezza del collegamento con l’organizzazione principale”, ovvero “dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416-bis comma terzo c.p.”. 2.4.6. In sintesi, mentre per la mafie "storiche" o “tradizionali” l'esistenza del sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il "thema probandum" involge, in primo luogo, il carattere mafioso dell'associazione e, dunque, principalmente, l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416- bis, terzo e sesto comma, cod. pen.. 2.5. Può fin d’ora anticiparsi che l’esistenza della locale di Rho, in tale territorio radicata da oltre un trentennio, è stata accertata giudizialmente nell’ambito del procedimento ‘Infinito’, in cui si è chiarito che trattasi di organismo con connotazioni ‘ndranghetiste, uno dei più antichi tra i numerosi formatosi a seguito della infiltrazione della ‘ndrangheta in Lombardia a partire dagli anni ’70, con il trasferimento di sodali calabresi, che ha dato vita a nuove articolazioni dell’originario fenomeno calabrese, mutuando regole di funzionamento e iniziative criminali analoghe a quelle dell’organizzazione casa-madre calabrese. Nell’ambito di tale fenomeno di colonizzazione dell’Italia settentrionale, le plurime locali insediate in numerosi comuni lombardi – tra esse la locale di Rho – hanno conservato la struttura verticistica propria dei consessi di matrice ‘ndranghetista, costituendosi in una confederazione denominata “La Lombardia”, la quale trova origine nella ‘ndrangheta calabrese, alla osservanza delle cui regole è necessariamente tenuta onde ottenerne la legittimazione ‘ndranghetista. Si tratta, cioè, di organismi che hanno conservato la matrice ‘ndranghetista calabrese, da cui hanno ricevuto l‘imprinting, pur avendo acquisito, sul territorio di riferimento, una propria autonomia gestionale rispetto alla casa madre. 19 2.6. Ciò considerato, all'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta libera che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa in termini di partecipazione fattiva (che si realizza mediante il compimento di atti di militanza associativa), non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Inoltre, proprio perché la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi. (Sez. 2 n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250, Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022 (dep. 2023) Rv. 28405702). 2.6.1. Parallelamente, le ipotesi di promozione, direzione, organizzazione della associazione per delinquere di cui all’art. 416-bis cod. pen. costituiscono fattispecie autonome di reato rispetto alla condotta di mera partecipazione (Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, Radici, Rv. 123820; Sez. 1, n. 7925 del 06/05/1980, Milani, Rv. 145700; Sez. 5, n. 1768 del 08/02/1983, Dorio, Rv. 162864; Sez. 3, n. 9267 del 11/06/1984, Carbone, Rv. 166373; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170222; Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963), e si specificano per essere: “promotore”, colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della societas sceleris;
“organizzatore” colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture;
“direttore” colui che guida l’associazione, volgendola verso i fini perseguiti;
“finanziatore” è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso. 20 2.6.2. Sotto il profilo probatorio, poi, ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza (anche se non essenziale), quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105). Cosicché, sotto tale profilo, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, ma l'esistenza di elementi attraverso i quali possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). Quindi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). 2.6.3. Infine, non è superfluo, considerate le caratteristiche specifiche del gruppo ‘DI’, che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, (dep. 18/01/2024) Rv. 285908 - 02). 2.7. Ulteriori considerazioni vanno, poi, manifestate, partitamente, con riferimento al profilo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, con riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate (416-bis.1 cod. pen.; 416-bis comma 4 cod. pen.), nonché in merito alle circostanze attenuanti generiche. 2.7.1. Variamente contestate sono le aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., norma che contempla due distinte ipotesi: l'aver commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso e l’aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso. 2.7.2. La prima fattispecie presuppone il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, e anche nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103). Tale circostanza ha la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Essa, pertanto, ricorre ogniqualvolta gli agenti, per la consumazione del reato, pongano in essere comportamenti, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche, che siano comunque espressione del 21 «metodo mafioso», nel senso che la violenza con cui essi sono compiuti risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (ex plurimis, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà, Rv. 222427). Derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, tale circostanza si connota per il carattere oggettivo (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 Gioffrè, in motivazione;
Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep.2013 Buonanno, in motiv.) e si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen., ossia quando i partecipi conoscano l'utilizzo del metodo ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa. 2.7.3. Viceversa, l’aggravante descritta nell’art. 416-bis.1, comma 1, seconda parte (agevolazione mafiosa) ha natura soggettiva e si caratterizza per il dolo intenzionale e, quindi, per il fine specifico perseguito dall’agente: quello di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902). Una finalità che, tuttavia, non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv.274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158). 2.8. Quanto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, ma siano consapevoli del possesso delle stesse da parte del gruppo criminale di appartenenza (così, tra le tante, Sez, 5, n. 1703 del 16/01/2014, Rv. n. 258956). La circostanza aggravante in parola richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212; Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo, Rv. 204844). Affinché, poi, tale circostanza possa essere riconosciuta in capo al singolo partecipe del sodalizio, è altresì necessario che sussista un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale specifico aspetto, secondo quanto richiede l'art., 59, secondo comma, cod. pen., occorrendo, pertanto, quanto meno una prevedibilità concreta, da parte di costui, della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611). 22 2.9. In ultimo, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che queste, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto. Ne consegue che, non potendo essere dato per presunto, il riconoscimento delle stesse necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificarne il riconoscimento;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). 3. Ricorso di TA DI, ST DI, RI CO, NI OP cl.’72. 3.1. Non ha fondamento il primo motivo del comune ricorso dei predetti imputati, con cui si contesta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie associativa di cui al capo 1 dell’imputazione, ovvero la locale di ‘ndrangheta denominata ‘locale di Rho’. 3.1.1. Come si è premesso, la difesa di TA DI, ST LE DI, RI TT e NI OP sostiene che i giudici di merito avrebbero affermato la vitalità della ‘locale’ di Rho con motivazione assertiva, senza dimostrarne gli elementi strutturali. 3.1.2. Le cose non stanno così. L’esistenza del locale di Rho – come si è già accennato (cfr. par. 2.5.) - è stata accertata nell’ambito del processo derivato dalla operazione c.d. ‘Infinito’, con sentenza della Corte di cassazione n. 34147 del 21 aprile 2015, la quale ha evidenziato che si tratta di uno dei più vecchi della Lombardia, esistente da circa trent’anni (come si dice nel corso di una intercettazione del 2008), che è un locale sui generis, non avendo una locale madre di riferimento in Calabria, per la diversa provenienza geografica dei suoi affiliati;
quanto a TA DI, ha affermato che egli è considerato un vecchio affiliato, tenuto in grande considerazione da ST LI, vertice del sodalizio, mentre tra i nuovi affiliati viene indicato anche il figlio di TA DI, ST. Conviene ripercorrere alcuni passi di tale decisione, qui rilevanti per la valutazione delle censure difensive. Si è affermato nella sentenza n. 34147/2015, che «TA DI ha fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e provincie limitrofe e costituita da numerose locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "La Lombardia" (…) deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti", secondo 23 gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri», «Associazione mafiosa che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni dì assoggettamento e dì omertà che dì volta in volta sì sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di: • commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio dì sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego dì denaro dì provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, Intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione • acquisire appalti pubblici e privati • ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio dì future utilità • conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti» In particolare, è stato accertato che, della locale di Rho, fanno parte ST LI, con ruolo apicale di capo e organizzatore, e, quali partecipi, TA DI, IE CH, NI NE, CE OS, “in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso” ( a pag. 21 della citata sentenza della Corte di cassazione n. 34147 del 21 aprile 2015). Sono state ricostruite «le origini dell’associazione operante in Lombardia e i suoi antecedenti storici, ricordando le vicende dell'infiltrazione della 'ndrangheta in Lombardia a partire dagli anni 70, i rapporti dei soggetti stanziati in Lombardia con la 'ndrangheta calabrese, le periodiche crisi (riconducibili alla ricerca di un equilibrio fra istanze autonomistiche delle neonate cellule lombarde e l'esigenza della "casa madre" di mantenere una qualche forma di controllo sulle strategie criminali "decentrate"), nonché la struttura organizzativa, i rituali, le usanze, le "regole sociali" (sempre mutuati dalla "casa madre"), il programma criminoso e le modalità operative sul territorio oggetto di insediamento.» Si è dato atto che: - «l’esistenza della 'ndrangheta (associazione di stampo mafioso inizialmente formatasi ed operante in Calabria) può ritenersi pacificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico: non a caso, il legislatore, con d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in l. 31 marzo 2010, n. 50, ha integrato il comma 8 dell'art. 416-bis c.p. con l'espresso riferimento ad essa, le cui connotazioni operative dì "mafiosità" sono state, quindi, sia pure in data successiva allo svolgersi di parte dei fatti oggetto di questo procedimento (deve, in proposito rilevarsi che le contestazioni "aperte" 24 rubricate, <<in milano e province limitrofe ad oggi permanente>> ed <>, comportano la cessazione della permanenza del contestato reato associativo alla data della sentenza di primo grado: così da ultimo, nell'ambito di un orientamento ormai pacifico, Sez. III, sentenza n. 68 del 7 gennaio 2015, CED Cass. n. 261792), normativizzate»; - «La 'ndrangheta si caratterizza per l'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica (le 'ndrine), ciascuno tendenzialmente dotato di autonomia operativa nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento in Calabria»; - «le indagini svolte nel presente procedimento (già separatamente oggetto di disamina nella sentenza n. 30059 del 6 giugno 2014, CED Cass. n. 262398) hanno confermato (come in precedenza accertato in plurimi procedimenti definiti con sentenze irrevocabili: cfr. Sez. V, sentenze n. 18491 del 24 aprile 2013, CED Cass. n. 18491, e n. 49793 del 5 giugno 2013), l'esistenza - nell'ambito di tale sodalizio - di un'articolata organizzazione dì tipo gerarchico-piramidale, all'interno della quale operano singole realtà territoriali, gestite a livello verticistico da una pluralità di soggetti, cui sono assegnati ruoli tendenzialmente diversi.» - «Il fenomeno dell'infiltrazione della 'ndrangheta in Lombardia risale agli anni '70, come emerge <<dalle sentenze passate in giudicato prodotte dal pm, soffermandosi su quello che viene indicato come l'antecedente storico della vicenda esame riguardante il "clan mazzaferro", oggetto sentenza del tribunale di milano 21 10 1997 con la quale per prima volta è stata accertata sul territorio lombardo presenza una vera e propria struttura sovraordinata, estensione regionale compiti direzione coordinamento locali 'ndrine operanti nel medesimo territorio, avente caratteristiche pressoché identiche a quelle accertate presente procedimento>>; - <<l’esistenza di tratti significativi continuità con l'associazione cui al capo 1) quanto a programma criminoso e metodo mafioso, struttura, "regole sociali", cariche doti, riti affiliazione tradizioni, terminologie, connotazioni oggettive tutte incontrovertibilmente mutuate dalla "casa madre" calabrese>>. - La sentenza della Sez. 6 n. 30059 del 5 giugno 2014, poco prima citata, relativa al medesimo procedimento ed alla medesima realtà associativa e territoriale, ha affermato che «gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di "colonizzazione' dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni "locali", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" della organizzazione-"casa 25 madre" calabrese;
in ogni "locale", così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato;
con una simbologia ed un rito di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche; fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali». - «Le plurime "locali" che si erano insediate in numerosi comuni lombardi (….) pur dotate di tendenziale autonomia operativa, confluivano in una più ampia struttura confederata, denominata "La Lombardia", cui competevano funzioni di coordinamento tra le singole "locali" e di rappresentanza delle stesse verso l'esterno. Gli affiliati alle "locali" si incontravano periodicamente in riunioni organizzate tra gli appartenenti alle singole sotto- articolazioni, ovvero tra i capi clan aderenti alla "Lombardia", nel corso delle quali si festeggiava l'apertura di nuove "locali", venivano attribuite le "doti" (ovvero le "cariche sociali" interne) a singoli sodali, e venivano coltivati i collegamenti tra l'organizzazione madre (la 'ndrangheta) operante in Calabria e la struttura criminale "Lombardia", cui spettava anche il compito di dirimere i contrasti che di volta in volta sorgevano con la prima.» - «La "Lombardia" ben presto aveva finito per non costituire più una mera articolazione periferica della 'ndrangheta calabrese (della quale in origine aveva costituito diretta emanazione), essendo divenuta un'autonoma associazione di stampo mafioso, radicata in territorio lombardo attraverso le singole "locali", i cui appartenenti erano da più generazioni stanziati in territorio lombardo;
detta associazione aveva complessiva disponibilità di armi, ed era qualificata da una carica intimidatrice promanante dal vincolo di tipo mafioso e della speculare situazione di assoggettamento ed omertà che ne era scaturita per gli associati e per !e vittime.» - «La Lombardia, associazione di stampo 'ndranghetistico - che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico - è sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, ‘La Lombardia’, ente federativo, esercita un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti, e, altresì, - fatto più che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapporti con la Calabria;
anzi, come dice NERI, l'appartenenza alla Lombardia è condizione necessaria affinché un[a] locale di 'ndrangheta sia riconosciut[a] come tale, soprattutto nella terra d'origine. Rispetto a quest'ultima (…) La Lombardia, nell'organizzare e gestire le proprie attività lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rapporto di filiazione, che si esprime non con un potere gerarchico della casa madre, bensì con l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza è ritenuta condizione necessaria perché la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimità 'ndranghetista». 26 - il rapporto intercorrente tra "la Calabria" e " la Lombardia" è ricondotto a una sorta di franchising, <<nell'ambito del quale la calabria è proprietaria e depositaria marchio "'ndrangheta", completo suo bagaglio di arcaiche usanze tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed ambiziosi progetti infiltrazione nella vita economica, amministrativa politica. essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto incoraggiato l'esportazione oltre i confini regionali (…) anche nazionali, sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente consapevoli, l'esigenza le filiazioni esterne rispondano determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre possibilità stessa fregiarsi>>». - Diverso rispetto a questo rapporto di franchising è il collegamento (…) delle singole "locali" con la rispettiva cellula di riferimento in Calabria;
- "La Lombardia" è quindi <<un'associazione criminale da tempo operante in questa regione con propri organi, dotata di autonomia rispetto alla "casa madre", articolata nelle strutture territoriali contestazione, ciascuna delle quali presenta una propria fisionomia e identità, relazione al territorio o, ancor più, alle propensioni individuali degli affiliati ed tradizione del locale: alcuni più attivi nel commercio della droga, altri sempre impegnati controllo settore movimento terra, ancora maggiormente dediti consumazione delitti violenza, altri, infine, cui si coltivano relazioni politiche affaristiche alto livello>> - Quanto alla partecipazione associativa di TA DI, <<la partecipazione del bandiera al sodalizio mafioso, il suo concreto apporto integrante quella "messa a disposizione" della propria opera agli interessi sodalizio, non si concreta con la riunioni, matrimoni, momenti in cui deliberano le gerarchie e strategie per semplice fatto che gode stima dei capi alle riunioni viene invitato. tuttavia, l'apporto (contestato termini ampi nel seguente modo: " mettono completa disposizione degli locale cooperando gli altri associati nella realizzazione programma criminoso") sostanzia messa atto di intimidazione violenta nei collegamenti - quanto malevoli i capi, nelle informazioni assunte propalate beneficio sodali, sia pure una leggerezza irrita capi. rapporto molto stretto stefano sanfilippo, emerso come figura "affidabile" locale, ha costituito lui un altro elemento stabilità potendo contare (e offrire) uno stabile appoggio ad sodale assoluto rilievo>>. - 3.1.4. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come non sia lecito dubitare dell’esistenza della locale di Rho, trattandosi di un organismo ‘ndranghetista definitivamente accertato giudizialmente. La sentenza “Infinito” ha, invero, acclarato l’esistenza - nell’ambito dell’autonoma associazione di stampo 'ndranghetistico denominata ‘La Lombardia’ - di una pluralità di locali confederate in Lombardia, tra cui, appunto, quella di Rho, attiva nell’omonimo territorio, la quale, pur non avendo una casa-madre di 27 riferimento in Calabria, trae la propria legittimazione ‘ndranghetista dall’adesione alla struttura confederata (che fa da trade d’union con la regione di origine), è esistita e ha operato fino al 2012, avendo tra i suoi componenti anche TA DI che, per tale affiliazione, ha subìto condanna definitiva, interamente scontata. - 3.1.5. Nel presente procedimento si è, quindi, accertato che, in ragione della detenzione dei suoi componenti, anche di vertice, la locale ha conosciuto un periodo di quiescenza, con la successiva ripresa - dopo una pausa durata circa dieci anni, per iniziativa proprio di TA DI - della operatività della locale, mostratasi attiva nei tradizionali settori della compagine, ovvero traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Gli imputati di cui al capo 1) sono, per lo più, nuovi affiliati alla preesistente locale di Rho, che, dopo un periodo di quiescenza dovuta alla carcerazione dei suoi sodali, tra cui TA DI, si è riorganizzata per iniziativa di quest’ultimo, all’indomani della sua scarcerazione, assumendo un ruolo di vertice, in qualità, appunto, di ri-organizzatore del sodalizio. - E, invero, depongono nel senso della continuità tra l’originaria locale di Rho e quella “ricostituita” e “riattivata” da TA DI – come illustrato dai giudici di merito (cfr. sentenza impugnata p.g. 77 ss.) - la circostanza che il sodalizio ha continuato ad insistere e operare nel medesimo contesto territoriale e la constatazione che le attività criminose perseguite dal gruppo attuale sono le stesse che hanno connotato, ab origine, l’attività della locale di Rho, così come accertata nel processo ‘Infinito’. - Non si tratta, dunque, di una nuova mafia e/o di una nuova associazione, come sostengono i ricorrenti, quanto della prosecuzione della originaria compagine associativa di appartenenza di alcuni sodali: TA DI, in particolare, che è stato condannato proprio per la appartenenza alla locale di Rho, si è interfacciato (lo dimostrano le intercettazioni), nel prendere le redini del consesso, con OS e LI, esponenti storici del clan di Rho, di cui LI era anche il capo carismatico;
ST DI, d’altronde, pur non essendo stato coinvolto nel processo ‘Infinito’, aveva, tuttavia, già dimostrato vicinanza al sodalizio. - In definitiva, si è al cospetto di un sodalizio mafioso la cui esistenza è stata storicamente accertata, con indubbie connotazioni di tipo ‘ndranghetista, che, pur non avendo una casa-madre calabrese di riferimento, è riconosciuta e legittimata quale locale per mezzo della necessaria affiliazione alla struttura confederata (La Lombardia); il gruppo, pur rimasto silente e quiescente, non si è mai estinto, e - pur nella mutevolezza legata allo scorrere del tempo e alla restrizione carceraria dei suoi componenti, oltre che all’ovvio ricambio generazionale di alcuni esponenti - è rimasto costante nelle sue regole (nelle conversazioni intercettate si fa riferimento a doti di ‘ndrangheta: TA DI è uomo di onore e il figlio ST è ‘battezzato’, avendo ricevuto direttamente la dote superiore a quella di ‘picciotto’; il cugino OP è a sua 28 volta battezzato come ‘picciotto’), nell’ambito territoriale di operatività (il territorio di Rho) e nella tipologia di attività criminose (traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, commercio di armi), oltre che per una parziale identità soggettiva, peraltro registrando un salto di qualità di TA DI, da partecipe a elemento apicale del clan. Il dinamismo soggettivo che ha connotato la locale di Rho, lo si è detto, è dovuto alla detenzione dei suoi esponenti: il primo che ha riacquistato la libertà ha preso a riorganizzarsi, fungendo TA DI da elemento di collegamento tra la originaria realtà criminale e l’attuale configurazione. Trattandosi di medesimo “oggetto sociale” esercitato sullo stesso territorio, può affermarsene la continuità- pur essendo mutata parzialmente la composizione soggettiva del gruppo- dovuta, appunto, all’inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., presenza che ha rappresentato, in modo emblematico, una significativa espressione della connotazione intimidatoria del sodalizio nei confronti della collettività. TA DI, soggetto già definitivamente condannato per associazione mafiosa, dopo avere scontato la pena ed essere stato rimesso in libertà, ha preso le redini del gruppo e ha iniziato a porre in essere azioni delittuose aggregando soggetti diversi, dando vita a un consesso mafioso, costituito - oltre che da lui medesimo - da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative mafiose, che, aggregati allo stesso pregiudicato mafioso, hanno intrapreso attività criminali diffuse nel territorio. Dunque, può dirsi che si tratta della “riattivazione” di una realtà criminale locale storicamente accertata anche nel suo evolversi conseguente a precedenti condanne, i cui sodali hanno proseguito l'attività criminale sotto l'egida di un'associazione già costituita e operativa, la quale ha anche dato prova, all’esterno, della propria capacità intimidatoria, come attestato – lo si vedrà puntualmente nei paragrafi successivi – da plurime attività di intimidazione attuate da parte dei sodali, veicolate con gravi minacce connotate dal metodo mafioso, poste in essere nei confronti di imprenditori e commercianti locali, nonché per ottenere il pagamento di partite di droga, non esitando i sodali ad evocare la propria appartenenza mafiosa per assoggettare le vittime. - 3.1.6. Il principio di diritto che può, dunque, trarsi in relazione alla vicenda in esame è che, se una locale di ‘ndrangheta operante su un determinato territorio fuori dai confini calabresi - la cui esistenza è stata giudizialmente accertata - dopo un periodo di quiescenza, riprende la sua operatività, non occorre provare ex novo gli elementi della associazione, per esserne variata la componente soggettiva, in specie se la societas sceleris riprende, sullo stesso territorio, le medesime attività che da sempre l’hanno caratterizzata, peraltro, mantenendo anche una parziale identità soggettiva, la quale rappresenta un trade d’union tra passato e presente. In questo caso, viene in rilievo una associazione che ha bisogno di una prova meno incisiva, perché si tratta di 29 un sodalizio già accertato, ma ‘in letargo’, che si è riorganizzato secondo il medesimo originario schema, operando sullo stesso territorio e commettendo analoghi reati-fine. 3.2. Non coglie nel segno la deduzione, veicolata sempre con il primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente illustrato il ruolo dei sodali e, quanto a TA DI, non avrebbe delineato il percorso che lo ha portato ad assumere il ruolo apicale nel sodalizio in questione. 3.2.1. Prendendo le mosse da tale ultima obiezione, si osserva, in primo luogo, che, invece, i giudici di merito hanno illustrato le ragioni per cui TA e ST DI, coadiuvati anche da NI OP cl. ’72, si siano resi protagonisti della rivitalizzazione della cosca di Rho, sottolineando, in primo luogo, i rapporti che hanno riallacciato con CE OS, già condannato come partecipe della locale di Rho, e avuto contatti anche con il suo esponente apicale, ST LI, ricordando come, secondo consolidato canone ermeneutico, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659). Hanno segnalato come – al di là di vanterie e autopromozioni - sia stata ostentata ripetutamente la appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta, nei rapporti con soggetti esterni alla compagine associativa (come quando TA DI si è interfacciato con GA TI, o quando ST DI e NI OP hanno evocato l’intervento dei calabresi nell’esplicitare le minacce estorsive), peraltro, certificata dalle doti acquisite, e considerata la terminologia evocativa da loro utilizzata, espressiva della cultura tipica di contesti associativi, nonché le regole peculiari di contesti mafiosi, imposte in particolare da TA DI ai sodali, oltre alla dimostrata consapevolezza dei consociati in merito ai rituali di affiliazione quali indizi della partecipazione al sodalizio. E’ stata inoltre ricordata la necessità di contestualizzare le condotte nel territorio in cui si sono manifestate, richiamando le valutazioni della commissione parlamentare antimafia nel 2018 in merito alla profonda infiltrazione di realtà di ‘ndrangheta nel territorio lombardo. 3.2.2. Quanto ai singoli ruoli, i giudici di merito hanno riconosciuto, conformemente all’imputazione, il ruolo apicale di TA DI, traendolo da una pluralità di comportamenti captati durante il servizio di intercettazione, in cui egli si incontra, appena riacquistata la libertà, con esponenti della vecchia guardia della locale di Rho, come lui condannati nel processo ‘Infinito’ (OS e LI), e con loro si confronta per dare nuova vita al gruppo di Rho. In particolare, le intercettazioni hanno registrato la ripresa di contatti con CE OS (pg. 77 della sentenza impugnata) e un incontro con ST LI, filmato della polizia giudiziaria;
OS, in particolare, costruiva la mappatura della presenza e delle relazioni tra la casa madre in Calabria e la locale di RHO fino al 2012. D’altro canto, i contatti con CE OS 30 vengono tenuti anche da ST DI e da NI OP cl’72, né – ha osservato la sentenza impugnata - si può prescindere dal dato del rapporto di affiliazione con concessione di dote per TA, per il figlio e per il nipote NI OP, elemento quest’ultimo che giustifica la acclarata delega operativa da parte del capo della locale di ‘ndrangheta nella commissione dei reati fine, e di ritenere superata l’obiezione difensiva circa la estraneità di TA DI al traffico di droga e di armi, ciò che, peraltro, come si dirà, neppure corrisponde al vero. TA DI spende il suo nome quale ‘uomo d’onore’ benvoluto dai calabresi di Guardavalle, impartisce ordini e direttive anche comportamentali appropriati per ‘uomini d’onore’ appartenenti a una cosca ‘ndranghetista; risolve controversie economiche e contrasti con fornitori, si interessa delle estorsioni e del traffico di armi;
assicura il sostentamento dei sodali durante la detenzione. Egli stesso si autodefinisce, nei dialoghi captati, ‘uomo d’onore’ e ‘uomo di ‘rispetto’; una volta riacquistata la libertà, annuncia in famiglia che è tornata la legge di ‘ndrangheta, come riferisce OP nel corso di una conversazione intercettata (pg. 595 sent. G.U.P.). Ancora, parlando con la figlia EN, dice di essere un ‘uomo d’onore’, definendosi appartenente al gruppo di CE e ST, raccomandandosi, nel caso di arresto, di rivolgersi a loro che, comunque, si sarebbero fatti vivi certamente. Come hanno evidenziato i giudici di merito, TA DI rimprovera, presente il figlio, il nipote OP cl. 72 dell’abuso di alcool, e di essere un pauroso, atteggiamenti – dice - non consoni con il suo ruolo, e comunque lo invita a darsi da fare per gestire meglio la piazza di spaccio, esortandolo a portare alto il nome suo, di TA DI, che altrimenti si darebbe vergognato del nipote e gli avrebbe negato di continuare a svolgere tale attività. Gli ricorda che, se si comporta bene, sarà sempre aiutato, altrimenti verrà abbandonato a sé stesso (“però se ci fai trascuranza a carico tuo….e a discarico della società”, cfr. pg. 588 sentenza G.U.P.). Le esortazioni hanno effetto, tant’è che poco dopo il nipote rinuncia a cercare incontri con prostitute perché, dice, “un uomo d’onore non lo fa”. Come segnalato dal G.U.P., TA DI rimprovera anche AN AN perché non rispetta il dovere di assistenza durante la detenzione (pg. 607 sentenza G.U.P.). Sono registrate numerose intercettazioni in cui TA DI, nel periodo in cui è stato autorizzato a proseguire la detenzione presso la abitazione del figlio ST, con autorizzazione a lasciare il domicilio in alcune fasce orarie, in auto con il nipote NI OP, cl.’72, si è reso responsabile di una serie di condotte intimidatorie, in danno di imprenditori e commercianti locali, finalizzate ad ottenere ‘un aiuto/un contributo’ esplicitamente indicati come mazzetta o pizzo, anche connotate dal metodo mafioso e finalizzate alla agevolazione della cosca. TA DI è, in particolare, attivo, nell’ambito del sodalizio, nel settore delle estorsioni, e coinvolto nel traffico di armi, gestito unitamente al figlio ST e al nipote NI OP cl. ‘72, ai quali le armi sono fornite da altro nipote del capo, NI OP cl. ’60. Le intercettazioni danno conto della vendita di 4/5 armi alla settimana, dando vita a un 31 commercio fiorente portato avanti dal clan. Delegato alle trattative con gli acquirenti è il giovane OP, che segue le direttive dei DI, i quali percepiscono il ricavato della cessione. Dalle intercettazioni, risulta che TA DI ha sollecitato NI OP cl. ‘72 a rifornirsi di armi dall’altro nipote, OP cl. ‘60; in una conversazione con il più giovane dei cugini omonimi, TA DI parla espressamente delle armi fornite al figlio ST dal nipote OP cl. ‘60, e, nella medesima conversazione, insiste per avere un incontro con lui per tentare di sanare il contrasto insorto con il più giovane cugino OP cl.’72, incontro non avvenuto a causa della quarantena pandemica della famiglia OP. Nella conversazione in parola ci sono espressi riferimenti ad armi e munizioni (‘colpi’) e TA DI spiega chiaramente che i prezzi della compravendita delle armi li ha sempre fatti lui, non il figlio ST, e si comprende anche il suo interesse ad acquistare un’arma per sé. (cfr.pg. 268 sent. G.U.P.). Come hanno osservato i giudici di merito, si tratta di comportamenti di assoluto rilievo nel tratteggiare la caratura criminale di TA DI, ed espressivi del ruolo di vertice del sodalizio, oltre a rappresentare chiara espressione della natura armata dell’associazione, dal momento che le conversazioni intercettate sono univoche nel restituire il senso di una vera e propria attività commerciale svolta dai sodali. L’arresto del fornitore DI e di NI OP cl.’60, con il rinvenimento di molte armi in loro possesso, consente di ritenere correttamente decriptato il linguaggio utilizzato dai conversanti, quando ST DI e il cugino OP parlano di ‘macchine’, atteso che OP è, appunto, un carrozziere. Anche se non è direttamente coinvolto nella gestione del settore primario del clan, costituito dal traffico di sostanze stupefacenti, di cui si interessa in prima persona il figlio ST collaborato dal cugino, nondimeno, come evidenziano le attività intercettive, TA DI non è affatto estraneo alle dinamiche di quel settore, tanto che – a riprova del ruolo direttivo da lui svolto - interviene direttamente per risolvere i contrasti insorti tra il figlio ST e GA TI, fornitore di droga, contattando IO CO per chiarire la vicenda relativa a un debito di 5000 euro contratto dal figlio con TI per una partita di droga;
si organizza un incontro tra i due alla presenza anche di GU, il quale commenta dicendo che sono entrambi ‘cristiani’. E lo stesso TA DI dice di volere un incontro tra ‘cristiani’, facendo valere il suo carisma criminale, dicendo al suo interlocutore di essere ben considerato da ‘quelli di Guardavalle’ – dove ha sede la casa madre calabrese – i quali, afferma, si fidano di lui più che del figlio. Ad illuminare il ruolo apicale di TA DI spiccano, oltre all’episodio del contrasto tra ST DI e GA TI, che TA DI (pg. 595), come si è detto, ha voluto risolvere personalmente, pur essendo sostanzialmente estraneo alla gestione dell’attività di spaccio, anche il suo intervento di mediazione nell’ambito di una faida con la famiglia CU, per il monopolio della piazza di spaccio, in cui ancora una volta si registra da parte di TA 32 DI l’ostentazione del suo carisma criminale ( pg. 599 e ss. sentenza GUP;
pg. 78 sentenza impugnata) 3.2.3. Quanto al ruolo, pure di vertice, di ST DI, anch’esso contestato dalla difesa, si osserva, in primo luogo, che risulta motivata la sua affiliazione, con dote superiore a quella di ‘picciotto‘, che gli è stata conferita da CE OS, già condannato per la sua appartenenza alla locale di Rho nel processo ‘Infinito’. Se ne trova traccia chiara in una conversazione tra OP cl. ’72 e ST DI, in cui il primo accenna al fatto che ST ha avuto la ‘copiata’ in carcere, mentre lui, OP, l’ha avuta, a sua volta, da ST (pg. 592 della sentenza del GUP). In effetti, ST DI si è fatto garante, con il padre e con CE OS, della affiliazione del cugino, NI OP cl. ‘72, che ha ricevuto la dote di sgarro/picciotto conferita, appunto, da CE OS. In altra conversazione, parlando con tale Salvatore, il medesimo OP definisce ST un ‘cristiano’, mentre, in altro dialogo intercettato, è lo stesso ST DI a dire di non essere stato mai ‘picciotto’, essendo passato direttamente alla dote superiore: ST DI appartiene, infatti, alla ‘ndrangheta con la dote di ‘La Santa’. Il ruolo apicale fonda sulla considerazione che egli, oltre ad avere promosso la riorganizzazione del clan, unitamente al padre, con il quale agisce simbioticamente, si è occupato dell’organizzazione del traffico di droga, gestito principalmente da ST DI, che ha il suo principale fornitore in GA TI. Le intercettazioni danno conto di un risalente rapporto con GA TI, (come emerge in una conversazione posta a base del reato di cui al capo 38 (fatto del 20/9/2020), in cui ST fa riferimento a pregressi debiti con GA (pg. 272 ss. sent. GUP). La sua abitazione costituiva la base logistica del sodalizio, dove si trovano spesso, oltre al padre TA, anche i sodali RI TT e il cugino NI OP cl. ’72; in tale luogo, avviene il resoconto quotidiano dell’attività di spaccio e la consegna dei relativi proventi. D’altronde, ST DI non fa mistero della sua appartenenza mafiosa con le vittime delle sue minacce, alle quali ricorda il proprio status, così ottenendone l’assoggettamento totale. Le intercettazioni hanno registrato molteplici minacce rivolte da ST DI, anche quelle connotate dal metodo mafioso, nell’ambito dell’attività di spaccio da lui gestita (pg. 603). Il G.U.P., dopo avere esaminato le vicende estorsive (capi da 14 a 20) attuate nei confronti di consumatori di sostanze stupefacenti per ottenere il pagamento della droga a loro ceduta - ritenute espressive del massiccio controllo del territorio e concorrendo ad affermare la sopravvivenza e la operatività della cosca di Rho - sottolineava come esse riscontrino la caratura criminale di ST DI il quale ricorre frequentemente al metodo mafioso per risolvere le più disparete questioni, accrescendo la portata intimidatoria dei suoi comportamenti in ragione della sua appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta, appartenenza che egli stesso ricorda alle vittime, che lo riconoscono immediatamente, non osando reagire alle violenze 33 subìte, e omettendo, altresì, di presentare qualsivoglia denuncia alle autorità. (pg. 167 della sentenza di primo grado). Significativi del ruolo primario svolto da ST DI, riconosciuto anche all’esterno del gruppo, sono anche la circostanza che a lui si è rivolto NO SP per risolvere un problema del figlio Kevin, l’episodio dell’aggressione a TA, accoltellato per motivi di gelosia, in cui ST DI dichiarò che lo avrebbe punito (pg. 622), e quello in cui un soggetto aveva estratto una pistola sparando in aria e ST DI aveva minacciato di tagliargli la testa. 3.2.4. NI OP cl. ’72 è un partecipe, è imparentato con i DI, nei cui confronti ha una venerazione, i quali, d’altronde, hanno fatto da garanti, unitamente a CE OS, per l’affiliazione al clan con il conferimento della dote di ‘picciotto’; è a disposizione del sodalizio e della ‘religione che lo muove’ (pg. 584 sentenza GUP); partecipa sia alle attività estorsive che al traffico di droga, affiancando i DI anche nel traffico di armi e in atti incendiari, non esitando a tenere comportamenti minacciosi. La sua intraneità nel sodalizio trova eco nelle raccomandazioni che gli rivolge TA DI, per comportamenti e abbigliamento non consoni al ruolo di ‘ndranghetista. Ancora, di sicuro rilievo, disvelandone appieno l’affectio societatis, è la circostanza che egli si sia fittiziamente intestato la locazione dell’appartamento nel milanese in cui ha trascorso la latitanza CE OM, a conferma di rapporti di lunga durata con la criminalità organizzata. In una conversazione con ST DI, dice che ST ha avuto la ‘copiata’ in carcere, e lui l’ha avuta, a sua volta, da ST (Pg. 592). 3.3. Non è fondato il secondo motivo, al quale è correlato anche lo specifico motivo nuovo, con cui la difesa ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la partecipazione al sodalizio di RI TT, (così riqualificata dal GUP l’originaria imputazione con ruolo di vertice) in ruolo subordinato a ST. 3.3.1. Dalla ricostruzione fattuale dei giudici di merito emerge che RI TT è presente spesso in casa di ST DI, dove si trova la base logistica del gruppo, si fanno i resoconti quotidiani del traffico di droga e vengono versati, dai sodali coinvolti, in particolare, nel traffico di droga, i relativi proventi. La ricorrente risulta avere collaborato con i DI sia nel traffico di droga - anche sostituendo, durante la quarantena, ST DI, alle cui disposizioni si atteneva strettamente (cfr. Sez. 5, n. 35277 del 16/06/2017, Rv. 270654 che ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale) - sia rendendosi protagonista di intimidazioni di natura estorsiva messe in atto nei confronti degli acquirenti della droga, pretendendo con minaccia di gravi ritorsioni il pagamento dei debiti derivanti dall’acquisto di stupefacenti. 34 In occasione del suo arresto, ha contattato telefonicamente ST DI, il quale le ha detto di pretendere la restituzione della metà del valore della droga pagata dai CU, che le venne sequestrata in quel momento;
e, in effetti, RI TT si è immediatamente rivolta, con tono minaccioso, a FR CU, chiedendole, appunto, la restituzione del prezzo pagato per la droga, nel giorno in cui venne arrestata. La descrizione da parte dei giudici di merito di un ruolo fattivo nell’ambito del sodalizio (per il quale si è posta a disposizione), oggettivamente idoneo al mantenimento e al rafforzamento dell’associazione, comporta l’infondatezza del motivo di ricorso risultando acclarata, del tutto fondatamente e ragionevolmente, la sua intraneità al Gruppo DI. 3.3.2. Né può riconoscersi alcun pregio alla deduzione, formulata con il motivo nuovo, secondo cui la ricorrente non potrebbe essere ammessa a partecipare a un consesso ‘ndranghetista, perché donna e di origine non calabrese. Si tratta, infatti, di circostanze smentite dalla casistica giurisprudenziale più recente, che ha visto confermata dalla Corte di cassazione l’affermazione di responsabilità per partecipazione a sodalizio di stampo ‘ndranghetista di figure femminili con i natali in altre regioni (cfr. sentenza n. 12009/2025 relativa alla ‘locale’ di Roma). Deve, dunque, prendersi atto del superamento di certi criteri di ammissione alla struttura associativa, che, pure codificati, si rivelano non più attuali, con ciò dimostrando anche le strutture criminali più tradizionali una evidente capacità di adattamento alla evoluzione delle dinamiche di genere, accogliendo con acquisita fluidità la partecipazione nei propri consessi di soggetti una volta aprioristicamente esclusi. 3.4. Non sono fondati il terzo e il quarto motivo. Le censure difensive si incentrano sulla motivazione con la quale la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità di NI OP cl.’72 e TA DI nelle condotte estorsive di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione, poste in essere, rispettivamente, in danno del commerciante FR AP, e di AS EL. Non si confrontano i ricorrenti con la ricostruzione fattuale proveniente dalle sentenze di merito. 3.4.1. Con riguardo al fatto sub 2), i giudici di merito hanno dato conto dell’attività estorsiva posta in essere congiuntamente da TA DI e dal nipote, nel pretendere, con minaccia di gravi ritorsioni se non avesse pagato, la somma di 1000 euro, non dovuta dalla p.o. (cfr. pg. 62 sentenza GUP); in particolare, è stata ricostruita l’attività di intermediazione nei confronti della vittima, svolta, per conto di TA DI, da NI OP, inizialmente presentatosi come vittima a sua volta delle pretese illegittime del DI, in realtà, come poi hanno rivelato le intercettazioni, consapevole strumento di pressione sulla vittima designata;
in tale opera, NI OP non ha esitato a rappresentare all’unica vera vittima, appunto CO AP, che, se non avesse aderito alla richiesta dei DI di pagare 1000 euro, questi lo avrebbero ‘scannato’, “riempito di mazzate”, esternazioni evidentemente finalizzate ad accrescere la paura di ritorsioni. Le intercettazioni hanno messo in evidenza l’atteggiamento 35 di assoggettamento/riverenza della p.o, nei confronti della personalità di TA DI, comportamento che non può certo essere considerato neutro, come prospetta la difesa, trattandosi, all’evidenza, nell’ambito della vicenda ricostruita sulla base delle intercettazioni, di una reazione generata dalla paura di gravi ritorsioni. Come è stato chiarito nelle sedi di merito, il credito vantato dai DI, in quanto privo di titolo, non era legittimamente azionabile dinanzi all’A.G. e la richiesta di danaro era semplicemente finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, mediante massaggi intimidatori espliciti o silenti (come il riferimento, da parte di TA DI, ai molti anni di galera scontati) essendo risultata la versione difensiva priva di riscontri. Come ha annotato la sentenza impugnata, le locuzioni utilizzate nei confronti della vittima l’hanno chiaramente intimidito e costretto a pagare somme non dovute nella consapevolezza delle gravi ritorsioni alle quali si sarebbe esposto non ottemperando alla pretesa. 3.4.2. Con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo 3 – avente a oggetto il tentativo di ottenere da AS EL il pagamento di 250 euro quale asserito recupero di un inesistente credito, - le sentenze di merito hanno ricostruito le gravi e reiterate minacce, anche di morte, profferite da ST DI, anche per il tramite di NI OP cl. 72, evocando, in caso di inadempimento, l’intervento degli ‘amici calabresi’ anche con il ricorso a violenze fisiche nei suoi confronti. In tale contesto intimidatorio, EL – ben conscio della gravità delle minacce ricevute - si è rivolto al ‘cugino siciliano’ per tentare di contrastare le pretese di uno ‘ndranghetista condannato, evidentemente spinto dalla paura a cercare protezioni, a dimostrazione del raggiunto effetto intimidatorio. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta il mancato assorbimento delle condotte di cessione di sostanza stupefacente in quelle di acquisto a vario titolo contestate agli imputati ST LE DI, NI OP, RI TT. Si sostiene che, trattandosi di condotte di acquisto e cessione di droga contestate come commesse nel medesimo arco temporale, e, quindi, in presenza di periodi sovrapponibili, la condotta di detenzione assorbirebbe le restanti ipotesi alternative contemplate dalla norma, laddove esse abbiano a oggetto la medesima sostanza psicotropa. 3.5.1. Il motivo non ha pregio. E’ vero che, in materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma. In tal caso, si afferma, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave se costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266, in fattispecie in cui è stato ravvisato il concorso materiale tra coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa della diretta derivazione della 36 droga detenuta dall'attività di coltivazione e del diverso luogo di accertamento degli illeciti). Nondimeno, quando le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, deve escludersi l’assorbimento, giacchè, per ritenersi integrato il concorso apparente, le diverse condotte devono essere poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto e avere come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale;
conf. Sez.
3 - n. 23759 del 10/02/2023, Rv. 284666). 3.5.2. Calando i richiamati princìpi nella fattispecie in scrutinio, è agevole osservare come, dalle stesse contestazioni elevate dall’Accusa, riscontrate dall’istruttoria e dalla decisione giudiziale di merito, emergano elementi oggettivamente significativi dell’autonomia delle fattispecie contestate, esse risultando frutto di distinta deliberazione, e della insussistenza di profili fattuali deponenti per l’invocato assorbimento: ci si riferisce alla disomogeneità tipologica della droga trattata dagli imputati, e all’ampio arco temporale in cui le condotte si sono dispiegate - compreso tra settembre 2020 e maggio 2021 - circostanze che, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, escludono radicalmente, la possibilità dell’invocato assorbimento. 3.6. Con il sesto motivo si contesta la motivazione con la quale è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione di legge. 3.6.1. Il motivo non è fondato, alla luce dei principi di diritto che si sono già richiamati (cfr. par.
2.7.2. e 2.7.3.) riguardati in relazione alle molteplici occasioni in cui gli imputati hanno fatto ostentazione della fama criminale del sodalizio e della sua potenzialità sopraffattrice, come riscontrato in numerosi episodi lungamente e analiticamente ripercorsi dal G.U.P. (pg. 595 e ss). La spendita della propria fama criminale quale appartenente a un consesso mafioso, il riferimento evocativo all’intervento degli “amici calabresi”, o ai ‘lunghi anni di detenzione’ il ricorso a minacce gravissime nei confronti delle vittime, sono comportamenti tipici della metodologia mafiosa, che integrano oggettivamente l’aggravante in parola, in quanto chiaramente e inequivocabilmente evocativi del collegamento con un sodalizio mafioso, e quindi in grado di incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale (Sez. 2 n. 15724 del 27/03/2025, Rv. 28794702). Né ha maggior pregio la censura che involge l’aggravante sub specie di agevolazione mafiosa, giacchè le propalazioni evocative di cui si sono resi responsabili i ricorrenti nel compimento di attività estorsiva, il ruolo da loro svolto nella compagine associativa, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso dimostrano plasticamente la finalizzazione della condotta a beneficio del sodalizio e, secondo l’ordinario ragionamento logico- 37 inferenziale, il dolo intenzionale, non essendo ragionevole, alla luce del complessivo contesto probatorio, dubitare della convinzione di apportare un vantaggio al gruppo di cui i ricorrenti sono parte integrante. 3.7. Il motivo, con il quale TA DI si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza che ha definito il c.d. procedimento ’Infinito’, è fondato. 3.7.1. Il diniego della Corte di appello fonda su una motivazione contraddittoria, e, comunque, erronea, quanto alla circostanza che il reato associativo di cui al capo 1, della cui rivitalizzazione TA DI si è fatto promotore, sarebbe manifestazione di una fattispecie autonoma rispetto a quella accertata nel processo ‘Infinito’ (pg. 88 della sentenza impugnata). 3.7.2. Invero, occorre anzitutto stigmatizzare la contraddittorietà delle affermazioni contenute, su tale tema, nella sentenza impugnata, la quale esordisce - nell’argomentare la propria decisione – aderendo alla ricostruzione del G.U.P. in ordine alla circostanza che la locale di Rho operativa nel presente giudizio era dotata di ruoli, cariche e gradi analoghi a quelli emersi dagli atti di altri procedimenti (tra i quali ‘Infinito’), e si riuniva e agiva con le stesse modalità, formule e rituali di quelli delle locali site in Calabria (pg. 76). Si legge ancora che la partecipazione degli imputati alla ‘ndrangheta unitariamente intesa era mediata dalla diretta partecipazione alla cosca di Rho, quale diramazione della casa ‘madre’ calabrese.’(cfr. pg. 76 della sentenza impugnata). 3.7.3. Il G.U.P., nella premessa del ragionamento probatorio, aveva fatto riferimento alla ‘ricostituita locale di Rho’; più avanti, riferiva che TA DI, una volta ammesso alla detenzione domiciliare, ha annunciato il suo ‘rinnovato ruolo’ all’interno della locale di Rho, questa volta dal medesimo ‘ricostituita e governata’ insieme al figlio, pronunciando la frase “ è tornata la legge di ‘ndrangheta”; ancora, nell’esaminare il ruolo verticistico di ST DI, ha considerato che egli era già vicino alla consorteria di ‘ndrangheta ai tempi del procedimento ‘Infinito’. Secondo il primo giudice, quindi, quella accertata nel presente giudizio costituisce una riviviscenza della associazione oggetto del processo ‘Infinito’, una rivitalizzata locale di Rho, accertata appunto in quel giudizio, dopo un periodo di quiescenza. 3.7.4. La Corte di appello, argomentando il trattamento sanzionatorio, pur dopo avere richiamato, nella premessa, le ricordate valutazioni operate dal G.U.P., ha, invece, in primo luogo, contraddittoriamente con l’incipit del ragionamento, escluso il collegamento tra la locale di Rho accertata nel processo ‘Infinito’ e quella ora capeggiata da DI TA, e, in conseguenza, ha negato la continuazione tra i fatti in esame ascritti a TA DI e quelli per cui il medesimo ha subìto definitiva condanna nel procedimento ‘Infinito’, quale partecipe della locale di Rho, avendo, appunto, ritenuto che si tratti di una nuova organizzazione. Ha, a tal fine, evidenziato la scarsa coincidenza soggettiva, limitata a TA DI e al figlio ST, il lungo distacco temporale tra le due vicende associative, la parziale disomogeneità 38 dei reati, e, soprattutto, la totale cesura tra la prima associazione e quella qui in esame, sancita dalla lunga carcerazione di TA DI, non ritenendo sufficiente, per affermare, al contrario, la continuità operativa delle due compagini, il radicamento familiare e territoriale delle due realtà. 3.7.5. La valutazione della Corte di appello risulta, oltre che contraddittoria, erronea, dal momento che, per quanto si è già ampiamente argomentato in precedenza, i fatti accertati nel presente giudizio dimostrano che TA DI, appena riacquistata la libertà, si è fatto promotore, insieme al figlio ST, collaborato anche dal nipote NI OP cl.’72, della ri-organizzazione/rivitalizzazione della preesistente locale di Rho, prendendone le redini, e portando avanti le medesime attività illecite che avevano costituito da sempre il core business dell’ente mafioso (traffico di droga, armi ed estorsioni), e che, nel fare ciò, egli si è rapportato con i vertici storici del sodalizio, come lui condannati nel processo ‘Infinito’, la cui comune detenzione ha costituito la ragione della letargia nella quale si è venuto a trovare quel consesso mafioso. 3.7.6. Alla luce di tali emergenze processuali - che danno atto di come, nonostante il lungo periodo di carcerazione, TA DI abbia immediatamente ripreso i contatti con i propri sodali mafiosi, rapportandosi con esponente apicale della locale di Rho, ricostituendola già durante la fase in cui era ammesso alla detenzione domiciliare, affiliando i propri familiari - dovrà essere riconsiderato dal giudice del rinvio il tema della continuazione tra i fatti in esame e quelli già giudicati con riguardo specifico alla posizione del ricorrente in esame. 4. Ricorso di GA MO TI (capi 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 88). 4.1. Il ricorso è complessivamente infondato, per molti aspetti reiterativo, in doppia conforme, di doglianze già affrontate dalla Corte di appello, la quale dà atto che molti motivi erano stati trattati già in primo grado. Nel ricorso, i vizi denunciati attengono alla illogicità e contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, come si dirà, il Collegio non ravvisa. 4.1.1. Con riguardo ai motivi formulati in relazione ai singoli capi, incentrati sulla mancanza di prova del coinvolgimento del ricorrente nei reati di cui ai capi 38, 39, 41, 43, 45, 61, gli argomenti difensivi sono per lo più incentrati su una lettura monocellulare delle intercettazioni, finalizzata, inammissibilmente, a una diversa interpretazione delle fonti di prova, peraltro anche connotata da genericità. Venendo, quindi, alle singole censure, si osserva, in sintesi, quanto segue: 4.2. Non hanno pregio i primi due motivi, relativi al reato di cui al capo 38 (cessione a ST LE DI di circa 2 kg di cocaina), in ordine al quale la difesa osserva che, nella intercettazione posta alla base della condanna, non sarebbe mai emerso il nome del ricorrente, il quale - si sostiene - parla di debiti personali, e, comunque, che, anche a volerne 39 ammettere il coinvolgimento, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato, per l’incertezza assoluta in ordine al momento di commissione del fatto, altresì, lamentando la mancanza di motivazione sul punto, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive. 4.2.1. La Corte di appello ha posto a fondamento della propria valutazione, oltre al contenuto eloquente delle conversazioni intercettate (il riferimento, in particolare, è a una intercettazione inter alios, riportata a pag. 272 e 273 della sentenza di primo grado) , anche, in modo decisivo, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di ST DI, che ha ammesso di avere acquistato 2 kg di cocaina da GA (pg. 82 sent. impugnata). 4.2.2. Che nella conversazione in questione gli interlocutori si riferiscano ad GA TI lo si desume dal fatto che ST DI, durante il colloquio, dice di avere acquistato dal fornitore circa 2 kg complessivi a più riprese, pagando 50 euro (quando mai si è visto! Io non ci credo che è GA) e che aveva un debito che ha pagato, nonchè dalla circostanza che GA TI è il principale rifornitore di ST DI, tant’è che nella conversazione posta a base del capo 39 (fatto del 22/9/2020) gli interlocutori parlano dell’aumento del prezzo della droga da 47 a 50 euro praticato da GA, che, in tale occasione, viene espressamente nominato. 4.2.3. Analoghe osservazioni valgono per la conversazione che fonda il capo 40 (incontestato nel ricorso), in cui si fa riferimento all’aumento del prezzo della droga, portato a 50 euro al grammo da GA, che, anche in questo caso, viene espressamente evocato dagli interlocutori. 4.2.4. Anche nella conversazione del 23/09 riportata nella sentenza di primo grado per il capo 41, si dice che OP cl. ‘72 era stato inviato alla ricerca di ‘GA’ per discutere dell’aumento del prezzo della droga. 4.2.5. Dunque, la chiamata in correità da parte di ST DI in merito alla cessione di 2 kg di cocaina è adeguatamente riscontrata dalle intercettazioni del 20/9, del 22/9, del 23/9 e del 28/9. 4.2.6. Analogamente infondata è l’eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 38, dal momento che, nella sentenza di primo grado, sono datati i rapporti illeciti tra ‘GA’ e ‘ST’ al novembre 2018, con la conseguenza che, retroagendo i fatti, al più, al 2018, non è riscontrabile la dedotta prescrizione. 4.3. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo. 4.3.1. Con riguardo al fatto rubricato sub 39, valgono le considerazioni appena svolte, risultando le ulteriori deduzioni difensive riversate in fatto, in quanto richiedono una non consentita rivalutazione della ricostruzione dell’attività di indagine. 4.3.2. Anche in merito al capo 41 possono valere le appena svolte considerazioni, potendo, altresì, osservarsi che, contrariamente a quanto afferma il difensore, nella conversazione del 28/9, si rinviene un espresso riferimento ad ‘GA’, che ha venduto la droga a 30 euro, forse perché pentito – si dice - del prezzo praticato precedentemente a 50 euro. I dubbi che introduce il ricorrente sono del tutto generici e, comunque, non risolutivi in merito al quadro probatorio, 40 rispetto al chiaro tenore della conversazione. Anche l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello è elemento che impinge nel fatto e nel merito della valutazione. 4.4. Non ha pregio il quinto motivo, afferente al fatto rubricato sub 43: nella conversazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità si dice chiaramente che il fornitore di IO è ‘GA’, sicchè, la questione della mancata identificazione del mittente della foto, per dimostrare quale fosse la confezione originaria e quale quella risultante dalla manomissione da parte di IO, non ha alcun rilievo (nella conversazione, ‘ST’ si dice scettico sulla possibilità che la confezione sia stata consegnata aperta da GA: Comunque non è roba da GA questa- GA non la manda così; e, infatti, la manomissione è opera di IO). 4.5. Con riferimento al capo 45, a cui si riferisce il sesto motivo di ricorso, le intercettazioni sono chiare: IO contatta ST DI e invia un dipendente presso ‘GA’ per prelevare la droga che poi consegna personalmente a ‘ST’ a casa sua. Il motivo è, dunque, rivalutativo, mirando a una alternativa ricostruzione della prova. 4.6. Rivalutativo e generico il settimo motivo, riguardante il reato sub 61, in cui si contesta la cessione da parte di GA TI e UC De IO di 100 grammi di cocaina a ’ST’, in data 10 aprile 2020. 4.6.1. Il G.U.P. ha ricostruito i fatti in questi termini, sulla base delle captazioni (pg. 379 ss.): NI OP cl. 72 il 10/4/2020 si è recato a casa di De IO per prelevare della sostanza stupefacente, poi consegnata a De La CR, che si cura di occultarla, su indicazione dell’acquirente, ST DI, il quale pagherà, per tale partita di droga, 5000 euro il 15/4, fatti avere, per il tramite OP cl. ‘72 e TT LI, ad GA TI. Di tale pagamento, avvenuto in strada, vi è riscontro proveniente dal sistema GPS della autovettura Chevrolet in uso ad NI OP cl. ‘72, che, nello stesso giorno, su indicazione di ‘ST’, con a bordo anche TT LI, ha raggiunto la zona in cui abita GA TI. ‘UC’ e ‘TT’ sono entrati in macchina, su richiesta di ‘GA’, dove avviene il conteggio del danaro, mentre NI OP restava a parlare con ‘ST’; nel frattempo, erano sopraggiunti ‘GA’ e De IO, ed era stato raggiunto l’accordo di incontrarsi nuovamente l’indomani per il pagamento di residui 200 euro. 4.7. In merito al reato di favoreggiamento reale di cui al capo 88), integrato dalla bonifica effettuata, dal duo GA TI e UC De IO, sull’autovettura di ST DI, in vista della imminente consegna di una partita di cocaina, la Corte di appello, premesso che la censura dell’appellante investiva esclusivamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ha considerato come GA TI abbia preso parte alla bonifica dell’autovettura, effettivamente eseguita da De IO, ma su sua espressa indicazione (cfr. pg. 627 della sentenza di primo grado), traendone il dolo generico necessario per la integrazione della 41 fattispecie, costituito dalla consapevolezza dell’agente di fuorviare con la propria condotta le ricerche dell’autorità nei confronti della persona ricercata, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (Cass., Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756, ric. Bevilacqua, n.m.). E, in effetti, come ha osservato il primo giudice, dal tenore delle intercettazioni emerge chiaro l’intento di GA TI di favorire ST DI nell’eludere le indagini delle forze dell’ordine in merito al suo coinvolgimento nel delitto associativo. Vi è, dunque, adeguata motivazione in merito alla consapevolezza del TI di favorire ST DI. 4.8. Il nono motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione di alcuni episodi di spaccio ai sensi del comma quinto dell’art. 73 del T.U. stupefacenti, lamentando la disparità di trattamento rispetto ad altri capi con analoghi quantitativi, per cui, invece, i giudici di merito hanno ravvisato la fattispecie lieve, non si confronta con la circostanza che, nella specie, come ha argomentato la Corte di appello (pg. 87), viene in rilievo una attività di smercio continuativo di sostanze stupefacenti, peraltro di varia natura, costituente il core business di una pericolosa associazione di stampo mafioso dedita all’immissione nel mercato di consistenti quantitativi di droghe, valutazione che è dotata di adeguata capacità rappresentativa della abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, giacchè in tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv. 287869). Tanto unitamente alla considerazione che l’esclusione della invocata riqualificazione in melius è correlata a quantitativi non irrilevanti, per lo più superiori a 50 gr., laddove, il primo giudice aveva ravvisato la predetta fattispecie attenuata in relazione a episodi di spaccio di pochi grammi di sostanza, spesso tagliata male, talvolta per quantitativi imprecisati, e comunque mai superiori a 50 grammi. 4.9. Con il decimo motivo si contesta la sussistenza della agevolazione mafiosa. 4.9.1. Come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, ai fini della sussistenza dell'aggravante agevolatrice dell'attività̀ mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen., è sufficiente l’esistenza dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., e l’effettiva possibilità che l’azione illecita apporti un’utilità agli scopi perseguiti dal sodalizio, essendo irrilevanti eventuali esigenze egoistiche dell’agente. Stante la natura soggettiva di tale aggravante, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, la prova della finalità perseguita dall'autore del delitto deve attingere il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3 n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 28419902), 42 consapevolezza che non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464). 4.9.2. I giudici di merito hanno ritenuto che GA TI, con le condotte contestate, che disvelano il ruolo di fornitore principale di droga del sodalizio, ha certamente agevolato l’associazione mafiosa, essendogli nota la caratura criminale dei partecipi del sodalizio. 4.9.3. In particolare, il G.U.P. ha posto in rilievo, a tal fine, la vicenda che ha visto l’intervento di TA DI, che, pur non gestendo direttamente il traffico di stupefacenti - organizzato, invece, dal figlio ST - si è voluto direttamente rapportare con GA TI per risolvere un contrasto insorto tra ‘ST’ e ‘GA’ in merito a un debito del figlio, facendo valere il suo ‘peso’, la sua ‘parola’, quale capo della locale di ‘ndrangheta, e riconoscendo nel TI un esponente di analogo ‘peso’, anche lui di provenienza calabrese. Per questo egli vuole un incontro diretto con GA TI (pg. 621 sentenza G.U.P.). 4.9.4. Da tale chiarissimo episodio, del tutto ragionevolmente, è stata tratta la consapevolezza in capo al TI della matrice ‘ndranghetista del gruppo DI, in quanto, essendogli noto che TA DI è un ‘uomo d’onore’, egli era, evidentemente, ben consapevole di favorire, rifornendo continuativamente e a lungo il gruppo della sostanza stupefacente, la locale operante in Rho, che traeva proprio dal traffico di droga la più gran parte dei proventi illeciti. E’ evidente, invero, che la cessione continuativa di sostanze stupefacenti a soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, avendo consapevolezza della esistenza della stessa, costituisca un rilevante parametro rivelatore del substrato psicologico di detta aggravante, della quale l’agente deve rispondere, stante la oggettiva idoneità del delitto ad agevolare l'attività criminosa dell'associazione stessa, costituente una delle manifestazioni esterne della vita della medesima e, nella specie, l’attività economicamente più redditizia per il sodalizio. (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep. 2018) Rv. 273538). 4.10 Non ha alcun pregio il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In doppia conforme, il ricorrente formula un motivo generico e meramente contestativo della valutazione del GUP, che ha negato l’attenuante di cui all’art. 62-bis in ragione dei precedenti, di cui uno specifico, di cui TI è gravato, del ruolo di fornitore di droga, del contesto, contiguo alla criminalità organizzata, oltre a porre in rilievo la capacità di rifornirsi a sua volta di grossi quantitativi di stupefacente (cfr. pg. 636 della sentenza del G.U.P.). 5.Ricorso di AN RA (detto ‘lo svizzero’- capi 23, 25, 26, 31) 5.1. Il ricorso non è fondato. 5.2. I reati di cui è stato ritenuto responsabile AN RA hanno tutti a oggetto condotte di detenzione, porto e cessione di armi e munizioni. Egli, infatti, è una fonte di 43 approvvigionamento di armi del gruppo DI, subentrando, quale unico fornitore di ST DI, ad NI OP cl. ’60, in seguito all’incrinarsi dei rapporti tra i cugini omonimi, dovuto al mancato saldo della cessione di un mitra (cfr. pg. 252 sent. G.U.P.). 5.2.1 Quello del traffico di armi è un settore strategico dell’associazione, gestito dai DI, padre e figlio, e da NI OP cl’ 72, ai quali le armi da loro acquistate, per la successiva cessione, sono state fornite, appunto, da NI OP cl. ’60 e da ON RA, i quali si riforniscono a loro volta da tale Giuseppe Di ID. Le intercettazioni danno conto che il gruppo è riuscito a vendere 4/5 armi alla settimana, dando vita a un commercio fiorente. Delegato alle trattative con gli acquirenti è il più giovane dei due NI OP, che, come si è già evidenziato, segue pedissequamente le direttive dei DI. 5.3. Non è fondato il primo motivo, con il quale si fa questione dell’assorbimento del delitto sub 26 (in cui la Corte di appello ha già dichiarato assorbito il reato di cui al capo 25), nel reato di cui al capo 23, sostenendosi che la pistola (con caricatore bifilare, dal costo concordato di euro 1700, che doveva essere consegnata dal RA al potenziale acquirente PE) descritta nel capo 23 - per cui ON RA è stato condannato per averla detenuta e messa in vendita, non essendo stata provata anche la cessione a AN PE - sia la medesima arma poi oggetto della trattativa di cui al capo 26. Tanto perché quella oggetto del reato sub 26 è un’arma non identificata, provvista di 50 proiettili, ceduta a Said, fatto per il quale ON RA ha ammesso la cessione, dicendo di avere trovato l’arma in un campo ROM. 5.3.1. Secondo la tesi difensiva l’arma di cui al capo 23, per la quale non è stata provata la cessione a AN PE, è stata invece ceduta a Said, l’acquirente di cui al capo 26. 5.3.2. Nondimeno, per il delitto di cui al capo 26 (relativo all’arma che, secondo la difesa, coinciderebbe con la pistola che avrebbe dovuto essere ceduta a PE, oggetto del capo 23) vi è stata condanna di AN RA sia per la detenzione che per la cessione dell’arma ivi contestata, cosicchè non si comprende quale interesse possa avere il ricorrente ad un “assorbimento”, nè quale vantaggio ne trarrebbe, atteso che, per la detenzione della pistola in questione – la pistola bifilare promessa a PE e invece ceduta a Said- il ricorrente è stato condannato, per condotte differenti, e, dunque, per diverse violazioni di legge: detenzione e messa in vendita (capo 23) e cessione (capo 26). Non risponde al vero, dunque, che il ricorrente sia stato condannato due volte per la medesima violazione, riguardando le contestazioni sub 23) e sub 26) due fattispecie diverse, mentre alcun vantaggio trarrebbe dall’invocato assorbimento. 5.4. Non ha pregio il secondo motivo, con cui, con riguardo al fatto di cui al capo 31, si lamenta che mancherebbe la prova della instaurazione di una minima, autonoma, disponibilità dell’arma in capo al RA, anche in ragione dell’esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita il 6 marzo 2021, a seguito delle captazioni che davano conto della trattativa per la cessione di un’arma nella disponibilità del RA, sebbene detenuta presso un terzo. 44 5.4.1. La deduzione non è fondata: in relazione all’episodio in esame, le intercettazioni danno conto della disponibilità da parte di RA di una pistola cal. 6,35, alla quale è interessato Maisano, e il cui acquisto viene mediato da ST DI;
della trattativa è informato TA DI (pg. 254 della sentenza del gup). Dalla sentenza di primo grado, emerge che la trattativa non si è perfezionata perché all’incontro fissato alle 6.30 del 6.3.2021, per la consegna dell’arma a Maisano, OP cl. ‘72 non si è presentato: in effetti, la perquisizione effettuata alle 6.00 sulla persona di ON RA e nell’auto di DI ST ha dato esito negativo. Dopo la perquisizione RA sospende la trattativa, avendo il sospetto che la perquisizione fosse proprio finalizzata alla ricerca dell’arma. 5.4.2. Il G.u.p. ha ben spiegato come le intercettazioni diano conto della disponibilità dell’arma da parte del RA, in ragione del chiaro e univoco contenuto delle conversazioni intercettate a partire dalle trattative intavolate con l’acquirente, quando OP cl.’72 riferisce al cugino ST DI che l’arma è ‘dello svizzero’, circostanza che ha indotto, ragionevolmente, i giudici di merito a ritenere che l’arma sia sempre rimasta in custodia presso un terzo, e a ravvisare in capo a RA, pur non essendosi perfezionatasi la cessione, una detenzione qualificata, tanto che, in caso di effettivo perfezionamento della vendita, il prezzo avrebbe dovuto essere pagato proprio ‘allo svizzero’, come emerge dalle intercettazioni. (pg. 256 sent. G.U.P.) 5.4.3. Quanto al rilievo penale della mera trattativa per la cessione di un’arma, e quindi della offerta in vendita, a cui non sia seguita la effettiva consegna, già la Corte di appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte, che si esprime nel senso che a nulla rileva la diretta disponibilità delle armi nei potenziali contraenti (cfr. Sez. 1 n. 3736/1997 citata dalla sentenza impugnata). 5.5. E’ manifestamente infondato il terzo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In doppia conforme, il ricorrente formula un motivo generico e meramente contestativo della valutazione di entrambi i giudici di merito, ci quali hanno negato l’attenuante di cui all’art. 62-bis in ragione della dimostrata capacità a delinquere dell’imputato, e del precedente per lesioni da cui è gravato. 6. Ricorso di UC De IO (capi 49, 50, 61, 62, 88). 6.1. Il ricorso è fondato. 6.2. Con un unico motivo il difensore denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata nello scrutino della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, dolendosi che non siano stati indicati gli elementi di fatto rivelatori della conoscenza della connotazione mafiosa del gruppo DI, indicativi della consapevolezza di operare al fine di agevolare un sodalizio mafioso. 45 6.3. De IO è un collaboratore di GA TI, con il quale è coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. 6.3.1. Incontestato il profilo della responsabilità per i delitti a lui attribuiti, il tema della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione, posto dal ricorso, è stato affrontato dai giudici di merito (cfr. pg. 622 della sentenza GUP;
pg. 84 della sentenza impugnata), i quali hanno tratto la conoscenza della natura mafiosa del gruppo e il consapevole contributo agevolatore offerto da De IO, in particolare, dall’episodio di cui al capo 88. Il riferimento è al delitto di favoreggiamento reale, in relazione al quale il ricorrente si è prestato, su indicazione di GA TI, a bonificare l’auto di ST DI. 6.3.2. L’argomentazione non è convincente. Gli elementi indicati non consentono di affermare, in modo univoco, che il ricorrente – che, per quanto risulta dalle sentenze di merito, ha avuto un ruolo del tutto ancillare rispetto ad GA TI, svolgendo compiti eminentemente esecutivi - fosse a conoscenza della esistenza di una associazione mafiosa e consapevole di favorire un siffatto consesso, in tal senso potendo essere considerato, del tutto ragionevolmente, come la bonifica, alla quale effettivamente egli si è prestato, si riveli compatibile con l’intenzione di evitare di essere scoperto per l’illecita attività che, unitamente ad GA TI e ST DI, si stava compiendo, in quanto i tre si erano incontrati per la compravendita di una partita di droga. 6.4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che devono guidarne lo scrutinio, poc’anzi ricordate (par. 4.9.), il Giudice del rinvio dovrà chiarire le ragioni per cui si possa concretamente ravvisare la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa in capo a UC De IO in relazione ai reati a lui ascritti per i quali è contestata. 7. Ricorso di LA OP (capi 51 e 70) (riqualificati dal GUP ai sensi dell’art. 73 co.5 d.P.R. n. 309/1990). 7.1. E’ fondata la doglianza afferente al reato di cui al capo 70, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato. 7.2. Non è fondata la censura relativa al delitto di cui al capo 51 (avente a oggetto la detenzione di 200 grammi di cocaina), in quanto è incentrata sulla rivalutazione delle fonti di prova, e mira a una ricostruzione alternativa del fatto, limitandosi a contestare la ricostruzione dei giudici di merito circa la consapevolezza della ricorrente di trasportare sostanza stupefacente sulla sua autovettura, con cui viaggiava unitamente al cugino, NI OP cl. ’72. La sentenza di primo grado ha ben argomentato in merito al contenuto chiaro e univoco delle intercettazioni circa la rappresentazione della circostanza che, nel corso di una 46 conversazioni tra LA e NI OP, gli interlocutori, pur utilizzando un linguaggio criptico compiutamente decodificato dagli inquirenti, abbiano fatto esplicito riferimento a quantitativi di droga acquistati da GA TI, che, come si è già visto, era il fornitore principale del gruppo DI, e alla necessità che, per maggiore sicurezza in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, durante il trasporto, la sostanza fosse detenuta dalla ricorrente (pg. 320 sentenza gup). 7.3. Come anticipato, è fondata la censura con la quale ci si duole della motivazione resa dalla Corte di appello a sostegno dell’affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo 70 - con cui è contestata la ricezione di un quantitativo di 2 kg di marijuana, che, tuttavia, la ricorrente ha cestinato per la pessima qualità del prodotto, ritenendola non collocabile proficuamente sul mercato, e rifiutandone il pagamento. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione in merito alle censure dell’appellante nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla necessaria concreta offensività della condotta di acquisto/cessione della sostanza stupefacente, correlata alla potenzialità lesiva e alla nocività del principio attivo psicotropo. 7.3.1. Con riferimento alle condotte di cessione, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, pur pronunciandosi in relazione alla diversa formulazione assunta dalla disciplina penale in esame, ancorata al parametro quantitativo della dose media giornaliera, con sent. 11 luglio 1991, n. 333, ha sottolineato come “Rimane precipuo dovere del giudice di merito – nelle ipotesi peculiari in discorso – apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, se la eccedenza eventualmente accertata sia di modesta entità così da far ritenere che la condotta dell’agente – avuto riguardo alla ratio incriminatrice del divieto di accumulo e tenuto conto delle particolarità della fattispecie – sia priva di qualsiasi idoneità lesiva concreta dei beni giuridici tutelati e conseguentemente si collochi fuori dall’area del penalmente rilevante (così come già affermato da questa Corte nella sent. 62/1986)”. Ne consegue che, sebbene la condotta di spaccio assuma rilevanza, sul piano della tipicità, a prescindere dal quantitativo ceduto (salva la qualificazione ai sensi del comma quinto, che apre la strada alla non punibilità per particolare tenuità del fatto), e dalla qualità dello stesso, occorre verificare in concreto se la sostanza stupefacente ceduta, corrispondente alle tipologie di cui alle Tabelle legali, contenga principio attivo idoneo a sortire un effetto drogante, lesivo dei beni della salute e dell’ordine pubblico (non potrà pertanto punirsi per cessione di origano misto a marjuana in percentuale insignificante il soggetto agente, così come nei casi in cui la sostanza stupefacente in polvere sia “tagliata” con sostanze da taglio che portino la percentuale di purezza e il relativo principio attivo a livelli insignificanti). 7.3.2. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha evoluto il concetto di offensività in concreto per i fatti di lieve entità, spaccio minore e coltivazione per uso personale, orientandosi nel senso che la condotta contestata può considerarsi inoffensiva solo ove risulti 47 in concreto che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato. (Sez. 6, n. 17266 del 01/04/2009,Rv. 243581), non potendo ravvisarsi il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n.309 del 1990 quando la sostanza ceduta, pur botanicamente compresa nelle tabelle, sia priva di qualsivoglia efficacia farmacologica e quindi inidonea a produrre l'effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo (Sez. 4, n. 3584 del 12/01/2000, Rv. 215876 -, fattispecie in tema di canapa indiana), richiedendosi, perché possa ritenersi integrato il reato di cessione di sostanze stupefacenti, che sia dimostrato con assoluta certezza che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio sia di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante( Sez. 4, n. 6207 del 19/11/2008 (dep.2009) Rv. 242860; Sez. U, n.47472 del 29/11/2007, Rv. 237856; Sez. 6, n. 6928 del 13/12/2011, Rv.252036; Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013 Rv. 254857). 7.3.3. Tanto premesso in linea astratta, e considerato anche che la valutazione dell'efficacia psicotropa delle sostanze - demandata al giudice nell'ambito della verifica dell'offensività specifica della condotta accertata, che sola consente la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta - va compiuta prendendo in considerazione il quantitativo complessivo di sostanze detenute ai fini di spaccio o cedute, senza arbitrarie parcellizzazioni legate ai singoli episodi di vendita ( Sez. 6, n. 564 del 12/11/2001 (dep. 2002) Rv. 220448), si osserva che, nel caso di specie, la Corte di appello, pure sollecitata esplicitamente dall’appellante, ha omesso il vaglio della offensività della condotta contestata, da parametrarsi ai concreti elementi emersi dall’ascolto delle intercettazioni che, appunto, mostravano come la ricorrente abbia cestinato la droga che le era stata consegnata, ritenendo pessima la qualità del prodotto, tale da non poterla collocare proficuamente sul mercato, e ne abbia rifiutato il pagamento, elementi che avrebbero richiesto un più approfondito scrutinio circa la reale carica nociva della droga, giacchè, pur potendosi prescindere dall'accertamento dell'entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico - fisiche. (Sez. 4 n. 4324 del 27/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265976 in una fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo). 7.4. Non è fondato il motivo relativo alle sanzioni sostitutive. 7.4.1. In via preliminare, deve ricordarsi che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una 48 prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni. 7.4.2. Si tratta, dunque, di verificare se il giudice di merito abbia fatto corretto uso, dandone adeguata motivazione, dei significativi poteri discrezionali che il legislatore - nel riformare l’istituto delle sanzioni sostitutive - ha voluto attribuire al giudice della cognizione in sede di applicazione e di scelta delle pene sostitutive. In coerenza con la ratio generale di questa parte della riforma, in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova nell'ottica di individuare una pena che sia la più idonea alla rieducazione del condannato, nell'ambito di tale valutazione trova posto, in una posizione di uguale grado, - trattandosi di contemperare interessi di pari rango — anche la necessità che essa - corredata dalle indispensabili prescrizioni che vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa, a seconda del tipo, lasciano al condannato - scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati. In tale ottica, il presupposto da cui deve muovere il giudice nel verificare l'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena. 7.4.3. Ora, con riferimento al rapporto tra recidiva e sanzioni sostitutive, questa Corte ha affermato che l'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo ai meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni. 7.4.4. Si è inoltre affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato, purché, dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01). 7.4.5. La Corte di appello, nel caso di specie, ha, a monte, reputato non sostituibile la pena detentiva inflitta indicando i fondati motivi - richiesti nella valutazione preliminare dall'art. 58 - per i quali ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dall'imputata. Ha, invero, negato la sostituzione di pena detentiva sul rilievo dei numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio da cui è gravata LA OP, avendo ritenuto non azzerabile o, comunque, non 49 riducibile la recidiva gravante sulla ricorrente con le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa. In sostanza ha ritenuto, sulla base di un ragionamento che non soffre di palesi illogicità, che non si potesse formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità della condannata per il futuro, sicchè risulta sufficientemente congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale, per avere espresso, sia pure in maniera sintetica, quelle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni - e quindi la commissione di ulteriori reati - che l'art. 58 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti (laddove la rieducazione, legata alla puntuale esecuzione della pena sostitutiva, non potrà che costituire la prospettiva in cui si muove l'applicazione della pena sostitutiva, applicazione che rimane in ogni caso subordinata al giudizio di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva anche medio tempore - sez. 5 n. 43622 del 11/07/2023 n.m.). 8. Ricorso di NI TA (capi 55, 63, 70, 72, 87). 8.1. Il ricorso è fondato, limitatamente al reato di cui al capo 70, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato. 8.2. E’ fondato il primo motivo, limitatamente al vizio di motivazione denunciato con riguardo allo scrutinio del reato di cui al capo 70, in merito al quale, nella completa assenza di motivazione nella sentenza impugnata – a fronte di specifico motivo di appello - valgono le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione della coimputata LA OP, al punto 7.3. 8.3. Non colgono nel segno, invece, le ulteriori deduzioni, pure veicolate con il primo motivo, con le quali ci si duole del vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., e quelle generiche ex art. 62 bis. 8.3.1. Con riguardo alla attenuante della minima partecipazione, la motivazione può implicitamente trarsi dagli argomenti con i quali la sentenza impugnata ha riconosciuto la aggravante della agevolazione mafiosa, oltre che dalle ragioni del diniego da parte già del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364), avendo sostanzialmente riconosciuto i giudici di merito la partecipazione attiva dell’imputato ai reati per cui è stata riconosciuta la sua colpevolezza. In sede di legittimità, invero, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340). 8.3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il G.U.P. ha specificamente argomentato il diniego, a pg. 637, e l’appello risulta, sul punto, rivalutativo e generico per 50 omesso confronto con la motivazione gravata, concentrandosi solo sull’atteggiamento non collaborativo dell’imputato, che ha negato ogni addebito, mentre il GUP ha evidenziato anche la stretta vicinanza alla cosca e la sanzione disciplinare patita durante la detenzione, quale sintomo di pericolosità soggettiva. 8.4. E’ infondato il secondo motivo, con il quale è censurata la motivazione con cui è stata riconosciuta la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa in relazione ai reati commessi nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti. 8.4.1. Il tema è stato specificamente e congruamente affrontato già dal Giudice di primo grado, il quale ha evidenziato che NI TA è cugino di ST DI e con lui ha collaborato attivamente nel traffico di droga, essendo ben inserito nel commercio degli stupefacenti;
egli era presente spesso presso la sede operativa del gruppo, l’abitazione di ST DI;
inoltre, avendo acquisito la fiducia dei DI, ha funto da intermediario nella faida tra la famiglia DI e quella dei CU in seguito all’arresto di RI TT;
nel riferire a ST DI di uno degli incontri chiarificatori condotti congiuntamente da TA e NI OP cl.’72, il ricorrente aveva raccontato, nel corso di una intercettazione, che egli aveva riferito ai CU di essere portavoce di ST DI, mentre NI OP cl.72 si era definito ‘cristiano fatto’, a volere intendere di essere uomo d’onore; inoltre, quando TA aveva subìto una aggressione per motivi di gelosia, ST DI lo aveva rassicurato dicendo che, per non perdere la reputazione del gruppo, avrebbe posto in essere un violento atto ritorsivo. 8.4.2. Dunque, ha concluso il g.u.p., NI TA era a conoscenza della consorteria e delle sue connotazioni mafiose, e, del tutto ragionevolmente, e correttamente, ha ritenuto che egli consapevolmente avesse agito in favore della locale capeggiata dai suoi parenti, contribuendo al traffico di droga, e che la sua condotta agevolatrice era stata connotata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo intenzionale di favorire il gruppo, avendo anche svolto la suddetta intermediazione per conto dei DI (pg. 622 della sentenza di primo grado). 9. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità, alla luce di tutto quanto esposto, è, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "Infinito", nei confronti di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.
1.cod. pen, nei confronti di OP LA e TA NI limitatamente al reato di cui al capo 70, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 9.1. Nel resto, i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI sono infondati e vanno rigettati. 9.2. Devono essere rigettati, per la loro infondatezza, anche i ricorsi di DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 51 9.3. Alla condanna di DI TA, TT RI, DI ST LE e OP NI (Cl.'72) segue anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile Comune di Rho, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "infinito", nei confronti di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. c.p., nei confronti di OP LA e TA NI limitatamente al capo 70, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI. Rigetta i ricorsi di DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, DI TA, TT RI, DI ST LE e OP NI (Cl.'72) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Rho che liquida in complessivi euro 4025,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore IA ES NT Il Presidente RO LL
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio esclusivamente per la posizione di GA MO TI, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche;
l'annullamento con rinvio nei confronti di NI TA relativamente al capo 70); il rigetto nel resto di tutti i ricorsi. L'avvocato MICHELA PASSARO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4624 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 30/09/2025 2 L'avvocato GIUSEPPE GERVASI si riporta al ricorso, ribadendo, in aprticolare, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, e insiste nell'accoglimento. L'avvocato AMEDEO RIZZA espone i motivi di gravame ed insiste nell'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti: Per le posizioni di UC De IO e LA OP si riporta integralmente ai motivi di ricorso. L'avvocato OR VIANELLO ACCORRETTI si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria avente a oggetto il confronto tra OP NI (cl. ‘60) e OP NI (cl. ‘72), in parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano, pronunciata nel giudizio abbreviato in data 14/11/2023, ha così provveduto: - Ha assolto NI TA dal reato di cui al capo 42 per non aver commesso il fatto;
ha rideterminato la pena in relazione ai residui reati di cui ai capi 55,72,87 (riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990), 63, 70, tutti avvinti dal medesimo disegno criminoso, operato l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod. pen., e, con la diminuzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni 5 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 24.400,00 di multa. TA era stato assolto dal primo giudice dal reato di cui al capo 37. - Ha riconosciuto in favore di ST LE DI le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all’art. 416-bis co. 4 cod. pen., e ha rideterminato la pena come segue: ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., aumentata la pena per la continuazione con i reati di cui ai capi 3), 4), 8), 9), 10), 11), 12), riqualificato ex art. 424 cod. pen., 13), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 112 cod. pen., 23), 24), 26), 27), 29), 30), 31), 34), 35) 36), riqualificato nell’art. 10 e 12 L 497/1974, riqualificati i reati di cui ai capi 39), 40), 41), 42), 43), 44),45), 52), 54), 55), 56), 57), 60), 66), 67), 72), 73), 74), 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81) 82), 83), 86), 87) nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90, aumentata la pena per la continuazione con i capi 38), 41), 47), 49), 50), 51), 53), 59), 61), 62), 63), 66), 70), 71) e 89), lo ha condannato alla pena, già ridotta per il rito, di anni 14 mesi 8 di reclusione. 3 - Ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo 25 in quello sub 26, e ha rideterminato la pena nei confronti di AN RA, in relazione ai reati di cui ai capi 23 (limitatamente al fatto di cui all’art. 10 legge n. 497/1974), 26 (in esso assorbito il capo 25) e 31, riconosciuto il medesimo disegno criminoso, condannandolo, previa riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. AN RA era stato assolto già in primo grado dal reato di cui al capo 27. - Ha confermato la decisione di primo grado nei confronti degli altri coimputati, per i quali il primo giudice aveva così statuito: - DI TA colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuto più grave il capo 1), operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 2), 4), 6) e 12), e con la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;
- TI GA MO colpevole dei reati ascrittigli ai capi 38,39,40,41,43,44,45,47, 48,49,50,51,61,62 e 88, riqualificati i reati di cui ai capi 39,40,43,44,45 ai sensi dell’art. 73 co.5 DPR 309/90, applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuto il medesimo disegno criminoso, lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 7 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 23.300, di multa. TI è stato assolto dai reati di cui ai capi 46, 64 e 37. - De IO UC colpevole dei reati ascrittigli ai capi 49, 50,61,62,65, quest’ultimo riqualificato ai sensi dell’art. 73 co.5 DPR 309/90, e 88, applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuto il medesimo disegno criminoso, operata la riduzione per ilo rito, lo ha condannato alla pena di anni 5 mesi 11 di reclusione e d euro 24.800 di multa. De IO è stato assolto dai reati di cui ai capi 37 e 64. - TT RI colpevole dei reati ascritti - ritenuto più grave il capo 1), riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 416 bis co. 1 cod. pen.- esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 9), 10), 11), 47), nonché con i capi 52), 66), 78) e 86) riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90 e con i capi 89) e 91) – e ha ritenuto la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 21.4.2021, irrevocabile l’11.5.2021- condannandola, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 9 mesi 5 giorni 10 di reclusione. - OP NI (c. 72), colpevole dei reati ascrittigli - ritenuto più grave il capo 1), esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., operato l’aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi 29, 3), 4), 6), 9), 10) 12), riqualificato ex art. 424 c.p., 13), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 112 c.p., 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 31), 34), 35), 36), riqualificato ex art. 10 e 12 L 497/74, capi 42), 43), 54), 59, 56), 57), 60), 65), 66), 70), 75), 76), 77), 78), 81), 82), 86) e 87), riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90, capi 50), 51), 59), 61), 62), 63), 64), 71) ed 89) – lo ha condannato, operata la riduzione per il rito, alla pena già ridotta per il rito di anni 13 mesi 11 di reclusione. L’imputato veniva assolto dal primo giudice dai 4 reati di cui ai capi 7, 8), 58) e 64) per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 5) e 37) perchè il fatto non sussiste. Il G.U.P. dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui ai capi 15, 16, 17, perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. - OP LA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 51) e 70), quest’ultimo riqualificato ai sensi dell’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990 dal G.U.P., esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416-bis cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, l’ha condannata, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 12.200,00 di multa. 1.1.Per quanto emerge dalle sentenze di merito, il presente procedimento - nato dalla trasmissione degli atti, per competenza, da parte della Procura della Repubblica di Torino - vedeva, in origine, la contestazione di due distinte associazioni: una, quella mafiosa, per cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili, contestata al capo 1); l’altra, un’associazione ex art. 74 DPR 309/90, contestata al capo 37), per la quale tutti gli imputati sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. 1.2. Secondo i giudici di merito, il procedimento ha disvelato la operatività di un consesso associativo di tipo mafioso nel territorio di Rho dedito alla commissione in particolare di estorsioni e al traffico di armi e di sostanze psicotrope. In posizione apicale è emersa la figura di TA DI, già condannato nel processo c.d. Infinito, quale partecipe della locale di ‘ndrangheta di Rho, il quale all’atto della scarcerazione, si attivava – questa volta assumendo il ruolo di promotore e di capo – per rivitalizzare l’associazione di cui al capo 1), coinvolgendo anche il figlio ST LE nella gestione e organizzazione delle attività illecite portate avanti dal sodalizio;
la cosca, secondo i giudici di merito, oltre a essere operativa nel periodo caduto sotto l’attenzione investigativa, era dotata di cariche e gradi analoghi a quelli emersi in altri procedimenti, tra cui il proc. ‘Infinito’, e si riuniva e agiva con modalità, formule e rituali analoghi a quelli delle locali di Calabria. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso i suddetti imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, formulando i motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con un unico ricorso, l’avvocato Amedeo Rizza, difensore fiduciario di TA DI, ST LE DI, RI TT e NI OP, svolge sette motivi. Il primo e il sesto riguardano tutti i ricorrenti. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 416-bis cod. pen. per omessa motivazione e illogicità della stessa con riferimento alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il delitto associativo sub 1). In primo luogo, si stigmatizza la scarna e insufficiente 5 motivazione, finanche apparente, oltre che contraddittoria, con la quale la Corte di appello ha svolto le proprie argomentazioni in poche pagine, obliterando le specifiche censure difensive. Premette la Difesa che la Corte di appello ha tratto l’appartenenza mafiosa degli imputati dalla circostanza che, in altro procedimento, c.d. Infinito, risulti definitivamente acclarata la sussistenza della locale di Rho, in epoca antecedente al 2010, alla quale apparterebbero anche gli imputati, e che i giudici di merito hanno, in sostanza, ritenuto che, essendo stata già accertata l’esistenza di una locale di Rho, l’appartenenza alla ‘ndrangheta deriverebbe dalla mera partecipazione alla locale, senza necessità di alcun altro accertamento. Lamenta, quindi, la mancata replica alle deduzioni formulate con l’atto di appello, con cui si era segnalato che il parallelismo automatico effettuato dal primo giudice, e replicato dalla Corte di appello, tra la associazione accertata nel processo ‘Infinito’ e quella in giudizio, non trova alcun appiglio concreto in atti, stante la differenza soggettiva degli imputati, l’assenza di rapporti con la casa madre, non emergendo dagli atti e dalla sentenza impugnata incontri, pianificazioni, conferimento di doti su assenso della Calabria, invece, emersi nel procedimento ‘Infinito’. Non spiega la Corte quando TA DI, già condannato nel proc. ‘Infinito’ quale partecipe della locale di Rho, ne sia divenuto un capo, né quando sia avvenuta la affiliazione del figlio ST. Si richiama una intercettazione ambientale in cui è lo stesso TA DI ad affermare che ‘non siamo ancora compiuti’, a volere significare la mancanza di una associazione, di una locale di ‘ndrangheta. Si segnala inoltre, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla configurabilità di nuove cellule mafiose dislocate su territori differenti da quelli di originaria localizzazione, come la Corte di appello abbia ritenuto di trarre la “avvenuta rivitalizzazione” della cosca nella locale di Rho ad opera dei DI e di NI OP (cl. 72) dalla ‘ostentazione… della loro appartenenza alla ndrangheta’, senza, tuttavia, esporre i comportamenti espressivi di tale ostentazione, tale non potendo considerarsi la terminologia evocativa presente unicamente nei discorsi tra sodali, come emersa dalle intercettazioni, ma, mai esternata nei confronti di terzi. Anche ai ruoli dei sodali la sentenza impugnata dedica poche righe, nonostante le specifiche deduzioni veicolate con il gravame, con cui si censurava come gli episodi di intimidazione individuati dal primo giudice, quali reati – fine espressivi del sodalizio, fossero, in realtà, privi della connotazione mafiosa, in quanto mancanti della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo. Il riferimento è ai reati compendiati nei capi 3,4,6,8,12,13,14,15,17,18,19,20. In tali episodi, si sostiene, sono assenti due dei cinque sodali, ovvero NI OP cl. 60 e RI TT;
la Corte di appello non spiega perché il recupero del prezzo per l’acquisto di piccole dosi di stupefacente presso i consumatori integri un’estorsione; d’altro canto, immotivatamente, la Corte territoriale considera i reati relativi alle armi detenute dal sodalizio come reati-fine dell’associazione, pur trattandosi di mere intermediazioni, svolte solo da ST DI e NI OP cl. 72, nella cessione di armi a terzi in cambio di un modesto 6 guadagno. Né la Corte di appello replica alla deduzione sull’assenza di contatti tra membri della consorteria e sulla circostanza che alcuni dei pochi sodali neppure si conoscessero tra loro. In realtà, secondo la Difesa, si tratta di pochi sodali che agiscono disgiunti, senza perseguire uno scopo comune, tanto che il capo, TA DI, è all’oscuro del principale reato perseguito dal sodalizio, costituito dall’attività di spaccio di sostanze psicotrope. 3.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen. e correlati vizi della motivazione, per quel che attiene alla prova della responsabilità di RI TT per la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1, oggetto del quinto motivo di appello, affermata dai giudici di merito sul solo rilievo, rinvenibile a pg. 79 della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe svolto un intervento sostitutivo (per soli otto giorni) durante la quarantena di ST DI, senza indicare gli elementi da cui è stato tratto il suo stabile inserimento nel sodalizio, tanto più che ella è subentrata, non nel ruolo di reggente del clan ma, nella attività di spaccio, compreso il recupero dei crediti da essa derivanti. Si segnala come la ricorrente abbia partecipato solo a pochi dei molteplici episodi di spaccio, mai ad altra tipologia dei contestati reati-fine del sodalizio, e si richiamano gli approdi giurisprudenziali in merito alla condotta partecipativa per stigmatizzare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in merito agli elementi indicativi della messa a disposizione del sodalizio. 3.3. Con il terzo e il quarto motivo, sono denunciati violazione degli artt. 125- 192 cod. proc. pen.- 629 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in relazione alle condotte estorsive di cui ai capi 2) e 3), quanto alla posizione di TA DI e NI OP, di cui, certi i crediti, la Corte di appello non ha spiegato in cosa siano consistite le minacce, essendosi limitati, i ricorrenti, in un caso, a insistere telefonicamente nel richiedere il pagamento, e, nell’altro, a richiedere la intermediazione di un terzo. 3.4. Con il quinto motivo, sono denunciati violazione degli artt. 125- cod. proc. pen. – art. 73 DPR n. 309/1990 e correlati vizi della motivazione, per il mancato assorbimento delle condotte di cessione di stupefacente in quelle di acquisto a vario titolo contestate agli imputati ST LE DI, NI OP, RI TT. Trattandosi di condotte di acquisto e cessione di droga contestate come commesse nel medesimo arco temporale, e quindi in presenza di periodi sovrapponibili, si sostiene che, nell’ottica di legge, la condotta di detenzione assorbe le restanti ipotesi alternative contemplate dalla norma, laddove esse abbiano a oggetto la medesima sostanza psicotropa. 3.5. Il sesto motivo formula censure in merito alla contestazione, nella sua duplice declinazione, dell’aggravante mafiosa contestata in relazione ai delitti-fine. Si lamenta, quanto al metodo mafioso, che non possa identificarsi l’impiego della forza di intimidazione e la condizione di omertà che ne deriva dalla mera circostanza che le persone offese abbiano omesso di denunciare. Con riguardo alla agevolazione mafiosa mancherebbe la prova della finalizzazione della condotta a beneficio del sodalizio e del dolo intenzionale, ovvero dalla convinzione di apportare un vantaggio alla compagnine associativa. 7 3.6. Il settimo motivo ha riguardo alla pozione di TA DI, e lamenta l’illogicità della motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa nel proc. c.d. ‘Infinito’, giustificato dalla Corte di appello con l’eccessiva distanza temporale con i fatti oggetto del presente giudizio e con la non coincidenza soggettiva dei sodali, elementi che portano a escludere il disegno unitario. Si segnala, dunque, l’orientamento giurisprudenziale che non ravvisa alcun automatismo, al fine di escludere la continuazione, nella detenzione patita medio tempore, come avvenuto nel caso di specie per TA DI, detenuto dal 2010 al 2019; la difesa evidenzia che i giudici di merito, e lo stesso P.M., hanno ravvisato nella associazione in esame una prosecuzione di quella giudicata nel proc. ‘Infinito’, e come emerga, dalle stesse intercettazioni, la riprova che il disegno criminoso dell’imputato non si sia mai interrotto. 4.Il ricorso nell’interesse di GA MO TI (capi 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 88) è affidato all’avvocato Giuseppe Cervasi, che articola 11 motivi, con i quali denuncia erronea applicazione della legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione. In specie: 4.1. Con i primi due motivi, relativi al reato di cui al capo 38, si osserva come, dalla intercettazione posta alla base della condanna, non sia mai emerso il nome del ricorrente, e, comunque, anche a volerne ammettere il coinvolgimento, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato, per l’incertezza assoluta in ordine al momento di commissione del fatto. Rispetto a tali specifiche deduzioni dell’appellante, la Corte di appello ha omesso di argomentare. 4.2. Con il terzo e il quarto motivo, aventi riguardo, rispettivamente, ai reati di cui ai capi 39 e 41, ci si duole che non siano stati individuati gli elementi dimostrativi della responsabilità del ricorrente. Invero, sebbene la difesa avesse devoluto con l’appello la circostanza che, nelle conversazioni intercettate, poste a fondamento della decisione, non fosse mai comparso il nominativo del TI, la sentenza impugnata si limita affermarne apoditticamente l’inequivocabile significato, senza alcuna argomentazione esplicativa. La Corte territoriale, inoltre, nulla ha osservato in merito alla deduzione difensiva che censurava la ricostruzione delle immagini della videocamera circa il certo approvvigionamento della droga presso il IO, né, con riguardo al capo 41, ha risolto il dubbio sull’individuazione del soggetto che avrebbe fornito consigli al DI ST in merito al taglio dello stupefacente, così come sollecitato con il gravame. 4.3. Il quinto motivo denuncia che la Corte di appello non avrebbe replicato alla censura con la quale, nell’atto di appello, era stata segnalata, in relazione al fatto di cui al capo 43, la mancata identificazione del mittente della foto, con la conseguenza che, non essendo stata spiegata la certa riconducibilità della foto al ricorrente, non è stato rappresentato il suo apporto al fatto illecito. 4.4. Con il sesto motivo, si lamenta che, con riguardo al capo 45, la Corte di appello, pure sollecitata con il motivo di gravame, non abbia indicato il ruolo specifico del TI nella cessione 8 di droga a ST DI, avvenuta per il tramite di IO, tenuto conto dell’assenza di contatti del ricorrente con il soggetto che avrebbe ritirato la droga presso il fornitore. 4.5. Con il settimo motivo, si stigmatizza la motivazione con la quale, con riguardo al capo 61, la Corte territoriale ha introdotto un elemento – la consegna diretta dello stupefacente da parte di TI a DI ST e OP NI cl. 72 - del tutto originale rispetto alla sentenza di primo grado, e, comunque, senza replicare al motivo di appello che segnalava come la cessione fosse ascrivibile ad altro soggetto, identificato attraverso la localizzazione della sua abitazione. 4.6. L’ottavo motivo ha riguardo al delitto di favoreggiamento reale aggravato di cui al capo 88. In primo luogo, si denuncia la assenza di motivazione in merito alla individuazione della condotta post delictum del ricorrente;
inoltre, la motivazione è illogica e contraddittoria quanto alla disamina e all’applicazione degli evocati principi di diritto in merito al rilievo o meno della conoscenza del delitto presupposto. 4.7. Con il nono motivo, ci si duole del mancato riconoscimento, in relazione ai delitti rubricati ai capi 38,41,47,48,49,50,51,61,62, della fattispecie di cui al quinto comma dell’art. 73 del t.u. stupefacenti, che la Corte di appello ha negato facendo leva sul pericoloso contesto criminale e sull’attività sistematica e consolidata e sulle rilevanti quantità oggetto di spaccio, in spregio all’orientamento giurisprudenziale che non considera ostativo lo spaccio non occasionale, la reiterazione delle condotte di spaccio, né la tipologia della sostanza psicotropa. In sostanza, pur essendo contestata al ricorrente la detenzione ai fini di cessione di diversi quantitativi di sostanza stupefacente, nondimeno, il quantitativo riferibile a ciascuna imputazione è contenuto nel limite massimo segnato dalla recente giurisprudenza per la cocaina. D’altronde, il giudice di primo grado, aveva ravvisato la modica quantità in presenza di quantitativi identici o maggiori. 4.8. Con il decimo motivo, riferendosi a tutti i reati per cui il ricorrente ha subìto condanna, lamenta che la Corte di appello non ha motivato o comunque ha argomentato illogicamente in merito alla ravvisata circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, ritenuta sulla base di argomenti contrastanti con le coordinate giurisprudenziali declinate dalle Sezioni unite ‘Chioccini’. La Corte territoriale ha indicato elementi evocativi della mera conoscibilità della finalità agevolativa altrui, piuttosto che della necessaria conoscenza. 4.9. Con l’undicesimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5.Il ricorso di ON RA (capi 23, 25, 26, 31), con il ministero dell’avvocato Anna Marziano, è affidato a tre motivi, con la premessa che, contrariamente a quanto si legge a pag. 6 della sentenza impugnata, evidentemente per mero errore materiale, al ricorrente non è mai stata contestata la circostanza aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.. 5.1. Violazione di legge e correlato vizio di motivazione, con riguardo alla natura permanente del reato di detenzione di arma da sparo di cui all’art. 10 della legge n. 497 del 1974 (unico reato per cui il G.u.p. ha ritenuto l’imputato responsabile per il fatto di cui al capo 9 23) invocandosi l’assorbimento del capo 26 nel capo 23, sul rilievo che l’arma oggetto delle due imputazioni è la medesima, rimasta ininterrottamente nella disponibilità del ricorrente. La Corte di appello ha sostanzialmente scisso la condotta dell’imputato in due diversi periodi, quello dell’acquisizione (capo 23) e quello successivo di cessione (capo 26), condannandolo due volte per la medesima violazione. 5.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo agli artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974, in relazione al fatto rubricato al capo 31. Secondo la difesa ricorrente, manca la prova della instaurazione di una minima, autonoma, disponibilità dell’arma in capo al RA, anche in ragione dell’esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita il 6 marzo 2021, a seguito delle captazioni che davano conto della trattativa per la cessione di un’arma nella disponibilità del RA, sebbene detenuta presso un terzo. In effetti, le stese intercettazioni darebbero conto della impossibilità per il ricorrente di prelevare l’arma secondo sue libere e autonome determinazioni, posto che essa era custodita da un soggetto e in un luogo a lui sconosciuti, tanto che si vedeva costretto a recarsi all’appuntamento del 6 marzo 2021 senza l’arma. 5.3. Il terzo motivo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe stato espresso con motivazione apparente e omissiva, malgovernando i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza. 6. Il difensore di UC De IO (capi 49, 50, 61, 62, 88) si affida a un motivo unico denunciando vizi della motivazione in merito al riconoscimento della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, per non essere stati esplicitati, in spregio alla giurisprudenza di legittimità, gli elementi di fatto espressivi della conoscenza della mafiosità del gruppo DI, e indicativi della consapevolezza di operare al fine di agevolare un sodalizio mafioso dell’agevolazione. 7. LA OP (capi 51, 70) affida il ricorso, per il tramite dell’avvocato Giuseppe Capobianco, a due motivi. 7.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità della ricorrente per i reati di cui ai capi 51 e 70. 7.1.1. In particolare, a fronte di specifico motivo di appello, contenente la richiesta di assoluzione dal delitto di cui al capo 51, la Corte di appello, con motivazione cumulativa riguardante anche altri coimputati, ha incentrato il giudizio sul mero dato quantitativo della sostanza stupefacente, senza tener conto delle ulteriori deduzioni veicolate con l’atto di appello, con le quali si segnalava la mancanza di conoscenza delle ragioni del viaggio in auto con cui aveva accompagnato il cugino, ovvero del trasporto di circa 200 grammi di cocaina, e, comunque, del tipo e della quantità della sostanza stupefacente, assenza di consapevolezza emergente dalla telefonata del giorno successivo al cugino. 7.1.2. Allo stesso modo, con riguardo al capo 70 - con cui è contestata la ricezione di un quantitativo di 2 kg di marijuana, che, tuttavia, la ricorrente ha cestinato per la pessima qualità del prodotto rifiutandone il pagamento, ritenendola invendibile sul mercato - la Corte di appello 10 non si è attenuta agli orientamenti espressi sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione in merito alla necessaria concreta offensività della condotta di acquisto/cessione della sostanza stupefacente, correlata alla potenzialità lesiva, alla nocività del principio attivo psicotropo, dovendosi escludere, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., la punibilità dello spaccio nel caso in cui la condotta risulti assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, ex art. 32 Cost. In merito a tali parametri la sentenza impugnata non ha espresso alcuna motivazione. 7.2. Analoghi vizi sono denunciati con il secondo motivo, in merito alla carenza di motivazione sulla sussistenza o meno dei presupposti di legge per la concessione di pene sostitutive nonché per l’assenza di giudizio prognostico quanto all’esito positivo o negativo della pena sostitutiva. La sentenza impugnata si è, infatti, limitata a denegare il beneficio sul solo rilievo della presenza dei plurimi precedenti penali, così distaccandosi dai parametri valutativi indicati dalla legge, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore dei quali la decisione discrezionale sull’an della sostituzione si sostanzia nella congruità della pena sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa del condannato, attraverso la valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo stato precisato che le circostanze ostative sono tutte relative al reato per cui si procede, e non riferibili ai precedenti giudiziari. 8.Nell’interesse di NI TA ( capi 55, 63, 70, 72, 87) l’avvocato NI Cristallo svolge due motivi. 8.1. Con il primo motivo, è denunciata la mancanza assoluta di motivazione in merito alle richieste, formulate con l’atto di appello, di assoluzione dal reato di cui al capo 70 (detenzione e cessione di 2 kg ½ di marjuana), di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per tutti i capi di imputazione, e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 8.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in merito alla circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, riconosciuta dalla Corte di appello solo in ragione della parentela con i DI, senza valutare come i reati ascritti al ricorrente siano stati commessi, non già in concorso, ma indipendentemente da zio e cugino. In ogni caso, la sentenza impugnata non argomenta in merito alla prova del giovamento prodotto all’associazione dalle condotte del ricorrente, e alla sua consapevolezza di favorire il sodalizio, peraltro, considerando che quasi tutti i reati ascritti al TA sono ricondotti al paradigma normativo del quinto comma dell’art. 73 del t.u. stupefacenti. 9. Ha depositato motivi nuovi l’avvocato Amedeo Rizza nell’interesse dei suoi assistiti. 9.1. Con il primo, lamenta, quanto a TA DI, che la Corte di appello non ha dato alcuna spiegazione in merito alla circostanza che TA DI risulti del tutto estraneo alla organizzazione di una delle attività principali del sodalizio: la vendita di sostanze stupefacente, circostanza intrinsecamente incompatibile con il ruolo apicale a lui ascritto, peraltro, nell’ambito 11 di un sodalizio a ristretta base soggettiva. DI TA è, inoltre, estraneo anche ai reati inerenti alle armi. 9.2. Il secondo motivo nuovo riguarda la posizione di RI TT e si segnala come manchino i requisiti “materiali” per poter essere ritenuta intranea al sodalizio mafioso del tipo ‘ndrangheta, contestato e ritenuto, sia perché donna (La ‘ndrangheta, notoriamente, non contempla la possibilità per le donne di far parte del sodalizio criminale, escludendo l’affiliazione di soggetti femminili), sia per la sua origine pugliese, che fa venire meno il legame territoriale (la mafia di cui si discute è strettamente legata con la Calabria). 10. Ha depositato memorie il difensore di TI, il quale si concentra sul decimo motivo del ricorso principale, sottolineando come, ai fini della riconoscibilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, si richieda l’individuazione dell’elemento dimostrativo dell’effettiva consapevolezza in capo all’imputato dell’altrui finalità (Sez. Unite Chioccini e, da ultimo, sez. 5^ n. 29611-2025), il cui vaglio deve essere tanto più incisivo a fronte di un soggetto, come TI, estraneo all’associazione e mai imputato di alcuno dei reati-fine del sodalizio. Entrambe le sentenze di merito non individuano l’elemento di certezza in forza del quale TI GA fosse pienamente consapevole della attuale operatività della consorteria e della intraneità dei correi;
in assenza di un qualsivoglia indizio, la Corte di appello inferisce apoditticamente dalla mera “matrice ndranghetista” dei correi che TI GA fosse consapevole dell’attuale operatività della cosca, dell’attuale appartenenza altrui, per poi inferire che non poteva non sapere della finalità agevolatrice degli altri. La illogicità è insita nella doppia inferenzialità che governa la motivazione sul punto, in contrasto con i dettami dell’art. 192 cpp e con il principio dell’oltre il ragionevole dubbio. 11. Ha depositato memorie il difensore di De IO UC il quale, richiamando i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite ‘Chioccini’, lamenta come la Corte di Appello di Milano non abbia esplicitato gli elementi di fatto da cui desumere che il ricorrente fosse consapevole che le sue condotte erano rivolte ad avvantaggiare il clan DI, non risolvendosi la “la consapevolezza” nella mera conoscenza della caratura criminale del soggetto agevolato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Sono fondati i ricorsi di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "Infinito", di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.
1. cod. pen., di OP LA e TA NI, limitatamente al reato di cui al capo 70. Per tali punti, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto, i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI sono infondati e devono essere rigettati. Parimenti infondati sono i ricorsi di 12 DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN. 2. La valutazione delle singole censure, individualmente sollevate da ciascun ricorrente, impone di delineare, preliminarmente, alcune coordinate ermeneutiche comuni. 2.1. In primo luogo, è opportuno rammentare quale sia il perimetro del sindacato riservato a questa Corte sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato. 2.1.1.Va, infatti, ribadito che la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l’effettività (l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l’esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un’autonoma forza esplicativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico il complesso logico-argomentativo (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708). Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all’impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli). 2.1.2. Parallelamente, poi, poiché il sindacato di questa Corte, per sua natura, è necessariamente unitario e globale e, quindi, ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione all’interno del generale contesto probatorio, da un canto, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128); dall’altro, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, anche attraverso una loro valutazione globale, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
in ciò rimanendo implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). 13 2.1.2. Cosicché, il difetto di motivazione, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. In questi termini, l'omesso esame di un motivo di appello non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza se, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 2.1.3. Va altresì considerato che laddove la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, ET e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. In presenza di una "doppia conforme", la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), cosicchè la motivazione deve essere apprezzata congiuntamente (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 14 2.2. Il secondo profilo attiene alla lettura, all’interpretazione e alla valutazione delle conversazioni intercettate e va ribadito il principio in base al quale il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Valutazione che, anche quando il linguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, dinanzi a questa Corte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione). 2.3. Il terzo profilo attiene alle contestazioni associative e, in particolare, alla delimitazione dei confini della fattispecie e della relativa condotta di organizzazione e direzione e di partecipazione. 2.3.1. Com’è noto, in linea di principio, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (ex multis, Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). 2.3.2. Rispetto all'associazione per delinquere semplice, nell'associazione di stampo mafioso, si attua un'inversione del rapporto tra mezzi e fini: mentre per l'associato comune il compimento dei delitti costituisce il fine dell'associarsi, per l'associato mafioso l'attività delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento di un obiettivo più ambizioso, consistente nel controllo stabile di un segmento della vita sociale onde garantirsi l'arricchimento parassitario. Ciò implica la possibilità che alcuni soggetti aderiscano all'associazione mafiosa non direttamente in vista del compimento dell'attività delinquenziale, bensì soltanto per partecipare alla suddivisione dei profitti ovvero per realizzare una duratura supremazia territoriale su ogni genere di attività (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, in motivazione). In altri termini, la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede non già negli scopi (alternativi, astrattamente anche in sé leciti) che s'intendono perseguire, ma nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta: si realizza il programma criminoso 15 (astrattamente, in sé anche lecito) avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva;
forza e conseguente assoggettamento che promana non già dal singolo (che può anche, individualmente, non utilizzare atti d’intimidazione), ma dalla stessa struttura associativa, soggetto differente rispetto ai singoli associati e fonte autonoma del potere. 2.3.3. Diviene così necessario accertare che “l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato” (in Sez. Un. Modaffari, cit.). Un accertamento che, ontologicamente, deve essere operato con riferimento all’ambito territoriale dell’associazione. 2.4. Il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso si è posto all’attenzione dell’interprete con riferimento alla operatività della c.d. locale nel territorio di nuovo insediamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., norma che non si limita a registrare realtà già presenti - come la mafia, la ‘ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, da tempo dotate di un nomen, con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e “fama” criminale da “spendere” come arma di pressione nei confronti dei consociati - ma ha anche aperto (al comma ottavo) a un più ampio e indefinito ambito operativo destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una storia criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note. 2.4.1. Due fenomeni si sono imposti all’attenzione degli interpreti. In primo luogo, quello della colonizzazione di altre zone d’Italia a opera delle mafie storiche, e, in particolare, ad opera delle ‘locali’ di ‘ndrangheta. In questi casi, la natura autoctona dell’associazione criminale, che si riscontra con riguardo alle nuove articolazioni periferiche di sodalizi criminali ben radicati nelle tradizionali aree di competenza, fa riferimento a cellule distaccate che conservano uno stabile collegamento con la struttura ‘madre’ del sodalizio di riferimento e che, dalla stessa, coniano le modalità organizzative, la distinzione dei ruoli, i rituali di affiliazione e l’imposizione di regole interne (ex multis: Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017; Sez. 5, n.47535 del 11/07/2018; Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020). 2.4.2. L’altro, quello delle ‘mafie senza nome’, meglio identificate come mafie silenti ovvero mafie innominate, genus nel quale vengono sussunte le neoformazioni criminali che presentano struttura autonoma e originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche (cfr. ex multis, Sez.2, n.24850 del 28/03/2017; Sez. 6, n.57896 del 26/10/2017; Sez.2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 278745-02; Sez. 2, n. 20926 del 13/07/2020). 2.4.3. L’esegesi giurisprudenziale dei predetti fenomeni ha dato luogo a due orientamenti interpretativi radicatisi in relazione alla necessità o meno, ai fini dell’applicazione dell’art. 416- 16 bis cod. pen., di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso da parte della locale nel territorio di nuovo insediamento. a) Secondo un primo orientamento (ex plurimis, Sez. 2, n. 24851, del 04/04/2017, Rv. 270442; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270290), che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo ‘puro’, ai fini della configurazione dell’art. 416-bis, è sufficiente una capacità di intimidazione soltanto potenziale, derivante dal mero collegamento funzionale con il sodalizio-madre, senza la necessità di una vera e propria esteriorizzazione in loco del metodo mafioso. Secondo tale impostazione giurisprudenziale, il reato sarebbe configurabile anche nel caso in cui la c.d. cellula non manifesti sul territorio "nuovo" di insediamento il metodo mafioso e la fama criminale della casa madre da cui essa deriva;
il reato sussisterebbe in presenza della sola prova "dell'essere cellula" - cioè con la sola prova di essere la cellula una diramazione di una consorteria mafiosa tradizionale - perché ciò espliciterebbe di per sé l'esistenza di una capacità potenziale di sprigionare una forza intimidatrice, idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omertà quanti vengano a contatto con essa (Sez. 2, n. 29850 del 18/05/2017, Barranca;
Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, Nesci;
Rv. 274138; Sez. 5, n. 31666 del 3/03/2015, DI;
Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290). Dunque, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 416-bis cod. pen., per le c.d. locali, ma anche per le "nuove mafie", non sarebbe richiesta una concreta manifestazione della capacità di intimidazione del sodalizio - cioè del metodo mafioso - tale da produrre assoggettamento omertoso. b) Altro orientamento (ex plurimis, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269043; Sez. 2, n. 29850 del 18/05/ 2017; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736; Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Rv. 275037), che riflette la qualificazione del reato in termini di reato associativo a ‘struttura mista’, ritiene necessaria una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, bensì attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile. In tal senso, anche Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, dep. 2020, Albanese;
Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043, secondo cui, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile (conformi sono anche Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci;
Sez. 6, n. 22546 dell’11/04/2018, Rullo;
Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403; Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262398; Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv. 264120; Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037). 2.4.4. Tale maggioritario orientamento - che è condiviso dal Collegio – ponendosi nella scia delle direttrici ermeneutiche provenienti dalle decisioni con le quali sono state restituite alle sezioni remittenti due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, come si dirà più avanti - ha risolto il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso nel senso che la concreta – e non solo potenziale – capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce requisito 17 intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall’art. 416-bis cod. pen.; cosicché, la differente declinazione della questione relativa alla esteriorizzazione del metodo mafioso va, in realtà, semplicemente ricondotta alle due distinte forme con le quali l’esperienza giudiziaria ha evidenziato il manifestarsi all’esterno del citato fenomeno della delocalizzazione. Quindi, ove si sia in presenza dell’articolazione periferica di una mafia tradizionale in stretto rapporto di dipendenza o comunque in collegamento funzionale con la casa madre, sarà necessaria la dimostrazione di univoci elementi significativi dell’anzidetto collegamento funzionale e organico perché l’organismo delocalizzato sia percepito come proiezione dell’associazione base, conosciuta e riconosciuta per la forza criminale di cui è portatrice e concreta espressione. Ma detto collegamento, oltre che oggettivo, deve essere percepibile e riconoscibile all’esterno, solo così essendo possibile pervenire a quella che si è definita la proiezione della capacità intimidatoria dell’associazione base: a significare, cioè, l’irrilevanza di una relazione tra i due organismi che rimanga circoscritta in seno agli interna corporis della consorteria che ne rappresenta la mera filiazione (Sez. 6 n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579; Sez. 6 n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 27955). Il che risulta in linea con la prevalente esegesi dottrinaria e con l’orientamento, pressoché consolidato anche in giurisprudenza, che qualifica l’art. 416-bis cod. pen. come reato associativo “a struttura mista”, che richiede la realizzazione di condotte ulteriori rispetto al mero associarsi (Sez. Un. Modaffari, cit.), in ossequio ai principi costituzionali di offensività, materialità e di proporzionalità della pena, in considerazione della gravità delle sanzioni comminate dall’art. 416-bis del codice penale. 2.4.5. Come si diceva, tale contrasto interpretativo ha generato due tentativi di rimessione alle Sezioni Unite, entrambi respinti dal Primo Presidente e restituiti alla sezione remittente. a) Un primo tentativo si registrò nel 2015, ad opera della seconda sezione (Sez. 2, nn. 15807 e 15808, del 25/03/2015), che formulò il seguente quesito: “Se, nel caso in cui un’associazione di stampo mafioso, nella specie ‘ndrangheta, costituisca in Italia o all’estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l’associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall’art. 416-bis c.p. comma terzo”. L’esistenza del contrasto venne negata dal Primo Presidente, che, con il provvedimento di restituzione del 28 aprile 2015, prestò adesione all’orientamento che ritiene necessaria una forma di esteriorizzazione della forza di intimidazione. b) Permanendo la divergenza interpretativa, la prima sezione adottò una seconda ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite nel 2019 (Sez. 1, n. 15768, del 15/03/2019), formulando il seguente quesito: “Se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis c.p. con riguardo a una articolazione periferica di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione madre, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale 18 con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento”. Anche in questa seconda occasione, gli atti vennero restituiti alla sezione remittente, condividendosi i rilievi formulati nel 2015, e rilevando come “il panorama giurisprudenziale appare consolidato nell’affermare che ai fini della configurabilità di un’associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto” (ordinanza di restituzione degli atti alla sezione remittente, del 17 luglio 2019). Secondo tale autorevole parere, le divergenti soluzioni riscontrabili nella prassi giudiziaria originavano dal “differente presupposto cognitivo emerso nel giudizio di merito”, essendo ravvisabili due distinte manifestazioni del fenomeno di delocalizzazione: se il nuovo aggregato costituisce “una struttura autonoma ed originale”, si rende necessaria una puntuale verifica probatoria di tutti gli elementi costitutivi del reato, in particolare di una forza di intimidazione effettiva e riscontrabile;
se il nuovo aggregato si presenta “come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre”, la prova dell’effettiva esteriorizzazione del metodo mafioso può ricavarsi dalla “diffusa consapevolezza del collegamento con l’organizzazione principale”, ovvero “dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416-bis comma terzo c.p.”. 2.4.6. In sintesi, mentre per la mafie "storiche" o “tradizionali” l'esistenza del sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il "thema probandum" involge, in primo luogo, il carattere mafioso dell'associazione e, dunque, principalmente, l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416- bis, terzo e sesto comma, cod. pen.. 2.5. Può fin d’ora anticiparsi che l’esistenza della locale di Rho, in tale territorio radicata da oltre un trentennio, è stata accertata giudizialmente nell’ambito del procedimento ‘Infinito’, in cui si è chiarito che trattasi di organismo con connotazioni ‘ndranghetiste, uno dei più antichi tra i numerosi formatosi a seguito della infiltrazione della ‘ndrangheta in Lombardia a partire dagli anni ’70, con il trasferimento di sodali calabresi, che ha dato vita a nuove articolazioni dell’originario fenomeno calabrese, mutuando regole di funzionamento e iniziative criminali analoghe a quelle dell’organizzazione casa-madre calabrese. Nell’ambito di tale fenomeno di colonizzazione dell’Italia settentrionale, le plurime locali insediate in numerosi comuni lombardi – tra esse la locale di Rho – hanno conservato la struttura verticistica propria dei consessi di matrice ‘ndranghetista, costituendosi in una confederazione denominata “La Lombardia”, la quale trova origine nella ‘ndrangheta calabrese, alla osservanza delle cui regole è necessariamente tenuta onde ottenerne la legittimazione ‘ndranghetista. Si tratta, cioè, di organismi che hanno conservato la matrice ‘ndranghetista calabrese, da cui hanno ricevuto l‘imprinting, pur avendo acquisito, sul territorio di riferimento, una propria autonomia gestionale rispetto alla casa madre. 19 2.6. Ciò considerato, all'interno della struttura associativa, la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione (Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105). Una condotta libera che, all’interno di un’associazione di tipo mafioso, si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa in termini di partecipazione fattiva (che si realizza mediante il compimento di atti di militanza associativa), non deve necessariamente possedere - di per sé – un’elevata carica di apporto causale alla vita dell'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamento della struttura associativa (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez. 1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). Inoltre, proprio perché la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi. (Sez. 2 n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250, Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022 (dep. 2023) Rv. 28405702). 2.6.1. Parallelamente, le ipotesi di promozione, direzione, organizzazione della associazione per delinquere di cui all’art. 416-bis cod. pen. costituiscono fattispecie autonome di reato rispetto alla condotta di mera partecipazione (Sez. 3, n. 2861 del 30/10/1972, Radici, Rv. 123820; Sez. 1, n. 7925 del 06/05/1980, Milani, Rv. 145700; Sez. 5, n. 1768 del 08/02/1983, Dorio, Rv. 162864; Sez. 3, n. 9267 del 11/06/1984, Carbone, Rv. 166373; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170222; Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963), e si specificano per essere: “promotore”, colui che da solo o con altri si faccia iniziatore della societas sceleris;
“organizzatore” colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture;
“direttore” colui che guida l’associazione, volgendola verso i fini perseguiti;
“finanziatore” è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso. 20 2.6.2. Sotto il profilo probatorio, poi, ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza (anche se non essenziale), quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105). Cosicché, sotto tale profilo, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, ma l'esistenza di elementi attraverso i quali possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). Quindi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). 2.6.3. Infine, non è superfluo, considerate le caratteristiche specifiche del gruppo ‘DI’, che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, (dep. 18/01/2024) Rv. 285908 - 02). 2.7. Ulteriori considerazioni vanno, poi, manifestate, partitamente, con riferimento al profilo relativo al trattamento sanzionatorio e, in particolare, con riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate (416-bis.1 cod. pen.; 416-bis comma 4 cod. pen.), nonché in merito alle circostanze attenuanti generiche. 2.7.1. Variamente contestate sono le aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., norma che contempla due distinte ipotesi: l'aver commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso e l’aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso. 2.7.2. La prima fattispecie presuppone il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso;
essa è pertanto configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, e anche nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103). Tale circostanza ha la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Essa, pertanto, ricorre ogniqualvolta gli agenti, per la consumazione del reato, pongano in essere comportamenti, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche, che siano comunque espressione del 21 «metodo mafioso», nel senso che la violenza con cui essi sono compiuti risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (ex plurimis, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà, Rv. 222427). Derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, tale circostanza si connota per il carattere oggettivo (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 Gioffrè, in motivazione;
Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep.2013 Buonanno, in motiv.) e si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen., ossia quando i partecipi conoscano l'utilizzo del metodo ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa. 2.7.3. Viceversa, l’aggravante descritta nell’art. 416-bis.1, comma 1, seconda parte (agevolazione mafiosa) ha natura soggettiva e si caratterizza per il dolo intenzionale e, quindi, per il fine specifico perseguito dall’agente: quello di favorire, con la sua condotta, l'attività dell'associazione mafiosa, nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902). Una finalità che, tuttavia, non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o del rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv.274615; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158). 2.8. Quanto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, ma siano consapevoli del possesso delle stesse da parte del gruppo criminale di appartenenza (così, tra le tante, Sez, 5, n. 1703 del 16/01/2014, Rv. n. 258956). La circostanza aggravante in parola richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212; Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996, Rizzo, Rv. 204844). Affinché, poi, tale circostanza possa essere riconosciuta in capo al singolo partecipe del sodalizio, è altresì necessario che sussista un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale specifico aspetto, secondo quanto richiede l'art., 59, secondo comma, cod. pen., occorrendo, pertanto, quanto meno una prevedibilità concreta, da parte di costui, della presenza di armi nella disponibilità dell'associazione (Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611). 22 2.9. In ultimo, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che queste, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto. Ne consegue che, non potendo essere dato per presunto, il riconoscimento delle stesse necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificarne il riconoscimento;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). 3. Ricorso di TA DI, ST DI, RI CO, NI OP cl.’72. 3.1. Non ha fondamento il primo motivo del comune ricorso dei predetti imputati, con cui si contesta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie associativa di cui al capo 1 dell’imputazione, ovvero la locale di ‘ndrangheta denominata ‘locale di Rho’. 3.1.1. Come si è premesso, la difesa di TA DI, ST LE DI, RI TT e NI OP sostiene che i giudici di merito avrebbero affermato la vitalità della ‘locale’ di Rho con motivazione assertiva, senza dimostrarne gli elementi strutturali. 3.1.2. Le cose non stanno così. L’esistenza del locale di Rho – come si è già accennato (cfr. par. 2.5.) - è stata accertata nell’ambito del processo derivato dalla operazione c.d. ‘Infinito’, con sentenza della Corte di cassazione n. 34147 del 21 aprile 2015, la quale ha evidenziato che si tratta di uno dei più vecchi della Lombardia, esistente da circa trent’anni (come si dice nel corso di una intercettazione del 2008), che è un locale sui generis, non avendo una locale madre di riferimento in Calabria, per la diversa provenienza geografica dei suoi affiliati;
quanto a TA DI, ha affermato che egli è considerato un vecchio affiliato, tenuto in grande considerazione da ST LI, vertice del sodalizio, mentre tra i nuovi affiliati viene indicato anche il figlio di TA DI, ST. Conviene ripercorrere alcuni passi di tale decisione, qui rilevanti per la valutazione delle censure difensive. Si è affermato nella sentenza n. 34147/2015, che «TA DI ha fatto parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e provincie limitrofe e costituita da numerose locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "La Lombardia" (…) deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti", secondo 23 gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri», «Associazione mafiosa che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni dì assoggettamento e dì omertà che dì volta in volta sì sono create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di: • commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio dì sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego dì denaro dì provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, Intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione • acquisire appalti pubblici e privati • ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio dì future utilità • conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti» In particolare, è stato accertato che, della locale di Rho, fanno parte ST LI, con ruolo apicale di capo e organizzatore, e, quali partecipi, TA DI, IE CH, NI NE, CE OS, “in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso” ( a pag. 21 della citata sentenza della Corte di cassazione n. 34147 del 21 aprile 2015). Sono state ricostruite «le origini dell’associazione operante in Lombardia e i suoi antecedenti storici, ricordando le vicende dell'infiltrazione della 'ndrangheta in Lombardia a partire dagli anni 70, i rapporti dei soggetti stanziati in Lombardia con la 'ndrangheta calabrese, le periodiche crisi (riconducibili alla ricerca di un equilibrio fra istanze autonomistiche delle neonate cellule lombarde e l'esigenza della "casa madre" di mantenere una qualche forma di controllo sulle strategie criminali "decentrate"), nonché la struttura organizzativa, i rituali, le usanze, le "regole sociali" (sempre mutuati dalla "casa madre"), il programma criminoso e le modalità operative sul territorio oggetto di insediamento.» Si è dato atto che: - «l’esistenza della 'ndrangheta (associazione di stampo mafioso inizialmente formatasi ed operante in Calabria) può ritenersi pacificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico: non a caso, il legislatore, con d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in l. 31 marzo 2010, n. 50, ha integrato il comma 8 dell'art. 416-bis c.p. con l'espresso riferimento ad essa, le cui connotazioni operative dì "mafiosità" sono state, quindi, sia pure in data successiva allo svolgersi di parte dei fatti oggetto di questo procedimento (deve, in proposito rilevarsi che le contestazioni "aperte" 24 rubricate, <<in milano e province limitrofe ad oggi permanente>> ed <
in ogni "locale", così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato;
con una simbologia ed un rito di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche; fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali». - «Le plurime "locali" che si erano insediate in numerosi comuni lombardi (….) pur dotate di tendenziale autonomia operativa, confluivano in una più ampia struttura confederata, denominata "La Lombardia", cui competevano funzioni di coordinamento tra le singole "locali" e di rappresentanza delle stesse verso l'esterno. Gli affiliati alle "locali" si incontravano periodicamente in riunioni organizzate tra gli appartenenti alle singole sotto- articolazioni, ovvero tra i capi clan aderenti alla "Lombardia", nel corso delle quali si festeggiava l'apertura di nuove "locali", venivano attribuite le "doti" (ovvero le "cariche sociali" interne) a singoli sodali, e venivano coltivati i collegamenti tra l'organizzazione madre (la 'ndrangheta) operante in Calabria e la struttura criminale "Lombardia", cui spettava anche il compito di dirimere i contrasti che di volta in volta sorgevano con la prima.» - «La "Lombardia" ben presto aveva finito per non costituire più una mera articolazione periferica della 'ndrangheta calabrese (della quale in origine aveva costituito diretta emanazione), essendo divenuta un'autonoma associazione di stampo mafioso, radicata in territorio lombardo attraverso le singole "locali", i cui appartenenti erano da più generazioni stanziati in territorio lombardo;
detta associazione aveva complessiva disponibilità di armi, ed era qualificata da una carica intimidatrice promanante dal vincolo di tipo mafioso e della speculare situazione di assoggettamento ed omertà che ne era scaturita per gli associati e per !e vittime.» - «La Lombardia, associazione di stampo 'ndranghetistico - che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico - è sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, ‘La Lombardia’, ente federativo, esercita un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti, e, altresì, - fatto più che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapporti con la Calabria;
anzi, come dice NERI, l'appartenenza alla Lombardia è condizione necessaria affinché un[a] locale di 'ndrangheta sia riconosciut[a] come tale, soprattutto nella terra d'origine. Rispetto a quest'ultima (…) La Lombardia, nell'organizzare e gestire le proprie attività lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rapporto di filiazione, che si esprime non con un potere gerarchico della casa madre, bensì con l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza è ritenuta condizione necessaria perché la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimità 'ndranghetista». 26 - il rapporto intercorrente tra "la Calabria" e " la Lombardia" è ricondotto a una sorta di franchising, <<nell'ambito del quale la calabria è proprietaria e depositaria marchio "'ndrangheta", completo suo bagaglio di arcaiche usanze tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed ambiziosi progetti infiltrazione nella vita economica, amministrativa politica. essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto incoraggiato l'esportazione oltre i confini regionali (…) anche nazionali, sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente consapevoli, l'esigenza le filiazioni esterne rispondano determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre possibilità stessa fregiarsi>>». - Diverso rispetto a questo rapporto di franchising è il collegamento (…) delle singole "locali" con la rispettiva cellula di riferimento in Calabria;
- "La Lombardia" è quindi <<un'associazione criminale da tempo operante in questa regione con propri organi, dotata di autonomia rispetto alla "casa madre", articolata nelle strutture territoriali contestazione, ciascuna delle quali presenta una propria fisionomia e identità, relazione al territorio o, ancor più, alle propensioni individuali degli affiliati ed tradizione del locale: alcuni più attivi nel commercio della droga, altri sempre impegnati controllo settore movimento terra, ancora maggiormente dediti consumazione delitti violenza, altri, infine, cui si coltivano relazioni politiche affaristiche alto livello>> - Quanto alla partecipazione associativa di TA DI, <<la partecipazione del bandiera al sodalizio mafioso, il suo concreto apporto integrante quella "messa a disposizione" della propria opera agli interessi sodalizio, non si concreta con la riunioni, matrimoni, momenti in cui deliberano le gerarchie e strategie per semplice fatto che gode stima dei capi alle riunioni viene invitato. tuttavia, l'apporto (contestato termini ampi nel seguente modo: " mettono completa disposizione degli locale cooperando gli altri associati nella realizzazione programma criminoso") sostanzia messa atto di intimidazione violenta nei collegamenti - quanto malevoli i capi, nelle informazioni assunte propalate beneficio sodali, sia pure una leggerezza irrita capi. rapporto molto stretto stefano sanfilippo, emerso come figura "affidabile" locale, ha costituito lui un altro elemento stabilità potendo contare (e offrire) uno stabile appoggio ad sodale assoluto rilievo>>. - 3.1.4. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva come non sia lecito dubitare dell’esistenza della locale di Rho, trattandosi di un organismo ‘ndranghetista definitivamente accertato giudizialmente. La sentenza “Infinito” ha, invero, acclarato l’esistenza - nell’ambito dell’autonoma associazione di stampo 'ndranghetistico denominata ‘La Lombardia’ - di una pluralità di locali confederate in Lombardia, tra cui, appunto, quella di Rho, attiva nell’omonimo territorio, la quale, pur non avendo una casa-madre di 27 riferimento in Calabria, trae la propria legittimazione ‘ndranghetista dall’adesione alla struttura confederata (che fa da trade d’union con la regione di origine), è esistita e ha operato fino al 2012, avendo tra i suoi componenti anche TA DI che, per tale affiliazione, ha subìto condanna definitiva, interamente scontata. - 3.1.5. Nel presente procedimento si è, quindi, accertato che, in ragione della detenzione dei suoi componenti, anche di vertice, la locale ha conosciuto un periodo di quiescenza, con la successiva ripresa - dopo una pausa durata circa dieci anni, per iniziativa proprio di TA DI - della operatività della locale, mostratasi attiva nei tradizionali settori della compagine, ovvero traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Gli imputati di cui al capo 1) sono, per lo più, nuovi affiliati alla preesistente locale di Rho, che, dopo un periodo di quiescenza dovuta alla carcerazione dei suoi sodali, tra cui TA DI, si è riorganizzata per iniziativa di quest’ultimo, all’indomani della sua scarcerazione, assumendo un ruolo di vertice, in qualità, appunto, di ri-organizzatore del sodalizio. - E, invero, depongono nel senso della continuità tra l’originaria locale di Rho e quella “ricostituita” e “riattivata” da TA DI – come illustrato dai giudici di merito (cfr. sentenza impugnata p.g. 77 ss.) - la circostanza che il sodalizio ha continuato ad insistere e operare nel medesimo contesto territoriale e la constatazione che le attività criminose perseguite dal gruppo attuale sono le stesse che hanno connotato, ab origine, l’attività della locale di Rho, così come accertata nel processo ‘Infinito’. - Non si tratta, dunque, di una nuova mafia e/o di una nuova associazione, come sostengono i ricorrenti, quanto della prosecuzione della originaria compagine associativa di appartenenza di alcuni sodali: TA DI, in particolare, che è stato condannato proprio per la appartenenza alla locale di Rho, si è interfacciato (lo dimostrano le intercettazioni), nel prendere le redini del consesso, con OS e LI, esponenti storici del clan di Rho, di cui LI era anche il capo carismatico;
ST DI, d’altronde, pur non essendo stato coinvolto nel processo ‘Infinito’, aveva, tuttavia, già dimostrato vicinanza al sodalizio. - In definitiva, si è al cospetto di un sodalizio mafioso la cui esistenza è stata storicamente accertata, con indubbie connotazioni di tipo ‘ndranghetista, che, pur non avendo una casa-madre calabrese di riferimento, è riconosciuta e legittimata quale locale per mezzo della necessaria affiliazione alla struttura confederata (La Lombardia); il gruppo, pur rimasto silente e quiescente, non si è mai estinto, e - pur nella mutevolezza legata allo scorrere del tempo e alla restrizione carceraria dei suoi componenti, oltre che all’ovvio ricambio generazionale di alcuni esponenti - è rimasto costante nelle sue regole (nelle conversazioni intercettate si fa riferimento a doti di ‘ndrangheta: TA DI è uomo di onore e il figlio ST è ‘battezzato’, avendo ricevuto direttamente la dote superiore a quella di ‘picciotto’; il cugino OP è a sua 28 volta battezzato come ‘picciotto’), nell’ambito territoriale di operatività (il territorio di Rho) e nella tipologia di attività criminose (traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, commercio di armi), oltre che per una parziale identità soggettiva, peraltro registrando un salto di qualità di TA DI, da partecipe a elemento apicale del clan. Il dinamismo soggettivo che ha connotato la locale di Rho, lo si è detto, è dovuto alla detenzione dei suoi esponenti: il primo che ha riacquistato la libertà ha preso a riorganizzarsi, fungendo TA DI da elemento di collegamento tra la originaria realtà criminale e l’attuale configurazione. Trattandosi di medesimo “oggetto sociale” esercitato sullo stesso territorio, può affermarsene la continuità- pur essendo mutata parzialmente la composizione soggettiva del gruppo- dovuta, appunto, all’inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., presenza che ha rappresentato, in modo emblematico, una significativa espressione della connotazione intimidatoria del sodalizio nei confronti della collettività. TA DI, soggetto già definitivamente condannato per associazione mafiosa, dopo avere scontato la pena ed essere stato rimesso in libertà, ha preso le redini del gruppo e ha iniziato a porre in essere azioni delittuose aggregando soggetti diversi, dando vita a un consesso mafioso, costituito - oltre che da lui medesimo - da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative mafiose, che, aggregati allo stesso pregiudicato mafioso, hanno intrapreso attività criminali diffuse nel territorio. Dunque, può dirsi che si tratta della “riattivazione” di una realtà criminale locale storicamente accertata anche nel suo evolversi conseguente a precedenti condanne, i cui sodali hanno proseguito l'attività criminale sotto l'egida di un'associazione già costituita e operativa, la quale ha anche dato prova, all’esterno, della propria capacità intimidatoria, come attestato – lo si vedrà puntualmente nei paragrafi successivi – da plurime attività di intimidazione attuate da parte dei sodali, veicolate con gravi minacce connotate dal metodo mafioso, poste in essere nei confronti di imprenditori e commercianti locali, nonché per ottenere il pagamento di partite di droga, non esitando i sodali ad evocare la propria appartenenza mafiosa per assoggettare le vittime. - 3.1.6. Il principio di diritto che può, dunque, trarsi in relazione alla vicenda in esame è che, se una locale di ‘ndrangheta operante su un determinato territorio fuori dai confini calabresi - la cui esistenza è stata giudizialmente accertata - dopo un periodo di quiescenza, riprende la sua operatività, non occorre provare ex novo gli elementi della associazione, per esserne variata la componente soggettiva, in specie se la societas sceleris riprende, sullo stesso territorio, le medesime attività che da sempre l’hanno caratterizzata, peraltro, mantenendo anche una parziale identità soggettiva, la quale rappresenta un trade d’union tra passato e presente. In questo caso, viene in rilievo una associazione che ha bisogno di una prova meno incisiva, perché si tratta di 29 un sodalizio già accertato, ma ‘in letargo’, che si è riorganizzato secondo il medesimo originario schema, operando sullo stesso territorio e commettendo analoghi reati-fine. 3.2. Non coglie nel segno la deduzione, veicolata sempre con il primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente illustrato il ruolo dei sodali e, quanto a TA DI, non avrebbe delineato il percorso che lo ha portato ad assumere il ruolo apicale nel sodalizio in questione. 3.2.1. Prendendo le mosse da tale ultima obiezione, si osserva, in primo luogo, che, invece, i giudici di merito hanno illustrato le ragioni per cui TA e ST DI, coadiuvati anche da NI OP cl. ’72, si siano resi protagonisti della rivitalizzazione della cosca di Rho, sottolineando, in primo luogo, i rapporti che hanno riallacciato con CE OS, già condannato come partecipe della locale di Rho, e avuto contatti anche con il suo esponente apicale, ST LI, ricordando come, secondo consolidato canone ermeneutico, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica, sono, in principio, inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659). Hanno segnalato come – al di là di vanterie e autopromozioni - sia stata ostentata ripetutamente la appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta, nei rapporti con soggetti esterni alla compagine associativa (come quando TA DI si è interfacciato con GA TI, o quando ST DI e NI OP hanno evocato l’intervento dei calabresi nell’esplicitare le minacce estorsive), peraltro, certificata dalle doti acquisite, e considerata la terminologia evocativa da loro utilizzata, espressiva della cultura tipica di contesti associativi, nonché le regole peculiari di contesti mafiosi, imposte in particolare da TA DI ai sodali, oltre alla dimostrata consapevolezza dei consociati in merito ai rituali di affiliazione quali indizi della partecipazione al sodalizio. E’ stata inoltre ricordata la necessità di contestualizzare le condotte nel territorio in cui si sono manifestate, richiamando le valutazioni della commissione parlamentare antimafia nel 2018 in merito alla profonda infiltrazione di realtà di ‘ndrangheta nel territorio lombardo. 3.2.2. Quanto ai singoli ruoli, i giudici di merito hanno riconosciuto, conformemente all’imputazione, il ruolo apicale di TA DI, traendolo da una pluralità di comportamenti captati durante il servizio di intercettazione, in cui egli si incontra, appena riacquistata la libertà, con esponenti della vecchia guardia della locale di Rho, come lui condannati nel processo ‘Infinito’ (OS e LI), e con loro si confronta per dare nuova vita al gruppo di Rho. In particolare, le intercettazioni hanno registrato la ripresa di contatti con CE OS (pg. 77 della sentenza impugnata) e un incontro con ST LI, filmato della polizia giudiziaria;
OS, in particolare, costruiva la mappatura della presenza e delle relazioni tra la casa madre in Calabria e la locale di RHO fino al 2012. D’altro canto, i contatti con CE OS 30 vengono tenuti anche da ST DI e da NI OP cl’72, né – ha osservato la sentenza impugnata - si può prescindere dal dato del rapporto di affiliazione con concessione di dote per TA, per il figlio e per il nipote NI OP, elemento quest’ultimo che giustifica la acclarata delega operativa da parte del capo della locale di ‘ndrangheta nella commissione dei reati fine, e di ritenere superata l’obiezione difensiva circa la estraneità di TA DI al traffico di droga e di armi, ciò che, peraltro, come si dirà, neppure corrisponde al vero. TA DI spende il suo nome quale ‘uomo d’onore’ benvoluto dai calabresi di Guardavalle, impartisce ordini e direttive anche comportamentali appropriati per ‘uomini d’onore’ appartenenti a una cosca ‘ndranghetista; risolve controversie economiche e contrasti con fornitori, si interessa delle estorsioni e del traffico di armi;
assicura il sostentamento dei sodali durante la detenzione. Egli stesso si autodefinisce, nei dialoghi captati, ‘uomo d’onore’ e ‘uomo di ‘rispetto’; una volta riacquistata la libertà, annuncia in famiglia che è tornata la legge di ‘ndrangheta, come riferisce OP nel corso di una conversazione intercettata (pg. 595 sent. G.U.P.). Ancora, parlando con la figlia EN, dice di essere un ‘uomo d’onore’, definendosi appartenente al gruppo di CE e ST, raccomandandosi, nel caso di arresto, di rivolgersi a loro che, comunque, si sarebbero fatti vivi certamente. Come hanno evidenziato i giudici di merito, TA DI rimprovera, presente il figlio, il nipote OP cl. 72 dell’abuso di alcool, e di essere un pauroso, atteggiamenti – dice - non consoni con il suo ruolo, e comunque lo invita a darsi da fare per gestire meglio la piazza di spaccio, esortandolo a portare alto il nome suo, di TA DI, che altrimenti si darebbe vergognato del nipote e gli avrebbe negato di continuare a svolgere tale attività. Gli ricorda che, se si comporta bene, sarà sempre aiutato, altrimenti verrà abbandonato a sé stesso (“però se ci fai trascuranza a carico tuo….e a discarico della società”, cfr. pg. 588 sentenza G.U.P.). Le esortazioni hanno effetto, tant’è che poco dopo il nipote rinuncia a cercare incontri con prostitute perché, dice, “un uomo d’onore non lo fa”. Come segnalato dal G.U.P., TA DI rimprovera anche AN AN perché non rispetta il dovere di assistenza durante la detenzione (pg. 607 sentenza G.U.P.). Sono registrate numerose intercettazioni in cui TA DI, nel periodo in cui è stato autorizzato a proseguire la detenzione presso la abitazione del figlio ST, con autorizzazione a lasciare il domicilio in alcune fasce orarie, in auto con il nipote NI OP, cl.’72, si è reso responsabile di una serie di condotte intimidatorie, in danno di imprenditori e commercianti locali, finalizzate ad ottenere ‘un aiuto/un contributo’ esplicitamente indicati come mazzetta o pizzo, anche connotate dal metodo mafioso e finalizzate alla agevolazione della cosca. TA DI è, in particolare, attivo, nell’ambito del sodalizio, nel settore delle estorsioni, e coinvolto nel traffico di armi, gestito unitamente al figlio ST e al nipote NI OP cl. ‘72, ai quali le armi sono fornite da altro nipote del capo, NI OP cl. ’60. Le intercettazioni danno conto della vendita di 4/5 armi alla settimana, dando vita a un 31 commercio fiorente portato avanti dal clan. Delegato alle trattative con gli acquirenti è il giovane OP, che segue le direttive dei DI, i quali percepiscono il ricavato della cessione. Dalle intercettazioni, risulta che TA DI ha sollecitato NI OP cl. ‘72 a rifornirsi di armi dall’altro nipote, OP cl. ‘60; in una conversazione con il più giovane dei cugini omonimi, TA DI parla espressamente delle armi fornite al figlio ST dal nipote OP cl. ‘60, e, nella medesima conversazione, insiste per avere un incontro con lui per tentare di sanare il contrasto insorto con il più giovane cugino OP cl.’72, incontro non avvenuto a causa della quarantena pandemica della famiglia OP. Nella conversazione in parola ci sono espressi riferimenti ad armi e munizioni (‘colpi’) e TA DI spiega chiaramente che i prezzi della compravendita delle armi li ha sempre fatti lui, non il figlio ST, e si comprende anche il suo interesse ad acquistare un’arma per sé. (cfr.pg. 268 sent. G.U.P.). Come hanno osservato i giudici di merito, si tratta di comportamenti di assoluto rilievo nel tratteggiare la caratura criminale di TA DI, ed espressivi del ruolo di vertice del sodalizio, oltre a rappresentare chiara espressione della natura armata dell’associazione, dal momento che le conversazioni intercettate sono univoche nel restituire il senso di una vera e propria attività commerciale svolta dai sodali. L’arresto del fornitore DI e di NI OP cl.’60, con il rinvenimento di molte armi in loro possesso, consente di ritenere correttamente decriptato il linguaggio utilizzato dai conversanti, quando ST DI e il cugino OP parlano di ‘macchine’, atteso che OP è, appunto, un carrozziere. Anche se non è direttamente coinvolto nella gestione del settore primario del clan, costituito dal traffico di sostanze stupefacenti, di cui si interessa in prima persona il figlio ST collaborato dal cugino, nondimeno, come evidenziano le attività intercettive, TA DI non è affatto estraneo alle dinamiche di quel settore, tanto che – a riprova del ruolo direttivo da lui svolto - interviene direttamente per risolvere i contrasti insorti tra il figlio ST e GA TI, fornitore di droga, contattando IO CO per chiarire la vicenda relativa a un debito di 5000 euro contratto dal figlio con TI per una partita di droga;
si organizza un incontro tra i due alla presenza anche di GU, il quale commenta dicendo che sono entrambi ‘cristiani’. E lo stesso TA DI dice di volere un incontro tra ‘cristiani’, facendo valere il suo carisma criminale, dicendo al suo interlocutore di essere ben considerato da ‘quelli di Guardavalle’ – dove ha sede la casa madre calabrese – i quali, afferma, si fidano di lui più che del figlio. Ad illuminare il ruolo apicale di TA DI spiccano, oltre all’episodio del contrasto tra ST DI e GA TI, che TA DI (pg. 595), come si è detto, ha voluto risolvere personalmente, pur essendo sostanzialmente estraneo alla gestione dell’attività di spaccio, anche il suo intervento di mediazione nell’ambito di una faida con la famiglia CU, per il monopolio della piazza di spaccio, in cui ancora una volta si registra da parte di TA 32 DI l’ostentazione del suo carisma criminale ( pg. 599 e ss. sentenza GUP;
pg. 78 sentenza impugnata) 3.2.3. Quanto al ruolo, pure di vertice, di ST DI, anch’esso contestato dalla difesa, si osserva, in primo luogo, che risulta motivata la sua affiliazione, con dote superiore a quella di ‘picciotto‘, che gli è stata conferita da CE OS, già condannato per la sua appartenenza alla locale di Rho nel processo ‘Infinito’. Se ne trova traccia chiara in una conversazione tra OP cl. ’72 e ST DI, in cui il primo accenna al fatto che ST ha avuto la ‘copiata’ in carcere, mentre lui, OP, l’ha avuta, a sua volta, da ST (pg. 592 della sentenza del GUP). In effetti, ST DI si è fatto garante, con il padre e con CE OS, della affiliazione del cugino, NI OP cl. ‘72, che ha ricevuto la dote di sgarro/picciotto conferita, appunto, da CE OS. In altra conversazione, parlando con tale Salvatore, il medesimo OP definisce ST un ‘cristiano’, mentre, in altro dialogo intercettato, è lo stesso ST DI a dire di non essere stato mai ‘picciotto’, essendo passato direttamente alla dote superiore: ST DI appartiene, infatti, alla ‘ndrangheta con la dote di ‘La Santa’. Il ruolo apicale fonda sulla considerazione che egli, oltre ad avere promosso la riorganizzazione del clan, unitamente al padre, con il quale agisce simbioticamente, si è occupato dell’organizzazione del traffico di droga, gestito principalmente da ST DI, che ha il suo principale fornitore in GA TI. Le intercettazioni danno conto di un risalente rapporto con GA TI, (come emerge in una conversazione posta a base del reato di cui al capo 38 (fatto del 20/9/2020), in cui ST fa riferimento a pregressi debiti con GA (pg. 272 ss. sent. GUP). La sua abitazione costituiva la base logistica del sodalizio, dove si trovano spesso, oltre al padre TA, anche i sodali RI TT e il cugino NI OP cl. ’72; in tale luogo, avviene il resoconto quotidiano dell’attività di spaccio e la consegna dei relativi proventi. D’altronde, ST DI non fa mistero della sua appartenenza mafiosa con le vittime delle sue minacce, alle quali ricorda il proprio status, così ottenendone l’assoggettamento totale. Le intercettazioni hanno registrato molteplici minacce rivolte da ST DI, anche quelle connotate dal metodo mafioso, nell’ambito dell’attività di spaccio da lui gestita (pg. 603). Il G.U.P., dopo avere esaminato le vicende estorsive (capi da 14 a 20) attuate nei confronti di consumatori di sostanze stupefacenti per ottenere il pagamento della droga a loro ceduta - ritenute espressive del massiccio controllo del territorio e concorrendo ad affermare la sopravvivenza e la operatività della cosca di Rho - sottolineava come esse riscontrino la caratura criminale di ST DI il quale ricorre frequentemente al metodo mafioso per risolvere le più disparete questioni, accrescendo la portata intimidatoria dei suoi comportamenti in ragione della sua appartenenza alla cosca di ‘ndrangheta, appartenenza che egli stesso ricorda alle vittime, che lo riconoscono immediatamente, non osando reagire alle violenze 33 subìte, e omettendo, altresì, di presentare qualsivoglia denuncia alle autorità. (pg. 167 della sentenza di primo grado). Significativi del ruolo primario svolto da ST DI, riconosciuto anche all’esterno del gruppo, sono anche la circostanza che a lui si è rivolto NO SP per risolvere un problema del figlio Kevin, l’episodio dell’aggressione a TA, accoltellato per motivi di gelosia, in cui ST DI dichiarò che lo avrebbe punito (pg. 622), e quello in cui un soggetto aveva estratto una pistola sparando in aria e ST DI aveva minacciato di tagliargli la testa. 3.2.4. NI OP cl. ’72 è un partecipe, è imparentato con i DI, nei cui confronti ha una venerazione, i quali, d’altronde, hanno fatto da garanti, unitamente a CE OS, per l’affiliazione al clan con il conferimento della dote di ‘picciotto’; è a disposizione del sodalizio e della ‘religione che lo muove’ (pg. 584 sentenza GUP); partecipa sia alle attività estorsive che al traffico di droga, affiancando i DI anche nel traffico di armi e in atti incendiari, non esitando a tenere comportamenti minacciosi. La sua intraneità nel sodalizio trova eco nelle raccomandazioni che gli rivolge TA DI, per comportamenti e abbigliamento non consoni al ruolo di ‘ndranghetista. Ancora, di sicuro rilievo, disvelandone appieno l’affectio societatis, è la circostanza che egli si sia fittiziamente intestato la locazione dell’appartamento nel milanese in cui ha trascorso la latitanza CE OM, a conferma di rapporti di lunga durata con la criminalità organizzata. In una conversazione con ST DI, dice che ST ha avuto la ‘copiata’ in carcere, e lui l’ha avuta, a sua volta, da ST (Pg. 592). 3.3. Non è fondato il secondo motivo, al quale è correlato anche lo specifico motivo nuovo, con cui la difesa ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la partecipazione al sodalizio di RI TT, (così riqualificata dal GUP l’originaria imputazione con ruolo di vertice) in ruolo subordinato a ST. 3.3.1. Dalla ricostruzione fattuale dei giudici di merito emerge che RI TT è presente spesso in casa di ST DI, dove si trova la base logistica del gruppo, si fanno i resoconti quotidiani del traffico di droga e vengono versati, dai sodali coinvolti, in particolare, nel traffico di droga, i relativi proventi. La ricorrente risulta avere collaborato con i DI sia nel traffico di droga - anche sostituendo, durante la quarantena, ST DI, alle cui disposizioni si atteneva strettamente (cfr. Sez. 5, n. 35277 del 16/06/2017, Rv. 270654 che ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale) - sia rendendosi protagonista di intimidazioni di natura estorsiva messe in atto nei confronti degli acquirenti della droga, pretendendo con minaccia di gravi ritorsioni il pagamento dei debiti derivanti dall’acquisto di stupefacenti. 34 In occasione del suo arresto, ha contattato telefonicamente ST DI, il quale le ha detto di pretendere la restituzione della metà del valore della droga pagata dai CU, che le venne sequestrata in quel momento;
e, in effetti, RI TT si è immediatamente rivolta, con tono minaccioso, a FR CU, chiedendole, appunto, la restituzione del prezzo pagato per la droga, nel giorno in cui venne arrestata. La descrizione da parte dei giudici di merito di un ruolo fattivo nell’ambito del sodalizio (per il quale si è posta a disposizione), oggettivamente idoneo al mantenimento e al rafforzamento dell’associazione, comporta l’infondatezza del motivo di ricorso risultando acclarata, del tutto fondatamente e ragionevolmente, la sua intraneità al Gruppo DI. 3.3.2. Né può riconoscersi alcun pregio alla deduzione, formulata con il motivo nuovo, secondo cui la ricorrente non potrebbe essere ammessa a partecipare a un consesso ‘ndranghetista, perché donna e di origine non calabrese. Si tratta, infatti, di circostanze smentite dalla casistica giurisprudenziale più recente, che ha visto confermata dalla Corte di cassazione l’affermazione di responsabilità per partecipazione a sodalizio di stampo ‘ndranghetista di figure femminili con i natali in altre regioni (cfr. sentenza n. 12009/2025 relativa alla ‘locale’ di Roma). Deve, dunque, prendersi atto del superamento di certi criteri di ammissione alla struttura associativa, che, pure codificati, si rivelano non più attuali, con ciò dimostrando anche le strutture criminali più tradizionali una evidente capacità di adattamento alla evoluzione delle dinamiche di genere, accogliendo con acquisita fluidità la partecipazione nei propri consessi di soggetti una volta aprioristicamente esclusi. 3.4. Non sono fondati il terzo e il quarto motivo. Le censure difensive si incentrano sulla motivazione con la quale la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità di NI OP cl.’72 e TA DI nelle condotte estorsive di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione, poste in essere, rispettivamente, in danno del commerciante FR AP, e di AS EL. Non si confrontano i ricorrenti con la ricostruzione fattuale proveniente dalle sentenze di merito. 3.4.1. Con riguardo al fatto sub 2), i giudici di merito hanno dato conto dell’attività estorsiva posta in essere congiuntamente da TA DI e dal nipote, nel pretendere, con minaccia di gravi ritorsioni se non avesse pagato, la somma di 1000 euro, non dovuta dalla p.o. (cfr. pg. 62 sentenza GUP); in particolare, è stata ricostruita l’attività di intermediazione nei confronti della vittima, svolta, per conto di TA DI, da NI OP, inizialmente presentatosi come vittima a sua volta delle pretese illegittime del DI, in realtà, come poi hanno rivelato le intercettazioni, consapevole strumento di pressione sulla vittima designata;
in tale opera, NI OP non ha esitato a rappresentare all’unica vera vittima, appunto CO AP, che, se non avesse aderito alla richiesta dei DI di pagare 1000 euro, questi lo avrebbero ‘scannato’, “riempito di mazzate”, esternazioni evidentemente finalizzate ad accrescere la paura di ritorsioni. Le intercettazioni hanno messo in evidenza l’atteggiamento 35 di assoggettamento/riverenza della p.o, nei confronti della personalità di TA DI, comportamento che non può certo essere considerato neutro, come prospetta la difesa, trattandosi, all’evidenza, nell’ambito della vicenda ricostruita sulla base delle intercettazioni, di una reazione generata dalla paura di gravi ritorsioni. Come è stato chiarito nelle sedi di merito, il credito vantato dai DI, in quanto privo di titolo, non era legittimamente azionabile dinanzi all’A.G. e la richiesta di danaro era semplicemente finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, mediante massaggi intimidatori espliciti o silenti (come il riferimento, da parte di TA DI, ai molti anni di galera scontati) essendo risultata la versione difensiva priva di riscontri. Come ha annotato la sentenza impugnata, le locuzioni utilizzate nei confronti della vittima l’hanno chiaramente intimidito e costretto a pagare somme non dovute nella consapevolezza delle gravi ritorsioni alle quali si sarebbe esposto non ottemperando alla pretesa. 3.4.2. Con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo 3 – avente a oggetto il tentativo di ottenere da AS EL il pagamento di 250 euro quale asserito recupero di un inesistente credito, - le sentenze di merito hanno ricostruito le gravi e reiterate minacce, anche di morte, profferite da ST DI, anche per il tramite di NI OP cl. 72, evocando, in caso di inadempimento, l’intervento degli ‘amici calabresi’ anche con il ricorso a violenze fisiche nei suoi confronti. In tale contesto intimidatorio, EL – ben conscio della gravità delle minacce ricevute - si è rivolto al ‘cugino siciliano’ per tentare di contrastare le pretese di uno ‘ndranghetista condannato, evidentemente spinto dalla paura a cercare protezioni, a dimostrazione del raggiunto effetto intimidatorio. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta il mancato assorbimento delle condotte di cessione di sostanza stupefacente in quelle di acquisto a vario titolo contestate agli imputati ST LE DI, NI OP, RI TT. Si sostiene che, trattandosi di condotte di acquisto e cessione di droga contestate come commesse nel medesimo arco temporale, e, quindi, in presenza di periodi sovrapponibili, la condotta di detenzione assorbirebbe le restanti ipotesi alternative contemplate dalla norma, laddove esse abbiano a oggetto la medesima sostanza psicotropa. 3.5.1. Il motivo non ha pregio. E’ vero che, in materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma. In tal caso, si afferma, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave se costituiscono distinti reati concorrenti materialmente. (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266, in fattispecie in cui è stato ravvisato il concorso materiale tra coltivazione e la detenzione di sostanza stupefacente in difetto della prova certa della diretta derivazione della 36 droga detenuta dall'attività di coltivazione e del diverso luogo di accertamento degli illeciti). Nondimeno, quando le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, deve escludersi l’assorbimento, giacchè, per ritenersi integrato il concorso apparente, le diverse condotte devono essere poste in essere contestualmente o senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto e avere come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente. (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale;
conf. Sez.
3 - n. 23759 del 10/02/2023, Rv. 284666). 3.5.2. Calando i richiamati princìpi nella fattispecie in scrutinio, è agevole osservare come, dalle stesse contestazioni elevate dall’Accusa, riscontrate dall’istruttoria e dalla decisione giudiziale di merito, emergano elementi oggettivamente significativi dell’autonomia delle fattispecie contestate, esse risultando frutto di distinta deliberazione, e della insussistenza di profili fattuali deponenti per l’invocato assorbimento: ci si riferisce alla disomogeneità tipologica della droga trattata dagli imputati, e all’ampio arco temporale in cui le condotte si sono dispiegate - compreso tra settembre 2020 e maggio 2021 - circostanze che, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, escludono radicalmente, la possibilità dell’invocato assorbimento. 3.6. Con il sesto motivo si contesta la motivazione con la quale è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione di legge. 3.6.1. Il motivo non è fondato, alla luce dei principi di diritto che si sono già richiamati (cfr. par.
2.7.2. e 2.7.3.) riguardati in relazione alle molteplici occasioni in cui gli imputati hanno fatto ostentazione della fama criminale del sodalizio e della sua potenzialità sopraffattrice, come riscontrato in numerosi episodi lungamente e analiticamente ripercorsi dal G.U.P. (pg. 595 e ss). La spendita della propria fama criminale quale appartenente a un consesso mafioso, il riferimento evocativo all’intervento degli “amici calabresi”, o ai ‘lunghi anni di detenzione’ il ricorso a minacce gravissime nei confronti delle vittime, sono comportamenti tipici della metodologia mafiosa, che integrano oggettivamente l’aggravante in parola, in quanto chiaramente e inequivocabilmente evocativi del collegamento con un sodalizio mafioso, e quindi in grado di incutere nella vittima il timore del coinvolgimento del gruppo criminale (Sez. 2 n. 15724 del 27/03/2025, Rv. 28794702). Né ha maggior pregio la censura che involge l’aggravante sub specie di agevolazione mafiosa, giacchè le propalazioni evocative di cui si sono resi responsabili i ricorrenti nel compimento di attività estorsiva, il ruolo da loro svolto nella compagine associativa, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso dimostrano plasticamente la finalizzazione della condotta a beneficio del sodalizio e, secondo l’ordinario ragionamento logico- 37 inferenziale, il dolo intenzionale, non essendo ragionevole, alla luce del complessivo contesto probatorio, dubitare della convinzione di apportare un vantaggio al gruppo di cui i ricorrenti sono parte integrante. 3.7. Il motivo, con il quale TA DI si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza che ha definito il c.d. procedimento ’Infinito’, è fondato. 3.7.1. Il diniego della Corte di appello fonda su una motivazione contraddittoria, e, comunque, erronea, quanto alla circostanza che il reato associativo di cui al capo 1, della cui rivitalizzazione TA DI si è fatto promotore, sarebbe manifestazione di una fattispecie autonoma rispetto a quella accertata nel processo ‘Infinito’ (pg. 88 della sentenza impugnata). 3.7.2. Invero, occorre anzitutto stigmatizzare la contraddittorietà delle affermazioni contenute, su tale tema, nella sentenza impugnata, la quale esordisce - nell’argomentare la propria decisione – aderendo alla ricostruzione del G.U.P. in ordine alla circostanza che la locale di Rho operativa nel presente giudizio era dotata di ruoli, cariche e gradi analoghi a quelli emersi dagli atti di altri procedimenti (tra i quali ‘Infinito’), e si riuniva e agiva con le stesse modalità, formule e rituali di quelli delle locali site in Calabria (pg. 76). Si legge ancora che la partecipazione degli imputati alla ‘ndrangheta unitariamente intesa era mediata dalla diretta partecipazione alla cosca di Rho, quale diramazione della casa ‘madre’ calabrese.’(cfr. pg. 76 della sentenza impugnata). 3.7.3. Il G.U.P., nella premessa del ragionamento probatorio, aveva fatto riferimento alla ‘ricostituita locale di Rho’; più avanti, riferiva che TA DI, una volta ammesso alla detenzione domiciliare, ha annunciato il suo ‘rinnovato ruolo’ all’interno della locale di Rho, questa volta dal medesimo ‘ricostituita e governata’ insieme al figlio, pronunciando la frase “ è tornata la legge di ‘ndrangheta”; ancora, nell’esaminare il ruolo verticistico di ST DI, ha considerato che egli era già vicino alla consorteria di ‘ndrangheta ai tempi del procedimento ‘Infinito’. Secondo il primo giudice, quindi, quella accertata nel presente giudizio costituisce una riviviscenza della associazione oggetto del processo ‘Infinito’, una rivitalizzata locale di Rho, accertata appunto in quel giudizio, dopo un periodo di quiescenza. 3.7.4. La Corte di appello, argomentando il trattamento sanzionatorio, pur dopo avere richiamato, nella premessa, le ricordate valutazioni operate dal G.U.P., ha, invece, in primo luogo, contraddittoriamente con l’incipit del ragionamento, escluso il collegamento tra la locale di Rho accertata nel processo ‘Infinito’ e quella ora capeggiata da DI TA, e, in conseguenza, ha negato la continuazione tra i fatti in esame ascritti a TA DI e quelli per cui il medesimo ha subìto definitiva condanna nel procedimento ‘Infinito’, quale partecipe della locale di Rho, avendo, appunto, ritenuto che si tratti di una nuova organizzazione. Ha, a tal fine, evidenziato la scarsa coincidenza soggettiva, limitata a TA DI e al figlio ST, il lungo distacco temporale tra le due vicende associative, la parziale disomogeneità 38 dei reati, e, soprattutto, la totale cesura tra la prima associazione e quella qui in esame, sancita dalla lunga carcerazione di TA DI, non ritenendo sufficiente, per affermare, al contrario, la continuità operativa delle due compagini, il radicamento familiare e territoriale delle due realtà. 3.7.5. La valutazione della Corte di appello risulta, oltre che contraddittoria, erronea, dal momento che, per quanto si è già ampiamente argomentato in precedenza, i fatti accertati nel presente giudizio dimostrano che TA DI, appena riacquistata la libertà, si è fatto promotore, insieme al figlio ST, collaborato anche dal nipote NI OP cl.’72, della ri-organizzazione/rivitalizzazione della preesistente locale di Rho, prendendone le redini, e portando avanti le medesime attività illecite che avevano costituito da sempre il core business dell’ente mafioso (traffico di droga, armi ed estorsioni), e che, nel fare ciò, egli si è rapportato con i vertici storici del sodalizio, come lui condannati nel processo ‘Infinito’, la cui comune detenzione ha costituito la ragione della letargia nella quale si è venuto a trovare quel consesso mafioso. 3.7.6. Alla luce di tali emergenze processuali - che danno atto di come, nonostante il lungo periodo di carcerazione, TA DI abbia immediatamente ripreso i contatti con i propri sodali mafiosi, rapportandosi con esponente apicale della locale di Rho, ricostituendola già durante la fase in cui era ammesso alla detenzione domiciliare, affiliando i propri familiari - dovrà essere riconsiderato dal giudice del rinvio il tema della continuazione tra i fatti in esame e quelli già giudicati con riguardo specifico alla posizione del ricorrente in esame. 4. Ricorso di GA MO TI (capi 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 88). 4.1. Il ricorso è complessivamente infondato, per molti aspetti reiterativo, in doppia conforme, di doglianze già affrontate dalla Corte di appello, la quale dà atto che molti motivi erano stati trattati già in primo grado. Nel ricorso, i vizi denunciati attengono alla illogicità e contraddittorietà della motivazione che, tuttavia, come si dirà, il Collegio non ravvisa. 4.1.1. Con riguardo ai motivi formulati in relazione ai singoli capi, incentrati sulla mancanza di prova del coinvolgimento del ricorrente nei reati di cui ai capi 38, 39, 41, 43, 45, 61, gli argomenti difensivi sono per lo più incentrati su una lettura monocellulare delle intercettazioni, finalizzata, inammissibilmente, a una diversa interpretazione delle fonti di prova, peraltro anche connotata da genericità. Venendo, quindi, alle singole censure, si osserva, in sintesi, quanto segue: 4.2. Non hanno pregio i primi due motivi, relativi al reato di cui al capo 38 (cessione a ST LE DI di circa 2 kg di cocaina), in ordine al quale la difesa osserva che, nella intercettazione posta alla base della condanna, non sarebbe mai emerso il nome del ricorrente, il quale - si sostiene - parla di debiti personali, e, comunque, che, anche a volerne 39 ammettere il coinvolgimento, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato, per l’incertezza assoluta in ordine al momento di commissione del fatto, altresì, lamentando la mancanza di motivazione sul punto, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive. 4.2.1. La Corte di appello ha posto a fondamento della propria valutazione, oltre al contenuto eloquente delle conversazioni intercettate (il riferimento, in particolare, è a una intercettazione inter alios, riportata a pag. 272 e 273 della sentenza di primo grado) , anche, in modo decisivo, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di ST DI, che ha ammesso di avere acquistato 2 kg di cocaina da GA (pg. 82 sent. impugnata). 4.2.2. Che nella conversazione in questione gli interlocutori si riferiscano ad GA TI lo si desume dal fatto che ST DI, durante il colloquio, dice di avere acquistato dal fornitore circa 2 kg complessivi a più riprese, pagando 50 euro (quando mai si è visto! Io non ci credo che è GA) e che aveva un debito che ha pagato, nonchè dalla circostanza che GA TI è il principale rifornitore di ST DI, tant’è che nella conversazione posta a base del capo 39 (fatto del 22/9/2020) gli interlocutori parlano dell’aumento del prezzo della droga da 47 a 50 euro praticato da GA, che, in tale occasione, viene espressamente nominato. 4.2.3. Analoghe osservazioni valgono per la conversazione che fonda il capo 40 (incontestato nel ricorso), in cui si fa riferimento all’aumento del prezzo della droga, portato a 50 euro al grammo da GA, che, anche in questo caso, viene espressamente evocato dagli interlocutori. 4.2.4. Anche nella conversazione del 23/09 riportata nella sentenza di primo grado per il capo 41, si dice che OP cl. ‘72 era stato inviato alla ricerca di ‘GA’ per discutere dell’aumento del prezzo della droga. 4.2.5. Dunque, la chiamata in correità da parte di ST DI in merito alla cessione di 2 kg di cocaina è adeguatamente riscontrata dalle intercettazioni del 20/9, del 22/9, del 23/9 e del 28/9. 4.2.6. Analogamente infondata è l’eccezione di prescrizione del reato di cui al capo 38, dal momento che, nella sentenza di primo grado, sono datati i rapporti illeciti tra ‘GA’ e ‘ST’ al novembre 2018, con la conseguenza che, retroagendo i fatti, al più, al 2018, non è riscontrabile la dedotta prescrizione. 4.3. Parimenti infondati sono il terzo e il quarto motivo. 4.3.1. Con riguardo al fatto rubricato sub 39, valgono le considerazioni appena svolte, risultando le ulteriori deduzioni difensive riversate in fatto, in quanto richiedono una non consentita rivalutazione della ricostruzione dell’attività di indagine. 4.3.2. Anche in merito al capo 41 possono valere le appena svolte considerazioni, potendo, altresì, osservarsi che, contrariamente a quanto afferma il difensore, nella conversazione del 28/9, si rinviene un espresso riferimento ad ‘GA’, che ha venduto la droga a 30 euro, forse perché pentito – si dice - del prezzo praticato precedentemente a 50 euro. I dubbi che introduce il ricorrente sono del tutto generici e, comunque, non risolutivi in merito al quadro probatorio, 40 rispetto al chiaro tenore della conversazione. Anche l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello è elemento che impinge nel fatto e nel merito della valutazione. 4.4. Non ha pregio il quinto motivo, afferente al fatto rubricato sub 43: nella conversazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità si dice chiaramente che il fornitore di IO è ‘GA’, sicchè, la questione della mancata identificazione del mittente della foto, per dimostrare quale fosse la confezione originaria e quale quella risultante dalla manomissione da parte di IO, non ha alcun rilievo (nella conversazione, ‘ST’ si dice scettico sulla possibilità che la confezione sia stata consegnata aperta da GA: Comunque non è roba da GA questa- GA non la manda così; e, infatti, la manomissione è opera di IO). 4.5. Con riferimento al capo 45, a cui si riferisce il sesto motivo di ricorso, le intercettazioni sono chiare: IO contatta ST DI e invia un dipendente presso ‘GA’ per prelevare la droga che poi consegna personalmente a ‘ST’ a casa sua. Il motivo è, dunque, rivalutativo, mirando a una alternativa ricostruzione della prova. 4.6. Rivalutativo e generico il settimo motivo, riguardante il reato sub 61, in cui si contesta la cessione da parte di GA TI e UC De IO di 100 grammi di cocaina a ’ST’, in data 10 aprile 2020. 4.6.1. Il G.U.P. ha ricostruito i fatti in questi termini, sulla base delle captazioni (pg. 379 ss.): NI OP cl. 72 il 10/4/2020 si è recato a casa di De IO per prelevare della sostanza stupefacente, poi consegnata a De La CR, che si cura di occultarla, su indicazione dell’acquirente, ST DI, il quale pagherà, per tale partita di droga, 5000 euro il 15/4, fatti avere, per il tramite OP cl. ‘72 e TT LI, ad GA TI. Di tale pagamento, avvenuto in strada, vi è riscontro proveniente dal sistema GPS della autovettura Chevrolet in uso ad NI OP cl. ‘72, che, nello stesso giorno, su indicazione di ‘ST’, con a bordo anche TT LI, ha raggiunto la zona in cui abita GA TI. ‘UC’ e ‘TT’ sono entrati in macchina, su richiesta di ‘GA’, dove avviene il conteggio del danaro, mentre NI OP restava a parlare con ‘ST’; nel frattempo, erano sopraggiunti ‘GA’ e De IO, ed era stato raggiunto l’accordo di incontrarsi nuovamente l’indomani per il pagamento di residui 200 euro. 4.7. In merito al reato di favoreggiamento reale di cui al capo 88), integrato dalla bonifica effettuata, dal duo GA TI e UC De IO, sull’autovettura di ST DI, in vista della imminente consegna di una partita di cocaina, la Corte di appello, premesso che la censura dell’appellante investiva esclusivamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ha considerato come GA TI abbia preso parte alla bonifica dell’autovettura, effettivamente eseguita da De IO, ma su sua espressa indicazione (cfr. pg. 627 della sentenza di primo grado), traendone il dolo generico necessario per la integrazione della 41 fattispecie, costituito dalla consapevolezza dell’agente di fuorviare con la propria condotta le ricerche dell’autorità nei confronti della persona ricercata, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso in esso (Cass., Sez. 6, 29 ottobre 2003 n. 44756, ric. Bevilacqua, n.m.). E, in effetti, come ha osservato il primo giudice, dal tenore delle intercettazioni emerge chiaro l’intento di GA TI di favorire ST DI nell’eludere le indagini delle forze dell’ordine in merito al suo coinvolgimento nel delitto associativo. Vi è, dunque, adeguata motivazione in merito alla consapevolezza del TI di favorire ST DI. 4.8. Il nono motivo, con cui si contesta la mancata riqualificazione di alcuni episodi di spaccio ai sensi del comma quinto dell’art. 73 del T.U. stupefacenti, lamentando la disparità di trattamento rispetto ad altri capi con analoghi quantitativi, per cui, invece, i giudici di merito hanno ravvisato la fattispecie lieve, non si confronta con la circostanza che, nella specie, come ha argomentato la Corte di appello (pg. 87), viene in rilievo una attività di smercio continuativo di sostanze stupefacenti, peraltro di varia natura, costituente il core business di una pericolosa associazione di stampo mafioso dedita all’immissione nel mercato di consistenti quantitativi di droghe, valutazione che è dotata di adeguata capacità rappresentativa della abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, giacchè in tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv. 287869). Tanto unitamente alla considerazione che l’esclusione della invocata riqualificazione in melius è correlata a quantitativi non irrilevanti, per lo più superiori a 50 gr., laddove, il primo giudice aveva ravvisato la predetta fattispecie attenuata in relazione a episodi di spaccio di pochi grammi di sostanza, spesso tagliata male, talvolta per quantitativi imprecisati, e comunque mai superiori a 50 grammi. 4.9. Con il decimo motivo si contesta la sussistenza della agevolazione mafiosa. 4.9.1. Come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, ai fini della sussistenza dell'aggravante agevolatrice dell'attività̀ mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen., è sufficiente l’esistenza dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., e l’effettiva possibilità che l’azione illecita apporti un’utilità agli scopi perseguiti dal sodalizio, essendo irrilevanti eventuali esigenze egoistiche dell’agente. Stante la natura soggettiva di tale aggravante, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, la prova della finalità perseguita dall'autore del delitto deve attingere il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3 n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 28419902), 42 consapevolezza che non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464). 4.9.2. I giudici di merito hanno ritenuto che GA TI, con le condotte contestate, che disvelano il ruolo di fornitore principale di droga del sodalizio, ha certamente agevolato l’associazione mafiosa, essendogli nota la caratura criminale dei partecipi del sodalizio. 4.9.3. In particolare, il G.U.P. ha posto in rilievo, a tal fine, la vicenda che ha visto l’intervento di TA DI, che, pur non gestendo direttamente il traffico di stupefacenti - organizzato, invece, dal figlio ST - si è voluto direttamente rapportare con GA TI per risolvere un contrasto insorto tra ‘ST’ e ‘GA’ in merito a un debito del figlio, facendo valere il suo ‘peso’, la sua ‘parola’, quale capo della locale di ‘ndrangheta, e riconoscendo nel TI un esponente di analogo ‘peso’, anche lui di provenienza calabrese. Per questo egli vuole un incontro diretto con GA TI (pg. 621 sentenza G.U.P.). 4.9.4. Da tale chiarissimo episodio, del tutto ragionevolmente, è stata tratta la consapevolezza in capo al TI della matrice ‘ndranghetista del gruppo DI, in quanto, essendogli noto che TA DI è un ‘uomo d’onore’, egli era, evidentemente, ben consapevole di favorire, rifornendo continuativamente e a lungo il gruppo della sostanza stupefacente, la locale operante in Rho, che traeva proprio dal traffico di droga la più gran parte dei proventi illeciti. E’ evidente, invero, che la cessione continuativa di sostanze stupefacenti a soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, avendo consapevolezza della esistenza della stessa, costituisca un rilevante parametro rivelatore del substrato psicologico di detta aggravante, della quale l’agente deve rispondere, stante la oggettiva idoneità del delitto ad agevolare l'attività criminosa dell'associazione stessa, costituente una delle manifestazioni esterne della vita della medesima e, nella specie, l’attività economicamente più redditizia per il sodalizio. (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 (dep. 2018) Rv. 273538). 4.10 Non ha alcun pregio il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In doppia conforme, il ricorrente formula un motivo generico e meramente contestativo della valutazione del GUP, che ha negato l’attenuante di cui all’art. 62-bis in ragione dei precedenti, di cui uno specifico, di cui TI è gravato, del ruolo di fornitore di droga, del contesto, contiguo alla criminalità organizzata, oltre a porre in rilievo la capacità di rifornirsi a sua volta di grossi quantitativi di stupefacente (cfr. pg. 636 della sentenza del G.U.P.). 5.Ricorso di AN RA (detto ‘lo svizzero’- capi 23, 25, 26, 31) 5.1. Il ricorso non è fondato. 5.2. I reati di cui è stato ritenuto responsabile AN RA hanno tutti a oggetto condotte di detenzione, porto e cessione di armi e munizioni. Egli, infatti, è una fonte di 43 approvvigionamento di armi del gruppo DI, subentrando, quale unico fornitore di ST DI, ad NI OP cl. ’60, in seguito all’incrinarsi dei rapporti tra i cugini omonimi, dovuto al mancato saldo della cessione di un mitra (cfr. pg. 252 sent. G.U.P.). 5.2.1 Quello del traffico di armi è un settore strategico dell’associazione, gestito dai DI, padre e figlio, e da NI OP cl’ 72, ai quali le armi da loro acquistate, per la successiva cessione, sono state fornite, appunto, da NI OP cl. ’60 e da ON RA, i quali si riforniscono a loro volta da tale Giuseppe Di ID. Le intercettazioni danno conto che il gruppo è riuscito a vendere 4/5 armi alla settimana, dando vita a un commercio fiorente. Delegato alle trattative con gli acquirenti è il più giovane dei due NI OP, che, come si è già evidenziato, segue pedissequamente le direttive dei DI. 5.3. Non è fondato il primo motivo, con il quale si fa questione dell’assorbimento del delitto sub 26 (in cui la Corte di appello ha già dichiarato assorbito il reato di cui al capo 25), nel reato di cui al capo 23, sostenendosi che la pistola (con caricatore bifilare, dal costo concordato di euro 1700, che doveva essere consegnata dal RA al potenziale acquirente PE) descritta nel capo 23 - per cui ON RA è stato condannato per averla detenuta e messa in vendita, non essendo stata provata anche la cessione a AN PE - sia la medesima arma poi oggetto della trattativa di cui al capo 26. Tanto perché quella oggetto del reato sub 26 è un’arma non identificata, provvista di 50 proiettili, ceduta a Said, fatto per il quale ON RA ha ammesso la cessione, dicendo di avere trovato l’arma in un campo ROM. 5.3.1. Secondo la tesi difensiva l’arma di cui al capo 23, per la quale non è stata provata la cessione a AN PE, è stata invece ceduta a Said, l’acquirente di cui al capo 26. 5.3.2. Nondimeno, per il delitto di cui al capo 26 (relativo all’arma che, secondo la difesa, coinciderebbe con la pistola che avrebbe dovuto essere ceduta a PE, oggetto del capo 23) vi è stata condanna di AN RA sia per la detenzione che per la cessione dell’arma ivi contestata, cosicchè non si comprende quale interesse possa avere il ricorrente ad un “assorbimento”, nè quale vantaggio ne trarrebbe, atteso che, per la detenzione della pistola in questione – la pistola bifilare promessa a PE e invece ceduta a Said- il ricorrente è stato condannato, per condotte differenti, e, dunque, per diverse violazioni di legge: detenzione e messa in vendita (capo 23) e cessione (capo 26). Non risponde al vero, dunque, che il ricorrente sia stato condannato due volte per la medesima violazione, riguardando le contestazioni sub 23) e sub 26) due fattispecie diverse, mentre alcun vantaggio trarrebbe dall’invocato assorbimento. 5.4. Non ha pregio il secondo motivo, con cui, con riguardo al fatto di cui al capo 31, si lamenta che mancherebbe la prova della instaurazione di una minima, autonoma, disponibilità dell’arma in capo al RA, anche in ragione dell’esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita il 6 marzo 2021, a seguito delle captazioni che davano conto della trattativa per la cessione di un’arma nella disponibilità del RA, sebbene detenuta presso un terzo. 44 5.4.1. La deduzione non è fondata: in relazione all’episodio in esame, le intercettazioni danno conto della disponibilità da parte di RA di una pistola cal. 6,35, alla quale è interessato Maisano, e il cui acquisto viene mediato da ST DI;
della trattativa è informato TA DI (pg. 254 della sentenza del gup). Dalla sentenza di primo grado, emerge che la trattativa non si è perfezionata perché all’incontro fissato alle 6.30 del 6.3.2021, per la consegna dell’arma a Maisano, OP cl. ‘72 non si è presentato: in effetti, la perquisizione effettuata alle 6.00 sulla persona di ON RA e nell’auto di DI ST ha dato esito negativo. Dopo la perquisizione RA sospende la trattativa, avendo il sospetto che la perquisizione fosse proprio finalizzata alla ricerca dell’arma. 5.4.2. Il G.u.p. ha ben spiegato come le intercettazioni diano conto della disponibilità dell’arma da parte del RA, in ragione del chiaro e univoco contenuto delle conversazioni intercettate a partire dalle trattative intavolate con l’acquirente, quando OP cl.’72 riferisce al cugino ST DI che l’arma è ‘dello svizzero’, circostanza che ha indotto, ragionevolmente, i giudici di merito a ritenere che l’arma sia sempre rimasta in custodia presso un terzo, e a ravvisare in capo a RA, pur non essendosi perfezionatasi la cessione, una detenzione qualificata, tanto che, in caso di effettivo perfezionamento della vendita, il prezzo avrebbe dovuto essere pagato proprio ‘allo svizzero’, come emerge dalle intercettazioni. (pg. 256 sent. G.U.P.) 5.4.3. Quanto al rilievo penale della mera trattativa per la cessione di un’arma, e quindi della offerta in vendita, a cui non sia seguita la effettiva consegna, già la Corte di appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte, che si esprime nel senso che a nulla rileva la diretta disponibilità delle armi nei potenziali contraenti (cfr. Sez. 1 n. 3736/1997 citata dalla sentenza impugnata). 5.5. E’ manifestamente infondato il terzo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In doppia conforme, il ricorrente formula un motivo generico e meramente contestativo della valutazione di entrambi i giudici di merito, ci quali hanno negato l’attenuante di cui all’art. 62-bis in ragione della dimostrata capacità a delinquere dell’imputato, e del precedente per lesioni da cui è gravato. 6. Ricorso di UC De IO (capi 49, 50, 61, 62, 88). 6.1. Il ricorso è fondato. 6.2. Con un unico motivo il difensore denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata nello scrutino della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, dolendosi che non siano stati indicati gli elementi di fatto rivelatori della conoscenza della connotazione mafiosa del gruppo DI, indicativi della consapevolezza di operare al fine di agevolare un sodalizio mafioso. 45 6.3. De IO è un collaboratore di GA TI, con il quale è coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. 6.3.1. Incontestato il profilo della responsabilità per i delitti a lui attribuiti, il tema della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione, posto dal ricorso, è stato affrontato dai giudici di merito (cfr. pg. 622 della sentenza GUP;
pg. 84 della sentenza impugnata), i quali hanno tratto la conoscenza della natura mafiosa del gruppo e il consapevole contributo agevolatore offerto da De IO, in particolare, dall’episodio di cui al capo 88. Il riferimento è al delitto di favoreggiamento reale, in relazione al quale il ricorrente si è prestato, su indicazione di GA TI, a bonificare l’auto di ST DI. 6.3.2. L’argomentazione non è convincente. Gli elementi indicati non consentono di affermare, in modo univoco, che il ricorrente – che, per quanto risulta dalle sentenze di merito, ha avuto un ruolo del tutto ancillare rispetto ad GA TI, svolgendo compiti eminentemente esecutivi - fosse a conoscenza della esistenza di una associazione mafiosa e consapevole di favorire un siffatto consesso, in tal senso potendo essere considerato, del tutto ragionevolmente, come la bonifica, alla quale effettivamente egli si è prestato, si riveli compatibile con l’intenzione di evitare di essere scoperto per l’illecita attività che, unitamente ad GA TI e ST DI, si stava compiendo, in quanto i tre si erano incontrati per la compravendita di una partita di droga. 6.4. Alla luce delle coordinate ermeneutiche che devono guidarne lo scrutinio, poc’anzi ricordate (par. 4.9.), il Giudice del rinvio dovrà chiarire le ragioni per cui si possa concretamente ravvisare la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa in capo a UC De IO in relazione ai reati a lui ascritti per i quali è contestata. 7. Ricorso di LA OP (capi 51 e 70) (riqualificati dal GUP ai sensi dell’art. 73 co.5 d.P.R. n. 309/1990). 7.1. E’ fondata la doglianza afferente al reato di cui al capo 70, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato. 7.2. Non è fondata la censura relativa al delitto di cui al capo 51 (avente a oggetto la detenzione di 200 grammi di cocaina), in quanto è incentrata sulla rivalutazione delle fonti di prova, e mira a una ricostruzione alternativa del fatto, limitandosi a contestare la ricostruzione dei giudici di merito circa la consapevolezza della ricorrente di trasportare sostanza stupefacente sulla sua autovettura, con cui viaggiava unitamente al cugino, NI OP cl. ’72. La sentenza di primo grado ha ben argomentato in merito al contenuto chiaro e univoco delle intercettazioni circa la rappresentazione della circostanza che, nel corso di una 46 conversazioni tra LA e NI OP, gli interlocutori, pur utilizzando un linguaggio criptico compiutamente decodificato dagli inquirenti, abbiano fatto esplicito riferimento a quantitativi di droga acquistati da GA TI, che, come si è già visto, era il fornitore principale del gruppo DI, e alla necessità che, per maggiore sicurezza in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, durante il trasporto, la sostanza fosse detenuta dalla ricorrente (pg. 320 sentenza gup). 7.3. Come anticipato, è fondata la censura con la quale ci si duole della motivazione resa dalla Corte di appello a sostegno dell’affermazione di responsabilità per il fatto di cui al capo 70 - con cui è contestata la ricezione di un quantitativo di 2 kg di marijuana, che, tuttavia, la ricorrente ha cestinato per la pessima qualità del prodotto, ritenendola non collocabile proficuamente sul mercato, e rifiutandone il pagamento. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non contenga alcuna motivazione in merito alle censure dell’appellante nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla necessaria concreta offensività della condotta di acquisto/cessione della sostanza stupefacente, correlata alla potenzialità lesiva e alla nocività del principio attivo psicotropo. 7.3.1. Con riferimento alle condotte di cessione, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, pur pronunciandosi in relazione alla diversa formulazione assunta dalla disciplina penale in esame, ancorata al parametro quantitativo della dose media giornaliera, con sent. 11 luglio 1991, n. 333, ha sottolineato come “Rimane precipuo dovere del giudice di merito – nelle ipotesi peculiari in discorso – apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta concreta, se la eccedenza eventualmente accertata sia di modesta entità così da far ritenere che la condotta dell’agente – avuto riguardo alla ratio incriminatrice del divieto di accumulo e tenuto conto delle particolarità della fattispecie – sia priva di qualsiasi idoneità lesiva concreta dei beni giuridici tutelati e conseguentemente si collochi fuori dall’area del penalmente rilevante (così come già affermato da questa Corte nella sent. 62/1986)”. Ne consegue che, sebbene la condotta di spaccio assuma rilevanza, sul piano della tipicità, a prescindere dal quantitativo ceduto (salva la qualificazione ai sensi del comma quinto, che apre la strada alla non punibilità per particolare tenuità del fatto), e dalla qualità dello stesso, occorre verificare in concreto se la sostanza stupefacente ceduta, corrispondente alle tipologie di cui alle Tabelle legali, contenga principio attivo idoneo a sortire un effetto drogante, lesivo dei beni della salute e dell’ordine pubblico (non potrà pertanto punirsi per cessione di origano misto a marjuana in percentuale insignificante il soggetto agente, così come nei casi in cui la sostanza stupefacente in polvere sia “tagliata” con sostanze da taglio che portino la percentuale di purezza e il relativo principio attivo a livelli insignificanti). 7.3.2. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha evoluto il concetto di offensività in concreto per i fatti di lieve entità, spaccio minore e coltivazione per uso personale, orientandosi nel senso che la condotta contestata può considerarsi inoffensiva solo ove risulti 47 in concreto che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato. (Sez. 6, n. 17266 del 01/04/2009,Rv. 243581), non potendo ravvisarsi il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n.309 del 1990 quando la sostanza ceduta, pur botanicamente compresa nelle tabelle, sia priva di qualsivoglia efficacia farmacologica e quindi inidonea a produrre l'effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo (Sez. 4, n. 3584 del 12/01/2000, Rv. 215876 -, fattispecie in tema di canapa indiana), richiedendosi, perché possa ritenersi integrato il reato di cessione di sostanze stupefacenti, che sia dimostrato con assoluta certezza che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio sia di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante( Sez. 4, n. 6207 del 19/11/2008 (dep.2009) Rv. 242860; Sez. U, n.47472 del 29/11/2007, Rv. 237856; Sez. 6, n. 6928 del 13/12/2011, Rv.252036; Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013 Rv. 254857). 7.3.3. Tanto premesso in linea astratta, e considerato anche che la valutazione dell'efficacia psicotropa delle sostanze - demandata al giudice nell'ambito della verifica dell'offensività specifica della condotta accertata, che sola consente la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta - va compiuta prendendo in considerazione il quantitativo complessivo di sostanze detenute ai fini di spaccio o cedute, senza arbitrarie parcellizzazioni legate ai singoli episodi di vendita ( Sez. 6, n. 564 del 12/11/2001 (dep. 2002) Rv. 220448), si osserva che, nel caso di specie, la Corte di appello, pure sollecitata esplicitamente dall’appellante, ha omesso il vaglio della offensività della condotta contestata, da parametrarsi ai concreti elementi emersi dall’ascolto delle intercettazioni che, appunto, mostravano come la ricorrente abbia cestinato la droga che le era stata consegnata, ritenendo pessima la qualità del prodotto, tale da non poterla collocare proficuamente sul mercato, e ne abbia rifiutato il pagamento, elementi che avrebbero richiesto un più approfondito scrutinio circa la reale carica nociva della droga, giacchè, pur potendosi prescindere dall'accertamento dell'entità del principio attivo presente nella sostanza oggetto di contestazione, è necessario dimostrare che questa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico - fisiche. (Sez. 4 n. 4324 del 27/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265976 in una fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna in quanto fondata esclusivamente sull'accertamento della tipologia di stupefacente e del dato ponderale lordo). 7.4. Non è fondato il motivo relativo alle sanzioni sostitutive. 7.4.1. In via preliminare, deve ricordarsi che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una 48 prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni. 7.4.2. Si tratta, dunque, di verificare se il giudice di merito abbia fatto corretto uso, dandone adeguata motivazione, dei significativi poteri discrezionali che il legislatore - nel riformare l’istituto delle sanzioni sostitutive - ha voluto attribuire al giudice della cognizione in sede di applicazione e di scelta delle pene sostitutive. In coerenza con la ratio generale di questa parte della riforma, in vista di una deflazione delle pene detentive brevi, ma soprattutto di un senso rieducativo effettivo dato alle pene sostitutive, sebbene la decisione di applicare la pena sostitutiva si muova nell'ottica di individuare una pena che sia la più idonea alla rieducazione del condannato, nell'ambito di tale valutazione trova posto, in una posizione di uguale grado, - trattandosi di contemperare interessi di pari rango — anche la necessità che essa - corredata dalle indispensabili prescrizioni che vanno a bilanciare i margini di libertà che tali misure in maniera più o meno intensa, a seconda del tipo, lasciano al condannato - scongiuri, medio tempore, la commissione di altri reati. In tale ottica, il presupposto da cui deve muovere il giudice nel verificare l'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena. 7.4.3. Ora, con riferimento al rapporto tra recidiva e sanzioni sostitutive, questa Corte ha affermato che l'applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo ai meglio, sia pure in un'ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all'applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre attraverso l'adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni. 7.4.4. Si è inoltre affermato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato, purché, dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01). 7.4.5. La Corte di appello, nel caso di specie, ha, a monte, reputato non sostituibile la pena detentiva inflitta indicando i fondati motivi - richiesti nella valutazione preliminare dall'art. 58 - per i quali ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute dall'imputata. Ha, invero, negato la sostituzione di pena detentiva sul rilievo dei numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio da cui è gravata LA OP, avendo ritenuto non azzerabile o, comunque, non 49 riducibile la recidiva gravante sulla ricorrente con le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa. In sostanza ha ritenuto, sulla base di un ragionamento che non soffre di palesi illogicità, che non si potesse formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità della condannata per il futuro, sicchè risulta sufficientemente congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale, per avere espresso, sia pure in maniera sintetica, quelle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni - e quindi la commissione di ulteriori reati - che l'art. 58 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti (laddove la rieducazione, legata alla puntuale esecuzione della pena sostitutiva, non potrà che costituire la prospettiva in cui si muove l'applicazione della pena sostitutiva, applicazione che rimane in ogni caso subordinata al giudizio di idoneità della pena sostitutiva a scongiurare il pericolo di recidiva anche medio tempore - sez. 5 n. 43622 del 11/07/2023 n.m.). 8. Ricorso di NI TA (capi 55, 63, 70, 72, 87). 8.1. Il ricorso è fondato, limitatamente al reato di cui al capo 70, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato. 8.2. E’ fondato il primo motivo, limitatamente al vizio di motivazione denunciato con riguardo allo scrutinio del reato di cui al capo 70, in merito al quale, nella completa assenza di motivazione nella sentenza impugnata – a fronte di specifico motivo di appello - valgono le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione della coimputata LA OP, al punto 7.3. 8.3. Non colgono nel segno, invece, le ulteriori deduzioni, pure veicolate con il primo motivo, con le quali ci si duole del vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., e quelle generiche ex art. 62 bis. 8.3.1. Con riguardo alla attenuante della minima partecipazione, la motivazione può implicitamente trarsi dagli argomenti con i quali la sentenza impugnata ha riconosciuto la aggravante della agevolazione mafiosa, oltre che dalle ragioni del diniego da parte già del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364), avendo sostanzialmente riconosciuto i giudici di merito la partecipazione attiva dell’imputato ai reati per cui è stata riconosciuta la sua colpevolezza. In sede di legittimità, invero, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340). 8.3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il G.U.P. ha specificamente argomentato il diniego, a pg. 637, e l’appello risulta, sul punto, rivalutativo e generico per 50 omesso confronto con la motivazione gravata, concentrandosi solo sull’atteggiamento non collaborativo dell’imputato, che ha negato ogni addebito, mentre il GUP ha evidenziato anche la stretta vicinanza alla cosca e la sanzione disciplinare patita durante la detenzione, quale sintomo di pericolosità soggettiva. 8.4. E’ infondato il secondo motivo, con il quale è censurata la motivazione con cui è stata riconosciuta la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa in relazione ai reati commessi nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti. 8.4.1. Il tema è stato specificamente e congruamente affrontato già dal Giudice di primo grado, il quale ha evidenziato che NI TA è cugino di ST DI e con lui ha collaborato attivamente nel traffico di droga, essendo ben inserito nel commercio degli stupefacenti;
egli era presente spesso presso la sede operativa del gruppo, l’abitazione di ST DI;
inoltre, avendo acquisito la fiducia dei DI, ha funto da intermediario nella faida tra la famiglia DI e quella dei CU in seguito all’arresto di RI TT;
nel riferire a ST DI di uno degli incontri chiarificatori condotti congiuntamente da TA e NI OP cl.’72, il ricorrente aveva raccontato, nel corso di una intercettazione, che egli aveva riferito ai CU di essere portavoce di ST DI, mentre NI OP cl.72 si era definito ‘cristiano fatto’, a volere intendere di essere uomo d’onore; inoltre, quando TA aveva subìto una aggressione per motivi di gelosia, ST DI lo aveva rassicurato dicendo che, per non perdere la reputazione del gruppo, avrebbe posto in essere un violento atto ritorsivo. 8.4.2. Dunque, ha concluso il g.u.p., NI TA era a conoscenza della consorteria e delle sue connotazioni mafiose, e, del tutto ragionevolmente, e correttamente, ha ritenuto che egli consapevolmente avesse agito in favore della locale capeggiata dai suoi parenti, contribuendo al traffico di droga, e che la sua condotta agevolatrice era stata connotata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo intenzionale di favorire il gruppo, avendo anche svolto la suddetta intermediazione per conto dei DI (pg. 622 della sentenza di primo grado). 9. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità, alla luce di tutto quanto esposto, è, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "Infinito", nei confronti di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.
1.cod. pen, nei confronti di OP LA e TA NI limitatamente al reato di cui al capo 70, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 9.1. Nel resto, i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI sono infondati e vanno rigettati. 9.2. Devono essere rigettati, per la loro infondatezza, anche i ricorsi di DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 51 9.3. Alla condanna di DI TA, TT RI, DI ST LE e OP NI (Cl.'72) segue anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile Comune di Rho, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI TA, limitatamente alla continuazione con i fatti della sentenza "infinito", nei confronti di De IO UC, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.
1. c.p., nei confronti di OP LA e TA NI limitatamente al capo 70, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi di DI TA, OP LA e TA NI. Rigetta i ricorsi di DI ST LE, TI GA MO, TT RI, OP NI (Cl.'72), RA AN e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, DI TA, TT RI, DI ST LE e OP NI (Cl.'72) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Rho che liquida in complessivi euro 4025,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore IA ES NT Il Presidente RO LL