Art. 4.
Il Governo del Re e' autorizzato, udito il parere del Consiglio Provinciale di Palermo, a provvedere con Decreto Reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due Comuni.
E' altresi' autorizzato a provvedere a cio' che concerne l'ordinamento delle rispettive Amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi' 11 dicembre 1864.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
G. Lanza.
Il Governo del Re e' autorizzato, udito il parere del Consiglio Provinciale di Palermo, a provvedere con Decreto Reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due Comuni.
E' altresi' autorizzato a provvedere a cio' che concerne l'ordinamento delle rispettive Amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Torino addi' 11 dicembre 1864.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
G. Lanza.