Art. 27. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale, del decreto di convocazione dei comizi, oppone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi e' trasmesso, a cura, del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione,
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7 febbraio 1948
7 febbraio 1948