Art. 3.
Nella commissione provinciale di cui all' articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale.
Nella commissione provinciale di cui all' articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 , fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale.