Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si fara' fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.048.376 per l'anno finanziario 1971, si fara' fronte per lire 2.694.792 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 5.353.584 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.