Art. 6. Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi
Per l'installazione in Italia di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafi in legno o di materiale metallico diverso dal ferro, o di plastica e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 8800 per cavallo asse della potenza normale.
Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.
Per l'installazione in Italia di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafi in legno o di materiale metallico diverso dal ferro, o di plastica e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 8800 per cavallo asse della potenza normale.
Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.