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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA NE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti PAOLO SECHI Parte_1 C.F._1
e MAVI PIREDDA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIULIANA MURINO e ROBERTO DI CP_1 P.IVA_1 TUCCI RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l' , chiedendo in qualità di coniuge superstite di CP_1 Persona_1
deceduto il 17/02/2022, il riconoscimento ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif. del
[...] diritto a percepire la rendita in conseguenza della morte dello stesso, previo accertamento peritale dell'origine professionale della malattia sofferta (mesotelioma pleurico), del danno biologico pari al 100% e della sua correlazione causale con il decesso.
Per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto sia CP_2 iure proprio a titolo di rendita, con decorrenza di legge, sia iure hereditatis a titolo di ratei di rendita maturati per la malattia professionale dal de cuius.
La ricorrente a sostegno delle proprie istanze ha dedotto che il coniuge ha Persona_1 lavorato nel petrolchimico di Porto Torres dal 1963 al 1999 alle dipendenze di varie società (tra cui la
“SICES Montaggi spa”), con mansioni di addetto alla manutenzione e costruzione di montaggi industriali.
Il de cuius sarebbe stato esposto nel corso dell'attività lavorativa nel predetto sito all'azione dannosa delle polveri di amianto, impiegato come isolante termico ed acustico, che avrebbero determinato il suo decesso per “mesotelioma pleurico”.
pagina 1 di 6 Al manifestarsi della malattia in data 12/01/2022 ha presentato all' Persona_1 CP_1 domanda (n. 517078361) di costituzione della rendita, rimasta inesitata.
Successivamente in data 06/07/2022 l'odierna ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite, ha presentato all' resistente domanda di rendita ai sensi dell'art. 85 DPR n. 1124/65, rimasta CP_2 inevasa.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla CP_1 luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
La causa è stata istruita con documenti, prova testimoniale e mediante CTU con la nomina del Dott.
, ed è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc. Persona_2
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io sono stato collega di lavoro di Testimone_1 Persona_1
, negli ultimi 6 mesi del 1967 ed i nei primi 6 mesi del 1968. Noi lavoravamo presso l'azienda
[...] per la costruzione dei serbatoi 80 mila tonnellate. era scalpellino ed io ero saldatore, CP_3 Per_1 anche se negli ultimi sei mesi del 1968 ho fatto il magazziniere. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: capo 1) Premetto che io posso rispondere solo limitatamente all'anno in cui io ho lavorato ocn Poi non abbiamo più lavorato insieme. Posso però affermare che nell'anno in cui noi CP_4 abbiamo lavorato insieme, lavoravamo presso il Petrolchimico di Porto Torres. Capo 2) si CP_4 occupava di riprendere le saldature malfatte dalla macchina mediante l'utilizzo di uno scalpello ad aria compressa. Questa era la sua mansione almeno nel periodo di cui ho riferito prima. Capo 3) io posso dire solo che all'epoca l'amianto era presente. Io so che si trovava nel tetto di alcune casette in lamiera dentro le quali ci riparavamo in caso di maltempo oppure quando entravamo a prendere i materiali e le attrezzature. Io poi non so se l'amianto fosse presente in altre parti dello stabilimento. Capo 4) ho già riferito circa l'attività svolta da nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme. CP_4
Posso solo aggiungere che noi durante la costruzione dei serbatoi lavoravamo all'aperto. Capi da 5 a 9) non lo so, ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi lavoravamo 8 ore CP_4 al giorno dal lunedì al venerdì. Capo 11) no, nel periodo in cui ho lavorato con non vi era CP_4 un'officina o almeno noi lavoravamo all'aperto sui serbatoi come detto prima”.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io sono stato collega di lavoro di , Tes_2 Per_1 Persona_1 dal 1989 al 2010. Noi lavoravamo presso la SICES. era carpentiere ed io ero saldatore. Per_1 Preciso che io ho lavorato con anche pochi mesi nell'anno 1968 e all'epoca lui era Per_1 scalpellino. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Confermo la circostanza di cui mi si chiede ma limitatamente al periodo in cui noi abbiamo lavorato insieme come prima riferito. Posso aggiungere che nel restante periodo anche se non lavoravamo insieme a me comunque è capitato di vederlo lavorare all'interno dello stabilimento di Porto Torres, anche se non in maniera continuativa. Capo 2) confermo la circostanza di cui mi si chiede con riferimento ai vent'anni in cui abbiamo lavorato insieme. Capo 3) confermo che nello stabilimento di Porto Torres l'amianto era presente. Si trovava nelle coperte che noi utilizzavamo quando effettuavamo le saldature per evitare che le scintille spargendosi provocassero degli incendi. Eravamo noi, compreso che portavamo le coperte in CP_4 loco ed eravamo sempre noi a sistemarle. Le tubature erano coibentate con lana di vetro per mantenere il prodotto in temperatura. In caso di guasto il tratto di tubatura interessato veniva scoibentato da una ditta specializzata mentre noi, Scaffidi compreso, se eravamo assegnati a quel reparto ci spostavamo per effettuare altre lavorazioni e dopo che finivano gli scoibentatori ritornavamo nel sito. Non sono a conoscenza di altre parti in cui fosse presente l'amianto. Capo 4) pagina 2 di 6 come ho detto era un carpentiere e faceva un po' di tutto. Si occupava anche di preparare la Per_1 gabbia con le coperte di amianto quando si facevano le saldature come detto prima. Capo 5) ho già risposto. Capo 6) so che l'amianto vi era ma non so dove a parte che nelle coperte. Capo 9) non lo so. Posso però dire che quando noi prendevamo in mano le coperte in amianto si solleva molta polvere perché l'amianto si sbriciolava finendo nell'aria. Quando rifletteva il sole si vedeva la polvere nell'aria. Capo 9) non lo so, ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi CP_4 lavoravamo 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Talvolta si lavorava anche 12 ore ed anche nella giornata del sabato. Quando c'erano le fermate programmate dello stabilimento per le manutenzioni si lavorava tutti insieme divisi però nei vari impianti. In tali casi si lavoravano tante ore quante necessitavano;
si poteva lavorar e10 ore o anche 12 ore. Capo 11) posso solo confermare che talune lavorazioni venivano da noi eseguite in officina. ADR giudice: noi come protezioni usavamo i guanti di pelle, scarpe antinfortunistiche e le mascherine che però non erano pratiche e speso non le usavamo perché non ci facevano respirare”.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io ho lavorato presso la SIPI dal febbraio Testimone_3 del 1965 fino al 31.12.1996; ho iniziato come operaio ed ho finito come dirigente. Persona_1
ha lavorato per la SIPI dal 1978 fino a quando vi ho lavorato io, ossia fino al 1996; poi io
[...] sono andato in pensione. era gruista e si adattava anche a fare carpenteria. Per tre anni Per_1 abbiamo lavorato anche all'estero in Kuwait. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) non ha lavorato in maniera continuativa presso il Petrochimico di Porto Torre;
come ho detto Per_1 per tre anni abbiamo lavorato all'estero e poi abbiamo lavorato anche presso l'impianto SIMIN di Portovesme. A prescindere dal luogo abbiamo sempre lavorato in stabilimenti petroliferi. Capo 2) Non lo so, perché nel periodo che abbiamo lavorato insieme lavorava prevalentemente come Per_1 gruista e movimentava materiali, ossia i manufatti che venivano realizzati dall'impresa. Saltuariamente poi svolgeva anche attività di manutenzione come carpentiere. Capo 3) Confermo che nello stabilimento petrolchimico di Porto Torres nel periodo in cui io vi ho lavorato, l'amianto veniva utilizzato sulle tubazioni e sui manufatti in genere. Si utilizzava l'amianto, soprattutto sulle tubature, per mantenere il prodotto in temperatura. L'amianto si trovava anche negli scambiatori e sui macchinari in genere. Capo 4) io posso solo dire che quando faceva i lavori di carpenteria, si Per_1 occupava di riparazioni sulle tubature e sui macchinari. Se vi era ad esempio una perdita nelle tubature, doveva individuarla, scoibentando la parte del tubo in cui vi era la perdita e Per_1 provvedendo a riparla. Della successiva ricoibentazione si occupava invece una ditta specializzata. Preciso ad ogni modo che normalmente era la ditta specializzata che provvedeva alle scoibentazioni ed alle ricoibentazioni. Capo 5) è vero, ho già risposto. Capo 6) è vero, ho già risposto per quanto riguarda l'amianto sulle tubature e sui macchinari. Nulla so se fosse presente anche nelle pareti degli ambienti. Capo 7) ho già risposto. Capo 8) come ho detto prima delle scoibentazioni e ricoibentazioni si occupava normalmente la ditta specializzata, ma gli altri operai erano lì in loco che facevano altre lavorazioni. Il 97% delle volte le lavorazioni venivano effettuate all'aria aperta. Capo 9) ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi lavoravamo 8 ore al giorno dal lunedì CP_4 al venerdì. Talvolta si lavorava anche 10 o 12 ore a seconda delle urgenze e talvolta anche nella giornata del sabato. Capo 11) non lo so. Io non ho mai lavorato in officina”.
Tali sono le risultanze delle dichiarazioni testimoniali acquisite, che hanno concordemente confermato gli assunti di cui al ricorso in ordine all'esposizione -nello svolgimento delle mansioni lavorative- alle polveri di amianto.
Sotto il profilo medico-legale, il CTU successivamente nominato, dott. sul Persona_2 thema decidendum ha innanzitutto chiarito che “L'amianto o asbesto è un insieme di minerali molto comune in natura. La sua innata resistenza al calore e la sua struttura ne hanno determinato l'utilizzo pagina 3 di 6 nei campi più disparati. Largamente utilizzato nell'edilizia come materiale da costruzione, per la coibentazione degli edifici e dei tetti, sotto forma di composito fibro-cementizio, noto con il nome commerciale Eternit, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie. Nella costruzione di navi e di treni;
nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, freni, frizioni, guarnizioni), per la fabbricazione di corde, di plastica e cartoni. La polvere di amianto è stata largamente utilizzata persino nella filtrazione dei vini e nella fabbricazione dei forni da cucina comunemente utilizzati nelle abitazioni. La sua accertata nocività ha fatto sì che il suo utilizzo venisse vietato in molti paesi fin dai primi del 900. Il Regno Unito, nel 1930, fu il primo paese al mondo a limitare l'esposizione all'amianto utilizzando sistemi di ventilazione. L'Islanda fu il primo Stato a bandirne, nel 1983, l'utilizzo. L'Italia, uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto al mondo, ne abolì l'utilizzo solo nel 1992 con la Legge 257, tuttavia trascorsero anni prima che venisse abbandonato completamente, ancor oggi non è stato eliminato del tutto. Il ES IC rappresenta la principale patologia legata all'Amianto, con una incidenza, nei paesi industrializzati, da 5 a 10 volte maggiore negli uomini. La gran parte dei casi associata ad esposizioni avvenute nei settori lavorativi industriali. L'85% dei lavoratori esposti manifestano il mesotelioma dopo almeno 25 anni dalla prima esposizione, con una latenza variabile tra i 20 ed i 50 anni. La cancerogenesi inizia con l'inalazione delle fibre, che hanno uno spessore di 1300 volte inferiore ad un capello, e tendono ad accumularsi prevalentemente a livello del terzo inferiore del polmone, in posizione attigua alla pleura viscerale. Secondo il National Cancer Institute, l'amianto è classificato come cancerogeno umano conosciuto, causando mutazione cellulare, così come, secondo la IARC è un carcinogeno del Gruppo 1, cio sicuramente cancerogeno per l'uomo.La sopravvivenza si aggira intorno a 1-1,5 anni dall'inizio della sintomatologia. Dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che in Italia, il ES causa la morte di circa 1000 persone all'anno. Nel periodo 1988/1997 sono stati rilevati 9094 decessi per tumore maligno della pleura. È importante evidenziare che è ormai dimostrato che non è significativo il tempo e la durata dell'esposizione all'amianto, cioè non esiste una relazione dose dipendente tra esposizione e comparsa della malattia;
se ne deduce che soggetti con esposizione breve e di intensità moderata, possono ammalare di ES, sebbene un'esposizione prolungata aumenti il rischio di ammalare”.
Nell'esaminare il caso di specie, il CTU, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“È innegabile che la Patologia che ha condotto al decesso il NO , sia da Persona_1 riferire al ES IC, così come è innegabile ed ampiamente dimostrato che l'Amianto risulta essere il fattore eziologico principale, e l'unico ben caratterizzato, del ES IC. La diagnosi di ES IC venne effettuata nel novembre del 2021, mentre il decesso avvenne nel febbraio del 2022 per SI CA conseguente al ES di cui era affetto”.
Ed ancora, “il ES IC che ha causato il decesso del NO ha Persona_1 Origine Professionale ed è derivato, senza ombra di dubbio, dalla esposizione all'Amianto presente nell'ambiente di lavoro dove si è svolta, per ben 33 anni, la sua prestazione lavorativa. Dai criteri applicativi della Tabella Menomazioni Danno Biologico , si può inoltre affermare che dalla CP_1 Malattia Professionale che ha causato il decesso del NO è derivato un Persona_1 Danno Biologico in misura pari al 100 %”.
Inoltre, il dott. nel replicare alle osservazioni sulla bozza della perizia Persona_2 avanzate in data 12/05/2025 dal dott. Dirigente Medici , ha precisato come Persona_3 CP_1 segue: pagina 4 di 6 “Il Dottor Dirigente Medici , concorda con l'Origine Professionale della Persona_3 CP_1 Patologia, derivata dall'esposizione all'amianto, mentre non concorda con la percentuale del Danno Biologico. Ritengo di non poter condividere tale giudizio per i seguenti motivi: il NO Persona_1
era affetto da ES IC diagnosticato il 17/12/2021. In data 12/01/2022,
[...] presentò domanda all per il riconoscimento della Malattia Professionale. Il 17/02/2022 CP_1 avvenne, presso il proprio domicilio, il decesso per SI CA in paziente affetto da ES IC, come si evince dalla Documentazione allegata e dalla Constatazione di Decesso redatta dal Medico Curante, senza che il NO potesse Per_1 Persona_1 intraprendere il benché minimo percorso terapeutico;
il Decesso, infatti, ebbe luogo dopo soli 60 giorni dalla Diagnosi. La SI CA è contemplata nella Tabella Menomazioni Danno Biologico e con il cod. 137 viene riconosciuta una percentuale di danno pari al 100%. Non si CP_1 tratta di una “Neoplasia maligna che non si giova di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione”, come contemplato dal cod. 135 indicato dal Dottor S. . Per tale motivo confermo quanto affermato in precedenza: il Per_3
che ha causato il decesso del NO ha Origine Controparte_5 Persona_1 Professionale ed è derivato, senza ombra di dubbio, dalla esposizione all'Amianto presente nell'ambiente di lavoro. Dai criteri applicativi della Tabella Menomazioni Danno Biologico , CP_1 si può inoltre affermare che dalla Malattia Professionale che ha causato il decesso del NO per SI CA è derivato un Danno Biologico in misura pari al Persona_1 100 %, come stabilito con il cod. 137”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif., consegue la condanna di a versare in CP_1 favore di la rendita riconosciuta dalla legge ai familiari superstiti in ragione Parte_1 dell'origine professionale della malattia sofferta dal coniuge con un danno Persona_1 biologico pari al 100% e della sua correlazione causale con il decesso, come accertato dal CTU, oltre ai ratei di rendita maturati per tale malattia dal de cuius.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di il diritto alla rendita Parte_1 riconosciuta dall'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif ai familiari superstiti, in ragione dell'origine professionale della malattia sofferta dal coniuge con un danno biologico pari al Persona_1 100% e della sua correlazione causale con il decesso, come accertato dal CTU, oltre ai ratei di rendita maturati per tale malattia dal de cuius;
- condanna a liquidare a favore della ricorrente la predetta rendita con la decorrenza di legge, CP_1 oltre ai ratei di rendita maturati per la malattia professionale dal de cuius;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1 pagina 5 di 6 Sassari, 23/10/2025.
Il giudice
LA NE LA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA NE LA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti PAOLO SECHI Parte_1 C.F._1
e MAVI PIREDDA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIULIANA MURINO e ROBERTO DI CP_1 P.IVA_1 TUCCI RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l' , chiedendo in qualità di coniuge superstite di CP_1 Persona_1
deceduto il 17/02/2022, il riconoscimento ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif. del
[...] diritto a percepire la rendita in conseguenza della morte dello stesso, previo accertamento peritale dell'origine professionale della malattia sofferta (mesotelioma pleurico), del danno biologico pari al 100% e della sua correlazione causale con il decesso.
Per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto sia CP_2 iure proprio a titolo di rendita, con decorrenza di legge, sia iure hereditatis a titolo di ratei di rendita maturati per la malattia professionale dal de cuius.
La ricorrente a sostegno delle proprie istanze ha dedotto che il coniuge ha Persona_1 lavorato nel petrolchimico di Porto Torres dal 1963 al 1999 alle dipendenze di varie società (tra cui la
“SICES Montaggi spa”), con mansioni di addetto alla manutenzione e costruzione di montaggi industriali.
Il de cuius sarebbe stato esposto nel corso dell'attività lavorativa nel predetto sito all'azione dannosa delle polveri di amianto, impiegato come isolante termico ed acustico, che avrebbero determinato il suo decesso per “mesotelioma pleurico”.
pagina 1 di 6 Al manifestarsi della malattia in data 12/01/2022 ha presentato all' Persona_1 CP_1 domanda (n. 517078361) di costituzione della rendita, rimasta inesitata.
Successivamente in data 06/07/2022 l'odierna ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite, ha presentato all' resistente domanda di rendita ai sensi dell'art. 85 DPR n. 1124/65, rimasta CP_2 inevasa.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla CP_1 luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
La causa è stata istruita con documenti, prova testimoniale e mediante CTU con la nomina del Dott.
, ed è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc. Persona_2
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io sono stato collega di lavoro di Testimone_1 Persona_1
, negli ultimi 6 mesi del 1967 ed i nei primi 6 mesi del 1968. Noi lavoravamo presso l'azienda
[...] per la costruzione dei serbatoi 80 mila tonnellate. era scalpellino ed io ero saldatore, CP_3 Per_1 anche se negli ultimi sei mesi del 1968 ho fatto il magazziniere. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: capo 1) Premetto che io posso rispondere solo limitatamente all'anno in cui io ho lavorato ocn Poi non abbiamo più lavorato insieme. Posso però affermare che nell'anno in cui noi CP_4 abbiamo lavorato insieme, lavoravamo presso il Petrolchimico di Porto Torres. Capo 2) si CP_4 occupava di riprendere le saldature malfatte dalla macchina mediante l'utilizzo di uno scalpello ad aria compressa. Questa era la sua mansione almeno nel periodo di cui ho riferito prima. Capo 3) io posso dire solo che all'epoca l'amianto era presente. Io so che si trovava nel tetto di alcune casette in lamiera dentro le quali ci riparavamo in caso di maltempo oppure quando entravamo a prendere i materiali e le attrezzature. Io poi non so se l'amianto fosse presente in altre parti dello stabilimento. Capo 4) ho già riferito circa l'attività svolta da nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme. CP_4
Posso solo aggiungere che noi durante la costruzione dei serbatoi lavoravamo all'aperto. Capi da 5 a 9) non lo so, ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi lavoravamo 8 ore CP_4 al giorno dal lunedì al venerdì. Capo 11) no, nel periodo in cui ho lavorato con non vi era CP_4 un'officina o almeno noi lavoravamo all'aperto sui serbatoi come detto prima”.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io sono stato collega di lavoro di , Tes_2 Per_1 Persona_1 dal 1989 al 2010. Noi lavoravamo presso la SICES. era carpentiere ed io ero saldatore. Per_1 Preciso che io ho lavorato con anche pochi mesi nell'anno 1968 e all'epoca lui era Per_1 scalpellino. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) Confermo la circostanza di cui mi si chiede ma limitatamente al periodo in cui noi abbiamo lavorato insieme come prima riferito. Posso aggiungere che nel restante periodo anche se non lavoravamo insieme a me comunque è capitato di vederlo lavorare all'interno dello stabilimento di Porto Torres, anche se non in maniera continuativa. Capo 2) confermo la circostanza di cui mi si chiede con riferimento ai vent'anni in cui abbiamo lavorato insieme. Capo 3) confermo che nello stabilimento di Porto Torres l'amianto era presente. Si trovava nelle coperte che noi utilizzavamo quando effettuavamo le saldature per evitare che le scintille spargendosi provocassero degli incendi. Eravamo noi, compreso che portavamo le coperte in CP_4 loco ed eravamo sempre noi a sistemarle. Le tubature erano coibentate con lana di vetro per mantenere il prodotto in temperatura. In caso di guasto il tratto di tubatura interessato veniva scoibentato da una ditta specializzata mentre noi, Scaffidi compreso, se eravamo assegnati a quel reparto ci spostavamo per effettuare altre lavorazioni e dopo che finivano gli scoibentatori ritornavamo nel sito. Non sono a conoscenza di altre parti in cui fosse presente l'amianto. Capo 4) pagina 2 di 6 come ho detto era un carpentiere e faceva un po' di tutto. Si occupava anche di preparare la Per_1 gabbia con le coperte di amianto quando si facevano le saldature come detto prima. Capo 5) ho già risposto. Capo 6) so che l'amianto vi era ma non so dove a parte che nelle coperte. Capo 9) non lo so. Posso però dire che quando noi prendevamo in mano le coperte in amianto si solleva molta polvere perché l'amianto si sbriciolava finendo nell'aria. Quando rifletteva il sole si vedeva la polvere nell'aria. Capo 9) non lo so, ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi CP_4 lavoravamo 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Talvolta si lavorava anche 12 ore ed anche nella giornata del sabato. Quando c'erano le fermate programmate dello stabilimento per le manutenzioni si lavorava tutti insieme divisi però nei vari impianti. In tali casi si lavoravano tante ore quante necessitavano;
si poteva lavorar e10 ore o anche 12 ore. Capo 11) posso solo confermare che talune lavorazioni venivano da noi eseguite in officina. ADR giudice: noi come protezioni usavamo i guanti di pelle, scarpe antinfortunistiche e le mascherine che però non erano pratiche e speso non le usavamo perché non ci facevano respirare”.
Il teste così ha dichiarato “ADR: io ho lavorato presso la SIPI dal febbraio Testimone_3 del 1965 fino al 31.12.1996; ho iniziato come operaio ed ho finito come dirigente. Persona_1
ha lavorato per la SIPI dal 1978 fino a quando vi ho lavorato io, ossia fino al 1996; poi io
[...] sono andato in pensione. era gruista e si adattava anche a fare carpenteria. Per tre anni Per_1 abbiamo lavorato anche all'estero in Kuwait. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) non ha lavorato in maniera continuativa presso il Petrochimico di Porto Torre;
come ho detto Per_1 per tre anni abbiamo lavorato all'estero e poi abbiamo lavorato anche presso l'impianto SIMIN di Portovesme. A prescindere dal luogo abbiamo sempre lavorato in stabilimenti petroliferi. Capo 2) Non lo so, perché nel periodo che abbiamo lavorato insieme lavorava prevalentemente come Per_1 gruista e movimentava materiali, ossia i manufatti che venivano realizzati dall'impresa. Saltuariamente poi svolgeva anche attività di manutenzione come carpentiere. Capo 3) Confermo che nello stabilimento petrolchimico di Porto Torres nel periodo in cui io vi ho lavorato, l'amianto veniva utilizzato sulle tubazioni e sui manufatti in genere. Si utilizzava l'amianto, soprattutto sulle tubature, per mantenere il prodotto in temperatura. L'amianto si trovava anche negli scambiatori e sui macchinari in genere. Capo 4) io posso solo dire che quando faceva i lavori di carpenteria, si Per_1 occupava di riparazioni sulle tubature e sui macchinari. Se vi era ad esempio una perdita nelle tubature, doveva individuarla, scoibentando la parte del tubo in cui vi era la perdita e Per_1 provvedendo a riparla. Della successiva ricoibentazione si occupava invece una ditta specializzata. Preciso ad ogni modo che normalmente era la ditta specializzata che provvedeva alle scoibentazioni ed alle ricoibentazioni. Capo 5) è vero, ho già risposto. Capo 6) è vero, ho già risposto per quanto riguarda l'amianto sulle tubature e sui macchinari. Nulla so se fosse presente anche nelle pareti degli ambienti. Capo 7) ho già risposto. Capo 8) come ho detto prima delle scoibentazioni e ricoibentazioni si occupava normalmente la ditta specializzata, ma gli altri operai erano lì in loco che facevano altre lavorazioni. Il 97% delle volte le lavorazioni venivano effettuate all'aria aperta. Capo 9) ho già risposto. Capo 10) nel periodo in cui ho lavorato con noi lavoravamo 8 ore al giorno dal lunedì CP_4 al venerdì. Talvolta si lavorava anche 10 o 12 ore a seconda delle urgenze e talvolta anche nella giornata del sabato. Capo 11) non lo so. Io non ho mai lavorato in officina”.
Tali sono le risultanze delle dichiarazioni testimoniali acquisite, che hanno concordemente confermato gli assunti di cui al ricorso in ordine all'esposizione -nello svolgimento delle mansioni lavorative- alle polveri di amianto.
Sotto il profilo medico-legale, il CTU successivamente nominato, dott. sul Persona_2 thema decidendum ha innanzitutto chiarito che “L'amianto o asbesto è un insieme di minerali molto comune in natura. La sua innata resistenza al calore e la sua struttura ne hanno determinato l'utilizzo pagina 3 di 6 nei campi più disparati. Largamente utilizzato nell'edilizia come materiale da costruzione, per la coibentazione degli edifici e dei tetti, sotto forma di composito fibro-cementizio, noto con il nome commerciale Eternit, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie. Nella costruzione di navi e di treni;
nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, freni, frizioni, guarnizioni), per la fabbricazione di corde, di plastica e cartoni. La polvere di amianto è stata largamente utilizzata persino nella filtrazione dei vini e nella fabbricazione dei forni da cucina comunemente utilizzati nelle abitazioni. La sua accertata nocività ha fatto sì che il suo utilizzo venisse vietato in molti paesi fin dai primi del 900. Il Regno Unito, nel 1930, fu il primo paese al mondo a limitare l'esposizione all'amianto utilizzando sistemi di ventilazione. L'Islanda fu il primo Stato a bandirne, nel 1983, l'utilizzo. L'Italia, uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto al mondo, ne abolì l'utilizzo solo nel 1992 con la Legge 257, tuttavia trascorsero anni prima che venisse abbandonato completamente, ancor oggi non è stato eliminato del tutto. Il ES IC rappresenta la principale patologia legata all'Amianto, con una incidenza, nei paesi industrializzati, da 5 a 10 volte maggiore negli uomini. La gran parte dei casi associata ad esposizioni avvenute nei settori lavorativi industriali. L'85% dei lavoratori esposti manifestano il mesotelioma dopo almeno 25 anni dalla prima esposizione, con una latenza variabile tra i 20 ed i 50 anni. La cancerogenesi inizia con l'inalazione delle fibre, che hanno uno spessore di 1300 volte inferiore ad un capello, e tendono ad accumularsi prevalentemente a livello del terzo inferiore del polmone, in posizione attigua alla pleura viscerale. Secondo il National Cancer Institute, l'amianto è classificato come cancerogeno umano conosciuto, causando mutazione cellulare, così come, secondo la IARC è un carcinogeno del Gruppo 1, cio sicuramente cancerogeno per l'uomo.La sopravvivenza si aggira intorno a 1-1,5 anni dall'inizio della sintomatologia. Dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che in Italia, il ES causa la morte di circa 1000 persone all'anno. Nel periodo 1988/1997 sono stati rilevati 9094 decessi per tumore maligno della pleura. È importante evidenziare che è ormai dimostrato che non è significativo il tempo e la durata dell'esposizione all'amianto, cioè non esiste una relazione dose dipendente tra esposizione e comparsa della malattia;
se ne deduce che soggetti con esposizione breve e di intensità moderata, possono ammalare di ES, sebbene un'esposizione prolungata aumenti il rischio di ammalare”.
Nell'esaminare il caso di specie, il CTU, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“È innegabile che la Patologia che ha condotto al decesso il NO , sia da Persona_1 riferire al ES IC, così come è innegabile ed ampiamente dimostrato che l'Amianto risulta essere il fattore eziologico principale, e l'unico ben caratterizzato, del ES IC. La diagnosi di ES IC venne effettuata nel novembre del 2021, mentre il decesso avvenne nel febbraio del 2022 per SI CA conseguente al ES di cui era affetto”.
Ed ancora, “il ES IC che ha causato il decesso del NO ha Persona_1 Origine Professionale ed è derivato, senza ombra di dubbio, dalla esposizione all'Amianto presente nell'ambiente di lavoro dove si è svolta, per ben 33 anni, la sua prestazione lavorativa. Dai criteri applicativi della Tabella Menomazioni Danno Biologico , si può inoltre affermare che dalla CP_1 Malattia Professionale che ha causato il decesso del NO è derivato un Persona_1 Danno Biologico in misura pari al 100 %”.
Inoltre, il dott. nel replicare alle osservazioni sulla bozza della perizia Persona_2 avanzate in data 12/05/2025 dal dott. Dirigente Medici , ha precisato come Persona_3 CP_1 segue: pagina 4 di 6 “Il Dottor Dirigente Medici , concorda con l'Origine Professionale della Persona_3 CP_1 Patologia, derivata dall'esposizione all'amianto, mentre non concorda con la percentuale del Danno Biologico. Ritengo di non poter condividere tale giudizio per i seguenti motivi: il NO Persona_1
era affetto da ES IC diagnosticato il 17/12/2021. In data 12/01/2022,
[...] presentò domanda all per il riconoscimento della Malattia Professionale. Il 17/02/2022 CP_1 avvenne, presso il proprio domicilio, il decesso per SI CA in paziente affetto da ES IC, come si evince dalla Documentazione allegata e dalla Constatazione di Decesso redatta dal Medico Curante, senza che il NO potesse Per_1 Persona_1 intraprendere il benché minimo percorso terapeutico;
il Decesso, infatti, ebbe luogo dopo soli 60 giorni dalla Diagnosi. La SI CA è contemplata nella Tabella Menomazioni Danno Biologico e con il cod. 137 viene riconosciuta una percentuale di danno pari al 100%. Non si CP_1 tratta di una “Neoplasia maligna che non si giova di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione”, come contemplato dal cod. 135 indicato dal Dottor S. . Per tale motivo confermo quanto affermato in precedenza: il Per_3
che ha causato il decesso del NO ha Origine Controparte_5 Persona_1 Professionale ed è derivato, senza ombra di dubbio, dalla esposizione all'Amianto presente nell'ambiente di lavoro. Dai criteri applicativi della Tabella Menomazioni Danno Biologico , CP_1 si può inoltre affermare che dalla Malattia Professionale che ha causato il decesso del NO per SI CA è derivato un Danno Biologico in misura pari al Persona_1 100 %, come stabilito con il cod. 137”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif., consegue la condanna di a versare in CP_1 favore di la rendita riconosciuta dalla legge ai familiari superstiti in ragione Parte_1 dell'origine professionale della malattia sofferta dal coniuge con un danno Persona_1 biologico pari al 100% e della sua correlazione causale con il decesso, come accertato dal CTU, oltre ai ratei di rendita maturati per tale malattia dal de cuius.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di il diritto alla rendita Parte_1 riconosciuta dall'art. 85 DPR 1124/1965 e succ. modif ai familiari superstiti, in ragione dell'origine professionale della malattia sofferta dal coniuge con un danno biologico pari al Persona_1 100% e della sua correlazione causale con il decesso, come accertato dal CTU, oltre ai ratei di rendita maturati per tale malattia dal de cuius;
- condanna a liquidare a favore della ricorrente la predetta rendita con la decorrenza di legge, CP_1 oltre ai ratei di rendita maturati per la malattia professionale dal de cuius;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore degli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1 pagina 5 di 6 Sassari, 23/10/2025.
Il giudice
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