Art. 5.
All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.