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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 245/2020 del Giudice di pace di Eboli, iscritto al n. 9688/2020 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
nata a Caracas, in [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avvocato Christian Di
Domenico (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Salerno, alla via Matteo Galliano 4B
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lenza C.F._3
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Salerno, alla via R. De Martino n. 7
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- il processo di primo grado. Con citazione notificata il 14 settembre 2017, Parte_2
convenne dinanzi al giudice di pace di Eboli, deducendo di Parte_1
essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento civile iscritto al n. 20001039/2017 del Tribunale di Salerno;
che i suoi compensi professionali erano stati liquidati in € 2.124,86, col decreto del 16 febbraio 2015,
e, con successivo decreto, in € 1.450,00, posti in via provvisoria e successivamente in via definitiva, con la sentenza n. 1917/2016, a carico di che il precetto che aveva notificato a controparte era stato oggetto di Parte_1
opposizione, accolta dal giudice di pace di Eboli, con la sentenza n. 1917/2016,
non impugnata, ; che coesistevano due decreti di liquidazione, entrambi non impugnati;
che gli aveva pagato solo l'acconto di € 321,44. L'attore, Parte_1
quindi chiese accertarsi il suo diritto al pagamento della somma di € 2.244,18 o di € 1.370,48 e la condanna della controparte a pagargli quanto dovuto.
si costituì eccependo l'inammissibilità dell'avversa Parte_1
domanda di condanna per violazione della regola del ne bis in idem, esistendo già due decreti di liquidazione costituenti entrambi titolo esecutivo ed essendo riservata al giudice del Tribunale di Salerno designato per il processo iscritto al n. 20001039/2017 la determinazione del compenso del suo ausiliario.
Il giudice di pace di Eboli con la sentenza n. 245/2020 definì la causa.
2.- La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 245/2020 resa il 22 maggio 2020 e pubblicata tre giorni dopo, il giudice di pace di Eboli affermò l'inammissibilità della domanda attrice, per l'impossibilità di duplicare i titoli esecutivi. Aggiunse che “il
comportamento processuale della convenuta”, che non aveva “mostrato alcun
pag. 2/8 intenzione di voler saldare il suo debito così inducendo l'attore ad impelagarsi in
una serie di azioni nel vano tentativo di venir fuori da una situazione di stallo,
risalente nel tempo, a tutto vantaggio della convenuta medesima che, ancora
una volta, si è sottratta al pagamento di somme dovute” (a pagina 2 della parte motiva), giustificava la compensazione delle spese di causa.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 14 dicembre 2020, s'appellò Parte_1
a questo Tribunale, dolendosi dell'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva compensato le spese, in violazione dell'art. 92 c.p.c., non sussistendo nessuna delle ipotesi di rito che giustificasse la disposta compensazione. L'appellante chiese, “in accoglimento del proposto appello,
riformare la sentenza impugnata, attraverso le seguenti statuizioni: 1)
Condannare il Dott. al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
di lite del 1° grado di giudizio, oltre accessori di legge, nella misura spettante a
parte attrice e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con
attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario;
2) Confermare per il
resto la sentenza gravata;
3) Con condanna del Sig. al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi del grado di appello ed attribuzione,
parimenti, in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Costituendosi, eccepì l'infondatezza dell'avverso Controparte_1
gravame, per avere il giudice di pace giustamente compensato le spese del processo di prime cure. L'appellato chiese “rigettarsi l'appello, con la condanna
di al pagamento si spese e compensi a distrarsi” in favore del Parte_1
procuratore anticipatario.
pag. 3/8 Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, il processo è stato riassegnato a questo giudice (con decreto n. 74/2025 del 2 aprile 2025 del Presidente del
Tribunale) che, all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti,
sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Il secondo comma dell'art. 92 del codice di rito (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 2018) consente la compensazione delle spese processuali in caso di “soccombenza reciproca” ovvero “nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti” ovvero, ancora, in caso di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa, nella fattispecie, la reciprocità della soccombenza – essendo stata la domanda dell'attore dichiarata inammissibile, con accoglimento integrale delle difese della convenuta – deve negarsi la ricorrenza dell'ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata, che, quantunque non debba necessariamente investire la valutazione giuridica ma possa anche riguardare la dimensione fattuale, deve comunque presupporre la novità della questione di fatto posta all'attenzione del giudice, invero nel caso in esame insussistente,
avendo il processo ad oggetto la pretesa del creditore di duplicare titoli giudiziali esecutivi. Parimenti, deve ritenersi insussistente l'ipotesi dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa o del mutamento della giurisprudenza, essendo consolidato pag. 4/8 l'indirizzo giurisprudenziale che ha orientato la decisione del primo giudice e non sussistendo oggettive incertezze sulla posizione giuridica controversa.
La possibile compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
– che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. – introdotta dalla
Corte costituzionale, esprime una norma elastica, quale clausola generale per adeguare la norma per adeguare la norma ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori,
ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Per altro,
deve trattarsi di ragioni “analoghe” a quelle previste dal legislatore (v. il punto
16 della motivazione della citata sentenza n. 77/2018).
Ebbene, tali ragioni gravi ed eccezionali non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali, né sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.
Neppure possono ritenersi sussistenti in casi, quali quello di specie, di inadempimento del debitore ai suoi obblighi di pagamento, occorrendo che le ragioni della compensazione si confrontino e parametrino alle domande per come proposte nel processo e alle ragioni della decisione.
Nel caso di specie, il comportamento processuale della convenuta,
genericamente e illogicamente richiamato dal primo giudice, non può dirsi pag. 5/8 errato né scorretto, essendo espressione del diritto di difesa invocare principi e regole processuali, pure pienamente condivise dal giudice, per il rigetto delle avverse pretese. Né rileva la circostanza che la convenuta non avesse adempiuto al suo debito, occorrendo rammentare che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale della soccombenza fissata dall'art. 91, primo comma, c.p.c., è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è
funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito.
Ebbene, nel caso in esame l'alea del processo deve gravare sulla parte attrice, soccombente, che ha dato causa alla lite azionando inammissibilmente la sua pretesa di formazione di un ulteriore titolo giudiziale.
4.2.- In definitiva, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, spese che,
invece, in ossequio alla regola della soccombenza, vanno poste per intero a carico dell'attore.
Dette spese vanno liquidate, considerando il valore della lite, la natura delle questioni controverse, l'attività processuale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi, in € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase di trattazione ed € 220,00 per la fase decisionale, e vanno direttamente attribuito all'avvocato Christian Di Domenico,
che ne aveva chiesto la distrazione.
5.- Le spese.
Anche le spese della presente fase di appello seguono la regola della pag. 6/8 soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., riferibile all'appellato, e vanno liquidate,
in considerazione degli esposti parametri del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo,
in € 220,00 per la fase di studio, € 220,00 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 430,00 per la fase decisionale, oltre che direttamente attribuito all'avvocato Christian Di Domenico, che ne ha chiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza n.
245/2020 del Giudice di pace di Eboli, condanna a Controparte_1
pagare a le spese del processo di primo grado, che Parte_1
liquida in complessivi € 640,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Christian Di Domenico;
2) condanna a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado di appello, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Christian Di Domenico.
Salerno, 10 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 245/2020 del Giudice di pace di Eboli, iscritto al n. 9688/2020 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025 e pendente
TRA
nata a Caracas, in [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avvocato Christian Di
Domenico (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Salerno, alla via Matteo Galliano 4B
-appellante-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lenza C.F._3
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Salerno, alla via R. De Martino n. 7
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- il processo di primo grado. Con citazione notificata il 14 settembre 2017, Parte_2
convenne dinanzi al giudice di pace di Eboli, deducendo di Parte_1
essere stato nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento civile iscritto al n. 20001039/2017 del Tribunale di Salerno;
che i suoi compensi professionali erano stati liquidati in € 2.124,86, col decreto del 16 febbraio 2015,
e, con successivo decreto, in € 1.450,00, posti in via provvisoria e successivamente in via definitiva, con la sentenza n. 1917/2016, a carico di che il precetto che aveva notificato a controparte era stato oggetto di Parte_1
opposizione, accolta dal giudice di pace di Eboli, con la sentenza n. 1917/2016,
non impugnata, ; che coesistevano due decreti di liquidazione, entrambi non impugnati;
che gli aveva pagato solo l'acconto di € 321,44. L'attore, Parte_1
quindi chiese accertarsi il suo diritto al pagamento della somma di € 2.244,18 o di € 1.370,48 e la condanna della controparte a pagargli quanto dovuto.
si costituì eccependo l'inammissibilità dell'avversa Parte_1
domanda di condanna per violazione della regola del ne bis in idem, esistendo già due decreti di liquidazione costituenti entrambi titolo esecutivo ed essendo riservata al giudice del Tribunale di Salerno designato per il processo iscritto al n. 20001039/2017 la determinazione del compenso del suo ausiliario.
Il giudice di pace di Eboli con la sentenza n. 245/2020 definì la causa.
2.- La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 245/2020 resa il 22 maggio 2020 e pubblicata tre giorni dopo, il giudice di pace di Eboli affermò l'inammissibilità della domanda attrice, per l'impossibilità di duplicare i titoli esecutivi. Aggiunse che “il
comportamento processuale della convenuta”, che non aveva “mostrato alcun
pag. 2/8 intenzione di voler saldare il suo debito così inducendo l'attore ad impelagarsi in
una serie di azioni nel vano tentativo di venir fuori da una situazione di stallo,
risalente nel tempo, a tutto vantaggio della convenuta medesima che, ancora
una volta, si è sottratta al pagamento di somme dovute” (a pagina 2 della parte motiva), giustificava la compensazione delle spese di causa.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 14 dicembre 2020, s'appellò Parte_1
a questo Tribunale, dolendosi dell'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui aveva compensato le spese, in violazione dell'art. 92 c.p.c., non sussistendo nessuna delle ipotesi di rito che giustificasse la disposta compensazione. L'appellante chiese, “in accoglimento del proposto appello,
riformare la sentenza impugnata, attraverso le seguenti statuizioni: 1)
Condannare il Dott. al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
di lite del 1° grado di giudizio, oltre accessori di legge, nella misura spettante a
parte attrice e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con
attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario;
2) Confermare per il
resto la sentenza gravata;
3) Con condanna del Sig. al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi del grado di appello ed attribuzione,
parimenti, in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Costituendosi, eccepì l'infondatezza dell'avverso Controparte_1
gravame, per avere il giudice di pace giustamente compensato le spese del processo di prime cure. L'appellato chiese “rigettarsi l'appello, con la condanna
di al pagamento si spese e compensi a distrarsi” in favore del Parte_1
procuratore anticipatario.
pag. 3/8 Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, il processo è stato riassegnato a questo giudice (con decreto n. 74/2025 del 2 aprile 2025 del Presidente del
Tribunale) che, all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti,
sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Il secondo comma dell'art. 92 del codice di rito (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 2018) consente la compensazione delle spese processuali in caso di “soccombenza reciproca” ovvero “nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti” ovvero, ancora, in caso di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Esclusa, nella fattispecie, la reciprocità della soccombenza – essendo stata la domanda dell'attore dichiarata inammissibile, con accoglimento integrale delle difese della convenuta – deve negarsi la ricorrenza dell'ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata, che, quantunque non debba necessariamente investire la valutazione giuridica ma possa anche riguardare la dimensione fattuale, deve comunque presupporre la novità della questione di fatto posta all'attenzione del giudice, invero nel caso in esame insussistente,
avendo il processo ad oggetto la pretesa del creditore di duplicare titoli giudiziali esecutivi. Parimenti, deve ritenersi insussistente l'ipotesi dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa o del mutamento della giurisprudenza, essendo consolidato pag. 4/8 l'indirizzo giurisprudenziale che ha orientato la decisione del primo giudice e non sussistendo oggettive incertezze sulla posizione giuridica controversa.
La possibile compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni
– che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. – introdotta dalla
Corte costituzionale, esprime una norma elastica, quale clausola generale per adeguare la norma per adeguare la norma ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori,
ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. Per altro,
deve trattarsi di ragioni “analoghe” a quelle previste dal legislatore (v. il punto
16 della motivazione della citata sentenza n. 77/2018).
Ebbene, tali ragioni gravi ed eccezionali non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali, né sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo.
Neppure possono ritenersi sussistenti in casi, quali quello di specie, di inadempimento del debitore ai suoi obblighi di pagamento, occorrendo che le ragioni della compensazione si confrontino e parametrino alle domande per come proposte nel processo e alle ragioni della decisione.
Nel caso di specie, il comportamento processuale della convenuta,
genericamente e illogicamente richiamato dal primo giudice, non può dirsi pag. 5/8 errato né scorretto, essendo espressione del diritto di difesa invocare principi e regole processuali, pure pienamente condivise dal giudice, per il rigetto delle avverse pretese. Né rileva la circostanza che la convenuta non avesse adempiuto al suo debito, occorrendo rammentare che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale della soccombenza fissata dall'art. 91, primo comma, c.p.c., è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è
funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito.
Ebbene, nel caso in esame l'alea del processo deve gravare sulla parte attrice, soccombente, che ha dato causa alla lite azionando inammissibilmente la sua pretesa di formazione di un ulteriore titolo giudiziale.
4.2.- In definitiva, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, spese che,
invece, in ossequio alla regola della soccombenza, vanno poste per intero a carico dell'attore.
Dette spese vanno liquidate, considerando il valore della lite, la natura delle questioni controverse, l'attività processuale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi, in € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva, € 180,00 per la fase di trattazione ed € 220,00 per la fase decisionale, e vanno direttamente attribuito all'avvocato Christian Di Domenico,
che ne aveva chiesto la distrazione.
5.- Le spese.
Anche le spese della presente fase di appello seguono la regola della pag. 6/8 soccombenza dettata dall'art. 91 c.p.c., riferibile all'appellato, e vanno liquidate,
in considerazione degli esposti parametri del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo,
in € 220,00 per la fase di studio, € 220,00 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 430,00 per la fase decisionale, oltre che direttamente attribuito all'avvocato Christian Di Domenico, che ne ha chiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza n.
245/2020 del Giudice di pace di Eboli, condanna a Controparte_1
pagare a le spese del processo di primo grado, che Parte_1
liquida in complessivi € 640,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Christian Di Domenico;
2) condanna a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado di appello, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Christian Di Domenico.
Salerno, 10 settembre 2025.
Il giudice
Andrea Luce
pag. 7/8 pag. 8/8