Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice F.A. _________________ ______________
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.5874/2024 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in forma
D A esecutiva all'Avv.
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. _________________ Parte_1 _____
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Maltese per mandato in atti. C.F._1 _________________
_____
Ricorrente per _________________
C O N T R O __
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro _________________ CP_1 _____ il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
_________________
_____
Resistente
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza del 18.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere da luglio 2024;
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi le fasi del giudizio;
liquidate con separato decreti di pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 -
cpc, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento, negato dal C.T.U. nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto CP_2
del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 18/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa
Nel merito il ricorso è fondato.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott. , ha riconosciuto in capo al ricorrente la sussistenza delle condizioni Persona_1
sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere da luglio 2024.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va accolta, in ragione della decorrenza della prestazione, successiva all'accertamento tecnico preventivo e al deposito del ricorso in opposizione, si rende necessaria una integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe . Parte_2
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile