CASS
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2025, n. 24613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24613 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LA IA TE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RI ET nato a [...] il [...] inoltre: GROUPAMA ASS.NE SPA avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24613 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, investita dell'appello della parte civile MA ER OL, ha confermato la sentenza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva assolto TA ED dal reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. 1.1. Si tratta di uno scontro avvenuto tra due autovetture, una delle quali (Fiat 500, tg. DT265FA) condotta dall'imputato e l'altra (Hyundai tg. EH369KJ) da FR OL - che decedeva a seguito dell'incidente -, in prossimità della mezzeria, su strada non provvista di segnaletica orizzontale. Sulla base delle consulenze tecniche, il Giudice di primo grado era pervenuto alla conclusione che fosse impossibile stabilire con precisione il punto d'urto, genericamente indicato verso il centro della strada, senza che tuttavia si potesse accertare se nella corsia di pertinenza dell'imputato o della persona offesa, concernendo il tema del giudizio la corretta condotta di guida rappresentata dal tenere la destra della carreggiata;
né era stato ritenuto rilevante il superamento, da parte dell'imputato, del limite di velocità. Il Tribunale aveva pertanto concluso per l'assenza di prova a carico dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della anzidetta parte civile, affidandolo a due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge e travisamento dei fatti. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della gravità del comportamento imprudente ed imperito dell'imputato, che ha causato il decesso della vittima, e dei documenti prodotti dalla difesa, nello specifico la cartella medica, che ne evidenzierebbero la colpevolezza. Né sarebbe stato considerato adeguatamente il danno morale subito dalla parte civile. La difesa insiste nell'attribuire rilevanza causale alla velocità con cui viaggiava l'imputato; 2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione del diritto penale sostanziale, inadeguatezza dell'istruttoria in relazione al nesso di causalità, inosservanza delle disposizioni relative al risarcimento dei danni, ribadendo come la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato l'accertamento delle circostanze che avrebbero dovuto portare alla condanna dell'imputato ed evidenziando, in particolare, come la vittima fosse il principale sostegno economico della famiglia e come non sia stata effettuata una corretta valutazione del danno patrimoniale subito dalla parte civile, sorella della vittima. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 3 marzo 2025, sono pervenute note scritte dell'avv. Sandro D'Agostino, difensore dell'imputato, il quale chiede che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Invero, i motivi proposti, sostanzialmente di analogo contenuto, articolano, in termini peraltro assai generici, questioni sulle quali i Giudici del merito si sono ampiamente soffermati,fornendo risposte congrue e non manifestamente illogiche. La parte civile ricorrente attribuisce rilevanza determinante alla velocità, sostenuta, dell'auto dell'imputato. La rilevanza della velocità nella provocazione dell'incidente di cui si tratta è stata tuttavia adeguatamente esclusa, laddove la Corte territoriale ha ricordato, sulla base di quanto affermato da tutti i consulenti, che la causa del sinistro non era da ricondurre a tale violazione ma alla posizione reciproca dei veicoli - rispetto ai quali non è stato possibile, come si è detto, ricostruire il punto d'urto - che provocò l'impatto in un tratto di strada a scarsa visibilità, caratterizzato dalla presenza di un dosso e da restringimento di carreggiata. Anche il riferimento a documenti che la Corte territoriale non avrebbe valutato appare del tutto generico, non indicandosi quali sarebbero (oltre alla richiamata cartella clinica) ed in che cosa sarebbe consistita la loro decisività rispetto alla decisione;
quanto alla cartella clinica, richiamata nel ricorso, essa è del tutto inconferente rispetto ad un'affermazione di colpevolezza dell'imputato A/P ti /1 i t /l/ ‘-‘ (O 1/ iee t f I 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24613 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, investita dell'appello della parte civile MA ER OL, ha confermato la sentenza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva assolto TA ED dal reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste. 1.1. Si tratta di uno scontro avvenuto tra due autovetture, una delle quali (Fiat 500, tg. DT265FA) condotta dall'imputato e l'altra (Hyundai tg. EH369KJ) da FR OL - che decedeva a seguito dell'incidente -, in prossimità della mezzeria, su strada non provvista di segnaletica orizzontale. Sulla base delle consulenze tecniche, il Giudice di primo grado era pervenuto alla conclusione che fosse impossibile stabilire con precisione il punto d'urto, genericamente indicato verso il centro della strada, senza che tuttavia si potesse accertare se nella corsia di pertinenza dell'imputato o della persona offesa, concernendo il tema del giudizio la corretta condotta di guida rappresentata dal tenere la destra della carreggiata;
né era stato ritenuto rilevante il superamento, da parte dell'imputato, del limite di velocità. Il Tribunale aveva pertanto concluso per l'assenza di prova a carico dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore della anzidetta parte civile, affidandolo a due motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge e travisamento dei fatti. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della gravità del comportamento imprudente ed imperito dell'imputato, che ha causato il decesso della vittima, e dei documenti prodotti dalla difesa, nello specifico la cartella medica, che ne evidenzierebbero la colpevolezza. Né sarebbe stato considerato adeguatamente il danno morale subito dalla parte civile. La difesa insiste nell'attribuire rilevanza causale alla velocità con cui viaggiava l'imputato; 2.2 Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione del diritto penale sostanziale, inadeguatezza dell'istruttoria in relazione al nesso di causalità, inosservanza delle disposizioni relative al risarcimento dei danni, ribadendo come la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato l'accertamento delle circostanze che avrebbero dovuto portare alla condanna dell'imputato ed evidenziando, in particolare, come la vittima fosse il principale sostegno economico della famiglia e come non sia stata effettuata una corretta valutazione del danno patrimoniale subito dalla parte civile, sorella della vittima. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 3 marzo 2025, sono pervenute note scritte dell'avv. Sandro D'Agostino, difensore dell'imputato, il quale chiede che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Invero, i motivi proposti, sostanzialmente di analogo contenuto, articolano, in termini peraltro assai generici, questioni sulle quali i Giudici del merito si sono ampiamente soffermati,fornendo risposte congrue e non manifestamente illogiche. La parte civile ricorrente attribuisce rilevanza determinante alla velocità, sostenuta, dell'auto dell'imputato. La rilevanza della velocità nella provocazione dell'incidente di cui si tratta è stata tuttavia adeguatamente esclusa, laddove la Corte territoriale ha ricordato, sulla base di quanto affermato da tutti i consulenti, che la causa del sinistro non era da ricondurre a tale violazione ma alla posizione reciproca dei veicoli - rispetto ai quali non è stato possibile, come si è detto, ricostruire il punto d'urto - che provocò l'impatto in un tratto di strada a scarsa visibilità, caratterizzato dalla presenza di un dosso e da restringimento di carreggiata. Anche il riferimento a documenti che la Corte territoriale non avrebbe valutato appare del tutto generico, non indicandosi quali sarebbero (oltre alla richiamata cartella clinica) ed in che cosa sarebbe consistita la loro decisività rispetto alla decisione;
quanto alla cartella clinica, richiamata nel ricorso, essa è del tutto inconferente rispetto ad un'affermazione di colpevolezza dell'imputato A/P ti /1 i t /l/ ‘-‘ (O 1/ iee t f I 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2025