CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 712/2023 promossa da:
, c.f.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Veronica Ligabue
APPELLANTE contro
.f.: Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Formaro
APPELLATA contro
c.f.: ) CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Malizia
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in pagina 1 di 12 data 24.3.2023 nel procedimento 2004/2022 repert. n.724/2023, dal Tribunale di Reggio Emilia:
- Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cessione di credito assertivamente avvenuta tra e CP_1 CP_3
- Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società quale cessionario CP_4 del credito in questione;
- Accertare e dichiarare che (creditore originario, cedente) e/o Controparte_1 CP_2
(mandante sostanziale e processuale di ) ovvero, in subordine, cessionario), CP_1 CP_4 sono decaduti ex art. 1957 c.c. da ogni diritto di credito nei confronti dei menzionati fideiussori, tra cui
, relativamente al pagamento delle somme oggetto della fideiussione Parte_1 specifica stipulata in data 17.5.2010, nonché della fideiussione omnibus stipulata in data 23.5.2011. Per
l'effetto accertare e dichiarare che tali fideiussioni sono divenute inefficaci.
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellata CP_1
Nel merito
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale di Reggio Emilia e, per l'effetto confermare il citato provvedimento.
SULLE QUESTIONI ASSORBITE RIPROPOSTE DA PARTE APPELLANTE respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via subordinata accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può ascriversi in capo ad atteso che il decorso del termine di 36 mesi è da imputare esclusivamente alla cessionaria Controparte_1 divenuta titolare del credito a far data dal 2020
In via istruttoria Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Conclusioni per l'appellata CP_5
1) In via preliminare, ordinare l'estromissione dal presente giudizio di CP_2
2) rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile e Parte_1 manifestamente infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pubblicata il
24.3.2023 dal Tribunale Civile di Reggio Emilia all'esito del procedimento n.r.g. 2004/2022;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per il presente giudizio;
4) in via gradata, dichiarare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in quanto titolare sostanziale del rapporto e del credito in controversia, tenuta a manlevare e tenere indenne pagina 2 di 12 da qualsivoglia, denegato e non creduto, pregiudizio derivante da pronunce di condanna, o CP_2 anche di mero accertamento, emesse nel pendente giudizio nei suoi confronti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti Parte_1
di sponendo: Controparte_1 CP_6
- di avere prestato in favore di una fideiussione specifica in data 17.05.2010 e CP_1
una fideiussione omnibus in data 23.05.2011, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto bancario dall'Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l.;
- che in data 25.06.2018 la banca gli aveva comunicato la risoluzione dei rapporti, intimando al fideiussore il pagamento della somma di € 215.794,51;
- che in data 22.07.2018 analoga intimazione era pervenuta da , incaricata da CP_6
per la gestione del recupero credito;
CP_1
- che entrambe le fideiussioni prevedevano la conservazione dei diritti del creditore verso il fideiussore purché egli avesse agito nei confronti del debitore principale, in deroga all'art. 1957 c.c., nel termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che nel caso di specie le obbligazioni garantite erano scadute il 25.06.2018;
- che nel termine di 36 mesi non aveva assunto alcuna iniziativa giudiziale per CP_1
il recupero dei crediti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi che le fideiussioni erano divenute inefficaci nei suoi confronti e che e/o erano decadute dalle garanzie. CP_1 CP_6
2. Si costituiva eccependo: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di
Bologna, quale foro convenzionale esclusivo in base alla clausola n. 12 della fideiussione specifica e n. 13 della fideiussione omnibus;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé per avere ceduto il credito ad CP_4
in data 20.10.2020;
[...]
- l'infondatezza nel merito dell'azione, poiché i due contratti del 17.05.2010 e del 23.05.2011 erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia (in quanto entrambi prevedevano pagina 3 di 12 l'obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore) e, pertanto, era sufficiente, per interrompere il termine di decadenza, una qualsiasi richiesta stragiudiziale, che nel caso di specie era intervenuta entro il termine di 36 mesi dalla scadenza.
La resistente chiedeva quindi, previa chiamata in causa di rigettarsi le CP_4
domande proposte dal ricorrente.
3. Si costituiva anche (già eccependo la carenza di CP_2 CP_6
legittimazione passiva in capo a sé per non essere mai stata titolare del rapporto controverso, né del credito dallo stesso derivante, in quanto mera mandataria di er la gestione, anche giudiziale, del recupero credito, insistendo per il Controparte_1
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo, in via subordinata, di essere tenuta indenne da da ogni pregiudizio derivante da pronunce di condanna, o CP_1
anche di mero accertamento, emesse nel pendente giudizio nei suoi confronti.
4. Non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e la causa, senza CP_4
svolgimento di attività istruttoria, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
5. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , il giudice di CP_1
prime cure riteneva invece fondate, e quindi assorbenti, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti, osservando che:
- era incontroversa, e comunque documentata, la cessione in blocco da ad CP_1
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, di una serie di crediti CP_4
deteriorati, come risultava dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.10.2020 prodotto da;
CP_1
- nell'avviso era indicato il link al sito internet ove era consultabile la lista contenente gli identificativi numerici delle posizioni cedute;
- in tale lista era presente il codice della posizione riferibile al debitore principale Istituto di
Vigilanza Comaer S.r.l. (NDG 48716539), coincidente con quello riportato nell'intimazione di pagamento trasmessa da a e da CP_6 Parte_1
quest'ultimo prodotta in giudizio;
pagina 4 di 12 - quanto sopra consentiva di ritenere provata la cessione del credito da ad CP_1
e ritualmente perfezionata la sua notifica ai sensi dell'art. 58 TUB (ciò senza CP_3
considerare che la dichiarazione resa dalla cedente costituiva ulteriore e CP_1
decisiva prova del fatto che la titolarità soggettiva del credito apparteneva ad CP_3
- andava peraltro evidenziato che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. (accettazione della cessione di credito da parte del debitore ceduto o notificazione a quest'ultimo della cessione stessa) concernevano esclusivamente la liberatorietà del pagamento eseguito dal debitore ceduto, ma non incidevano né sulla validità né sulla efficacia della cessione del credito;
- il ricorrente, invero, non aveva contestato né l'esistenza della cessione del credito, né la sua validità, né l'opponibilità a sé, ma aveva affermato che le questioni attinenti all'efficacia della garanzia andavano fatte valere nei confronti del cedente e non del cessionario.
6. Ciò posto, il Tribunale osservava che la tesi del ricorrente si fondava sull'assunto che l'operazione di cartolarizzazione fosse riconducibile allo schema della cessione di credito e non a quello della cessione del contratto;
la titolarità dei contratti fideiussori sarebbe quindi rimasta in capo a;
la decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 CP_1
c.c. (convenzionalmente prorogato da 6 a 36 mesi) si era verificata dopo la cartolarizzazione;
di conseguenza, la legittimazione passiva nell'azione, volta ad accertare la sopravvenuta inefficacia della fideiussione, spettava ad e non alla cessionaria CP_1
CP_3
7. Il Tribunale riteneva, invece, che la prospettazione del ricorrente non fosse condivisibile in quanto ai sensi dell'art. 1263 c.c. la cessione da ad del credito CP_1 CP_3
vantato dalla prima nei confronti del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l. aveva comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui era assistito il credito stesso (“Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”); pertanto, l'unico soggetto legittimato ad azionare la garanzia prestata da Parte_1
e nei cui confronti far valere eventuali fatti estintivi o modificativi della stessa era, appunto, il cessionario e non più il cedente. CP_3
pagina 5 di 12 In definitiva, quindi, il Tribunale rilevava che era priva della legittimazione CP_1
passiva rispetto alla presente azione, volta a far valere la sopravvenuta inefficacia della garanzia prestata e che anche (già ) era a maggior ragione priva di CP_2 CP_6
legittimazione passiva, in quanto mera mandataria di per la gestione CP_1
dell'attività di recupero del credito.
8. Ha proposto appello chiedendo la riforma dell'ordinanza e si è Parte_1
costituite in giudizio le convenute chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e comunque rigettarlo.
All'udienza del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della decisione nell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
Deduce l'appellante che il in merito ai contratti di fideiussione stipulati Parte_1
con aveva chiesto l'accertamento della intervenuta decadenza del creditore CP_1
ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia dei contratti stessi, e che aveva CP_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in virtù di una presunta cessione del credito, relativo alle fideiussioni, alla società in forza di un'operazione di CP_4
cartolarizzazione di cui aveva prodotto il solo avviso di pubblicazione nella G.U. del
29.10.2020, e non il contratto di cessione presuntivamente intercorso con la cessionaria.
8. A tale riguardo, sostiene l'appellante che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale costituisce semplicemente prova della notifica al debitore ceduto, ma in alcun modo prova l'esistenza e il contenuto specifico della supposta cartolarizzazione, e che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il non aveva contestato l'esistenza della Parte_1
cessione del credito, né la sua validità e opponibilità a sé, dimenticandosi che non Parte_1
era tenuto a contestare la legittimazione di un soggetto, quale che ad oggi non ha CP_3
agito per il recupero del credito e che, inoltre, la contestazione sulla titolarità del rapporto sostanziale riguarda una questione rilevabile anche d'ufficio in ogni fase del giudizio.
9. Sotto altro profilo, si deduce l'erroneità dell'ordinanza laddove ha ritenuto che “…ai sensi dell'art. 1263 c.c. la cessione da ad el credito vantato dalla prima nei confronti CP_1 CP_3
pagina 6 di 12 del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l. ha comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui è assistito il credito stesso… l'opposta tesi del ricorrente secondo la quale, laddove tali fatti si siano verificati successivamente alla cessione del credito principale, essi andrebbero fatti valere ancora nei confronti del cedente e non del cessionario, è del tutto contrastante con la disposizione citata e si traduce, di fatto, in una sua disapplicazione;
- il ricorrente, in ogni caso, non ha sollevato questioni relative alla esistenza o alla validità della fideiussione, ma si è limitato, appunto, a eccepire la decadenza del garante e, quindi, la sopravvenuta inefficacia della garanzia;
- è, poi, inconferente la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, che si riferisce alla diversa questione della opponibilità o meno, da parte del debitore ceduto, nei confronti del cessionario, di eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (cfr. C.
21843/19, citata dallo stesso ricorrente)”.
10. Deduce l'appellante che il riferimento all'art. 1263 c.c. sarebbe inconferente perché superato dalla normativa speciale che disciplina la cartolarizzazione dei crediti (artt. 1-4
Legge n. 130/1999), e che sulla questione della legittimazione passiva del cedente e/o cessionario in merito alle domande giudiziali avanzate dal debitore ceduto, che interessano i crediti oggetto di cartolarizzazione, si è pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735, con la quale è stato stabilito il principio secondo cui le operazioni di cartolarizzazione rientrano nello schema legale della cessione del credito, e non della cessione del contratto, con la conseguenza che la titolarità del contratto resta in capo all'originario creditore-cedente.
11. Ne consegue, secondo l'appellante, che il cessionario non è considerato un successore a titolo particolare;
che è corretto affermare che le domande giudiziali del debitore ceduto, inerenti la validità del contratto concluso col cedente o comunque relative a pretese patrimoniali sorte successivamente all'operazione di cartolarizzazione, devono essere azionate nei confronti del soggetto cedente, che ha piena legittimazione passiva.; che le garanzie (fideiussioni) seguono il debito principale e quindi rientrano nel patrimonio separato a destinazione vincolata in capo al cessionario;
che ai sensi dell'art. 1945 c.c., vi è una sostanziale equiparazione giuridica tra debitore ceduto e fideiussore, motivo per cui sarebbe corretto affermare che le domande giudiziali del fideiussore, inerenti la validità del pagina 7 di 12 contratto di fideiussione concluso col cedente o comunque relative a pretese patrimoniali sorte successivamente all'operazione di cartolarizzazione, devono essere azionate nei confronti del soggetto cedente, che ha piena legittimazione passiva.
12. Con il secondo motivo si impugna il capo della decisione di primo grado che, secondo l'appellante senza alcuna motivazione, ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di avanzata in via subordinata CP_4
da , dovendosi ritenere un litisconsorte necessario. CP_1 CP_4
Deduce l'appellante che alla prima udienza di comparizione delle parti, Parte_1
ferma e ribadita la legittimazione passiva del cedente , ha aderito alla richiesta CP_1
di integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria d ha dichiarato CP_3
di volere estendere, nei confronti della stessa la propria domanda tesa ad ottenere CP_3
l'inefficacia dei contratti di fideiussione e la decadenza da ogni pretesa creditoria ex art. 1957 c.c., nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la mancanza di legittimazione passiva di . Tale domanda, è stata ribadita in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, nella nota conclusiva del 09/02/2023.
13. A tale riguardo deduce l'appellante che, comunque, secondo costante orientamento della giurisprudenza, il provvedimento del Giudice che rigetta la richiesta di chiamata in causa di un terzo laddove sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) può essere rilevato, anche d'ufficio, dal Giudice dell'impugnazione, il quale deve disporre la remissione della causa al primo Giudice (art. 354 c.p.c.).
14. Con il terzo motivo si impugna il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di (ora , deducendo che CP_6 CP_2
sarebbe incorso in errore il Tribunale nel ritenere che, mancando la legittimazione passiva di
, fosse esclusa ipso iure anche la legittimazione passiva del proprio CP_1
rappresentante CP_2
A tale riguardo l'appellante ribadisce che sussistendo la legittimazione passiva di
, per le ragioni esposte in precedenza, sussiste anche la legittimazione passiva CP_1
di quale mandataria di , con poteri di rappresentanza CP_2 CP_1
sostanziale e processuale. pagina 8 di 12 14. Con il quarto motivo si ripropone la questione di merito, rimasta assorbita dalla decisione di primo grado, con la quale l'odierna appellante ha chiesto l'accertamento della decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente CP_1
inefficacia del contratto di fideiussione specifica del 17.5.2010 e di fideiussione omnibus del
23.5.2011, stipulati dal con il creditore relativamente al debito Parte_1 CP_1
della società ISTITUTO DI VIGLILANZA OM RL (debitore principale).
A tale riguardo si rappresenta che rispetto allo schema legale previsto da tale norma, in entrambi i contratti di fideiussione vi è la pattuizione di un termine di decadenza di 36 mesi, notevolmente più lungo rispetto a quello indicato dal legislatore (6 mesi), e che la logica ed il buon senso portano ad affermare che tale termine lungo fosse stato contrattualmente pattuito per l'inizio dell'azione giudiziale e non per l'invio di una mera diffida stragiudiziale.
15. Si deduce ulteriormente che è pacifico in causa che:
- le obbligazioni principali oggetto delle fideiussioni sono scadute in data 25.6.2018, allorquando ha comunicato con raccomanda la risoluzione di ogni rapporto CP_1
bancario in essere per inadempimento del debitore principale ed ha intimato al fideiussore il pagamento del debito scaduto oltre interessi e spese fino al saldo (doc. Parte_1
3).
- dal 25.6.2018 (ed il proprio mandante ed avente causa) non ha agito CP_1
giudizialmente nei confronti del debitore principale ISTITUTO DI VIGLILANZA
OM RL entro il termine di 36 mesi.
16. L'appellante, inoltre, deduce l'infondatezza della difesa di che ha rilevato CP_1
che i contratti di fideiussione sarebbero contratti autonomi di garanzia che prevedono l'escussione del fideiussore “a prima richiesta”, motivo per cui non trova applicazione il cit. art. 1957 c.c., nel senso che il creditore avrebbe impedito il verificarsi della dedotta decadenza nei confronti del fideiussore con l'invio della mera diffida stragiudiziale nei confronti del debitore principale, effettuata entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Si deduce che, nel caso di specie, i contratti non prevedono l'esclusione della facoltà del fideiussore (consumatore) di proporre eccezioni quindi non sono contratti autonomi di pagina 9 di 12 garanzia;
così come non vi è una espressa rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c.; se così fosse tale clausola sarebbe vessatoria, nulla, poiché i contratti di fideiussione sono stati predisposti dalla Banca, che non ha dimostrato alcuna pattuizione tramite trattativa privata.
16. Con l'ultimo motivo si chiede che, in caso di accoglimento dell'appello, la sentenza venga conseguentemente riformata in punto di spese, con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
17. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva la tardività della questione sollevata dall'appellante circa la mancanza di prova del credito ceduto da a che il non ha CP_1 CP_3 Parte_1
mai contestato in primo grado, dove si è limitato ad eccepire la decadenza delle due fideiussioni dallo stesso prestate in favore dell'Istituto di Vigilanza Comaer srl per non aver il creditore agito nei confronti del debitore principale nel termine di 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, che nel caso di specie erano scadute il 25.06.2018.
18. Ma anche in relazione al secondo profilo sollevato dall'appellante, risulta del tutto corretta la decisione del Tribunale di ritenere priva di legittimazione passiva e a CP_1
maggior ragione mera mandataria per la gestione dell'attività di recupero del CP_2
credito, non avendo il sollevato questioni relative alla esistenza o alla validità delle Parte_1
fideiussioni, ma limitandosi, appunto, a eccepire la decadenza del garante e, quindi, la sopravvenuta inefficacia della garanzia, questione che poteva essere sollevata solo nel contraddittorio con il cessionario CP_3
19. Non coglie peraltro nel segno il richiamo dell'appellante all'ordinanza del 2 maggio 2022
n. 13735, la cui inconferenza al caso di specie è stata già evidenziata dal giudice di primo grado, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla diversa questione della opponibilità o meno, da parte del debitore ceduto, nei confronti del cessionario, di eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, ritenendo, in quel caso, legittimato passivo il cedente.
Nel caso in esame deve invece confermarsi la correttezza della decisione assunta dal
Tribunale non essendovi dubbio che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., la cessione da ad CP_1
pagina 10 di 12 Aporti del credito vantato nei confronti del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer
S.r.l. ha comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui è assistito il credito stesso.
20. Ne consegue che la questione della decadenza della garanzia fideiussoria, decadenza che secondo il sarebbe avvenuta a seguito della mancata proposizione di un'azione Parte_1
giudiziaria di recupero credito nei confronti del debitore principale per essere trascorsi 36 mesi dal 25.06.2018 (e quindi alla data 25.06.2021), non poteva essere proposta nei confronti di che in data 20.10.2020 aveva ormai ceduto il credito principale a CP_1
e che da quella data era pertanto diventato l'unico soggetto legittimato passivo CP_3
rispetto alla domanda di accertamento proposta dal con il ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c..
21. Risulta peraltro infondato anche il secondo motivo, essendo smentita per tabulas la doglianza di omessa motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di avanzata in via CP_4
subordinata da , alla quale l'odierno appellante aveva aderito. CP_1
Invero, nell'ordinanza emessa all'udienza del 13.10.2022, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado aveva così motivato la sua decisione di rigetto:
“ritenuto che la chiamata in causa di non debba essere autorizzata in quanto, da un lato, non si CP_3
tratta un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, dall'altro lato, l'estensione del contraddittorio è contraria a ragioni di economia processuale (anche tenuto conto del fatto che nel caso di specie si controverte, in primo luogo, della corretta individuazione del soggetto passivo dell'azione da parte del ricorrente).”
Ritiene pertanto la Corte che, anche su questo capo della decisione, l'appello sia infondato, dovendosi condividere pienamente la decisione del giudice di prime cure.
22. Il rigetto dei primi due motivi è assorbente delle ulteriori doglianze dedotte dall'appellante.
La sentenza impugnata merita pertanto totale conferma e, conseguentemente, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore delle appellate sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello. pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
e liquidate per ciascuna parte in Euro 9.991,00 per compensi, Controparte_1 CP_2
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 02.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 712/2023 promossa da:
, c.f.: Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Veronica Ligabue
APPELLANTE contro
.f.: Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Formaro
APPELLATA contro
c.f.: ) CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Roberto Malizia
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in pagina 1 di 12 data 24.3.2023 nel procedimento 2004/2022 repert. n.724/2023, dal Tribunale di Reggio Emilia:
- Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cessione di credito assertivamente avvenuta tra e CP_1 CP_3
- Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società quale cessionario CP_4 del credito in questione;
- Accertare e dichiarare che (creditore originario, cedente) e/o Controparte_1 CP_2
(mandante sostanziale e processuale di ) ovvero, in subordine, cessionario), CP_1 CP_4 sono decaduti ex art. 1957 c.c. da ogni diritto di credito nei confronti dei menzionati fideiussori, tra cui
, relativamente al pagamento delle somme oggetto della fideiussione Parte_1 specifica stipulata in data 17.5.2010, nonché della fideiussione omnibus stipulata in data 23.5.2011. Per
l'effetto accertare e dichiarare che tali fideiussioni sono divenute inefficaci.
- Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni per l'appellata CP_1
Nel merito
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 24.03.2023 dal Tribunale di Reggio Emilia e, per l'effetto confermare il citato provvedimento.
SULLE QUESTIONI ASSORBITE RIPROPOSTE DA PARTE APPELLANTE respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in via subordinata accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può ascriversi in capo ad atteso che il decorso del termine di 36 mesi è da imputare esclusivamente alla cessionaria Controparte_1 divenuta titolare del credito a far data dal 2020
In via istruttoria Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Conclusioni per l'appellata CP_5
1) In via preliminare, ordinare l'estromissione dal presente giudizio di CP_2
2) rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché inammissibile e Parte_1 manifestamente infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pubblicata il
24.3.2023 dal Tribunale Civile di Reggio Emilia all'esito del procedimento n.r.g. 2004/2022;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per il presente giudizio;
4) in via gradata, dichiarare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in quanto titolare sostanziale del rapporto e del credito in controversia, tenuta a manlevare e tenere indenne pagina 2 di 12 da qualsivoglia, denegato e non creduto, pregiudizio derivante da pronunce di condanna, o CP_2 anche di mero accertamento, emesse nel pendente giudizio nei suoi confronti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti Parte_1
di sponendo: Controparte_1 CP_6
- di avere prestato in favore di una fideiussione specifica in data 17.05.2010 e CP_1
una fideiussione omnibus in data 23.05.2011, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti dell'istituto bancario dall'Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l.;
- che in data 25.06.2018 la banca gli aveva comunicato la risoluzione dei rapporti, intimando al fideiussore il pagamento della somma di € 215.794,51;
- che in data 22.07.2018 analoga intimazione era pervenuta da , incaricata da CP_6
per la gestione del recupero credito;
CP_1
- che entrambe le fideiussioni prevedevano la conservazione dei diritti del creditore verso il fideiussore purché egli avesse agito nei confronti del debitore principale, in deroga all'art. 1957 c.c., nel termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che nel caso di specie le obbligazioni garantite erano scadute il 25.06.2018;
- che nel termine di 36 mesi non aveva assunto alcuna iniziativa giudiziale per CP_1
il recupero dei crediti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi che le fideiussioni erano divenute inefficaci nei suoi confronti e che e/o erano decadute dalle garanzie. CP_1 CP_6
2. Si costituiva eccependo: CP_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di
Bologna, quale foro convenzionale esclusivo in base alla clausola n. 12 della fideiussione specifica e n. 13 della fideiussione omnibus;
- la carenza di legittimazione passiva in capo a sé per avere ceduto il credito ad CP_4
in data 20.10.2020;
[...]
- l'infondatezza nel merito dell'azione, poiché i due contratti del 17.05.2010 e del 23.05.2011 erano qualificabili come contratti autonomi di garanzia (in quanto entrambi prevedevano pagina 3 di 12 l'obbligo del fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore) e, pertanto, era sufficiente, per interrompere il termine di decadenza, una qualsiasi richiesta stragiudiziale, che nel caso di specie era intervenuta entro il termine di 36 mesi dalla scadenza.
La resistente chiedeva quindi, previa chiamata in causa di rigettarsi le CP_4
domande proposte dal ricorrente.
3. Si costituiva anche (già eccependo la carenza di CP_2 CP_6
legittimazione passiva in capo a sé per non essere mai stata titolare del rapporto controverso, né del credito dallo stesso derivante, in quanto mera mandataria di er la gestione, anche giudiziale, del recupero credito, insistendo per il Controparte_1
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo, in via subordinata, di essere tenuta indenne da da ogni pregiudizio derivante da pronunce di condanna, o CP_1
anche di mero accertamento, emesse nel pendente giudizio nei suoi confronti.
4. Non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo e la causa, senza CP_4
svolgimento di attività istruttoria, veniva decisa con l'ordinanza oggi impugnata con la quale il Tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
5. Rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da , il giudice di CP_1
prime cure riteneva invece fondate, e quindi assorbenti, le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti, osservando che:
- era incontroversa, e comunque documentata, la cessione in blocco da ad CP_1
nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, di una serie di crediti CP_4
deteriorati, come risultava dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.10.2020 prodotto da;
CP_1
- nell'avviso era indicato il link al sito internet ove era consultabile la lista contenente gli identificativi numerici delle posizioni cedute;
- in tale lista era presente il codice della posizione riferibile al debitore principale Istituto di
Vigilanza Comaer S.r.l. (NDG 48716539), coincidente con quello riportato nell'intimazione di pagamento trasmessa da a e da CP_6 Parte_1
quest'ultimo prodotta in giudizio;
pagina 4 di 12 - quanto sopra consentiva di ritenere provata la cessione del credito da ad CP_1
e ritualmente perfezionata la sua notifica ai sensi dell'art. 58 TUB (ciò senza CP_3
considerare che la dichiarazione resa dalla cedente costituiva ulteriore e CP_1
decisiva prova del fatto che la titolarità soggettiva del credito apparteneva ad CP_3
- andava peraltro evidenziato che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. (accettazione della cessione di credito da parte del debitore ceduto o notificazione a quest'ultimo della cessione stessa) concernevano esclusivamente la liberatorietà del pagamento eseguito dal debitore ceduto, ma non incidevano né sulla validità né sulla efficacia della cessione del credito;
- il ricorrente, invero, non aveva contestato né l'esistenza della cessione del credito, né la sua validità, né l'opponibilità a sé, ma aveva affermato che le questioni attinenti all'efficacia della garanzia andavano fatte valere nei confronti del cedente e non del cessionario.
6. Ciò posto, il Tribunale osservava che la tesi del ricorrente si fondava sull'assunto che l'operazione di cartolarizzazione fosse riconducibile allo schema della cessione di credito e non a quello della cessione del contratto;
la titolarità dei contratti fideiussori sarebbe quindi rimasta in capo a;
la decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 CP_1
c.c. (convenzionalmente prorogato da 6 a 36 mesi) si era verificata dopo la cartolarizzazione;
di conseguenza, la legittimazione passiva nell'azione, volta ad accertare la sopravvenuta inefficacia della fideiussione, spettava ad e non alla cessionaria CP_1
CP_3
7. Il Tribunale riteneva, invece, che la prospettazione del ricorrente non fosse condivisibile in quanto ai sensi dell'art. 1263 c.c. la cessione da ad del credito CP_1 CP_3
vantato dalla prima nei confronti del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l. aveva comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui era assistito il credito stesso (“Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”); pertanto, l'unico soggetto legittimato ad azionare la garanzia prestata da Parte_1
e nei cui confronti far valere eventuali fatti estintivi o modificativi della stessa era, appunto, il cessionario e non più il cedente. CP_3
pagina 5 di 12 In definitiva, quindi, il Tribunale rilevava che era priva della legittimazione CP_1
passiva rispetto alla presente azione, volta a far valere la sopravvenuta inefficacia della garanzia prestata e che anche (già ) era a maggior ragione priva di CP_2 CP_6
legittimazione passiva, in quanto mera mandataria di per la gestione CP_1
dell'attività di recupero del credito.
8. Ha proposto appello chiedendo la riforma dell'ordinanza e si è Parte_1
costituite in giudizio le convenute chiedendo dichiararsi l'appello inammissibile e comunque rigettarlo.
All'udienza del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo si lamenta l'erroneità della decisione nell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_1
Deduce l'appellante che il in merito ai contratti di fideiussione stipulati Parte_1
con aveva chiesto l'accertamento della intervenuta decadenza del creditore CP_1
ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia dei contratti stessi, e che aveva CP_1
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in virtù di una presunta cessione del credito, relativo alle fideiussioni, alla società in forza di un'operazione di CP_4
cartolarizzazione di cui aveva prodotto il solo avviso di pubblicazione nella G.U. del
29.10.2020, e non il contratto di cessione presuntivamente intercorso con la cessionaria.
8. A tale riguardo, sostiene l'appellante che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale costituisce semplicemente prova della notifica al debitore ceduto, ma in alcun modo prova l'esistenza e il contenuto specifico della supposta cartolarizzazione, e che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il non aveva contestato l'esistenza della Parte_1
cessione del credito, né la sua validità e opponibilità a sé, dimenticandosi che non Parte_1
era tenuto a contestare la legittimazione di un soggetto, quale che ad oggi non ha CP_3
agito per il recupero del credito e che, inoltre, la contestazione sulla titolarità del rapporto sostanziale riguarda una questione rilevabile anche d'ufficio in ogni fase del giudizio.
9. Sotto altro profilo, si deduce l'erroneità dell'ordinanza laddove ha ritenuto che “…ai sensi dell'art. 1263 c.c. la cessione da ad el credito vantato dalla prima nei confronti CP_1 CP_3
pagina 6 di 12 del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer S.r.l. ha comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui è assistito il credito stesso… l'opposta tesi del ricorrente secondo la quale, laddove tali fatti si siano verificati successivamente alla cessione del credito principale, essi andrebbero fatti valere ancora nei confronti del cedente e non del cessionario, è del tutto contrastante con la disposizione citata e si traduce, di fatto, in una sua disapplicazione;
- il ricorrente, in ogni caso, non ha sollevato questioni relative alla esistenza o alla validità della fideiussione, ma si è limitato, appunto, a eccepire la decadenza del garante e, quindi, la sopravvenuta inefficacia della garanzia;
- è, poi, inconferente la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, che si riferisce alla diversa questione della opponibilità o meno, da parte del debitore ceduto, nei confronti del cessionario, di eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (cfr. C.
21843/19, citata dallo stesso ricorrente)”.
10. Deduce l'appellante che il riferimento all'art. 1263 c.c. sarebbe inconferente perché superato dalla normativa speciale che disciplina la cartolarizzazione dei crediti (artt. 1-4
Legge n. 130/1999), e che sulla questione della legittimazione passiva del cedente e/o cessionario in merito alle domande giudiziali avanzate dal debitore ceduto, che interessano i crediti oggetto di cartolarizzazione, si è pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735, con la quale è stato stabilito il principio secondo cui le operazioni di cartolarizzazione rientrano nello schema legale della cessione del credito, e non della cessione del contratto, con la conseguenza che la titolarità del contratto resta in capo all'originario creditore-cedente.
11. Ne consegue, secondo l'appellante, che il cessionario non è considerato un successore a titolo particolare;
che è corretto affermare che le domande giudiziali del debitore ceduto, inerenti la validità del contratto concluso col cedente o comunque relative a pretese patrimoniali sorte successivamente all'operazione di cartolarizzazione, devono essere azionate nei confronti del soggetto cedente, che ha piena legittimazione passiva.; che le garanzie (fideiussioni) seguono il debito principale e quindi rientrano nel patrimonio separato a destinazione vincolata in capo al cessionario;
che ai sensi dell'art. 1945 c.c., vi è una sostanziale equiparazione giuridica tra debitore ceduto e fideiussore, motivo per cui sarebbe corretto affermare che le domande giudiziali del fideiussore, inerenti la validità del pagina 7 di 12 contratto di fideiussione concluso col cedente o comunque relative a pretese patrimoniali sorte successivamente all'operazione di cartolarizzazione, devono essere azionate nei confronti del soggetto cedente, che ha piena legittimazione passiva.
12. Con il secondo motivo si impugna il capo della decisione di primo grado che, secondo l'appellante senza alcuna motivazione, ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di avanzata in via subordinata CP_4
da , dovendosi ritenere un litisconsorte necessario. CP_1 CP_4
Deduce l'appellante che alla prima udienza di comparizione delle parti, Parte_1
ferma e ribadita la legittimazione passiva del cedente , ha aderito alla richiesta CP_1
di integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria d ha dichiarato CP_3
di volere estendere, nei confronti della stessa la propria domanda tesa ad ottenere CP_3
l'inefficacia dei contratti di fideiussione e la decadenza da ogni pretesa creditoria ex art. 1957 c.c., nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la mancanza di legittimazione passiva di . Tale domanda, è stata ribadita in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni, nella nota conclusiva del 09/02/2023.
13. A tale riguardo deduce l'appellante che, comunque, secondo costante orientamento della giurisprudenza, il provvedimento del Giudice che rigetta la richiesta di chiamata in causa di un terzo laddove sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) può essere rilevato, anche d'ufficio, dal Giudice dell'impugnazione, il quale deve disporre la remissione della causa al primo Giudice (art. 354 c.p.c.).
14. Con il terzo motivo si impugna il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di (ora , deducendo che CP_6 CP_2
sarebbe incorso in errore il Tribunale nel ritenere che, mancando la legittimazione passiva di
, fosse esclusa ipso iure anche la legittimazione passiva del proprio CP_1
rappresentante CP_2
A tale riguardo l'appellante ribadisce che sussistendo la legittimazione passiva di
, per le ragioni esposte in precedenza, sussiste anche la legittimazione passiva CP_1
di quale mandataria di , con poteri di rappresentanza CP_2 CP_1
sostanziale e processuale. pagina 8 di 12 14. Con il quarto motivo si ripropone la questione di merito, rimasta assorbita dalla decisione di primo grado, con la quale l'odierna appellante ha chiesto l'accertamento della decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., con conseguente CP_1
inefficacia del contratto di fideiussione specifica del 17.5.2010 e di fideiussione omnibus del
23.5.2011, stipulati dal con il creditore relativamente al debito Parte_1 CP_1
della società ISTITUTO DI VIGLILANZA OM RL (debitore principale).
A tale riguardo si rappresenta che rispetto allo schema legale previsto da tale norma, in entrambi i contratti di fideiussione vi è la pattuizione di un termine di decadenza di 36 mesi, notevolmente più lungo rispetto a quello indicato dal legislatore (6 mesi), e che la logica ed il buon senso portano ad affermare che tale termine lungo fosse stato contrattualmente pattuito per l'inizio dell'azione giudiziale e non per l'invio di una mera diffida stragiudiziale.
15. Si deduce ulteriormente che è pacifico in causa che:
- le obbligazioni principali oggetto delle fideiussioni sono scadute in data 25.6.2018, allorquando ha comunicato con raccomanda la risoluzione di ogni rapporto CP_1
bancario in essere per inadempimento del debitore principale ed ha intimato al fideiussore il pagamento del debito scaduto oltre interessi e spese fino al saldo (doc. Parte_1
3).
- dal 25.6.2018 (ed il proprio mandante ed avente causa) non ha agito CP_1
giudizialmente nei confronti del debitore principale ISTITUTO DI VIGLILANZA
OM RL entro il termine di 36 mesi.
16. L'appellante, inoltre, deduce l'infondatezza della difesa di che ha rilevato CP_1
che i contratti di fideiussione sarebbero contratti autonomi di garanzia che prevedono l'escussione del fideiussore “a prima richiesta”, motivo per cui non trova applicazione il cit. art. 1957 c.c., nel senso che il creditore avrebbe impedito il verificarsi della dedotta decadenza nei confronti del fideiussore con l'invio della mera diffida stragiudiziale nei confronti del debitore principale, effettuata entro il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Si deduce che, nel caso di specie, i contratti non prevedono l'esclusione della facoltà del fideiussore (consumatore) di proporre eccezioni quindi non sono contratti autonomi di pagina 9 di 12 garanzia;
così come non vi è una espressa rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 c.c.; se così fosse tale clausola sarebbe vessatoria, nulla, poiché i contratti di fideiussione sono stati predisposti dalla Banca, che non ha dimostrato alcuna pattuizione tramite trattativa privata.
16. Con l'ultimo motivo si chiede che, in caso di accoglimento dell'appello, la sentenza venga conseguentemente riformata in punto di spese, con la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
17. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva la tardività della questione sollevata dall'appellante circa la mancanza di prova del credito ceduto da a che il non ha CP_1 CP_3 Parte_1
mai contestato in primo grado, dove si è limitato ad eccepire la decadenza delle due fideiussioni dallo stesso prestate in favore dell'Istituto di Vigilanza Comaer srl per non aver il creditore agito nei confronti del debitore principale nel termine di 36 mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite, che nel caso di specie erano scadute il 25.06.2018.
18. Ma anche in relazione al secondo profilo sollevato dall'appellante, risulta del tutto corretta la decisione del Tribunale di ritenere priva di legittimazione passiva e a CP_1
maggior ragione mera mandataria per la gestione dell'attività di recupero del CP_2
credito, non avendo il sollevato questioni relative alla esistenza o alla validità delle Parte_1
fideiussioni, ma limitandosi, appunto, a eccepire la decadenza del garante e, quindi, la sopravvenuta inefficacia della garanzia, questione che poteva essere sollevata solo nel contraddittorio con il cessionario CP_3
19. Non coglie peraltro nel segno il richiamo dell'appellante all'ordinanza del 2 maggio 2022
n. 13735, la cui inconferenza al caso di specie è stata già evidenziata dal giudice di primo grado, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla diversa questione della opponibilità o meno, da parte del debitore ceduto, nei confronti del cessionario, di eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso, ritenendo, in quel caso, legittimato passivo il cedente.
Nel caso in esame deve invece confermarsi la correttezza della decisione assunta dal
Tribunale non essendovi dubbio che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., la cessione da ad CP_1
pagina 10 di 12 Aporti del credito vantato nei confronti del debitore principale Istituto di Vigilanza Comaer
S.r.l. ha comportato l'automatico trasferimento al cessionario anche delle garanzie da cui è assistito il credito stesso.
20. Ne consegue che la questione della decadenza della garanzia fideiussoria, decadenza che secondo il sarebbe avvenuta a seguito della mancata proposizione di un'azione Parte_1
giudiziaria di recupero credito nei confronti del debitore principale per essere trascorsi 36 mesi dal 25.06.2018 (e quindi alla data 25.06.2021), non poteva essere proposta nei confronti di che in data 20.10.2020 aveva ormai ceduto il credito principale a CP_1
e che da quella data era pertanto diventato l'unico soggetto legittimato passivo CP_3
rispetto alla domanda di accertamento proposta dal con il ricorso ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c..
21. Risulta peraltro infondato anche il secondo motivo, essendo smentita per tabulas la doglianza di omessa motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di avanzata in via CP_4
subordinata da , alla quale l'odierno appellante aveva aderito. CP_1
Invero, nell'ordinanza emessa all'udienza del 13.10.2022, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado aveva così motivato la sua decisione di rigetto:
“ritenuto che la chiamata in causa di non debba essere autorizzata in quanto, da un lato, non si CP_3
tratta un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, dall'altro lato, l'estensione del contraddittorio è contraria a ragioni di economia processuale (anche tenuto conto del fatto che nel caso di specie si controverte, in primo luogo, della corretta individuazione del soggetto passivo dell'azione da parte del ricorrente).”
Ritiene pertanto la Corte che, anche su questo capo della decisione, l'appello sia infondato, dovendosi condividere pienamente la decisione del giudice di prime cure.
22. Il rigetto dei primi due motivi è assorbente delle ulteriori doglianze dedotte dall'appellante.
La sentenza impugnata merita pertanto totale conferma e, conseguentemente, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore delle appellate sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello. pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
e liquidate per ciascuna parte in Euro 9.991,00 per compensi, Controparte_1 CP_2
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 02.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 12 di 12