TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 641
TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Estensione della circolarizzazione a crediti successivi al 31.12.2020

    L'effetto estintivo del credito, previsto dall'art. 16-septies, opera solo per il debito iscritto fino al 31 dicembre 2020. L'estensione della circolarizzazione a crediti successivi non comporta l'estinzione del diritto di credito in caso di mancata risposta, poiché tale effetto non è previsto dalla norma primaria. L'atto amministrativo non può ampliare il perimetro di una sanzione legislativa oltre i limiti tracciati. Per i crediti successivi al 31 dicembre 2020, la circolarizzazione è una mera ricognizione contabile senza sanzione di perdita del diritto.

  • Rigettato
    Incompetenza della Regione Calabria

    La Regione Calabria svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sul SSR. La procedura di circolarizzazione centralizzata è stata concordata con le Aziende Sanitarie Provinciali e rientra nelle funzioni di coordinamento della Regione. La condivisione tra enti pubblici è una modalità ordinaria di esercizio della funzione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 641
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 641
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo