Sentenza 18 febbraio 1999
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Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ha natura esclusivamente ordinatoria e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
C.N.R., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC OS, in qualità del titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio dell'avvocato CECILIA REANDA, che la difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso il provvedimento del Tribunale di FIRENZE, emesso il 3/7/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 2/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 29 febbraio 1996 il Presidente del Tribunale di Firenze ingiunse al Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) di pagare la somma di 82.019.198 lire, con gli interessi, a TA RU per corrispettivo di un contratto d'appalto per servizio di pulizia.
Propose opposizione il Consiglio Nazionale delle Ricerche eccependo che competente per territorio a decidere la causa era il Tribunale di Roma e non quello di Firenze.
La opposta, costituitasi in giudizio, aderì all'eccezione d'incompetenza e il Giudice istruttore, con ordinanza del 3 luglio 1997, dispose la cancellazione della causa dal ruolo. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La RU ha depositato una scrittura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il Consiglio Nazionale delle Ricerche che la competenza a decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene funzionalmente al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio anche se sia incompetente per territorio, e che, pertanto, il Giudice Istruttore non avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo non essendo applicabile in tale ipotesi la norma dell'art. 38 del codice di procedura civile. Il ricorso è inammissibile.
Per la sua proponibilità il provvedimento impugnato deve contenere una decisione sulla competenza, decisione che, invece, è estranea alla cancellazione della causa dal ruolo la quale ha natura esclusivamente ordinatoria (sent. nn. 3465 del 1983, 2848 del 1975). Consegue la condanna del Consiglio Nazionale delle ricerche al rimborso delle spese di questo giudizio a favore della RU.
P.T.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità alla RU. Liquida dette spese in lire 547.200 di cui cinquecentomila di onorari di avvocato.
Roma 2 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.