Sentenza 8 marzo 2001
Commentari • 2
- 1. La prova dell'attore nella domanda di ripetizione dell'indebitoDe Luca Maria Teresa · https://www.diritto.it/ · 5 dicembre 2017
Con l'ordinanza n. 24948 depositata il 23 ottobre 2017 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 1, Presidente Genovese – Relatore Falabella, è tornata a pronunciarsi sul tema dell'onere probatorio nelle cause di ripetizione d'indebito. I fatti di causa Il Tribunale di Como giudicando dell'azione di ripetizione d'indebito proposta da una s.r.l. nei confronti di una banca, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice della somma di circa €. 10.000, oltre interessi. La sentenza veniva impugnata dall'istituto di credito e la Corte territoriale respinge il gravame. L'istituto di credito soccombente ricorre per cassazione lamentando che la Corte d'Appello avesse imposto …
Leggi di più… - 2. Azione per ripetizione di indebito contro la banca e onere della provaAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 2 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA033 8 7 /0 1 - IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DOMANDA DI RESTITU. ZIONE DI SOMMA VERSATA SEZIONE PRIMA CIVILE AL FALUMENTO IN ESECUZIONE DI TRANSAZIONE NON Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PERFEZIONATA R.G.N. 15223/99 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 7010 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 1118 Dott. Fabrizio FORTE Ud. 08/11/2000 Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE CONDOMINIO EDILIZIO DI VIA D'AVANZO 5 BARI, in persona per diritti L. 3002 il dell'Amministratore pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA CAIO CANULEIO 123, presso LIRE 1500 CANCELLERIA l'avvocato ALFONSO DELLARCIPRETE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente D239787 contro 0239886 LL NT SI, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 'avvocato FABRIZIO LOFOCO, che lo rappresenta e Richiesta copia studio difende, giusta procura a margine del controricorso;
2000 dal Sig. Lo foco controricorrente - per diritti L. 3000 2056 - 9 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 1 IRITTI
contro
SI NT;
- intimato provvedimento del Tribunale di BARI, avversO il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositato 1'01/07/99; Rilasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella pubblica al Sig. DELLARCI PRETE was +3 per diritty udienza delL'08/11/2000 dal Consigliere Dott. Aniello 1 LUG. 2001 IL CANCELLIERE NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Dellarciprete, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vania, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DIRITTI per il Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 15 luglio 1991 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento dell'imprenditore edile Antonio BL, che LAY113007 aveva in corso una controversia con il condominio della AY113008 locale via D'Avanzo n. 5, in relazione a un contratto AY113003 d'appalto stipulato il 29 aprile 1989 per il quale ave- AVI13010 va pure ricevuto acconti per £. 189.793.355 e aveva ef- AY122295 fettuato cessioni a terzi di crediti per complessive £. AY122833 67.000.000. Il condominio, infatti, si era opposto al AY122840 decreto ingiuntivo per il residuo AY113003 compenso di £. AYI13004 2 AY113005 63.914.200 notificatogli da BL e aveva proposto do- manda riconvenzionale per danni da ritardi e difetti BRBrizzi C nell'esecuzione dell'opera commissionata 15.000 *.26 LUG. 200 all'appaltatore. Sopravvenuto il fallimento, il giudizio pendente fu dichiarato prima interrotto e poi estinto;
e 1'8 set- tembre 1993, nel presupposto dell'efficacia di giudica- to del decreto ingiuntivo, la curatela fallimentare in- timò al condominio il pagamento della complessiva somma di £. 84.043.039. Il condominio allora offrì alla cura- tela in via transattiva la somma di £. 40.000.000 e, in esecuzione della transazione successivamente autorizza- ta dal tribunale, versò in acconto la somma di £. 21.000.000, ivi comprese £.
1.000.000 per spese legali. Sennonché uno dei destinatari delle cessioni di credito effettuate da BL prima del fallimento aveva €0,77 1.1500 nel frattempo ottenuto da un collegio arbitrale la con- danna del condominio al pagamento della somma di £. 42.000.000. E quindi il condominio, revocata la propo- 1 sta di transazione, propose domanda di insinuazione tardiva nel fallimento per un credito di £. 115.412.540 e chiese al giudice delegato la restituzione della som- 3346505 ma di £. 21.000.000 già versata in parziale esecuzione della transazione. La richiesta di restituzione fu però rigettata prima dal giudice delegato con decreto del 6 3 febbraio 1995 e poi, in sede di reclamo ex art. 26 leg- ge fall., dal tribunale con decreto del 9 ottobre 1995, nel presupposto dell'intervenuto perfezionamento della transazione autorizzata il 15 novembre 1993. I1 condo- minio impugnò allora per cassazione il decreto del tri- bunale e la Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassò il provvedimento, con rinvio allo stesso Tribunale di Bari, ritenendo che non si era perfeziona- ta la transazione in esecuzione della quale era stata ے ہ versata la somma di £. 21.000.000 richiesta in restitu- zione dal condominio. Giudicando quindi in sede di rinvio, il Tribunale di Bari, con decreto deliberato il 24 giugno 1999, di- chiarò inesistente la transazione, ma rigettò egualmen- te la domanda di restituzione proposta dal condominio, ritenendo che la curatela fallimentare avesse diritto di trattenere la somma di £. 21.000.000 in virtù del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo notificato al condominio da BL prima del fallimento. Contro questo decreto ricorre ora per cassazione il condominio, che propone un unico complesso motivo d'impugnazione, illustrato da una successiva memoria, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare. Il ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione 4 Con l'unico complesso motivo d'impugnazione il con- dominio deduce: a) il tribunale, una volta riconosciuta l'inesistenza della transazione, non poteva imputare ad altro titolo il pagamento effettuato;
b) era insussistente anche il titolo cui il paga- mento era stato illegittimamente imputato, perché, se- condo una consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo doveva intendersi in- tegralmente attratto nella competenza del tribunale fallimentare, in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, sicché illegittimamente era stata dichiarata l'estinzione di quel giudizio per man- cata riassunzione da parte dell'opponente e l'efficacia di giudicato del decreto opposto;
c) il tribunale, comunque, non avrebbe potuto, quale giudice del rinvio, ritenere esistente il preteso giudicato, perché la Corte di cassazione lo aveva escluso dichiarando inammissibile uno specifico motivo del primo ricorso per cassazione proposto dal condomi - nio;
d) Il tribunale, decidendo ex art. 26 legge fall., non avrebbe potuto esaminare la questione dell'esecutività del decreto ingiuntivo estranea alla decisione del giudice delegato oggetto del reclamo. 5 Il ricorso è infondato. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte, invero, è ormai indiscusso che 'con riguardo all'oppo- sizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del credi- tore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dal- 1'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'im- procedibilità del giudizio di opposizione e la remis- sione dell'intera controversia al giudice in sede fal- limentare, dovendo il giudice dell'opposizione tratte- टे nere e decidere su questa, nonché disporre la rimessio- ne della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudi- ce delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione" (Cass., sez. I, 21 no- vembre 1996, n. 10278, m. 500699, Cass., sez. I, 11 agosto 2000, n. 10692, m. 539502, Cass., sez. I, 16 di- cembre 1993, n. 12436, m. 484746). Ne consegue che la riassunzione da parte dell'opponente comportòmancata l'estinzione del giudizio di opposizione, con il pas- saggio in giudicato del decreto opposto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. (Cass., sez. III, 3 dicembre 1996, 10800, m. 501023).n. Né può ritenersi che nel giudizio di rinvio fosse 6 preclusa la possibilità di prendere atto di quel giudi- cato, solo perché la Corte di cassazione aveva dichia- rato inammissibile un motivo di ricorso inteso a far valere nel giudizio di reclamo ex art. 26 legge fall. il credito vantato dal condominio in sede di insinua- zione tardiva, posto che la Corte non aveva affatto esaminato la questione dell'esistenza del titolo esecu- tivo, allora estranea alla ratio decidendi del decreto impugnato, fondato esclusivamente sulla ritenuta effi- cacia della transazione. Anzi la decisione di legitti- mità può essere interpretata, in conformità della più recente giurisprudenza, appunto nel senso della neces- sità di tenere separata la questione attinente al cre- dito vantato dal fallito dalla questione attinente al credito vantato dal condominio, in quanto non più af- frontabili simultaneamente. E l'esigenza di valutare la definitività del titolo dedotto in giudizio dalla cura- tela si pose solo in conseguenza dell'accertata inesi- stenza della transazione cui il pagamento era stato inizialmente imputato. E' perciò evidente come, di fronte alla domanda di restituzione proposta dal condo- minio e oggetto del procedimento di reclamo ex art. 26 legge fall., il tribunale potesse autonomamente consi- derare quel titolo esecutivo come giustificativo del diritto di ritenzione dedotto dalla curatela, che, pur 7 caduto lo schermo della transazione, faceva valere come egualmente non più controvertibile la sua originaria pretesa creditoria. Nella giurisprudenza di questa Cor- te, invero, si è già rilevato che "nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanz a di causa debendi" ovvero del successivo venir meno di " 必 questa, incombendo "all'accipiens" la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito" (Cass., sez. I, 28 lu- glio 1997, n. 7027, m. 506298). Sicché a maggior ragio- ne deve ritenersi che validamente la curatela oppose il suo originario credito, fondato su titolo esecutivo, al fine di escludere la qualificazione come indebito del pagamento eseguito dal condominio prima del perfeziona- mento della transazione. In conclusione, la decisione della Corte di cassa- zione dichiarò estranea al giudizio la pretesa credito- ria dedotta dal condominio a fini di compensazione, in quanto azionata con il procedimento di verifica dei crediti, ma non può essere considerata preclusiva delle questioni attinenti alle ragioni di credito vantate dalla curatela, perché era a queste ragioni di credito che si riferiva la controversa transazione. E l'appartenenza al thema decidendum del credito vantato dalla curatela legittimava il giudice del rinvio ad ac- 8 certare se questo credito fosse ancora controvertibile ovvero fosse coperto da giudicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il condomi - nio ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidate in complessive curatela $3.181.000. di cui £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2000, nella came- ra di consiglio della Prima sezione civile. одеArfocles facer Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ILCANCELL Prima Sezione Civic Luisa P Julie Толомия Depositato in Cancelleria - 8 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Juve пошлять 60000 TOT 310000[FOT 14 APP. 2001 16315 F F U 2 E AAPR