Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca in fase dibattimentale della misura custodiale in carcere - applicata dal Gip in sostituzione degli arresti domiciliari per la violazione delle prescrizioni imposte - determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento ad altra precedente violazione degli arresti domiciliari, aveva disposto la misura custodiale in carcere in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il rigetto del Gip; detta ordinanza deve peraltro essere annullata senza rinvio, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2014, n. 46070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46070 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - N. 1441
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 25369/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NI (OBBLIGO PRES. CARABINIERI) N. IL 31/08/1981;
avverso l'ordinanza n. 49/2014 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA, del 16/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo per l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Potenza ha(con ordinanza del 16.5.2014(accolto l'appello del pubblico ministero contro il provvedimento del GIP che (in esito a controllo del 29.11.2013 presso l'abitazione di AU AN, posto agli arresti domiciliari il 24.9.2013 con imputazione provvisoria di detenzione a fini di spaccio di 2,67 gr. di cocaina e 80,56 gr. di marijuana, che aveva accertato la presenza di persona non convivente e gravata da precedenti penali) aveva respinto la richiesta di aggravamento con la custodia carceraria, trattandosi di unica violazione, così applicando la più grave misura.
2. AU ricorre a mezzo del difensore enunciando motivo di violazione ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 276 c.p.p. in relazione ai principi di adeguatezza e proporzionalità. Le argomentazioni del Tribunale non sarebbero idonee a dimostrare una "recrudescenza criminale" giustificatrice dell'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 274, lett. C). Sarebbero stati valorizzati i precedenti e la personalità del soggetto rinvenuto nell'abitazione, senza valutare l'effettiva entità del fatto per cui è procedimento, aspetto assorbente per la valutazione di necessità, adeguatezza e proporzionalità cautelare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. L'ordinanza del Tribunale deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.
3.1 Questa la fattispecie che la Corte deve giudicare: l'indagato è agli arresti domiciliari, che viola;
il pubblico ministero chiede l'aggravamento della misura con l'applicazione della custodia carceraria;
il GIP respinge la richiesta;
il pubblico ministero appella tale provvedimento di reiezione e il Tribunale, accogliendo l'appello, sostituisce gli arresti domiciliari con la custodia in carcere;
il provvedimento non viene eseguito perché l'indagato a sua volta ricorre in Cassazione. Nelle more del giudizio di questa Corte, l'indagato viola nuovamente gli arresti domiciliari: questa volta il GIP (richiamando anche la precedente violazione, che è quella che ha dato luogo a questo specifico procedimento) accoglie la rinnovata richiesta del pubblico ministero e applica la custodia carceraria. Prima dell'odierna udienza, tuttavia, il Giudice del dibattimento sostituisce la custodia carceraria con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
3.2 Orbene. Il secondo provvedimento del GIP (22.5.2014) ha determinato il venir meno dell'interesse del pubblico ministero all'originaria impugnazione cautelare: la misura degli arresti domiciliari, oggetto dell'appello del pubblico ministero e del provvedimento del Tribunale, è stata sostituita da misura conforme e coerente alle richieste ed all'interesse della parte pubblica. E poiché il provvedimento del Tribunale non aveva ancora acquisito efficacia, il venir meno dell'interesse della parte istante non può che avere immediata rilevanza (d'altra parte, ci si troverebbe altrimenti a disporre la sostituzione di una misura, gli arresti domiciliari, non più pendente ne' efficace e, ciò, in ragione della pendenza di misura già conforme alle richieste originarie dell'appellante).
Al contempo, poiché nel frattempo e con successivo provvedimento (26.6.2014) il Giudice del dibattimento ha sostituito la misura carceraria con altra meno gravosa e più favorevole degli arresti domiciliari (per la cui permanenza l'indagato aveva proposto ricorso), è venuto meno anche l'interesse al ricorso del AU. Poiché la sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso determina in genere l'inammissibilità dello stesso, tuttavia nel caso concreto se ci si limitasse a dichiarare tale inammissibilità dovrebbe essere data esecuzione all'ordinanza impugnata. Il che, per quanto argomentato, non può avvenire.
Da qui la conclusione adottata nel dispositivo. L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale, che non potrebbe mai avere efficacia, diviene lo strumento decisorio che, essendo ormai venuta meno anche l'originaria misura custodiale domiciliare, che quindi non può rivivere a seguito di questo annullamento, chiude la procedura incidentale de libertate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014