Articolo 12 della Legge 13 maggio 1975, n. 157
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 giugno 1975
Art. 12.
Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.
E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.
I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.
Entrata in vigore il 18 giugno 1975
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