Art. 12.
Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.
E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.
I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.
Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.
E' fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.
I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.