Articolo 81 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 80Articolo 82
Versione
13 luglio 1980
Art. 81. (Stipendi)

A decorrere dal 1 marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1 marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche e funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24.
Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica e' costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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