CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12877 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI MA, nato in [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della Corte d'appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del suo rigetto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12877 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 24/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, quale giudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di LE RC ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’asserita ingiusta detenzione patita in fase esecutiva di una pena definitiva. 1.1. Circa la situazione di contesto nella quale è maturata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale ha evidenziato quanto segue. Emesso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una pena divenuta definitiva e richiesta la misura alternativa alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza con provvedimento del 9 febbraio 2022 ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali di RC LE. In particolare, è stata ritenuta la misura alternativa inidonea in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e del contenuto della misura stessa. Ne è conseguito un periodo di detenzione per espiazione pena definitiva dal 16 febbraio 2022 fino al 22 aprile 2022, data in cui il Tribunale di sorveglianza ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento di carcerazione in pendenza del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di misura alternativa. Trattasi di impugnazione accolta da Sez. 1, n. 12973 del 17 febbraio 2023, che ha cassato l’ordinanza con rinvio, e il relativo giudizio rescindente si è concluso con la concessione della richiesta misura alternativa. 1.2. Ricostruiti nei termini di cui innanzi i fatti processuali, la Corte territoriale ha rigettato l’istanza richiamando la giurisprudenza di legittimità che, muovendo dagli interventi della Consulta in materia, ha ritenuto applicabile l’istituto in oggetto anche all’ingiusta detenzione patita nella fase esecutiva di una pena definitiva. È stato in particolare ritenuto il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in esso anche l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento emesso e poi annullato dalla Suprema Corte per vizi motivazionali. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stato proposto ricorso nell’interesse di RC LE fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge, anche in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost. e in considerazione dell’art. 5 CEDU, e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3 2.1. La Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, avrebbe ristretto in modo indebitamente formalistico la nozione di «errore» legittimante l’operatività dell’art. 314 cod. proc. pen. anche con riferimento alla limitazione della libertà personale patita in fase esecutiva. Tale sarebbe stata ritenuta solo l’ipotesi di «titolo esecutivo ictu oculi illegittimo (ad es. per errata individuazione del soggetto, errato computo della pena, erronea applicazione di benefici o cause estintive)». Il giudice della riparazione avrebbe finito con l’escludere dalla nozione di «errore», ai fini d’interesse in questa sede, le ipotesi in cui l’illegittimità consegua a una motivazione in parte apodittica, meramente apparente, radicalmente carente, priva di base istruttoria e logica ovvero manifestamente illogica del provvedimento determinante la compromissione della libertà personale. 2.2. Così facendo, peraltro, la Corte territoriale avrebbe disatteso la portata della sentenza rescindente del provvedimento assunto come errato, non sostanziatasi in un «annullamento “di stile” per un mero vizio motivazionale formale» ma per gravi carenze istruttorie, oltre che dell’ordinanza di sospensione emessa dallo steso Tribunale di Sorveglianza, che aveva riscontrato la mancata acquisizione di informazioni dalla Guardia di Finanza circa ruolo e tipologia dell’attività lavorativa dell’instante. 2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per aver il giudice di merito rigettato l’istanza in ragione del dato oggettivo dell’insussistenza dell’errore da parte dell’Autorità, quindi senza operare l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta ostativa del richiedente in quanto sinergia e gravemente colposa o dolosa. 3. La Procura generale e l’Avvocatura generale dello Stato, quest’ultima nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è infondato. 2. La questione fulcro dell’articolato ricorso riguarda la sussumibilità nell’astratta previsione dell’art. 314 cod. proc. pen. della detenzione, asseritamente ingiusta, derivante da vicende successive alla condanna. 4 3. Sul punto deve ribadirsi che il criterio interpretativo al quale, argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U., la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento, condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato causa o concausa dell’errore. Quest’ultimo, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta a indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio. In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione dev’essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma;
viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione quale conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo a un errore dell’Autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione. 3.1. Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 – 01 (che argomenta anche da Corte EDU, 24/03/2015, Messina c. Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01, ha ritenuto non configurabile un errore dell’autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l’errore dell’Autorità procedente non può derivare dall’esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi. In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutiva che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del 5 beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092 del 2021, Iorio, cit., non mass. sul punto, che richiama anche: Corte EDU, 10/07/2003, Grava c. Italia, § 43; Corte EDU, 02/03/2006, Pilla c. Italia, § 41; Corte EDU, 17/06/2008, SA AS c. Turchia, § 35; Corte EDU, Grande camera, 21/10/2013, DE Rio Prada c. Spagna;
sul punto si veda, sempre con riferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass. sul punto). 3.2. Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01. La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b, l. n. 3/2019), in quanto interpretato in violazione di precetti costituzionali (nello stesso senso anche Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Carola, Rv. 287112 – 01; sul punto si veda altresì Sez. 4, n. 39442 del 06/11/72025, Mautone, Rv. 288809 – 01, non mass. sul punto). La citata sentenza n. 44978 del 2021, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l’ordinanza che aveva escluso il diritto all’indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell’instante nell’eccepire l’abolitio criminis e l’intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all’omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell’Autorità giudiziaria. 3.3. Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 – 01, ha ribadito il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave. In particolare, è stato ritenuto ingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recenti applicazioni del principio si vedano altresì anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non mass. sul punto, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non mass. sul punto). 3.4. Deve ritenersi sostanzialmente aderente all’orientamento in questa sede condiviso anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 – 01. 6 La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D’Aguì, Rv. 264708 – 01). Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U. La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l’applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. in forza dell’insussistenza di un errore dell’autorità (in termini di violazione di legge). Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata. 3.5. Sempre senza pretese d’esaustività e in termini funzionali alla trattazione delle censure in esame, deve sul punto altresì richiamarsi Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba. Trattasi di sentenza che, argomentando anche da interventi della Consulta e dal diritto sovranazionale, ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema di vicende successive alla condanna, con particolare riferimento alla concessione della liberazione anticipata. Sono state in particolare verificate, alla luce del relativo procedimento di sorveglianza, le condizioni di sussumibilità nell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all’esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini. Se ne è dedotto che ciò che rileva ai fini dell’operatività nella specie dell’art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, è la concreta inerzia dell’Autorità rispetto all’istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Sarà dunque suscettibile di rilevare l’adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall’inerzia nell’espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero nell’adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell’attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all’apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell’istruttoria rapportata alle circostanze del caso. Ferma restando la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell’elemento negativo della fattispecie, 7 cioè l’insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l’inerzia dell’Autorità (nel solco interpretativo proseguito dalla citata Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba si è posta altresì Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, Cannistrà, la quale, con riferimento alla condotta ostativa, ha ribadito che la tempestività della richiesta del beneficio della liberazione anticipata dev’essere valutata rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata). 3.6. Si veda, infine, per una recente applicazione del principio che fa perno sull’errore dell’autorità tale da non ricomprendervi l’esercizio del potere discrezionale, Sez. 4, n. 135 del 20/01/2025, Lamantia, Rv. 287737 – 01. Essa ha ritenuto operante l’art. 314 cod. proc. pen., ferma restando l’insussistenza di condotta ostativa, con riferimento al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato in ragione dell’intervenuta revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione in quanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta a ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al «rito degli irreperibili» (con quanto ne è conseguito in ordine alla decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di misura alternativa). 4. Orbene, l’evidenziato quadro normativo di riferimento evidenzia l’infondatezza della dedotta errata sussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen. 4.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo degli approdi di legittimità in materia, sintetizzati nel principio di cui al precedente paragrafo n. 3 che, in assenza di condotta ostativa, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge. È stata difatti correttamente rigettata l’istanza ritenendo il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in esso l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e del contenuto della misura richiesta. 4.2. Il concreto atteggiarsi del sintetizzato fatto processuale e le indicate ragioni della correttezza della decisione impugnata, evidenziano infine l’inammissibilità degli altri profili di censura. Il riferimento è alle doglianze che si 8 appuntano sull’omesso accertamento di una condotta ostativa da parte dell’attuale ricorrente, avendo la Corte territoriale escluso già in termini oggettivi il diritto alla riparazione, oltre che sull’aver disatteso ovvero frainteso la portata della sentenza di annullamento del rigetto dell’affidamento in prova. Non si versa difatti in ipotesi di provvedimento adottato in sede di rinvio, avendo comunque la Suprema Corte effettivamente accolto motivi deducenti vizi motivazionali e non violazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione per impossibilità di individuazione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione in quella sede impugnata. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata nell’interesse del Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si veda, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025, Cervellera;
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass. sul punto;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 – 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TE EU ER
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, del suo rigetto;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12877 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 24/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, quale giudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di LE RC ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’asserita ingiusta detenzione patita in fase esecutiva di una pena definitiva. 1.1. Circa la situazione di contesto nella quale è maturata l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, la Corte territoriale ha evidenziato quanto segue. Emesso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una pena divenuta definitiva e richiesta la misura alternativa alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza con provvedimento del 9 febbraio 2022 ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali di RC LE. In particolare, è stata ritenuta la misura alternativa inidonea in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e del contenuto della misura stessa. Ne è conseguito un periodo di detenzione per espiazione pena definitiva dal 16 febbraio 2022 fino al 22 aprile 2022, data in cui il Tribunale di sorveglianza ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento di carcerazione in pendenza del ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di misura alternativa. Trattasi di impugnazione accolta da Sez. 1, n. 12973 del 17 febbraio 2023, che ha cassato l’ordinanza con rinvio, e il relativo giudizio rescindente si è concluso con la concessione della richiesta misura alternativa. 1.2. Ricostruiti nei termini di cui innanzi i fatti processuali, la Corte territoriale ha rigettato l’istanza richiamando la giurisprudenza di legittimità che, muovendo dagli interventi della Consulta in materia, ha ritenuto applicabile l’istituto in oggetto anche all’ingiusta detenzione patita nella fase esecutiva di una pena definitiva. È stato in particolare ritenuto il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in esso anche l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento emesso e poi annullato dalla Suprema Corte per vizi motivazionali. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stato proposto ricorso nell’interesse di RC LE fondato su tre motivi deducenti violazioni di legge, anche in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost. e in considerazione dell’art. 5 CEDU, e vizi cumulativi di motivazione (di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3 2.1. La Corte territoriale, argomentando nei termini di cui innanzi, avrebbe ristretto in modo indebitamente formalistico la nozione di «errore» legittimante l’operatività dell’art. 314 cod. proc. pen. anche con riferimento alla limitazione della libertà personale patita in fase esecutiva. Tale sarebbe stata ritenuta solo l’ipotesi di «titolo esecutivo ictu oculi illegittimo (ad es. per errata individuazione del soggetto, errato computo della pena, erronea applicazione di benefici o cause estintive)». Il giudice della riparazione avrebbe finito con l’escludere dalla nozione di «errore», ai fini d’interesse in questa sede, le ipotesi in cui l’illegittimità consegua a una motivazione in parte apodittica, meramente apparente, radicalmente carente, priva di base istruttoria e logica ovvero manifestamente illogica del provvedimento determinante la compromissione della libertà personale. 2.2. Così facendo, peraltro, la Corte territoriale avrebbe disatteso la portata della sentenza rescindente del provvedimento assunto come errato, non sostanziatasi in un «annullamento “di stile” per un mero vizio motivazionale formale» ma per gravi carenze istruttorie, oltre che dell’ordinanza di sospensione emessa dallo steso Tribunale di Sorveglianza, che aveva riscontrato la mancata acquisizione di informazioni dalla Guardia di Finanza circa ruolo e tipologia dell’attività lavorativa dell’instante. 2.3. A quanto innanzi si aggiungerebbe la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per aver il giudice di merito rigettato l’istanza in ragione del dato oggettivo dell’insussistenza dell’errore da parte dell’Autorità, quindi senza operare l’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta ostativa del richiedente in quanto sinergia e gravemente colposa o dolosa. 3. La Procura generale e l’Avvocatura generale dello Stato, quest’ultima nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è infondato. 2. La questione fulcro dell’articolato ricorso riguarda la sussumibilità nell’astratta previsione dell’art. 314 cod. proc. pen. della detenzione, asseritamente ingiusta, derivante da vicende successive alla condanna. 4 3. Sul punto deve ribadirsi che il criterio interpretativo al quale, argomentando anche da interventi della Consulta e da decisioni della Corte E.D.U., la giurisprudenza di legittimità attualmente fa concorde riferimento, condiviso dal Collegio, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato causa o concausa dell’errore. Quest’ultimo, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta a indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio. In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione dev’essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma;
viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione quale conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo a un errore dell’Autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione. 3.1. Proprio in applicazione del detto principio esplicitato da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 – 01 (che argomenta anche da Corte EDU, 24/03/2015, Messina c. Italia), la successiva Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 – 01, ha ritenuto non configurabile un errore dell’autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nella specie la sentenza da ultimo citata ha ribadito che l’errore dell’Autorità procedente non può derivare dall’esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge, per poi escluderlo nella fattispecie di cui innanzi. In essa, difatti, la detenzione patita è stata ritenuta conseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutiva che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del 5 beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr., Sez. 4, n. 25092 del 2021, Iorio, cit., non mass. sul punto, che richiama anche: Corte EDU, 10/07/2003, Grava c. Italia, § 43; Corte EDU, 02/03/2006, Pilla c. Italia, § 41; Corte EDU, 17/06/2008, SA AS c. Turchia, § 35; Corte EDU, Grande camera, 21/10/2013, DE Rio Prada c. Spagna;
sul punto si veda, sempre con riferimento a fattispecie caratterizzata dal riconoscimento in fase esecutiva del vincolo della continuazione, Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass. sul punto). 3.2. Si inseriscono nel solco interpretativo di cui innanzi (senza pretese di esaustività), anche Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01, e a Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 – 01. La prima delle due decisioni ha concretamente applicato il principio in fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione (introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b, l. n. 3/2019), in quanto interpretato in violazione di precetti costituzionali (nello stesso senso anche Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Carola, Rv. 287112 – 01; sul punto si veda altresì Sez. 4, n. 39442 del 06/11/72025, Mautone, Rv. 288809 – 01, non mass. sul punto). La citata sentenza n. 44978 del 2021, con riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annullando con rinvio l’ordinanza che aveva escluso il diritto all’indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell’instante nell’eccepire l’abolitio criminis e l’intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all’omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell’Autorità giudiziaria. 3.3. Parimenti, Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 – 01, ha ribadito il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave. In particolare, è stato ritenuto ingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza (per recenti applicazioni del principio si vedano altresì anche Sez. 4, n. 28385 del 05/07/2022, Somogyi, non mass. sul punto, e Sez. 4, n. 28452 del 30/06/2022, Ciafrei, non mass. sul punto). 3.4. Deve ritenersi sostanzialmente aderente all’orientamento in questa sede condiviso anche Sez. 4, n. 50453 del 03/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 – 01. 6 La sentenza in esame ha richiamato il diverso orientamento (come detto da ritenersi attualmente superato) per cui il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione (il riferimento esplicito è a Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D’Aguì, Rv. 264708 – 01). Tale richiamo è stato però esplicitamente relazionato con la più volte citata Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, e quindi con i riletti interventi della Consulta oltre che delle decisioni della Corte E.D.U. La Suprema Corte ha difatti finito nella specie con il negare l’applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. in forza dell’insussistenza di un errore dell’autorità (in termini di violazione di legge). Trattavasi difatti di detenzione patita in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena da espiare quale effetto fisiologico della concessine della liberazione anticipata. 3.5. Sempre senza pretese d’esaustività e in termini funzionali alla trattazione delle censure in esame, deve sul punto altresì richiamarsi Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba. Trattasi di sentenza che, argomentando anche da interventi della Consulta e dal diritto sovranazionale, ha ricostruito gli approdi di legittimità in tema di vicende successive alla condanna, con particolare riferimento alla concessione della liberazione anticipata. Sono state in particolare verificate, alla luce del relativo procedimento di sorveglianza, le condizioni di sussumibilità nell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., letto nei termini di cui innanzi, della fattispecie caratterizzata dalla maggiore durata della detenzione, rispetto a quella determinata all’esito della concessione della liberazione anticipata, in ipotesi di adozione del provvedimento da parte del magistrato di sorveglianza oltre i previsti termini. Se ne è dedotto che ciò che rileva ai fini dell’operatività nella specie dell’art. 314 cod. proc. pen., in luogo della mera adozione del provvedimento oltre i termini, è la concreta inerzia dell’Autorità rispetto all’istanza di concessione della liberazione anticipata tale da tradursi, sostanzialmente, in denegata giustizia e quindi in ingiusta detenzione. Sarà dunque suscettibile di rilevare l’adozione del provvedimento, oltre i termini, in situazione caratterizzata dall’inerzia nell’espletamento della necessaria attività istruttoria ovvero nell’adozione del provvedimento, sempre oltre i termini, nonostante il decorso di un tempo, dalla conclusione dell’attività istruttoria, ragionevole ai fini della ponderata valutazione sottesa all’apprezzamento discrezionale e in considerazione della complessità dell’istruttoria rapportata alle circostanze del caso. Ferma restando la necessità di verificare, da parte del giudice della riparazione, la sussistenza dell’elemento negativo della fattispecie, 7 cioè l’insussistenza della causa ostativa caratterizzata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, in nesso sinergico con l’inerzia dell’Autorità (nel solco interpretativo proseguito dalla citata Sez. 4, n. 30403 del 05/07/2022, Egharevba si è posta altresì Sez. 4, n. 43089 del 12/10/2022, Cannistrà, la quale, con riferimento alla condotta ostativa, ha ribadito che la tempestività della richiesta del beneficio della liberazione anticipata dev’essere valutata rispetto a ogni singolo periodo di liberazione anticipata). 3.6. Si veda, infine, per una recente applicazione del principio che fa perno sull’errore dell’autorità tale da non ricomprendervi l’esercizio del potere discrezionale, Sez. 4, n. 135 del 20/01/2025, Lamantia, Rv. 287737 – 01. Essa ha ritenuto operante l’art. 314 cod. proc. pen., ferma restando l’insussistenza di condotta ostativa, con riferimento al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato in ragione dell’intervenuta revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione in quanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta a ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al «rito degli irreperibili» (con quanto ne è conseguito in ordine alla decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di misura alternativa). 4. Orbene, l’evidenziato quadro normativo di riferimento evidenzia l’infondatezza della dedotta errata sussunzione della fattispecie concreta nell’astratta previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen. 4.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo degli approdi di legittimità in materia, sintetizzati nel principio di cui al precedente paragrafo n. 3 che, in assenza di condotta ostativa, impone di riconoscere il diritto alla riparazione anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che va invece ricercato nelle eventuali violazioni di legge. È stata difatti correttamente rigettata l’istanza ritenendo il periodo di detenzione sofferto non frutto di un «errore» dell’Autorità, non essendo annoverabile in esso l’esercizio di potere discrezionale estrinsecatosi nel provvedimento di rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali per la ritenuta inidoneità della misura in relazione agli obiettivi di reinserimento sociale, all’esito della valutazione della personalità del condannato e del contenuto della misura richiesta. 4.2. Il concreto atteggiarsi del sintetizzato fatto processuale e le indicate ragioni della correttezza della decisione impugnata, evidenziano infine l’inammissibilità degli altri profili di censura. Il riferimento è alle doglianze che si 8 appuntano sull’omesso accertamento di una condotta ostativa da parte dell’attuale ricorrente, avendo la Corte territoriale escluso già in termini oggettivi il diritto alla riparazione, oltre che sull’aver disatteso ovvero frainteso la portata della sentenza di annullamento del rigetto dell’affidamento in prova. Non si versa difatti in ipotesi di provvedimento adottato in sede di rinvio, avendo comunque la Suprema Corte effettivamente accolto motivi deducenti vizi motivazionali e non violazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione per impossibilità di individuazione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione in quella sede impugnata. 5. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata nell’interesse del Ministero, a cagione della sua genericità, non ha difatti fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si veda, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Rv. 2885117 – 01, non mass. sul punto;
si veda altresì, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, RV. 222264 – 01; in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie si vedano altresì: Sez. 4, n. 14797 del 04/02/2025, Cervellera;
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, non mass. sul punto;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 – 01, nonché Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Rv. 286581 – 01, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella presente fattispecie ancorché in ipotesi caratterizzata da difesa della parte civile effettuata solo per iscritto in processo di legittimità a trattazione orale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TE EU ER