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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Lilia Marra Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritto al n. 834/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, C.P.C., previa discussione orale, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
14/07/1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Currà
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Chiera (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_2
resistente
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Pagina 1 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ST (RC), in data 26 agosto 2006, ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST (anno 2006, n. 10, parte II, serie A);
- dall'unione tra i coniugi sono nati i figli, ancora minorenni, il Persona_1
01.03.2011 e il 28.08.2017; Persona_2
- il Tribunale di Prato, con sentenza del 17.11.2023 n. 222/2024 del
20.12.2024 (pacificamente divenuta definitiva), omologava l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra i coniugi, ove si disponeva sia l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con la loro collocazione presso la madre, sia le modalità degli incontri tra il padre ed i figli, sia ancora la corresponsione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nei seguenti termini:
Pagina 2 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- con ricorso depositato in data 08/09/2025 e regolarmente notificato a Chiera
Pasqwuale, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile con la conferma delle condizioni così come previste in sede di omologa di separazione consensuale;
- il resistente , a sua volta, costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 06.12.2025, “accetta quasi integralmente quanto stabilito in sede di separazione in tema di affido condiviso, collocamento dei minori presso la madre, tempi di frequentazione e alternanza delle festività”, nel senso di opporsi alla previsione secondo cui la frequentazione paterna dovrebbe avvenire esclusivamente presso l'abitazione dei nonni paterni, chiedendo “che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita in luogo da lui ritenuto idoneo, come avviene normalmente in regime di affido condiviso”, nonché chiede “che le spese straordinarie siano suddivise tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno, con obbligo di preventiva comunicazione salvo urgenze (come da prassi) e con anticipazione del genitore collocatario. Il rimborso della quota del genitore non anticipatario, avverrà entro 30 giorni dall'esibizione della spesa effettuata tramite fattura, scontrino parlante etc..”;
Ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi in sede di procedimento di separazione, esitato con sentenza di omologa in atti del
20.12.2024, trattandosi di caso di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- vanno confermate altresì le condizioni previste in sede di separazione consensuale con le modifiche richieste da parte resistente, in ordine alle quali la controparte non si è opposta in sede di udienza del 08.12.2025, relative sia al luogo di frequentazione del padre con i figli, non limitato alla casa dei genitori di
, nel senso che il luogo di frequentazione ritenuto più Parte_2
idoneo dal padre va comunque previamente concordato volta per volta tra i
Pagina 3 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
genitori, sia alla suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno;
- tali condizioni, invero, risultano del tutto confacenti all'interesse dei figli minori, essendo conformi sia alla necessità in capo agli stessi di mantenere un rapporto costante ed intenso con entrambi i genitori sia alla capacità reddituale di entrambi, nonché in atti non emerge alcun elemento fattuale da cui poter desumere qualsivoglia motivo ostativo alle suddette circoscritte modifiche del regime finora previsto;
- va infine preso atto, senza alcuna pronuncia sul punto trattandosi di condizioni rimesse all'accordo dei genitori, di quanto indicato in atti circa l'assegno universale Inps ed il rilascio o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle parti e per i figli minori;
- il contenuto della pronuncia, i rapporti tra le parti e la contumacia della resistente giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ST (RC), in data 26 agosto 2006, da nata a Parte_1
Messina 14/07/1982, e nato a [...] il [...], nonché Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST (anno 2006, n.
10, parte II, serie A);
B) conferma le condizioni previste nella separazione consensuale tra i coniugi, come indicate in parte motiva, con le modifiche relative sia al luogo di frequentazione del padre con i figli, non limitato alla casa dei genitori di
[...]
in ST, nel senso che il luogo di frequentazione ritenuto più idoneo dal CP_1
padre va comunque previamente concordato volta per volta tra i genitori, sia alla suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno;
C) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile
Pagina 4 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
del per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di Parte_3
cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
D) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data
12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Lilia Marra Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritto al n. 834/2025 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 09.12.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.22, ultimo comma, C.P.C., previa discussione orale, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
14/07/1982, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Currà
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1985, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Chiera (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_2
resistente
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Pagina 1 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ST (RC), in data 26 agosto 2006, ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST (anno 2006, n. 10, parte II, serie A);
- dall'unione tra i coniugi sono nati i figli, ancora minorenni, il Persona_1
01.03.2011 e il 28.08.2017; Persona_2
- il Tribunale di Prato, con sentenza del 17.11.2023 n. 222/2024 del
20.12.2024 (pacificamente divenuta definitiva), omologava l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra i coniugi, ove si disponeva sia l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con la loro collocazione presso la madre, sia le modalità degli incontri tra il padre ed i figli, sia ancora la corresponsione a carico del dell'assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, nei seguenti termini:
Pagina 2 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
- con ricorso depositato in data 08/09/2025 e regolarmente notificato a Chiera
Pasqwuale, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile con la conferma delle condizioni così come previste in sede di omologa di separazione consensuale;
- il resistente , a sua volta, costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 06.12.2025, “accetta quasi integralmente quanto stabilito in sede di separazione in tema di affido condiviso, collocamento dei minori presso la madre, tempi di frequentazione e alternanza delle festività”, nel senso di opporsi alla previsione secondo cui la frequentazione paterna dovrebbe avvenire esclusivamente presso l'abitazione dei nonni paterni, chiedendo “che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita in luogo da lui ritenuto idoneo, come avviene normalmente in regime di affido condiviso”, nonché chiede “che le spese straordinarie siano suddivise tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno, con obbligo di preventiva comunicazione salvo urgenze (come da prassi) e con anticipazione del genitore collocatario. Il rimborso della quota del genitore non anticipatario, avverrà entro 30 giorni dall'esibizione della spesa effettuata tramite fattura, scontrino parlante etc..”;
Ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi in sede di procedimento di separazione, esitato con sentenza di omologa in atti del
20.12.2024, trattandosi di caso di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- vanno confermate altresì le condizioni previste in sede di separazione consensuale con le modifiche richieste da parte resistente, in ordine alle quali la controparte non si è opposta in sede di udienza del 08.12.2025, relative sia al luogo di frequentazione del padre con i figli, non limitato alla casa dei genitori di
, nel senso che il luogo di frequentazione ritenuto più Parte_2
idoneo dal padre va comunque previamente concordato volta per volta tra i
Pagina 3 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
genitori, sia alla suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno;
- tali condizioni, invero, risultano del tutto confacenti all'interesse dei figli minori, essendo conformi sia alla necessità in capo agli stessi di mantenere un rapporto costante ed intenso con entrambi i genitori sia alla capacità reddituale di entrambi, nonché in atti non emerge alcun elemento fattuale da cui poter desumere qualsivoglia motivo ostativo alle suddette circoscritte modifiche del regime finora previsto;
- va infine preso atto, senza alcuna pronuncia sul punto trattandosi di condizioni rimesse all'accordo dei genitori, di quanto indicato in atti circa l'assegno universale Inps ed il rilascio o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio delle parti e per i figli minori;
- il contenuto della pronuncia, i rapporti tra le parti e la contumacia della resistente giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ST (RC), in data 26 agosto 2006, da nata a Parte_1
Messina 14/07/1982, e nato a [...] il [...], nonché Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST (anno 2006, n.
10, parte II, serie A);
B) conferma le condizioni previste nella separazione consensuale tra i coniugi, come indicate in parte motiva, con le modifiche relative sia al luogo di frequentazione del padre con i figli, non limitato alla casa dei genitori di
[...]
in ST, nel senso che il luogo di frequentazione ritenuto più idoneo dal CP_1
padre va comunque previamente concordato volta per volta tra i genitori, sia alla suddivisione delle spese straordinarie in favore dei figli tra i genitori in misura paritaria, 50% ciascuno;
C) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile
Pagina 4 di 5 n. 834/2025 R.G. Tribunale di Locri.
del per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di Parte_3
cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
D) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale in data
12 dicembre 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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