TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3323/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1 11.01.1971, residente in [...]
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PISTONE DANIELA IDA DELFINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ALESSANDRIA il 08/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALESSANDRIA (atto n. 107, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 15.04.2003, maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
1 Con ricorso depositato il 24/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
In considerazione dell'età del figlio maggiorenne e del fatto che il medesimo ha la possibilità di frequentare liberamente i genitori, che si impegnano a trovare ogni accordo sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione attinente il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, e non prevedono alcun obbligo reciproco di corresponsione di somme per il mantenimento di . Per_1
Le spese straordinarie per il figlio, comprese quelle universitarie resteranno a carico interamente del padre.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno di loro ha una propria abitazione e che non vi son o beni od effetti personali da dividere o prelevare dall'abitazione dell'altro coniuge, avendo già provveduto ad asportare quanto di proprietà alla data del deposito del presente ricorso.
DISPONE CHE:
In ragione della differenza reddituale, il Sig. tenuto a versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 l'assegno di mantenimento mensile di € 600,00, e ciò entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente ex dati ISTAT.
L'assegno unico ed ogni eventuale emolumento relativo al figlio verrà percepito dalla madre, Per_1 la quale beneficerà delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia e per il figlio.
PRENDE ATTO CHE:
Come poco sopra anticipato, i coniugi hanno già risolto ogni questione di natura economica e patrimoniale non riguardante il figlio, fatta eccezione per quanto previsto supra.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALESSANDRIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3323/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1 11.01.1971, residente in [...]
e
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PISTONE DANIELA IDA DELFINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in ALESSANDRIA il 08/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALESSANDRIA (atto n. 107, parte II, serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 15.04.2003, maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
1 Con ricorso depositato il 24/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
In considerazione dell'età del figlio maggiorenne e del fatto che il medesimo ha la possibilità di frequentare liberamente i genitori, che si impegnano a trovare ogni accordo sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione attinente il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, e non prevedono alcun obbligo reciproco di corresponsione di somme per il mantenimento di . Per_1
Le spese straordinarie per il figlio, comprese quelle universitarie resteranno a carico interamente del padre.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno di loro ha una propria abitazione e che non vi son o beni od effetti personali da dividere o prelevare dall'abitazione dell'altro coniuge, avendo già provveduto ad asportare quanto di proprietà alla data del deposito del presente ricorso.
DISPONE CHE:
In ragione della differenza reddituale, il Sig. tenuto a versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 l'assegno di mantenimento mensile di € 600,00, e ciò entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente ex dati ISTAT.
L'assegno unico ed ogni eventuale emolumento relativo al figlio verrà percepito dalla madre, Per_1 la quale beneficerà delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia e per il figlio.
PRENDE ATTO CHE:
Come poco sopra anticipato, i coniugi hanno già risolto ogni questione di natura economica e patrimoniale non riguardante il figlio, fatta eccezione per quanto previsto supra.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALESSANDRIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3