Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2867
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Decreto cautelare 17 luglio 2025
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Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
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Sentenza 3 novembre 2025
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Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione del termine perentorio art. 95 d.lgs. 159/2011

    La Corte ritiene che il termine di trenta giorni sia perentorio, in quanto previsto per porre un limite temporale certo all'attività di sostituzione rimessa alla scelta del raggruppamento, al fine di garantire l'interesse pubblico all'esecuzione celere dei lavori e l'affidabilità della controparte privata. La giurisprudenza citata conferma la perentorietà di tale termine.

  • Rigettato
    Rapporto tra art. 97 d.lgs. 36/2023 e art. 95 d.lgs. 159/2011

    La Corte afferma che l'art. 95 del d.lgs. 159/2011 è norma speciale rispetto all'art. 97 del d.lgs. 36/2023. Le due disposizioni non sono incompatibili, ma l'art. 95 regola specificamente il caso dell'informativa antimafia sopravvenuta in fase esecutiva, prevedendo un termine perentorio per la sostituzione, a differenza della fase di gara dove mancano limiti procedurali specifici.

  • Rigettato
    Decorrenza del termine di trenta giorni

    La Corte afferma che il termine decorre dalla comunicazione dell'informativa al prefetto alla mandante, come espressamente previsto dall'art. 95, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 159/2011. Non sussiste alcun obbligo per la stazione appaltante di informare le altre componenti del raggruppamento o di avviare un procedimento per la sostituzione.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione avvio procedimento

    La Corte ritiene che non sussistesse alcun obbligo per il Comune di Fiumicino di comunicare l'avvio del procedimento o di assegnare un termine per la sostituzione. La risoluzione è legittima a causa della scadenza del termine perentorio di trenta giorni senza che il raggruppamento abbia provveduto alla sostituzione. Inoltre, anche qualora si ritenesse applicabile l'art. 7 L. 241/1990, la violazione non comporterebbe l'annullamento della determina per correttezza sostanziale.

  • Rigettato
    Natura dell'ordinanza cautelare del TAR NA

    La Corte rileva che il decreto cautelare iniziale aveva circoscritto la sospensione ai rapporti con l'ASL di Caserta e il Comune di Viadana, non con il Comune di Fiumicino. Pertanto, al momento della risoluzione contrattuale, l'interdittiva era vigente e non vi era obbligo di attendere l'esito della camera di consiglio. Inoltre, l'ordinanza cautelare favorevole alla società è stata successivamente riformata.

  • Rigettato
    Valutazione dell'inammissibilità del motivo di ricorso

    La Corte conferma la decisione del TAR di dichiarare il motivo inammissibile per carenza di interesse, poiché la determina di risoluzione si fondava su una pluralità di autonome valutazioni, tra cui il mancato esercizio della facoltà di sostituzione della mandante entro il termine perentorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2867
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2867
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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