Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 1080
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ritiene che l'interpretazione della normativa emergenziale da parte del giudice di primo grado sia errata. Applicando il combinato disposto dell'art. 68 del DL 18/20 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, e considerando i due atti interruttivi notificati (25 ottobre 2018 e 26 settembre 2023), nessuna prescrizione si è compiuta. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione è quantificata in 478 gg. per i debitori non residenti in zona rossa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 1080
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1080
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo