CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 BOLLO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione presenta appello avverso la sentenza n. 13152/202 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione X, depositata in data 28/10/2024 con cui veniva accolta l'opposizione proposta dall'Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300019992000 e condannata l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 350,00 oltre accessori come per legge.
ADER propone appello e preliminarmente ribadisce che tutti gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono stati ritualmente notificati all'Resistente_1 e, dal medesimo, non impugnati nei termini di legge. In data 25/10/2018, inoltre, veniva notificato anche un primo preavviso di fermo di amministrativo recante n. 09780201800022455000 (all. 9) anch'esso non impugnato dall'Resistente_1
nei termini di legge cui seguiva, il 26/09/2023 la notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio ovvero il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230001992000 (all. 10).
Contesta l'appellante che ha errato il Giudice di prime cure a considerare decorso il termine di prescrizione poiché erronea è stata l'interpretazione della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare l'epidemia da Covid – 19.
Ciò, in quanto il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020 ha disposto, con l'art. 68, commi 1,2 e 2 bis (che ha riguardato i soggetti residenti aventi sede legale o operativa nella “zona rossa”) tra l'altro la sospensione di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021 (per 478 giorni, al netto delle interruzione per ritardi nell'entrata in vigore delle proroghe). Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione, ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015.
Ferma, dunque, la notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800022455000 in data
25/10/2018 (all. 9) che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione e considerato il combinato disposto dalla normativa emergenziale e dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 31/12/2023 ovvero in data successiva alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230001992000 (26/09/2023).
Conclusivamente chiede la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Controdeduce l'Resistente_1 e contesta preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di valida procura (non firmata dal rappresentante legale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Contesta altresì la fondatezza dell'appello.
Le cartelle hanno a oggetto bolli auto il cui termine di prescrizione è quello di anni tre, ex art. 5 DL
983/1982. Dopo la notifica delle cartelle, avvenuta per alcune nell'anno 2016 e per altre nell'anno 2017,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava un preavviso di fermo in data 25 ottobre 2018, da ritenersi atto interruttivo dal quale far ridecorrere il termine di anni tre.
Parte appellante sostiene che il termine non sia decorso e che il Giudice di primo grado abbia erroneamente calcolato i giorni di sospensione disposti con la normativa emergenziale che non possono essere solo 85 giorni, bensì 478 giorni.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante l'unico termine di sospensione applicabile al caso che ci occupa è quello di giorni 85, così come correttamente affermato dal Giudice di prime cure.
A ogni modo, anche andando incontro alla tesi difensiva dell'ADER, che asserisce dell'esistenza di un termine di sospensione di giorni 478 gg, il termine di prescrizione spirerebbe in data 12 febbraio 2023 e non certo in data 31.12.2023 (25.10.2018 + 478 gg = 12.02.2020 + ANNI TRE = 12.02.2023).Di tal che, il secondo preavviso di fermo, oggetto di questo processo,sarebbe intervenuto dopo 7 mesi dal perfezionamento della prescrizione.
Infine, relativamente alla tesi dell'ADER, che chiede l'applicazione al caso che ci occupa del combinato disposto dato dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, è necessario rilevare che trattasi di un vero e proprio errore giuridico.
Le due norme non possono essere applicate contemporaneamente, essendo la prima, art. 68, comma 1 e
2 del D.L. 18/2020, un norma speciale e la seconda, art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, una norma generale.
In virtù della circostanza di parità di rango delle due norme vige il principio giuridico che la norma speciale deroga quella generale “lex specialis derogat generali”.
Quindi l'unica norma applicabile sarebbe quella speciale dell' art. 68, comma 1 e 2 del D.L. 18/2020.
Conclusivamente chiede di respingere l'appello con vittoria di spese per il grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Va valutata, anzitutto, l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello per assenza di valida procura perché asseritamente non firmata dal rappresentante legale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. L'eccezione va respinta: il documento allegato dall'appellante è nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal Responsabile atti introduttivi del giudizio e dal difensore.
Passando all'esame dell'atto di appello, la contestazione della parte appellante si concentra nell'asserito errore di giudizio dei giudici di primo grado in ordine all'affermata prescrizione dei crediti, tutti bolli auto con termine di prescrizione pari a tre anni, oggetto delle cartelle sottostanti il preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2023 e impugnato con il ricorso.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso motivando: “Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800022455000 notificato al contribuente in data 25.10.2018. Nella fattispecie in esame i crediti tributari afferenti alle cartelle presupposte richiamate nel preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2023 e impugnato con il presente ricorso riguardano tutti bolli auto con termine di prescrizione pari a tre anni. Circa l'interruzione del termine prescrizionale risulta notificata dall'Ufficio due preavvisi di fermo amministrativo, uno il 25 ottobre del 2018 e uno il 26 settembre 2023. A parere di questo Giudice pur applicando dopo l'ottobre 2018 (altro atto interruttivo del decorso della prescrizione) la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020 (come nel tempo modificato a seguito del periodo emergenziale per Covid 19) il termine prescrizionale dei tre anni risultava ampiamente maturato alla data della notifica del preavviso di fermo amministrativo nel settembre 2023. I tributi devono, pertanto, considerarsi prescritti e conseguentemente annullati gli atti impugnati”.
Rileva questo Collegio che gli arti. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, hanno rappresentato la risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari.
L'art. 67, al comma 1, ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
L'Articolo 68 del DL 18/ 20 ha avuto come destinatario diretto l'incaricato della riscossione coattiva, in particolare AD (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Come puntualmente ricostruito dall'Ufficio nell'atto di appello, questa disposizione ha stabilito la sospensione dei versamenti dovuti ad AD in scadenza nel lungo periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL
n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1°al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori –
e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542- 64) per i restanti debitori e non in soli 85 giorni come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Il punto essenziale per la decisione del caso di specie risiede altresì nel rinvio integrale dell'art. 68 al contenuto dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (diversamente dall'art. 67 che richiama esclusivamente i commi 1 e 3 dell'art. 12), per cui i termini in scadenza nell'anno di sospensione (o negli anni successivi interessati dalla moratoria) vengono differiti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.
Ne consegue che per il combinato disposto dell'art. 68 del DL 18/ 20 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, considerati i due atti interruttivi notificati, due preavvisi di fermo amministrativo, uno il 25 ottobre del 2018
e uno del 26 settembre 2023, nessuna prescrizione si è compiuta.
L'appello è pertanto da accogliere.
Le spese possono compensarsi per il primo e per il secondo grado, considerato che l'interpretazione dei termini della normativa emergenziale ha dato luogo ad una giurisprudenza altalenante.
Sulla base di quanto precede, il dispositivo inizialmente enunciato, per mero errore materiale, come
“Respinge l'appello. Spese compensate” deve intendersi sostituito dal quello che segue
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MARIA, Presidente e Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
PIERONI MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 143/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13152/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 BOLLO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300019992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione presenta appello avverso la sentenza n. 13152/202 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione X, depositata in data 28/10/2024 con cui veniva accolta l'opposizione proposta dall'Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300019992000 e condannata l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 350,00 oltre accessori come per legge.
ADER propone appello e preliminarmente ribadisce che tutti gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sono stati ritualmente notificati all'Resistente_1 e, dal medesimo, non impugnati nei termini di legge. In data 25/10/2018, inoltre, veniva notificato anche un primo preavviso di fermo di amministrativo recante n. 09780201800022455000 (all. 9) anch'esso non impugnato dall'Resistente_1
nei termini di legge cui seguiva, il 26/09/2023 la notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio ovvero il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230001992000 (all. 10).
Contesta l'appellante che ha errato il Giudice di prime cure a considerare decorso il termine di prescrizione poiché erronea è stata l'interpretazione della normativa emergenziale introdotta per fronteggiare l'epidemia da Covid – 19.
Ciò, in quanto il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020 ha disposto, con l'art. 68, commi 1,2 e 2 bis (che ha riguardato i soggetti residenti aventi sede legale o operativa nella “zona rossa”) tra l'altro la sospensione di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021 (per 478 giorni, al netto delle interruzione per ritardi nell'entrata in vigore delle proroghe). Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione, ma anche della proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015.
Ferma, dunque, la notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800022455000 in data
25/10/2018 (all. 9) che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione e considerato il combinato disposto dalla normativa emergenziale e dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 31/12/2023 ovvero in data successiva alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020230001992000 (26/09/2023).
Conclusivamente chiede la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Controdeduce l'Resistente_1 e contesta preliminare l'inammissibilità dell'appello per assenza di valida procura (non firmata dal rappresentante legale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Contesta altresì la fondatezza dell'appello.
Le cartelle hanno a oggetto bolli auto il cui termine di prescrizione è quello di anni tre, ex art. 5 DL
983/1982. Dopo la notifica delle cartelle, avvenuta per alcune nell'anno 2016 e per altre nell'anno 2017,
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava un preavviso di fermo in data 25 ottobre 2018, da ritenersi atto interruttivo dal quale far ridecorrere il termine di anni tre.
Parte appellante sostiene che il termine non sia decorso e che il Giudice di primo grado abbia erroneamente calcolato i giorni di sospensione disposti con la normativa emergenziale che non possono essere solo 85 giorni, bensì 478 giorni.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante l'unico termine di sospensione applicabile al caso che ci occupa è quello di giorni 85, così come correttamente affermato dal Giudice di prime cure.
A ogni modo, anche andando incontro alla tesi difensiva dell'ADER, che asserisce dell'esistenza di un termine di sospensione di giorni 478 gg, il termine di prescrizione spirerebbe in data 12 febbraio 2023 e non certo in data 31.12.2023 (25.10.2018 + 478 gg = 12.02.2020 + ANNI TRE = 12.02.2023).Di tal che, il secondo preavviso di fermo, oggetto di questo processo,sarebbe intervenuto dopo 7 mesi dal perfezionamento della prescrizione.
Infine, relativamente alla tesi dell'ADER, che chiede l'applicazione al caso che ci occupa del combinato disposto dato dell'art. 68, comma 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, è necessario rilevare che trattasi di un vero e proprio errore giuridico.
Le due norme non possono essere applicate contemporaneamente, essendo la prima, art. 68, comma 1 e
2 del D.L. 18/2020, un norma speciale e la seconda, art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, una norma generale.
In virtù della circostanza di parità di rango delle due norme vige il principio giuridico che la norma speciale deroga quella generale “lex specialis derogat generali”.
Quindi l'unica norma applicabile sarebbe quella speciale dell' art. 68, comma 1 e 2 del D.L. 18/2020.
Conclusivamente chiede di respingere l'appello con vittoria di spese per il grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez.
VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Va valutata, anzitutto, l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello per assenza di valida procura perché asseritamente non firmata dal rappresentante legale dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione. L'eccezione va respinta: il documento allegato dall'appellante è nativo digitale e sottoscritto digitalmente dal Responsabile atti introduttivi del giudizio e dal difensore.
Passando all'esame dell'atto di appello, la contestazione della parte appellante si concentra nell'asserito errore di giudizio dei giudici di primo grado in ordine all'affermata prescrizione dei crediti, tutti bolli auto con termine di prescrizione pari a tre anni, oggetto delle cartelle sottostanti il preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2023 e impugnato con il ricorso.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso motivando: “Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte e del preavviso di fermo amministrativo n. 09780201800022455000 notificato al contribuente in data 25.10.2018. Nella fattispecie in esame i crediti tributari afferenti alle cartelle presupposte richiamate nel preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2023 e impugnato con il presente ricorso riguardano tutti bolli auto con termine di prescrizione pari a tre anni. Circa l'interruzione del termine prescrizionale risulta notificata dall'Ufficio due preavvisi di fermo amministrativo, uno il 25 ottobre del 2018 e uno il 26 settembre 2023. A parere di questo Giudice pur applicando dopo l'ottobre 2018 (altro atto interruttivo del decorso della prescrizione) la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020 (come nel tempo modificato a seguito del periodo emergenziale per Covid 19) il termine prescrizionale dei tre anni risultava ampiamente maturato alla data della notifica del preavviso di fermo amministrativo nel settembre 2023. I tributi devono, pertanto, considerarsi prescritti e conseguentemente annullati gli atti impugnati”.
Rileva questo Collegio che gli arti. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, hanno rappresentato la risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari.
L'art. 67, al comma 1, ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
L'Articolo 68 del DL 18/ 20 ha avuto come destinatario diretto l'incaricato della riscossione coattiva, in particolare AD (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Come puntualmente ricostruito dall'Ufficio nell'atto di appello, questa disposizione ha stabilito la sospensione dei versamenti dovuti ad AD in scadenza nel lungo periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni sopra menzionati.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021
(rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL
n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) - ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1°al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori –
e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542- 64) per i restanti debitori e non in soli 85 giorni come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
Il punto essenziale per la decisione del caso di specie risiede altresì nel rinvio integrale dell'art. 68 al contenuto dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 (diversamente dall'art. 67 che richiama esclusivamente i commi 1 e 3 dell'art. 12), per cui i termini in scadenza nell'anno di sospensione (o negli anni successivi interessati dalla moratoria) vengono differiti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla cessazione della sospensione.
Ne consegue che per il combinato disposto dell'art. 68 del DL 18/ 20 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, considerati i due atti interruttivi notificati, due preavvisi di fermo amministrativo, uno il 25 ottobre del 2018
e uno del 26 settembre 2023, nessuna prescrizione si è compiuta.
L'appello è pertanto da accogliere.
Le spese possono compensarsi per il primo e per il secondo grado, considerato che l'interpretazione dei termini della normativa emergenziale ha dato luogo ad una giurisprudenza altalenante.
Sulla base di quanto precede, il dispositivo inizialmente enunciato, per mero errore materiale, come
“Respinge l'appello. Spese compensate” deve intendersi sostituito dal quello che segue
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.