Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 607
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Riconoscimento errore nell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento dovesse essere limitato ai 514 pernottamenti per i quali non era stata versata l'imposta di soggiorno.

  • Accolto
    Responsabilità del gestore alberghiero per l'imposta di soggiorno

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che stabilisce la responsabilità del gestore alberghiero per l'imposta di soggiorno e la competenza del giudice tributario in caso di omesso versamento.

  • Accolto
    Modalità di accertamento e motivazione dell'avviso

    La Corte ha ritenuto che la mera indicazione dei dati in possesso del Comune soddisfi l'obbligo di motivazione per gli avvisi di accertamento.

  • Accolto
    Esenzioni dall'imposta di soggiorno

    La Corte ha affermato che le esenzioni sono già considerate nelle dichiarazioni e che la prova spetta al contribuente.

  • Rigettato
    Conferma della sentenza di primo grado

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 607
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 607
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo