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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1927/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' Italiana Società_1 E Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado OM sez.
40 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002744 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11852/40/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di OM CA richiedeva il pagamento della imposta di soggiorno per l'anno 2021.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva OM CA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello OM CA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL (Società italiana Resistente_1) gestisce nel Comune di Roma quattro strutture alberghiere ed in particolare l'albergo Società_2, sito alla Indirizzo_1 nel centro storico della capitale.
Il Comune di Roma, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini della imposta di soggiorno, ha notificato alla Resistente_1 SRL l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, segnalando che erano stati dichiarati solo 9.040 pernottamenti rispetto ai 19.099 risultanti dalle banche dati.
A seguito del ricorso presentato dalla Resistente_1 SRL, il giudice primo grado lo accoglieva, ritenendo che Roma Capitale aveva fatto cattivo uso dei dati in suo possesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Roma Capitale lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Con l'atto di appello il Comune di Roma ammette che l'avviso di accertamento notificato era errato, in quanto riportava la sola struttura ricettiva dell'hotel Società_2, rispetto alle presenze in tutte le quattro gestite dalla Resistente_1 SRL e che, pertanto, la pretesa tributaria per la imposta non versata, doveva essere considerata esclusivamente la differenza di 514 pernottamenti relativi all'albergo Società_2, corrispondenti al totale dei pernotti incassati, risultanti dalle dichiarazioni periodiche trimestrali presentate dalla Resistente_1 SRL, e non versati al Comune.
Pertanto, l'avviso di accertamento originariamente impugnato deve essere limitato esclusivamente a 514 pernottamenti, relativi ad imposta di soggiorno non versata.
Quanto al merito della questione, si osserva che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza depositata il 23 gennaio 2026, hanno stabilito che il gestore della struttura alberghiera è il responsabile dell'imposta e non un mero gestore contabile;
e che l'omesso versamento dell'imposta configura una violazione di natura tributaria, di competenza del giudice tributario.
Circa le modalità di accertamento, risulta che tutte le strutture alberghiere hanno l'obbligo di legge di indicare alla Questura il numero dei soggiornanti con i loro documenti d'identità, e che tali dati a loro volta vengono riversati all'Agenzia delle entrate che, dopo averli anonimizzati, li passa al comune sulla base delle richieste effettuate.
È evidente, allora, che il Comune di Roma utilizza dati in possesso di uffici pubblici che derivano direttamente dalle dichiarazioni fornite dai titolari dell'imposta di soggiorno.
Conseguentemente la mera indicazione dei dati soddisfa l'obbligo di motivazione, previsto dalla normativa per gli avvisi di accertamento.
Da ultimo, quanto alle eventuali esenzioni, si rileva che i dati utilizzati dal Comune provengono dalle dichiarazioni trimestrali fornite dalle strutture alberghiere, dalle quali vengono già espunte le eventuali esenzioni di imposta, e che in ogni caso la prova di eventuali esenzioni spetta al contribuente sulla base della normativa fiscale.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e con la conferma dell'avviso di accertamento, come in motivazione.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del Comune come in motivazione. Spese compensate per entrambe i gradi di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1927/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' Italiana Società_1 E Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11852/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado OM sez.
40 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002744 CONTR. SOGG. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11852/40/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso l'avviso di accertamento, con il quale il Comune di OM CA richiedeva il pagamento della imposta di soggiorno per l'anno 2021.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva OM CA sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello OM CA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL (Società italiana Resistente_1) gestisce nel Comune di Roma quattro strutture alberghiere ed in particolare l'albergo Società_2, sito alla Indirizzo_1 nel centro storico della capitale.
Il Comune di Roma, a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini della imposta di soggiorno, ha notificato alla Resistente_1 SRL l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, segnalando che erano stati dichiarati solo 9.040 pernottamenti rispetto ai 19.099 risultanti dalle banche dati.
A seguito del ricorso presentato dalla Resistente_1 SRL, il giudice primo grado lo accoglieva, ritenendo che Roma Capitale aveva fatto cattivo uso dei dati in suo possesso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Roma Capitale lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Con l'atto di appello il Comune di Roma ammette che l'avviso di accertamento notificato era errato, in quanto riportava la sola struttura ricettiva dell'hotel Società_2, rispetto alle presenze in tutte le quattro gestite dalla Resistente_1 SRL e che, pertanto, la pretesa tributaria per la imposta non versata, doveva essere considerata esclusivamente la differenza di 514 pernottamenti relativi all'albergo Società_2, corrispondenti al totale dei pernotti incassati, risultanti dalle dichiarazioni periodiche trimestrali presentate dalla Resistente_1 SRL, e non versati al Comune.
Pertanto, l'avviso di accertamento originariamente impugnato deve essere limitato esclusivamente a 514 pernottamenti, relativi ad imposta di soggiorno non versata.
Quanto al merito della questione, si osserva che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza depositata il 23 gennaio 2026, hanno stabilito che il gestore della struttura alberghiera è il responsabile dell'imposta e non un mero gestore contabile;
e che l'omesso versamento dell'imposta configura una violazione di natura tributaria, di competenza del giudice tributario.
Circa le modalità di accertamento, risulta che tutte le strutture alberghiere hanno l'obbligo di legge di indicare alla Questura il numero dei soggiornanti con i loro documenti d'identità, e che tali dati a loro volta vengono riversati all'Agenzia delle entrate che, dopo averli anonimizzati, li passa al comune sulla base delle richieste effettuate.
È evidente, allora, che il Comune di Roma utilizza dati in possesso di uffici pubblici che derivano direttamente dalle dichiarazioni fornite dai titolari dell'imposta di soggiorno.
Conseguentemente la mera indicazione dei dati soddisfa l'obbligo di motivazione, previsto dalla normativa per gli avvisi di accertamento.
Da ultimo, quanto alle eventuali esenzioni, si rileva che i dati utilizzati dal Comune provengono dalle dichiarazioni trimestrali fornite dalle strutture alberghiere, dalle quali vengono già espunte le eventuali esenzioni di imposta, e che in ogni caso la prova di eventuali esenzioni spetta al contribuente sulla base della normativa fiscale.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e con la conferma dell'avviso di accertamento, come in motivazione.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie in parte l'appello del Comune come in motivazione. Spese compensate per entrambe i gradi di giudizio