CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 21602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21602 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL LV, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21602 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto il reclamo in materia disciplinare avanzato dal detenuto MA CA. Questi era stato sanzionato con due giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, in rapporto alla violazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 3) («volontario inadempimento di obblighi lavorativi») d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. pen.), per essersi rifiutato di svolgere, 1'8 maggio 2022, lavori urgenti di manutenzione dei servizi igienici dell'istituto, benché addetto al relativo servizio. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che le censure svolte nel reclamo attenessero al merito della vicenda disciplinare, il cui riesame non era consentito, rilevando comunque che CA aveva sostanzialmente ammesso l'addebito dinanzi al Consiglio di disciplina e che, diversamente da quanto dedotto, la sanzione irrogata non era la più afflittiva tra quelle contemplate dal sistema. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o di norme da essa presupposte. Il ricorrente ribadisce, innanzi tutto, l'assunto secondo cui, essendo 1'8 maggio 2022 una domenica, egli non fosse tenuto contrattualmente a lavorare in giorno festivo. Il provvedimento disciplinare era dunque viziato in quanto adottato in violazione «delle regole civilistiche derivanti dal contratto di lavoro». Il vizio sarebbe di legittimità, e non di merito. In secondo luogo, il ricorrente opina che il fatto addebitato non fosse punibile con la sanzione irrogata, in ogni caso non adeguata alla gravità del fatto e alle sue condizioni fisiche e psichiche. Da ultimo, il ricorrente assume che la sanzione irrogata sia stata eseguita mediante il suo isolamento in camera di pernottamento e, quindi, secondo modalità illegittime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Incensurabile appare infatti la decisione impugnata, lì dove essa ha ritenuto che l'ambito del controllo demandato al giudice di sorveglianza dovesse 2 essere limitato - a cospetto di sanzione disciplinare diversa dall'isolamento nelle ore d'aria aperta e dall'esclusione dalle attività in comune -- alle condizioni di esercizio del potere disciplinare, e agli aspetti formali e procedurali, restando inibita ogni valutazione sul merito della sanzione stessa e della condotta sottostante (da ultimo, Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605- 01), quale quella sollecitata dal detenuto attraverso la prima censura azionata. E' infatti indubbio che lo stabilire se CA fosse, o meno, tenuto contrattualmente a lavorare come richiestogli il giorno dell'addebito contestato (o anche se il lavoro comandato rientrasse tra le sue mansioni: profilo anch'esso originariamente contestato dal reclamante, seppure in questa sede non più coltivato) rappresenti un giudizio che attiene al merito della violazione. Un tale giudizio coinvolge, al più, l'interpretazione del contratto individuale di lavoro, che è questione di fatto (Sez. 3 civ., n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez. 5 civ., n. 14537 del 24/12/1999, Rv. 532517-01), estranea all'osservanza e alla corretta applicazione della norma, in sé considerata, che delinea la fattispecie disciplinare. 3. Rientrava, viceversa, nell'ambito della legalità della sanzione, scrutinabile ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), la contestazione di mancata corrispondenza tra illecito c.ontestato e tipo di sanzione che avrebbe potuto essere irrogata. Senonché la contestazione è manifestamente infondata. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente osservato, sia pure incidentalmente, che l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (prevista dall'art. 39, numero 3, Ord. pen.) non è la massima sanzione orclinamentale, invece rappresentata dall'esclusione dalle attività in comune (quella di cui al numero 5 del medesimo art. 39). Solo quest'ultima sarebbe risultata incompatibile, a norma dell'art. 77, comma 3, reg. es . Ord. pen., con l'illecito ritenuto a carico del detenuto. La contestazione ulteriore, concernente l'asserita inadeguatezza e sproporzione della misura punitiva applicata, sconfina nuovamente nel merito ed è preclusa. Il precetto, dal ricorrente implicitamente evocato (l'art. 39, secondo comma, Ord. pen., che subordina l'esecuzione della sanzione disciplinare al rilascio di attestazione medica di compatibilità e a concomitante vigilanza sanitaria) riguarda la sola misura dell'esclusione dalle attività comuni. 4. L'ultima contestazione attiene al momento esecutivo della sanzione. Essa non è propriamente deducibile ai sensi dell'art. 69, comma 6, I!ett. a), Ord. pen., perché non tende all'annullamento della sanzione, quale conseguenza dell'insussistenza dell'illecito, dell'illegittimità della sanzione o di vizi di natura 3 procedurale (arg. ex art. 35-bis, comma 3, prima parte, Ord. pen.), quanto all'accertamento, ora per allora, di un'eventuale condotta abusiva dell'Amministrazione nella fase dell'applicazione concreta della sanzione. Un tale accertamento non può dirsi in sé estraneo al generale controllo di legalità intestato alla magistratura di sorveglianza, in base al combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ma non risulta al Collegio che la questione sia stata specificamente posta in sede di reclamo originario, operando, almeno in questo specifico procedimento, la relativa preclusione (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01.). 5. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL LV, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21602 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto il reclamo in materia disciplinare avanzato dal detenuto MA CA. Questi era stato sanzionato con due giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, in rapporto alla violazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 3) («volontario inadempimento di obblighi lavorativi») d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. pen.), per essersi rifiutato di svolgere, 1'8 maggio 2022, lavori urgenti di manutenzione dei servizi igienici dell'istituto, benché addetto al relativo servizio. Il Tribunale di sorveglianza riteneva che le censure svolte nel reclamo attenessero al merito della vicenda disciplinare, il cui riesame non era consentito, rilevando comunque che CA aveva sostanzialmente ammesso l'addebito dinanzi al Consiglio di disciplina e che, diversamente da quanto dedotto, la sanzione irrogata non era la più afflittiva tra quelle contemplate dal sistema. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o di norme da essa presupposte. Il ricorrente ribadisce, innanzi tutto, l'assunto secondo cui, essendo 1'8 maggio 2022 una domenica, egli non fosse tenuto contrattualmente a lavorare in giorno festivo. Il provvedimento disciplinare era dunque viziato in quanto adottato in violazione «delle regole civilistiche derivanti dal contratto di lavoro». Il vizio sarebbe di legittimità, e non di merito. In secondo luogo, il ricorrente opina che il fatto addebitato non fosse punibile con la sanzione irrogata, in ogni caso non adeguata alla gravità del fatto e alle sue condizioni fisiche e psichiche. Da ultimo, il ricorrente assume che la sanzione irrogata sia stata eseguita mediante il suo isolamento in camera di pernottamento e, quindi, secondo modalità illegittime. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Incensurabile appare infatti la decisione impugnata, lì dove essa ha ritenuto che l'ambito del controllo demandato al giudice di sorveglianza dovesse 2 essere limitato - a cospetto di sanzione disciplinare diversa dall'isolamento nelle ore d'aria aperta e dall'esclusione dalle attività in comune -- alle condizioni di esercizio del potere disciplinare, e agli aspetti formali e procedurali, restando inibita ogni valutazione sul merito della sanzione stessa e della condotta sottostante (da ultimo, Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605- 01), quale quella sollecitata dal detenuto attraverso la prima censura azionata. E' infatti indubbio che lo stabilire se CA fosse, o meno, tenuto contrattualmente a lavorare come richiestogli il giorno dell'addebito contestato (o anche se il lavoro comandato rientrasse tra le sue mansioni: profilo anch'esso originariamente contestato dal reclamante, seppure in questa sede non più coltivato) rappresenti un giudizio che attiene al merito della violazione. Un tale giudizio coinvolge, al più, l'interpretazione del contratto individuale di lavoro, che è questione di fatto (Sez. 3 civ., n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez. 5 civ., n. 14537 del 24/12/1999, Rv. 532517-01), estranea all'osservanza e alla corretta applicazione della norma, in sé considerata, che delinea la fattispecie disciplinare. 3. Rientrava, viceversa, nell'ambito della legalità della sanzione, scrutinabile ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), la contestazione di mancata corrispondenza tra illecito c.ontestato e tipo di sanzione che avrebbe potuto essere irrogata. Senonché la contestazione è manifestamente infondata. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente osservato, sia pure incidentalmente, che l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (prevista dall'art. 39, numero 3, Ord. pen.) non è la massima sanzione orclinamentale, invece rappresentata dall'esclusione dalle attività in comune (quella di cui al numero 5 del medesimo art. 39). Solo quest'ultima sarebbe risultata incompatibile, a norma dell'art. 77, comma 3, reg. es . Ord. pen., con l'illecito ritenuto a carico del detenuto. La contestazione ulteriore, concernente l'asserita inadeguatezza e sproporzione della misura punitiva applicata, sconfina nuovamente nel merito ed è preclusa. Il precetto, dal ricorrente implicitamente evocato (l'art. 39, secondo comma, Ord. pen., che subordina l'esecuzione della sanzione disciplinare al rilascio di attestazione medica di compatibilità e a concomitante vigilanza sanitaria) riguarda la sola misura dell'esclusione dalle attività comuni. 4. L'ultima contestazione attiene al momento esecutivo della sanzione. Essa non è propriamente deducibile ai sensi dell'art. 69, comma 6, I!ett. a), Ord. pen., perché non tende all'annullamento della sanzione, quale conseguenza dell'insussistenza dell'illecito, dell'illegittimità della sanzione o di vizi di natura 3 procedurale (arg. ex art. 35-bis, comma 3, prima parte, Ord. pen.), quanto all'accertamento, ora per allora, di un'eventuale condotta abusiva dell'Amministrazione nella fase dell'applicazione concreta della sanzione. Un tale accertamento non può dirsi in sé estraneo al generale controllo di legalità intestato alla magistratura di sorveglianza, in base al combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ma non risulta al Collegio che la questione sia stata specificamente posta in sede di reclamo originario, operando, almeno in questo specifico procedimento, la relativa preclusione (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01.). 5. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024