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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 30/01/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1371/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6964/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G. Matteotti N. 38 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1495 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1218 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 975/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE INSISTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 1495, emesso il 17.11.2023 e notificato il 03.01.2025 per annualità 2019 e l'Avviso di Accertamento TASI n. 1218, emesso il 21.11.2023 e notificato l'08.01.2025.
Con un articolato motivo di ricorso ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Nettuno dando atto di un ripensamento circa il riconoscimento delle agevolazioni richieste e che nelle more era stato disposto l'annullamento degli atti gravati.
Concludeva per la cessazione della materia del contendere, a cui la parte non poneva opposizione.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla costituzione del Comune è stato disposto l'annullamento degli atti con provvedimento n.82508 e prot. 82512 del 18.12.2025.
L'impugnazione concerneva il mancato riconoscimento delle agevolazioni per la prima casa che il
Comune dopo avere verificato la documentazione attestante il consumo di elettricità e la condivisione dello stato di famiglia con i figli, ha invece ritenuto di potere riconoscere, con annullamento dell'atto.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il Comune con il primo atto utile ha provveduto all'annullamento e consequenziale riconoscimento del diritto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate
Roma li 28 gennaio 2026 Il giudice est. (Olga Pirone)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PIRONE OLGA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6964/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno - Viale G. Matteotti N. 38 00048 Nettuno RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1495 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1218 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 975/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
IL DIFENSORE DI PARTE RICORRENTE INSISTE PER LA CONDANNA ALLE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 1495, emesso il 17.11.2023 e notificato il 03.01.2025 per annualità 2019 e l'Avviso di Accertamento TASI n. 1218, emesso il 21.11.2023 e notificato l'08.01.2025.
Con un articolato motivo di ricorso ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il Comune di Nettuno dando atto di un ripensamento circa il riconoscimento delle agevolazioni richieste e che nelle more era stato disposto l'annullamento degli atti gravati.
Concludeva per la cessazione della materia del contendere, a cui la parte non poneva opposizione.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva decisa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla costituzione del Comune è stato disposto l'annullamento degli atti con provvedimento n.82508 e prot. 82512 del 18.12.2025.
L'impugnazione concerneva il mancato riconoscimento delle agevolazioni per la prima casa che il
Comune dopo avere verificato la documentazione attestante il consumo di elettricità e la condivisione dello stato di famiglia con i figli, ha invece ritenuto di potere riconoscere, con annullamento dell'atto.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto che il Comune con il primo atto utile ha provveduto all'annullamento e consequenziale riconoscimento del diritto.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica Dichiara cessata la materia del contendere Spese compensate
Roma li 28 gennaio 2026 Il giudice est. (Olga Pirone)