Art. 5.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall' articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , e dall' articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586 . Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina applicando alla corrispondente pensione diretta i criteri stabiliti dall' articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , e dall' articolo 2 della legge 18 novembre 1975, n. 586 . Peraltro, gli importi di L. 195.000 e L. 156.000, previsti dall'ultima disposizione citata, sono adeguati a quelli contemplati dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , per le altre casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.