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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, RE
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2817/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000054920002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6778/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 15768\24, ha accolto il ricorso di Resistente_1 s.p.a. in liquidazione avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe, relativo a imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo meglio indicato in atti.
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito il contribuente.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio concerne la tassazione del decreto ingiuntivo n 5492\21 del Tribunale di Napoli, che ha ingiunto a Società_1 s.r.l. il pagamento, in favore del ricorrente Resistente_1 s.r.l. , di euro 2017,38, oltre interessi, per il mancato pagamento delle fatture e assegni richiamati (fornitura caffè) ; il giudice civile non ha però accolto il ricorso per decreto ingiuntivo quanto all'importo di euro 5337,62, riferito alla penale prevista dal contratto di “acquisto e sponsorizzazione” inter partes, perché tale istanza implicava accertamenti non compatibili con il rito sommario.
La tassazione è stata però estesa anche alla richiesta di condanna conseguente all'avveramento della clausola penale, per l'importo di (ulteriori) euro 1879,00.
La Corte di primo grado ha ritenuto dirimente il rilievo che l'avviso di liquidazione aveva tenuto conto della clausola penale pur se-in realtà- il tribunale di Napoli non aveva adottato alcuna decisione al riguardo.
L'Ufficio, con l'appello, deduce la violazione dell'art. 21 TU imposte di registro, d.p.r. 131\86, alla stregua del quale la tassa era dovuto per ogni atto enunciato, compresa quindi la clausola penale.
Di contro, deve subito rimarcarsi che l'appello (peraltro formulato in termini opachi) non si confronta (con evidenti ricadute in punto di ammissibilità) con la pur chiara motivazione di prime cure, che ha ritenuto dirimente il rilievo che il decreto ingiuntivo (l'atto della cui sottoposizione a imposta di registro si tratta) non aveva accolto il ricorso proprio con riferimento alla clausola penale, non certo “avverata” (tanto almeno non
è stato accertato da alcuna autorità giudiziaria) e rimasta quindi del tutto estranea alla pronuncia.
Vi è di più.
Nella specie, come correttamente osservato dall'appellato, trova applicazione l'art. 21 , cpv , d.p.r. 131\86
(ratione temporis applicabile): “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Non può revocarsi in dubbio che la clausola penale abbia carattere accessorio rispetto al contratto che la prevede. In tal senso la giurisprudenza di legittimità; v. (con riferimento alla locazione) ., Cass. 7 novembre 2023 n.
30983 : “ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
Da qui il rigetto dell'appello.
Non vi è appello incidentale (l'appellato si limita a contestare la legittimità dell'atto di liquidazione nel suo complesso, senza articolare, anche in questo grado, alcuna richiesta specifica al riguardo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 490,00 oltre accessori
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, RE
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2817/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001DI0000054920002 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6778/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 15768\24, ha accolto il ricorso di Resistente_1 s.p.a. in liquidazione avverso l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe, relativo a imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo meglio indicato in atti.
L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito il contribuente.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio concerne la tassazione del decreto ingiuntivo n 5492\21 del Tribunale di Napoli, che ha ingiunto a Società_1 s.r.l. il pagamento, in favore del ricorrente Resistente_1 s.r.l. , di euro 2017,38, oltre interessi, per il mancato pagamento delle fatture e assegni richiamati (fornitura caffè) ; il giudice civile non ha però accolto il ricorso per decreto ingiuntivo quanto all'importo di euro 5337,62, riferito alla penale prevista dal contratto di “acquisto e sponsorizzazione” inter partes, perché tale istanza implicava accertamenti non compatibili con il rito sommario.
La tassazione è stata però estesa anche alla richiesta di condanna conseguente all'avveramento della clausola penale, per l'importo di (ulteriori) euro 1879,00.
La Corte di primo grado ha ritenuto dirimente il rilievo che l'avviso di liquidazione aveva tenuto conto della clausola penale pur se-in realtà- il tribunale di Napoli non aveva adottato alcuna decisione al riguardo.
L'Ufficio, con l'appello, deduce la violazione dell'art. 21 TU imposte di registro, d.p.r. 131\86, alla stregua del quale la tassa era dovuto per ogni atto enunciato, compresa quindi la clausola penale.
Di contro, deve subito rimarcarsi che l'appello (peraltro formulato in termini opachi) non si confronta (con evidenti ricadute in punto di ammissibilità) con la pur chiara motivazione di prime cure, che ha ritenuto dirimente il rilievo che il decreto ingiuntivo (l'atto della cui sottoposizione a imposta di registro si tratta) non aveva accolto il ricorso proprio con riferimento alla clausola penale, non certo “avverata” (tanto almeno non
è stato accertato da alcuna autorità giudiziaria) e rimasta quindi del tutto estranea alla pronuncia.
Vi è di più.
Nella specie, come correttamente osservato dall'appellato, trova applicazione l'art. 21 , cpv , d.p.r. 131\86
(ratione temporis applicabile): “Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Non può revocarsi in dubbio che la clausola penale abbia carattere accessorio rispetto al contratto che la prevede. In tal senso la giurisprudenza di legittimità; v. (con riferimento alla locazione) ., Cass. 7 novembre 2023 n.
30983 : “ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
Da qui il rigetto dell'appello.
Non vi è appello incidentale (l'appellato si limita a contestare la legittimità dell'atto di liquidazione nel suo complesso, senza articolare, anche in questo grado, alcuna richiesta specifica al riguardo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 490,00 oltre accessori