Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 992
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21 TU imposte di registro, d.p.r. 131/86

    La Corte ha ritenuto che l'appello non si confrontasse con la motivazione di primo grado, la quale aveva basato la decisione sul fatto che il decreto ingiuntivo non aveva accolto la richiesta relativa alla clausola penale. Inoltre, ha applicato l'art. 21, comma 2, del d.p.r. 131/86, secondo cui l'imposta si applica come se l'atto contenesse solo la disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, e che la clausola penale ha carattere accessorio rispetto al contratto principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 992
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 992
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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