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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 16072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16072 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - CE EN AE DI UR RI CA ZO CA US SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di Termini Imerese udita la relazione del Consigliere RI Greca Zoncu lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino che chiedeva dicharsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale di Termini Imerese, in qualità di giudice dell’esecuzione, a seguito di annullamento di precedente ordinanza emessa de plano dal medesimo Tribunale, ed avente ad oggetto la correzione delle generalità dell’ istante IA RI, che aveva chiesto la rescissione del giudicato inerente la sentenza emessa dal medesimo Tribunale n. 310/2021 definitiva il 14.06.2023 sul presupposto della diversa identità fra la istante e la condannata, emetteva ulteriore ordinanza, in esito a procedimento celebrato in camera di consiglio, ordinando la correzione delle generalità dell’imputata contenute nella predetta sentenza da IA RI a IA RI RI.
2. Il giudice dell’esecuzione procedeva ad accertamenti presso il servizio anagrafe e verificava come vi fosse perfetta identità fra IA RI RI e IA RI, atteso che la medesima aveva fatto istanza per mutare il proprio nome da RI RI e RI;
l’iter amministrativo si concludeva e, pertanto, la istante otteneva il mutamento di nome. Il Tribunale richiamava ulteriori dati a conferma dell’assoluta identità della istante rispetto alla condannata : IA RI, già RI, aveva contratto matrimonio con TI IA e il suo nucleo familiare era composto anche dal figlio, TI GI IO. Il reato per il quale la IA ha riportato la condanna del cui giudicato chiede la rescissione sono le lesioni in danno del figlio, TI GI IO, il quale nello sporgere querela nei confronti della madre la indicava come IA RI RI. Tali elementi deponevano, secondo il giudice dell’esecuzione, per la accertata identità fra IA RI e IA RI RI, e dunque fra la istante e la persona condannata con la sent. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16072 Anno 2025 Presidente: SI VI Relatore: ZO RI CA Data Udienza: 28/03/2025 310/2021; veniva pertanto respinta l’istanza di rescissione del giudicato, nonché di sospensione dell’esecutività del SIEP e veniva semplicemente disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nelle generalità della sentenza. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la condannata tramite il difensore di fiducia lamentando violazione di norma processuale stabilità a pena di nullità, segnatamente dell’art. 179 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta un vulnus al diritto di difesa in quanto l’allora imputata nel corso del giudizio non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa con riferimento agli atti processuali formatisi e indirizzati a IA RI RI. Tutto il processo si è svolto con la indicazione delle generalità dell’imputata come IA RI RI, nonostante fosse presente IA RI e ciononostante non fossero state corrette le generalità. Quindi l’imputata, ritenendo che il processo si stesse svolgendo nei confronti di altro soggetto si è disinteressata della difesa;
per tali ragioni il ricorrente riteneva che l’errore commesso da chi non aveva correttamente indicato le generalità dell’imputata non potesse riverberarsi sulla istante che si ritrova condannata in via definitiva. 3. Il sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino deposita conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito. (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091 - 01) In caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale. (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, dep. 2013, Dagrada, Rv. 254772 - 01) A fronte degli accertamenti disposti presso l’ufficio anagrafe, il tribunale si è attenuto ai principi sopra espressi, avendo verificato l’assoluta identità fra la istante RI IA e RI RI IA e ha correttamente proceduto non già alla rescissione del giudicato, bensì alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza e relativo al nome dell’imputata. Il provvedimento dell’Ufficio Anagrafe, peraltro adito dalla stessa RI RI IA che chiedeva la modifica del nome, fa chiarezza circa quanto accaduto e consente, come ritento dal giudice dell’esecuzione, di affermare che RI RI IA e RI IA sono la medesima persona. Il coniuge e il figlio sono i medesimi, del resto il reato del quale la IA è stata ritenuta responsabile sono lesioni in danno del figlio, che è il figlio di IA RI. Date queste premesse non è individuabile alcun vulnus al diritto di difesa. L’imputata presente al processo era RI IA alias RI RI IA, che è il nome con il quale la donna è stata condannata. La ricorrente per sua stessa ammissione era presente all’udienza, ha declinato le sue generalità ed era certamente lei il soggetto fisicamente individuato come imputata in quel processo. Conseguentemente, l’imputata ha potuto esercitare tutte la facoltà e i diritti difensivi, soprattutto perchè era perfettamente a conoscenza che il processo si stava svolgendo nei suoi confronti, per 2 quanto le sue generalità fossero declinate ante modifica dell’Anagrafe, peraltro modifica dalla stessa istante richiesta. Né la lamentata circostanza che il processo si sia svolto nei confronti dell’istante - identificata con le generalità non corrette - senza che il giudice procedente disponesse fin da subito la correzione dell’errore materiale, può essere ritenuta avere inficiato in qualche maniera il diritto di difesa della imputata che, come detto, pur presente al processo, ha scelto di disinteressarsi della propria difesa e del procedimento, pur essendo perfettamente consapevole di essere l’imputata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 da versarsi alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2025. Il Presidente VI SI
2. Il giudice dell’esecuzione procedeva ad accertamenti presso il servizio anagrafe e verificava come vi fosse perfetta identità fra IA RI RI e IA RI, atteso che la medesima aveva fatto istanza per mutare il proprio nome da RI RI e RI;
l’iter amministrativo si concludeva e, pertanto, la istante otteneva il mutamento di nome. Il Tribunale richiamava ulteriori dati a conferma dell’assoluta identità della istante rispetto alla condannata : IA RI, già RI, aveva contratto matrimonio con TI IA e il suo nucleo familiare era composto anche dal figlio, TI GI IO. Il reato per il quale la IA ha riportato la condanna del cui giudicato chiede la rescissione sono le lesioni in danno del figlio, TI GI IO, il quale nello sporgere querela nei confronti della madre la indicava come IA RI RI. Tali elementi deponevano, secondo il giudice dell’esecuzione, per la accertata identità fra IA RI e IA RI RI, e dunque fra la istante e la persona condannata con la sent. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16072 Anno 2025 Presidente: SI VI Relatore: ZO RI CA Data Udienza: 28/03/2025 310/2021; veniva pertanto respinta l’istanza di rescissione del giudicato, nonché di sospensione dell’esecutività del SIEP e veniva semplicemente disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nelle generalità della sentenza. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la condannata tramite il difensore di fiducia lamentando violazione di norma processuale stabilità a pena di nullità, segnatamente dell’art. 179 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta un vulnus al diritto di difesa in quanto l’allora imputata nel corso del giudizio non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa con riferimento agli atti processuali formatisi e indirizzati a IA RI RI. Tutto il processo si è svolto con la indicazione delle generalità dell’imputata come IA RI RI, nonostante fosse presente IA RI e ciononostante non fossero state corrette le generalità. Quindi l’imputata, ritenendo che il processo si stesse svolgendo nei confronti di altro soggetto si è disinteressata della difesa;
per tali ragioni il ricorrente riteneva che l’errore commesso da chi non aveva correttamente indicato le generalità dell’imputata non potesse riverberarsi sulla istante che si ritrova condannata in via definitiva. 3. Il sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino deposita conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito. (Sez. 1, n. 14046 del 22/09/2014, dep. 2015, Liguoro, Rv. 263091 - 01) In caso di attribuzione all'imputato di generalità erronee, per incertezza nella sua individuazione anagrafica, è possibile procedere alla rettifica mediante la procedura di correzione dell'errore materiale. (Sez. 2, n. 3396 del 16/11/2012, dep. 2013, Dagrada, Rv. 254772 - 01) A fronte degli accertamenti disposti presso l’ufficio anagrafe, il tribunale si è attenuto ai principi sopra espressi, avendo verificato l’assoluta identità fra la istante RI IA e RI RI IA e ha correttamente proceduto non già alla rescissione del giudicato, bensì alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza e relativo al nome dell’imputata. Il provvedimento dell’Ufficio Anagrafe, peraltro adito dalla stessa RI RI IA che chiedeva la modifica del nome, fa chiarezza circa quanto accaduto e consente, come ritento dal giudice dell’esecuzione, di affermare che RI RI IA e RI IA sono la medesima persona. Il coniuge e il figlio sono i medesimi, del resto il reato del quale la IA è stata ritenuta responsabile sono lesioni in danno del figlio, che è il figlio di IA RI. Date queste premesse non è individuabile alcun vulnus al diritto di difesa. L’imputata presente al processo era RI IA alias RI RI IA, che è il nome con il quale la donna è stata condannata. La ricorrente per sua stessa ammissione era presente all’udienza, ha declinato le sue generalità ed era certamente lei il soggetto fisicamente individuato come imputata in quel processo. Conseguentemente, l’imputata ha potuto esercitare tutte la facoltà e i diritti difensivi, soprattutto perchè era perfettamente a conoscenza che il processo si stava svolgendo nei suoi confronti, per 2 quanto le sue generalità fossero declinate ante modifica dell’Anagrafe, peraltro modifica dalla stessa istante richiesta. Né la lamentata circostanza che il processo si sia svolto nei confronti dell’istante - identificata con le generalità non corrette - senza che il giudice procedente disponesse fin da subito la correzione dell’errore materiale, può essere ritenuta avere inficiato in qualche maniera il diritto di difesa della imputata che, come detto, pur presente al processo, ha scelto di disinteressarsi della propria difesa e del procedimento, pur essendo perfettamente consapevole di essere l’imputata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 da versarsi alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2025. Il Presidente VI SI