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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19756/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ceci Beatrice Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA EN
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 23.05.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le risultanze della consulenza medica espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 e 13 della legge
118/1971 dalla data della domanda amministrativa (12.10.2022).
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2 Istruita mediante rinnovo della consulenza medica, all'udienza del 17 giugno
2025 la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di motivazione contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In particolare il Dott. ha rilevato che Persona_1 Parte_1
è affetto da: “Cardiopatia cronica ischemica in soggetto con esiti di pregresso infarto del miocardio in III classe NYHA, artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie in soggetto con esiti di artrodesi e decompressione midollare, tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente più accentuata a dx, sindrome ansioso depressiva” e che lo stesso è da ritenere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 85% (ottantacinque per cento), avuto riguardo del calcolo riduzionistico previsto dalle tabelle di legge di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della
Sanità - 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non risultano pertanto i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Per quanto invece riguarda l'assegno, il riconoscimento deve essere effettuato dalla data della domanda amministrativa conformemente alle risultanze di entrambe le perizie espletate nella fase di ATP e nella presente fase.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Il ricorso può pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra spiegati con l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 13 legge 118/1971.
2 La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per ½ delle spese di lite, mentre l' CP_2
deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, del residuo ½
che si liquida in dispositivo. Con distrazione in favore del procuratore Avv. Ceci
dichiaratasi antistataria.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19756/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 -in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno Parte_1
ex art. 13 legge 118/1971 a far data dal 12.10.2022;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1985,00, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19756/2024 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ceci Beatrice Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA EN
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 23.05.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso le risultanze della consulenza medica espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, chiedendo il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 e 13 della legge
118/1971 dalla data della domanda amministrativa (12.10.2022).
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2 Istruita mediante rinnovo della consulenza medica, all'udienza del 17 giugno
2025 la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di motivazione contestuale.
II. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In particolare il Dott. ha rilevato che Persona_1 Parte_1
è affetto da: “Cardiopatia cronica ischemica in soggetto con esiti di pregresso infarto del miocardio in III classe NYHA, artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie in soggetto con esiti di artrodesi e decompressione midollare, tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente più accentuata a dx, sindrome ansioso depressiva” e che lo stesso è da ritenere invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 85% (ottantacinque per cento), avuto riguardo del calcolo riduzionistico previsto dalle tabelle di legge di cui al Decreto Ministeriale - Ministero della
Sanità - 5 febbraio 1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non risultano pertanto i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Per quanto invece riguarda l'assegno, il riconoscimento deve essere effettuato dalla data della domanda amministrativa conformemente alle risultanze di entrambe le perizie espletate nella fase di ATP e nella presente fase.
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Il ricorso può pertanto trovare accoglimento nei limiti sopra spiegati con l'accertamento e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 13 legge 118/1971.
2 La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, per disporre la compensazione per ½ delle spese di lite, mentre l' CP_2
deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, del residuo ½
che si liquida in dispositivo. Con distrazione in favore del procuratore Avv. Ceci
dichiaratasi antistataria.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19756/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 -in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno Parte_1
ex art. 13 legge 118/1971 a far data dal 12.10.2022;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 1985,00, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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