Art. 9. (Controllo sui bilanci). 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive. 2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.
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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 16/11/2016, n. 11449Provvedimento: […] Il problema è che nessuno degli atti impugnati appare rivestire una valenza provvedimentale e/o definitiva, ponendosi quali atti endoprocedimentali nel complesso procedimento di approvazione del bilancio di previsione 2016 dell'Istituto, approvato dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza con deliberazione n. 1 del 16 febbraio 2016 e trasmesso per le osservazioni di cui all'art. 9 della legge n. 88 del 1989 al Ministero vigilante del Lavoro e a quello dell'Economia e Finanze.Leggi di più...
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