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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in San Lucido (Cs) alla via Regina Elena n. 74 presso lo studio dell'avv. Luigina Aloise, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 12.09.2023; attore
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. , ed Controparte_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliata alla via B. Telesio n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Salvatore
Chianello, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 7.02.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12.09.2023, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
il 19.05.2012 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al Controparte_2
n. 22, parte II, serie A, anno 2012), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della
1 domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione definita con il decreto di omologa emesso il 25.11.2021, con cui sono state ratificate le condizioni concordate dalle parti in corso di causa (prevedenti, in particolare, il versamento in favore della moglie della somma mensile di euro 300,00, a titolo di mantenimento, e di quella di euro 200,00, a titolo di spese per il canone di locazione che avrebbe dovuto pagare per la casa ove andare ad abitare, in quanto egli avrebbe continuato a vivere nella casa coniugale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat); tuttavia, successivamente alla separazione, le condizioni economiche dei coniugi hanno subito una significativa variazione, in melius per e in peius per lui;
Controparte_1 infatti, dal mese di gennaio 2022, la moglie ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza pari alla somma mensile di euro 780,00, di cui euro 280,00 per il canone di locazione della casa sita in alla Salita IV Maggio n.16, ove abita;
inoltre, la stessa è stata assunta da una CP_2
Cooperativa Sociale di Paola e, nel periodo primaverile/estivo, lavora come cameriera presso una pizzeria del luogo;
invece, le sue buste paga, quale dipendente della società Medtec s.r.l., si sono drasticamente ridotte. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola
(CS) tra il Sig. e la Sig.ra in data 19/05/2021, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di , alla Parte 2 Serie A, N. 22; CP_2
2) il Sig. non corrisponderà nulla alla Sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile;
3) la Sig.ra non corrisponderà nulla al Sig. Controparte_1
a titolo di assegno divorzile;
4) la casa coniugale sita in Paola (CS), alla Parte_1
Via del Carmelo n.4, continuerà ad essere abitata soltanto dal Sig. . Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 C.p.c.”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 18.09.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 4.12.2023. La stessa, pur non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'attore, ha impugnato e contestato quanto da lui dedotto. In particolare, ha rilevato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti, anche violenti per un uso smoderato di alcool, tenuti da , Parte_1 il quale ha gravemente e ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio;
in fase di separazione, è stata convinta a trovare un accordo con il coniuge sul presupposto che sarebbe stata da lui sostenuta economicamente;
tuttavia, dopo i primi mesi, il marito non le ha più versato l'assegno di mantenimento, mettendola in grave difficoltà. Quindi, ha Controparte_1 chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e “confermare i
2 provvedimenti di cui alla separazione, assegnando alla convenuta assegno divorzile di € 500.00 mensili”.
Tenuta in data 4.12.2023 l'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis.21 c.p.c., con ordinanza emessa il 12.12.2023 sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..
In particolare, con riguardo ai provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dal primo comma di detta norma, nulla disponendo in ordine all'assegnazione della casa coniugale (stante l'assenza di figli), è stato revocato il mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi in favore di nonchè, relativamente alle istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata Controparte_1 CP_ disposta la trasmissione da parte dell' sede di , di riscontri documentali in ordine alla CP_2 percezione da parte della convenuta di somme a titolo di reddito di cittadinanza, specificando la data iniziale e finale (se venuta meno) dell'erogazione di tale sussidio e i relativi importi.
Acquisita detta documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'1.12.2025 per la rimessione in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., con l'assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. Sostituita detta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 9.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898.
Risulta, infatti, che, con decreto di omologa emesso il 25.11.2021, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3,
n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Invece, va disattesa la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
Come noto, il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita
3 goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite dell'11.07.2018 n.
18287; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del 23.04.2019 n. 11178 e ancora, di recente,
Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, e Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n.
29920, con cui è stato precisato che “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria
l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione
4 del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n.
10782).
Tanto premesso, la convenuta non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da lei invocato.
Invero, per quanto attiene alla condizione economico-patrimoniale delle parti, risulta dagli atti di causa (compreso quanto dichiarato dai coniugi all'udienza di comparizione del 4.12.2023), che
, assunto presso la Medtec s.r.l., percepisce una somma mensile netta di circa Parte_1 CP_ euro 1.100,00 (erogata dal 4.05.2020 dall' essendo in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria a zero ore, come indicato nella dichiarazione di detta società del 23.06.2025 depositata in atti) ed è intestatario di un conto corrente postale avente, alla data del 31.12.2022, un saldo pari ad euro 1.919,56. Invece, percettrice del beneficio di Controparte_1
Supporto Formazione e Lavoro pari alla somma mensile di euro 350,00 e, prima ancora (ovvero dal marzo 2022 al luglio 2023), del reddito di cittadinanza (come risulta dalla documentazione CP_ trasmessa dall' il 13.11.2024), non ha una stabile occupazione lavorativa e, a fronte del tirocinio di inclusione sociale svolto presso il Comune di sino al 31.08.2024 (come indicato CP_2 nella nota prot. n. 6316 del 10.04.2024 del medesimo ente depositata in atti), svolge lavori occasionali, in particolare come cameriera.
Ebbene, pur a fronte di una disparità della condizione reddituale dei coniugi (essendo entrambi privi di beni immobili), alcunché è stato dimostrato (e, prima ancora, allegato) dalla convenuta
(avente solo 37 anni di età e pienamente abile al lavoro) in ordine all'impossidenza da parte della stessa di adeguati mezzi di sostentamento e, comunque, ad un'eventuale impossibilità di procurarseli (anche sfruttando a pieno la propria capacità lavorativa) per ragioni oggettive;
così come, nulla è stato provato (e, ancor prima, allegato) in ordine al fatto che detta sperequazione reddituale sia conseguita a decisioni comuni dei coniugi in conseguenza delle quali la convenuta abbia sacrificato proprie concrete e reali prospettive di crescita professionale e/o opportunità di lavoro, così contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Tanto, ancor più se si considera che il riconoscimento dell'assegno divorzile è, in ogni caso, subordinato ai criteri dell'autodeterminazione ed autoresponsabilità economica del richiedente, sicché assumono rilievo non solo le condizioni economiche dei coniugi, ma anche le effettive potenzialità professionali e reddituali dell'istante, che è tenuto ad attivarsi per garantirsi un sostentamento autonomo, non potendo adottare un atteggiamento passivo e attendista a scapito dell'altro coniuge (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I n. 10035/2025, secondo cui
“L'assegno di divorzio, che ha natura sia assistenziale che perequativo-compensativa derivante dal principio costituzionale di solidarietà, presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli. Tale valutazione deve essere effettuata mediante un'analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo fornito alla conduzione della vita familiare, alla formazione
5 del patrimonio comune e personale, nonché della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Il riconoscimento dell'assegno è subordinato al principio di autodeterminazione e autoresponsabilità, per cui assumono rilevanza le potenzialità professionali e reddituali del richiedente, che è chiamato a valorizzarle attraverso una condotta attiva e non meramente attendista. Non è sufficiente la mera disparità economica tra i coniugi, dovendo invece sussistere una effettiva impossibilità di autonomo sostentamento per ragioni oggettive. L'assegno deve essere negato quando l'ex coniuge richiedente disponga di mezzi adeguati o di concrete possibilità di procurarseli, non potendo rilevare il mero contegno passivo di chi si limiti ad attendere opportunità lavorative riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”). Dunque, le anzidette lacune probatori (e, prima ancora, assertive) non possono che comportare il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
In ultimo, nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della convenuta alla loro rifusione in favore dell'attore (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022) con diminuzione del 50% per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. In particolare, posto il valore indeterminabile della vertenza, si ritiene opportuno, considerato l'oggetto del contendere e la sua bassa complessità, applicare i parametri relativi allo scaglione di valore sino ad euro 26.000,00, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1022/2023, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_2
19.05.2012 tra i coniugi e (trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 stato civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2012);
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
- nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
6 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori CP_2 incombenze di legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.485,00, di cui euro 98,00 per esborsi ed euro
3.387,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Cap ed Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Aloise
Luigina per dichiarato anticipo.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in San Lucido (Cs) alla via Regina Elena n. 74 presso lo studio dell'avv. Luigina Aloise, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 12.09.2023; attore
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. , ed Controparte_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliata alla via B. Telesio n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Salvatore
Chianello, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 7.02.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12.09.2023, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
il 19.05.2012 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al Controparte_2
n. 22, parte II, serie A, anno 2012), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della
1 domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione definita con il decreto di omologa emesso il 25.11.2021, con cui sono state ratificate le condizioni concordate dalle parti in corso di causa (prevedenti, in particolare, il versamento in favore della moglie della somma mensile di euro 300,00, a titolo di mantenimento, e di quella di euro 200,00, a titolo di spese per il canone di locazione che avrebbe dovuto pagare per la casa ove andare ad abitare, in quanto egli avrebbe continuato a vivere nella casa coniugale, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat); tuttavia, successivamente alla separazione, le condizioni economiche dei coniugi hanno subito una significativa variazione, in melius per e in peius per lui;
Controparte_1 infatti, dal mese di gennaio 2022, la moglie ha cominciato a percepire il reddito di cittadinanza pari alla somma mensile di euro 780,00, di cui euro 280,00 per il canone di locazione della casa sita in alla Salita IV Maggio n.16, ove abita;
inoltre, la stessa è stata assunta da una CP_2
Cooperativa Sociale di Paola e, nel periodo primaverile/estivo, lavora come cameriera presso una pizzeria del luogo;
invece, le sue buste paga, quale dipendente della società Medtec s.r.l., si sono drasticamente ridotte. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola
(CS) tra il Sig. e la Sig.ra in data 19/05/2021, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di , alla Parte 2 Serie A, N. 22; CP_2
2) il Sig. non corrisponderà nulla alla Sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile;
3) la Sig.ra non corrisponderà nulla al Sig. Controparte_1
a titolo di assegno divorzile;
4) la casa coniugale sita in Paola (CS), alla Parte_1
Via del Carmelo n.4, continuerà ad essere abitata soltanto dal Sig. . Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre ex art. 93 C.p.c.”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 18.09.2023. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 4.12.2023. La stessa, pur non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'attore, ha impugnato e contestato quanto da lui dedotto. In particolare, ha rilevato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti, anche violenti per un uso smoderato di alcool, tenuti da , Parte_1 il quale ha gravemente e ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio;
in fase di separazione, è stata convinta a trovare un accordo con il coniuge sul presupposto che sarebbe stata da lui sostenuta economicamente;
tuttavia, dopo i primi mesi, il marito non le ha più versato l'assegno di mantenimento, mettendola in grave difficoltà. Quindi, ha Controparte_1 chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e “confermare i
2 provvedimenti di cui alla separazione, assegnando alla convenuta assegno divorzile di € 500.00 mensili”.
Tenuta in data 4.12.2023 l'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 473 bis.21 c.p.c., con ordinanza emessa il 12.12.2023 sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..
In particolare, con riguardo ai provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dal primo comma di detta norma, nulla disponendo in ordine all'assegnazione della casa coniugale (stante l'assenza di figli), è stato revocato il mantenimento previsto in sede di separazione dei coniugi in favore di nonchè, relativamente alle istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata Controparte_1 CP_ disposta la trasmissione da parte dell' sede di , di riscontri documentali in ordine alla CP_2 percezione da parte della convenuta di somme a titolo di reddito di cittadinanza, specificando la data iniziale e finale (se venuta meno) dell'erogazione di tale sussidio e i relativi importi.
Acquisita detta documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'1.12.2025 per la rimessione in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c., con l'assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. Sostituita detta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 9.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898.
Risulta, infatti, che, con decreto di omologa emesso il 25.11.2021, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3,
n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Invece, va disattesa la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
Come noto, il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è soggetto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987. In particolare, nel richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 (confermata dai successivi arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema), va evidenziato che con tale pronuncia, nel riconoscere la natura non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, è stato chiarito che tale assegno non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita
3 goduto dai coniugi in costanza del matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno dei coniugi, su accordo degli stessi. E' stato, infatti, rilevato che
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. la citata sentenza della Cassazione civile Sezioni Unite dell'11.07.2018 n.
18287; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 28.02.2019 n. 5975, Cass. civ. sez. VI del 21.06.2019 n. 16796, Cass. civ. sez. I del 23.04.2019 n. 11178 e ancora, di recente,
Cass. civ. sez. VI del 23.09.2022 n. 27948, secondo cui “Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve tenere conto sia dell'impossibilità per l'ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa, sia del contributo apportato dallo stesso alla costruzione del patrimonio familiare e dell'altro coniuge, valutando in particolare l'incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali”, e Cass. civ. sez. VI del 13.10.2022 n.
29920, con cui è stato precisato che “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria
l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera”). Dunque, in altri termini, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale (come affermato in passato in ambito giurisprudenziale), ma principalmente quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche delle parti nei casi in cui vi sia la prova (di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto azionato) che la sperequazione reddituale in essere al momento del divorzio sia stata direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi per effetto delle quali uno abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali (precise e concrete) per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in tal modo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione
4 del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 17.04.2019 n.
10782).
Tanto premesso, la convenuta non ha offerto congrua prova dell'effettiva ricorrenza dei presupposti sottesi al riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da lei invocato.
Invero, per quanto attiene alla condizione economico-patrimoniale delle parti, risulta dagli atti di causa (compreso quanto dichiarato dai coniugi all'udienza di comparizione del 4.12.2023), che
, assunto presso la Medtec s.r.l., percepisce una somma mensile netta di circa Parte_1 CP_ euro 1.100,00 (erogata dal 4.05.2020 dall' essendo in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria a zero ore, come indicato nella dichiarazione di detta società del 23.06.2025 depositata in atti) ed è intestatario di un conto corrente postale avente, alla data del 31.12.2022, un saldo pari ad euro 1.919,56. Invece, percettrice del beneficio di Controparte_1
Supporto Formazione e Lavoro pari alla somma mensile di euro 350,00 e, prima ancora (ovvero dal marzo 2022 al luglio 2023), del reddito di cittadinanza (come risulta dalla documentazione CP_ trasmessa dall' il 13.11.2024), non ha una stabile occupazione lavorativa e, a fronte del tirocinio di inclusione sociale svolto presso il Comune di sino al 31.08.2024 (come indicato CP_2 nella nota prot. n. 6316 del 10.04.2024 del medesimo ente depositata in atti), svolge lavori occasionali, in particolare come cameriera.
Ebbene, pur a fronte di una disparità della condizione reddituale dei coniugi (essendo entrambi privi di beni immobili), alcunché è stato dimostrato (e, prima ancora, allegato) dalla convenuta
(avente solo 37 anni di età e pienamente abile al lavoro) in ordine all'impossidenza da parte della stessa di adeguati mezzi di sostentamento e, comunque, ad un'eventuale impossibilità di procurarseli (anche sfruttando a pieno la propria capacità lavorativa) per ragioni oggettive;
così come, nulla è stato provato (e, ancor prima, allegato) in ordine al fatto che detta sperequazione reddituale sia conseguita a decisioni comuni dei coniugi in conseguenza delle quali la convenuta abbia sacrificato proprie concrete e reali prospettive di crescita professionale e/o opportunità di lavoro, così contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Tanto, ancor più se si considera che il riconoscimento dell'assegno divorzile è, in ogni caso, subordinato ai criteri dell'autodeterminazione ed autoresponsabilità economica del richiedente, sicché assumono rilievo non solo le condizioni economiche dei coniugi, ma anche le effettive potenzialità professionali e reddituali dell'istante, che è tenuto ad attivarsi per garantirsi un sostentamento autonomo, non potendo adottare un atteggiamento passivo e attendista a scapito dell'altro coniuge (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. I n. 10035/2025, secondo cui
“L'assegno di divorzio, che ha natura sia assistenziale che perequativo-compensativa derivante dal principio costituzionale di solidarietà, presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità oggettiva di procurarseli. Tale valutazione deve essere effettuata mediante un'analisi comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo fornito alla conduzione della vita familiare, alla formazione
5 del patrimonio comune e personale, nonché della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. Il riconoscimento dell'assegno è subordinato al principio di autodeterminazione e autoresponsabilità, per cui assumono rilevanza le potenzialità professionali e reddituali del richiedente, che è chiamato a valorizzarle attraverso una condotta attiva e non meramente attendista. Non è sufficiente la mera disparità economica tra i coniugi, dovendo invece sussistere una effettiva impossibilità di autonomo sostentamento per ragioni oggettive. L'assegno deve essere negato quando l'ex coniuge richiedente disponga di mezzi adeguati o di concrete possibilità di procurarseli, non potendo rilevare il mero contegno passivo di chi si limiti ad attendere opportunità lavorative riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale”). Dunque, le anzidette lacune probatori (e, prima ancora, assertive) non possono che comportare il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta.
In ultimo, nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del 4.10.2018 n. 24254, secondo cui “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della convenuta alla loro rifusione in favore dell'attore (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022) con diminuzione del 50% per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. In particolare, posto il valore indeterminabile della vertenza, si ritiene opportuno, considerato l'oggetto del contendere e la sua bassa complessità, applicare i parametri relativi allo scaglione di valore sino ad euro 26.000,00, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del citato decreto n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1022/2023, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CP_2
19.05.2012 tra i coniugi e (trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 stato civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2012);
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
- nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
6 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori CP_2 incombenze di legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.485,00, di cui euro 98,00 per esborsi ed euro
3.387,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Cap ed Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Aloise
Luigina per dichiarato anticipo.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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