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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9890 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NN IA
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31440/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Liquidatore Parte_1 P.IVA_1
Dott. (C.F. ) elettivamente domiciliato in AN, presso Parte_2 C.F._1
lo studio dell'Avv. Cinzia Maggioli, Via Oristano n.10 dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
C.F. ; P.IVA ), con sede legale in 20121 AN , ONroparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Piazza Filippo Meda n. 4, rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Stefano Gimmi FOLESANI (C.F. ) CodiceFiscale_2
del Foro di AN ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in 20122
AN (MI), Via San Senatore n. 10.
CONVENUTO
CONTRO
pagina 1 di 26 (C.F., P.IVA ), con sede legale in 20159 ONroparte_2 P.IVA_4
AN (MI), Via Valtellina n.15/17, non in proprio ma in qualità di Procuratrice speciale di
C.F. e P.IVA ) e di (C.F. e ONroparte_3 P.IVA_5 ONroparte_4 P.IVA_6
P IVA ) con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1, P.IVA_7
rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in AN, alla Via San Senatore n.10, presso lo studio dell'Avv.Stefano Gimmi FOLESANI.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno provvedimento, accertamento e declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare - in via principale, accertare e dichiarare il credito di nei confronti di ovvero Parte_1 ONroparte_1 [...]
e (qualificatisi come successori a titolo particolare di CP_4 ONroparte_5 CP_1
per effetto della risoluzione del contratto di leasing n. 00636549/001 e per l'effetto
[...]
condannare ovvero e (qualificatisi come ONroparte_1 ONroparte_4 ONroparte_5
successori a titolo particolare di al pagamento della somma di euro ONroparte_1
671.645,43 ovvero della eventuale diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
- in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte di ovvero di ONroparte_1
(qualificatosi come successore a titolo particolare di e ONroparte_4 ONroparte_1 per l'effetto condannare ovvero ONroparte_1 ONroparte_6
(qualificatisi come successori a titolo particolare di al pagamento del ONroparte_1
differenziale tra il valore del bene dalla medesima individuato tramite la perizia di stima e il residuo valore del credito;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che Parte_1
nulla deve a e a per i
[...] ONroparte_1 ONroparte_5 ONroparte_4 motivi esposti in atto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità della clausola penale di cui all'art. 15 del contratto di leasing e per l'effetto ricondurre ad equità la penale eccessivamente onerosa di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto 5 luglio 2006 numero 00636549/001. - in ogni caso, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto pagina 2 di 26 infondate e inammissibili e comunque non provate e contestate. In via istruttoria: -attesi i profili di nullità della ctu e vizi della stessa, rinnovare la ctu sul valore dell'immobile sito nel
Comune di Agrate Brianza in via Euripide n. 1, identificato al catasto fabbricati del suddetto comune al foglio 36 mappale 58 facendo riferimento alla data della risoluzione. - disporre ctu contabile bancaria ai fini della verifica del credito quantificato da a verificare i CP_1
rapporti dare e avere tra le parti - Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, anche alla luce delle eccezioni sull'inattendibilità dei testimoni. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Parte convenuta recisa come segue: ONroparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE − Dato atto dell'avvenuta cessione dei crediti e dei rapporti giuridici (inclusi i beni leasing) di cui al contratto di leasing n. 636549 del
05/07/2006 ex nell'ambito di più ampia operazione di cartolarizzazione ONroparte_7
ex Legge n. 130 del 30/04/1999 a (cessionaria dei e a ONroparte_5 CP_2 [...]
(cessionaria dei relativi BENI nonchè dei RAPPORTI GIURIDICI consistenti CP_4
nei diritti e le obbligazioni del Cedente), così succedute a titolo particolare a CP_1
a far data dal 12/12/2020 (v. docc. 23-24), dichiarare il difetto di legittimazione passiva
[...]
di con riferimento alla citazione notificata in data 29/07/2022, disponendo ONroparte_1
l'immediata estromissione di quest'ultimo dal presente giudizio;
Ferma restando la non accettazione, da parte di del contraddittorio su qualsiasi domanda, istanza CP_1 CP_1
o deduzione svolta nei suoi confronti da e/o da altre parti in causa, Parte_1
dunque subordinatamente: NEL MERITO − Respingere nel miglior modo, in quanto temerarie e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti dell'esponente (nonché, per quanto occorrer possa, in quelli di ONroparte_2
tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 ONroparte_1
assolvendo quest'ultimo da ogni avversaria pretesa;
IN VIA DI MERO SUBORDINE −
Accertato che (v. docc. 23-24), nel contesto della cartolarizzazione di cui sopra, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso il 12/122020,
pagina 3 di 26 fra gli altri, da e come adempiuti ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_1
mediante la sottoscrizione dell'atto in pari data Rep. n. 7133 e Racc. n. 4033 del Notaio Dott.
di AN, la prima ha acquistato, pro soluto, ex artt. 7.1, commi 4 e 5, L. n. Persona_1
130/1999 e 58 del TUB, con efficacia giuridica dal 12/12/2020 i rapporti giuridici derivanti, fra gli altri, dal contratto di leasing n. 636549 del 05/07/2006 ex ovvero ONroparte_7
dalla risoluzione dello stesso unitamente alla titolarità del bene (immobile) che ne costituiva l'oggetto, le garanzie, nonché i diritti e le obbligazioni di nella denegata ONroparte_1
ma davvero non creduta ipotesi in cui in cui dovessero trovare accoglimento, in tutto o in parte, le domande di nei confronti di ichiarare tenuta e Parte_1 ONroparte_1
quindi condannare (C.F. e P.IVA ), in persona ONroparte_4 P.IVA_6 P.IVA_7
del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. e ONroparte_2
P.IVA ), non in proprio ma quale procuratrice speciale di quest'ultima nonchè di P.IVA_4
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ONroparte_5 P.IVA_5
tenere interamente indenne e manlevare nonché a rifondere a quest'ultimo ONroparte_1
ogni somma che lo stesso fosse condannato da questo Tribunale a versare all'attrice
[...]
e ciò in forza delle pattuizioni contrattuali inter partes;
IN OGNI CASO − Parte_1
Condannare l'attrice alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi ONroparte_1
di avvocato ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
− Condannare altresì l'attrice ex art. 96, commi 1° e/o 3°, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione e/o di ONroparte_1
risarcimento del danno, in misura proporzionale alle spese di lite da liquidarsi (cfr. Cass. Civ. nn. 17902/2019, 21570/2012 e 18810/2010) in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della
Suprema Corte n. 22405 del 13/09/2018, oltre agli interessi al tasso legale. IN VIA
ISTRUTTORIA Ferma restando l'opposizione di all'accoglimento delle ONroparte_1 istanze istruttorie avversarie, ai sensi degli artt. 74 e 87 c.p.c.
Parte convenuta precisa come segue: ONroparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria in rito e del caso, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE − Dato atto dell'avvenuta cessione dei crediti e dei rapporti giuridici (inclusi i beni leasing) di cui al contratto di leasing n. 636549 del pagina 4 di 26 05/07/2006 ex nell'ambito di più ampia operazione di cartolarizzazione ONroparte_7
ex Legge n. 130 del 30/04/1999 a (cessionaria dei CREDITI) e a ONroparte_5 [...]
(cessionaria dei relativi BENI nonchè dei RAPPORTI GIURIDICI consistenti CP_4 nei diritti e le obbligazioni del Cedente), così succedute a titolo particolare a CP_1
a far data dal 12/12/2020 (v. docc. 23-24), dichiarare il difetto di legittimazione passiva
[...]
di con riferimento alla citazione notificata in data 29/07/2022, disponendo ONroparte_1
l'immediata estromissione di quest'ultimo dal presente giudizio;
Ferma restando la non accettazione, da parte di del contraddittorio su qualsiasi domanda, istanza CP_1 CP_1
o deduzione svolta nei suoi confronti da e/o da altre parti in causa, Parte_1 dunque subordinatamente: NEL MERITO − Respingere nel miglior modo, in quanto temerarie e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti dell'esponente (nonché, per quanto occorrer possa, in quelli di ONroparte_2 tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 ONroparte_1 assolvendo quest'ultimo da ogni avversaria pretesa;
IN VIA DI MERO SUBORDINE −
Accertato che (v. docc. 23-24), nel contesto della cartolarizzazione di cui sopra, in forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni concluso il 12/122020, fra gli altri, da e come adempiuti ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_1
mediante la sottoscrizione dell'atto in pari data Rep. n. 7133 e Racc. n. 4033 del Notaio Dott.
di AN, la prima ha acquistato, pro soluto, ex artt. 7.1, commi 4 e 5, L. n. Persona_1
130/1999 e 58 del TUB, con efficacia giuridica dal 12/12/2020 i rapporti giuridici derivanti, fra gli altri, dal contratto di leasing n. 636549 del 05/07/2006 ex ovvero ONroparte_7 dalla risoluzione dello stesso unitamente alla titolarità del bene (immobile) che ne costituiva l'oggetto, le garanzie, nonché i diritti e le obbligazioni di nella denegata ONroparte_1
ma davvero non creduta ipotesi in cui in cui dovessero trovare accoglimento, in tutto o in parte, le domande di nei confronti di ichiarare tenuta e Parte_1 ONroparte_1
quindi condannare (C.F. e P.IVA ), in persona ONroparte_4 P.IVA_6 P.IVA_7
del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa (C.F. e ONroparte_2
P.IVA ), non in proprio ma quale procuratrice speciale di quest'ultima nonchè di P.IVA_4
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ONroparte_5 P.IVA_5
tenere interamente indenne e manlevare nonché a rifondere a quest'ultimo ONroparte_1
pagina 5 di 26 ogni somma che lo stesso fosse condannato da questo Tribunale a versare all'attrice
[...]
e ciò in forza delle pattuizioni contrattuali inter partes;
IN OGNI CASO − Parte_1
Condannare l'attrice alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi ONroparte_1
di avvocato ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
− Condannare altresì l'attrice ex art. 96, commi 1° e/o 3°, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata, a titolo di sanzione e/o di ONroparte_1
risarcimento del danno, in misura proporzionale alle spese di lite da liquidarsi (cfr. Cass. Civ. nn. 17902/2019, 21570/2012 e 18810/2010) in ossequio ai principi espressi dalle SS.UU. della
Suprema Corte n. 22405 del 13/09/2018, oltre agli interessi al tasso legale. IN VIA
ISTRUTTORIA Ferma restando l'opposizione di all'accoglimento delle ONroparte_1
istanze istruttorie avversarie, ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 29.7.2022
[...]
, in qualità di utilizzatrice, ha convenuto in giudizio e Parte_1 ONroparte_1
al fine di ottenere, in via principale, una pronuncia di condanna della ONroparte_5
concedente banca al pagamento della somma di Euro 671.645,43, previo accertamento del credito spettante all'utilizzatrice per effetto della risoluzione del contratto di leasing n.00636549/001 e dell'inesistenza di somme dovute dall'utilizzatrice alla concedente ed alla cessionaria in via subordinata ha agito in giudizio per ottenere la condanna ONroparte_5 della concedente al pagamento del differenziale tra il valore del bene dalla medesima individuato tramite la perizia di stima e il residuo del valore del credito, previo accertamento dell'illegittimità della condotta di in via subordinata, ha chiesto di ONroparte_1
accertare e dichiarare la nullità della clausola penale di cui all'art.15 del contratto di leasing e per l'effetto ridurre ad equità la penale eccessivamente onerosa di cui all'art.15 delle condizioni generali del contratto di leasing.
A fondamento della domanda proposta parte attrice deduceva:
➢ che aveva acquistato da un fabbricato ONroparte_7 ONroparte_8
industriale con area esterna di pertinenza sito nel comune di Agrate Brianza in via pagina 6 di 26 identificato al catasto fabbricati del suddetto comune al foglio 36 mappale Pt_3
58, per concederlo in locazione finanziaria alla società FA FI RL (già SA S.r.l.) in data 5 luglio 2006 con contratto numero 006365497/001;
➢ che il contratto di leasing aveva durata di 15 anni e valore pari a quello del bene stimato in Euro 950.000 più 95.000 di imposta di registro e prevedeva alla clausola n.4 un tasso d'interesse per l'operazione finanziaria pari al 3,98%. L'opzione di acquisto prevista per l'anno 2021 ammontava ad Euro 209.000 più iva;
➢ che in data 24 settembre 2010 SA (oggi fallita) aveva ceduto il contratto di leasing a per un valore di cessione stimato in Euro 815.000,00 ferme le Parte_1
condizioni di cui alla clausola n.4 (calcolo degli interessi) e l'opzione di acquisto;
➢ che con atto in data 9 marzo 2015 il CO AR SO OP ( in seguito
) e la erano state fuse mediante incorporazione della CP_1 ONroparte_7
seconda nella prima e CO AR era subentrato di pieno diritto e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti e posizioni dell'incorporata , ivi compreso CP_7
il contratto di leasing di cui sopra, proseguendo altresì tutti i mandati, le procure in essere e i correlati poteri anche di rappresentanza e di firma;
➢ che con comunicazione del 20 luglio 2016, il contratto di locazione finanziaria veniva risolto per inadempimento contrattuale della società utilizzatrice;
➢ che alla data di risoluzione, secondo quanto comunicato dalla società concedente, residuava ancora da versare, in forza delle condizioni contrattuali sopra richiamate l'importo di Euro 363.674,57;
➢ che in data 23 giugno 2017, su richiesta di , restituiva il bene Parte_1 CP_1
oggetto di locazione finanziaria;
➢ che a seguito della richiesta ex art.119 TUB di Progetto Due nella quale veniva richiesta la sorte dell'immobile, in data 5 dicembre 2019 trasmetteva la perizia di CP_1
stima del bene il cui valore veniva individuato nella somma di Euro 1.035.320,00, di cui
300.000,00 per il terreno, computato nella misura del 30% del valore commerciale;
➢ che con atto del 12 dicembre 2020 alienava l'immobile a terzi ( CP_1 [...]
, senza dare notizia della vendita a e vani erano stati i CP_4 Parte_1
tentativi della ex utilizzatrice di ottenere quanto alla medesima spettante per legge;
pagina 7 di 26 ➢ di avere promosso in data 2 giugno 2021 un tentativo di mediazione nei confronti di per il pagamento di quanto dovutole;
CP_1
➢ che la mediazione aveva esito negativo per la mancata adesione della concedente;
➢ di avere inviato in data 19 luglio 2021 una diffida a , contestando il CP_1
comportamento della banca e la mancata partecipazione alla mediazione;
➢ che successivamente ha riscontrato la comunicazione di cui al precedente CP_1
punto, riferendo che il credito vantato da nei confronti di era CP_1 Parte_1
stato ceduto in seno ad un'operazione di cartolarizzazione alla ONroparte_5
In diritto la società utilizzatrice deduceva l'illegittimità della condotta della concedente nella fase di vendita del bene alienato a terzi avendo omesso di rendicontare l'attività svolta per la riallocazione del bene sul mercato in quanto avrebbe dovuto restituirle la differenza tra l'importo ricavato dalla vendita dell'immobile ed il credito asseritamente vantato nei suoi confronti e concludeva per l'accertamento negativo del credito nei confronti sia di CP_1
che della cessionaria dei crediti e la condanna della concedente alla restituzione CP_5
dell'importo pari alla differenza fra il valore stimato del bene immobile ed il debito residuo pari ad € 671.65,43 pari alla differenza fra il valore del bene di € 1.035.320,00 ed il credito residuo vantato dalla concedente per l'effetto della risoluzione di diritto del contratto e pari ad € 363.674,57, considerato, peraltro che la cessionaria del credito potrebbe agire nei confronti dell'utilizzatrice per il recupero del credito sebbene non sia stato restituito alcun importo alla stessa a deconto dal ricavato dalla vendita.
L'attrice deduceva, inoltre, la violazione dell'art. 1526 c.c. ed il diritto dell'utilizzatore ad ottenere la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c., della clausola penale contenuta nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto per avere la concedente ottenuto un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dalla corretta esecuzione del contratto, con conseguente indebito arricchimento, considerato che aveva ottenuto la restituzione dell'intero finanziamento mediante cessione del credito, la restituzione del bene e la monetizzazione del bene per effetto della vendita a terzi.
Con comparsa depositata in data 26.12.2022 si costituiva regolarmente
[...]
non in proprio ma in qualità di Procuratrice speciale di e di ONroparte_2 ONroparte_5
la quale, preliminarmente, dando atto di essere succedute a titolo ONroparte_4
pagina 8 di 26 particolare a nella titolarità dei crediti e dei rapporti giuridici di cui al contratto CP_1
di leasing n. 636549 del 5.7.2006 chiedeva l'estromissione di dal giudizio per il CP_1
suo difetto di legittimazione passiva non essendo più titolare della posizione dal 12.12.2020.
Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'importo di € 671.645,43 e precisava il credito vantato da nell'ammontare di € 557.662,82 oltre agli interessi CP_5
dal 8.10.2016 fino al saldo oltre alle spese ai sensi dell'art. 15.5 delle condizioni generali di contratto e deduceva che nessun addebito potesse rivolgersi alla atteso che il CP_1
trasferimento del cespite era avvenuto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione per cui nessuna informativa nei confronti dell'ex utilizzatore avrebbe dovuto essere disposta. deducendo l'infondatezza delle domande avversarie ne chiedeva il rigetto e CP_2
proponeva domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo differenziale di € 17.662,82 ( pari alla differenza fra l'importo di € 557.662,82 relativo al credito residuo alla data della risoluzione contrattuale ed il prezzo incassato dalla compravendita dell'immobile pari ad € 540.000,00) oltre interessi di mora convenzionali ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari dall'8.10.2016, con vittoria di spese e condanna di parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi
1 e 3 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 27.12.2022 si costituiva sollevando, ONroparte_1
preliminarmente, eccezione di difetto di legittimazione passiva non essendo più titolare del contratto di leasing n. 636549 del 5.7.2006 per avere ceduto in data 12.12.2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, a i crediti derivanti dai contratti di leasing e a CP_5
i beni oggetto dei contratti di leasing e dei rapporti giuridici inclusi i beni ONroparte_4 oggetto di leasing e chiedendo l'estromissione dal giudizio. Nel merito, dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate da parte attrice e, in caso di accoglimento, chiedeva di essere manlevata da e da di tutto quanto CP_4 CP_5
fosse versato a in esecuzione di un eventuale provvedimento di condanna, Parte_1
oltre interessi e vittoria di spese, con richiesta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante escussione di due testimoni e mediante CTU estimativa del valore di mercato del cespite immobiliare al momento del rilascio e al momento della vendita.
pagina 9 di 26 Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di disporre una CTU contabile volta all'accertamento del credito vantato dalle cessionarie, ribadita da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua alla luce delle difese delle parti e della documentazione versata in atti.
Sempre in via preliminare, in rito, occorre precisare che la costituzione in giudizio di che non è stata convenuta in giudizio da che si è limitato a ONroparte_4 Parte_1 notificare l'atto di citazione nei confronti di e , deve essere qualificata CP_1 CP_5
come intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., essendo subentrato, in qualità ONroparte_6
di società cessionaria nei “rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing ovvero dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali contratti di leasing”, al
[...]
in forza di contratto di cessione di rapporti e beni in data 12.12.2021 il cui avviso è CP_1
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19.12.2020 ( doc. n. 25 fascicolo . CP_2
Inoltre, in mancanza del consenso di parte attrice, non è stato possibile accogliere la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dalla cedente oltre che da ONroparte_1
e da . CP_5 ONroparte_4
2. eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_1
Sempre, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del che risulta infondata in quanto l'attrice ha dedotto la ONroparte_1
responsabilità della convenuta per un comportamento inerte tenuto, nella ricollocazione del cespite immobiliare restituito, anteriormente alla conclusione dell'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130 del 1999 pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IAna del 19/12/2020 Parte II, Foglio delle inserzioni n. 148 come prescritto ex art. 4 Legge n.130/1999 e art. 58 del TUB, nell'ambito della quale con i contratti di CP_1
cessione sottoscritti il 12/12/2020 ha ceduto a i crediti derivanti dai contratti di CP_5 leasing e a “i rapporti giuridici derivanti dai ONratti di Leasing, ovvero dalla ONroparte_4 risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni oggetto di tali ONratti di Leasing ivi indicati, le garanzie specificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi che alla data del
12 dicembre 2020 risultavano nella titolarità del relativo Cedente, nonché' i diritti e le obbligazioni di pagina 10 di 26 ON ciascun Cedente nei confronti della derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 12 ON dicembre 2020 tra i ED e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni leasing e dei rapporti giuridici” (docc. 25 e 26 fascicolo ). CP_1
Ne consegue, quindi, che sebbene al momento dell'introduzione del giudizio il CP_1 avesse già ceduto sia i crediti che i rapporti giuridici conseguenti alla risoluzione di diritto del contratto di leasing ed il beni oggetto di tale contratto, la convenuta deve essere ritenuta il legittimo contraddittore della che con il presente giudizio ha dedotto la Parte_1
responsabilità sia della cedente che, poi, della cessionaria nella gestione dell'immobile restituito a seguito della risoluzione del contratto di leasing.
Passando all'esame del merito della controversia é pacifico, in quanto non contestato e, peraltro, documentato che in data 5.7.2006 – a cui poi è succeduto CP_7 CP_1
stipulava con – nella cui posizione di utilizzatrice subentrava
[...] ONroparte_9 il contratto di leasing n. 636549 avente ad oggetto un capannone Parte_1
industriale con annessa area di pertinenza in Agrate Brianza, Via Euripide, 1 che in pari data veniva consegnato all'utilizzatore. Anche la risoluzione di diritto del contratto intimata a mezzo PEC ricevuta in data 7.10.2016 e la restituzione del cespite avvenuta in data 23.6.2017 non sono contestate da parte attrice.
Le questioni controverse nel presente giudizio sono:
1) l'entità del credito vantato dalle cessionarie alla data della risoluzione del contratto;
2) l'inerzia delle convenute nella gestione della ricollocazione sul mercato del capannone industriale;
3) l'importo da detrarre a deconto del credito spettante alla concedente ai sensi del “patto di deduzione”: il valore commerciale del capannone al momento della restituzione o prezzo ricavato dalla vendita effettiva ed il credito eventualmente residuo a favore dell'utilizzatore o delle cessionarie in applicazione della clausola n. 15 del contratto
(scaduto+scadere-ricavato dalla vendita) a fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dalle cessionarie.
3. Entità credito vantato al momento della risoluzione dalla cedente e poi, per effetto della cessione dei crediti, dalle cessionarie
Parte attrice afferma che al momento della risoluzione del contratto residuava in capo alla pagina 11 di 26 concedente l'importo di € 363.674,57 ed a sostegno delle proprie allegazioni produce il documento n. 4 che rappresenta la comunicazione inoltrata da in data 10.7.2016 CP_1
alla garante FIFA FI in liquidazione in cui la concedente individuava in € 53.035,24 il credito derivante da canoni scaduti ed in € 309.615,02 l'importo spettante per i canoni a scadere. Inoltre, parte attrice ha quantificato in € 671.645,43 il credito a lei spettante procedendo alla differenza fra il valore dell'immobile stimato da in € 1.035.320,00 CP_1
(vedi doc. 6 fascicolo attoreo) ed il debito residuo di € 309.615,02.
nel costituirsi in giudizio ha contestato la quantificazione del credito residuo CP_1 vantato per effetto della risoluzione del contratto e ha dimostrato di avere comunicato con
PEC recapitata in data 7.10.2016 (doc. n. 14 fascicolo convenuta) all'utilizzatrice la risoluzione di diritto del contratto di leasing per essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14 delle condizioni contrattuali. Inoltre, la concedente ha dimostrato, mediante la produzione in giudizio del piano di ammortamento, dell'estratto conto dei canoni scaduti e delle fatture emesse con riferimento ai canoni impagati- di essere creditrice per l'importo di €
557.662,82 ( di cui € 74.389,44 a titolo di canoni scaduti -doc. n. 15 e 16- ed € 483.273,42 a titolo di canoni a scadere in linea capitale al 1.10.2016- doc. 17-).
Anche in qualità di mandataria delle cessionarie di , e CP_2 CP_1 CP_5 [...]
ha affermato e dimostrato che le cessionarie sono creditrici nei confronti CP_4
dell'utilizzatrice dell'importo di € 557.662,82 (docc. 39 e 40 fascicolo . CP_2
Parte attrice, nonostante avesse ricevuto dalla concedente, già prima dell'instaurazione del giudizio, tutta la documentazione ( vedi doc. 19 e 25 fascicolo da cui emerge che CP_1
la concedente aveva trasmesso lo sviluppo del piano di ammortamento, tutte le fatture dei canoni pagati ed emesse nel corso del rapporto) relativa alla quantificazione del credito vantato da , nel presente giudizio, a fronte delle contestazioni sollevate dalle CP_1 convenute e della documentazione versata in atti, non ha fornito una ricostruzione alternativa del piano di ammortamento, non ha contestato specificamente il contenuto della documentazione prodotta, non ha eccepito l'adempimento né ha dimostrato di avere pagato le fatture insolute prodotte in giudizio.
Tali argomentazioni, alla luce delle difese svolte dalle parti e della corposa documentazione pagina 12 di 26 versata in atti dalle convenute, impongono di ritenere infondata la quantificazione del credito indicata da parte attrice e di ritenere che per effetto della risoluzione del contratto di leasing residua a titolo di canoni scaduti ed impagati e di canoni a scadere fino alla scadenza naturale del contratto l'importo di € 557.662,82.
4. Inerzia della cedente e delle cessionarie nell'alienazione dell'immobile
Altra questione controversa è l'inerzia di nella gestione dell'immobile che, CP_1
secondo la prospettazione di parte attrice non avrebbe informato l'utilizzatrice della gestione del bene e poi dopo quattro anni– dalla data di restituzione avvenuta il 23.6.2017 doc. 5 attore e 18-19 convenuta lo avrebbe alienato a ed avrebbe anche ceduto a CP_1 CP_4
titolo oneroso il proprio credito derivante dal contratto di leasing a , con CP_5 conseguente diritto dell'attrice ad ottenere la differenza fra il valore del bene al momento della restituzione ed il credito residuo.
Inoltre, a seguito della costituzione in giudizio di in rappresentanza delle due CP_2 cessionarie e , che ha dato atto della vendita dell'immobile CP_5 ONroparte_6
avvenuta in data 20.12.2022 disposta da a favore di Afin S.r.l., parte attrice nella CP_4 memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ha dedotto che tale compravendita sarebbe avvenuta ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato del cespite e tale contestazione ha indotto la giudicante a disporre la CTU estimativa al fine di valutare la congruità del prezzo della vendita effettiva avvenuta nel 2022 alla luce del valore di mercato del bene.
La contestazione del comportamento di inerzia delle convenute nella gestione della ricollocazione sul mercato del cespite è infondata e non merita accoglimento in quanto smentita sia dalla documentazione versata in atti che dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi.
In particolare, va osservato che , recuperato il cespite dopo otto mesi dalla CP_1
risoluzione di diritto del contratto (vedi verbale di restituzione del bene doc. 17 fascicolo
), tramite il proprio procuratore speciale conferiva incarico CP_1 ONroparte_10
commerciale alla società per alienare il capannone ONroparte_11 ONroparte_12
industriale al prezzo di € 1.086.000,00, previa esecuzione lavori di manutenzione pagina 13 di 26 indispensabili per porre in vendita il bene. Il sig. , escusso come testimone CP_12
all'udienza del 24.11.2024, dichiarava di avere sottoscritto il verbale di rilascio dell'immobile che, prima di essere immesso sul mercato, aveva imposto lo sgombero da rifiuti speciali, infiammabili e ingombranti ed alcuni interventi di manutenzione per eliminare lo “stillicidio di acqua”. Nel 2018 vi era stato un cliente interessato all'acquisto, ma che aveva, poi, desistito a causa del prezzo elevato dell'immobile e fino al 1.2.2021, nonostante la pubblicità eseguita mediante cartellonistica e sui siti internet dell'agenzia immobiliare e di vi era CP_10
stato un unico interessato che, poi, aveva interrotto la trattativa ritenendo il prezzo eccessivamente elevato.
Successivamente, come comunicato a mezzo PEC in data 28.7.2021, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata da parte attrice con missiva del 23.6.2021, la concedente replicava alla contestazione di essere stata inerte nella collocazione del cespite sul mercato stante l'interesse a recuperare il credito da compensare con il ricavato della vendita e trasmetteva in allegato il report relativo alla commercializzazione, affidata a terzo intermediario professionale indipendente, attestante le pubblicazioni effettuate, le visite, le considerazioni esposte e l'informazione secondo cui l'unica manifestazione di interesse formulata era quella, informale, per l'importo di € 400.000,00, non ritenuto congruo. In allegato alla PEC del
28.7.2021 veniva trasmesso all'attrice un “report di commercializzazione“dell'immobile in cui si dava atto che erano state effettuate: ”n. 8 visite;
n. 3 rivisite: prevalentemente utilizzatori finali.
Investitori: 1 .Le considerazioni principali sono state immobile interessanti ma troppi lavori da fare, quantificati in 250.000 euro circa, un cliente interessato con un offerta verbale a 400.000 euro”, offerta che, poi, come dichiarato dal testimone era stata rifiutata in quanto incongrua. CP_13
Infine, fra il 13.5.2021 ed il 28.11.2022 l'immobile aveva ricevuto svariate richieste di informazioni e ben 31 persone avevano manifestato interesse per il capannone, come dichiarato dal teste e come emerge altresì dal report della commercializzazione dei CP_13 cespiti inoltrato a da in allegato alla PEC del 19.10.2021 Parte_1 CP_1
evidenziava: “n. 12 visite totali di cui un investitore. Considerazioni principali: costi elevati per lavori di ripristino. possibile cliente interessato. Sta acquistando l'immobile di fianco Al momento nessun impegno concreto” ( doc. nn 41 e 43 fascicolo Precs). Tra gli interessati, la società Afin S.r.l. formulava una proposta formale di acquisto al prezzo di € 540.000,00 che veniva accettata da pagina 14 di 26 e veniva trasfusa nel contratto di compravendita stipulato in data 20.12.2022 CP_4
(doc. n. 22).
Gli elementi probatori acquisiti denotano una condotta attiva sia della società di Leasing che della cessionaria volta a favorire la ricollocazione sul mercato del capannone CP_4
industriale oggetto del contratto risolto con l'attrice, smentendo, quindi, la tesi prospettata da parte attrice di imputabilità della ritardata vendita all'inerzia della società concedente ed alla cessionaria.
Entrambe le convenute, infatti, si sono attivate tramite agenzie e società immobiliari, per ricollocare sul mercato il capannone immobiliare che, a causa, sia dello stato in cui si trovava al momento della riconsegna nel 2017 ed al momento del sopralluogo nel mese di marzo 2021
(doc. n. 45 fascicolo , sia delle difficoltà riscontrate nel mercato immobiliare nel periodo CP_14 tra il 2019 ed il 2020 in cui l'epidemia Sars da Covid 19 aveva imposto la sospensione di molte attività sia industriali che commerciali, è stato alienato nel mese di dicembre 2022 e quindi a distanza di cinque anni dalla riconsegna.
Le tempistiche della ricollocazione dell'immobile non sono dipese, quindi, da un comportamento inerte della società concedente e della cessionaria, ma da una serie di fattori non imputabili alle convenute che, vantando un credito per i canoni scaduti e a scadere, avevano tutto l'interesse ad alienare il cespite per poi ottenere l'eventuale credito residuo.
5. l'importo da detrarre a deconto del credito spettante alla concedente ai sensi del
“patto di deduzione”: il valore commerciale del capannone al momento della restituzione o prezzo ricavato dalla vendita effettiva ed il credito eventualmente residuo a favore dell'utilizzatore o delle cessionarie in applicazione della clausola n.
15 del contratto (scaduto+scadere-ricavato dalla vendita) a fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dalle cessionarie.
L'accertamento della legittimità della condotta tenuta dalla società concedente e dalla cessionaria nelle attività di ricollocazione sul mercato del cespite immobiliare restituito per effetto della risoluzione, impone l'esame della clausola penale prevista all'art. 15 delle condizioni generali di contratto di cui parte attrice ha eccepito la nullità chiedendo, conseguentemente, la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c..
pagina 15 di 26 Per esaminare la domanda formulata in via subordinata da parte attrice occorre analizzare l'art. 15 delle condizioni generali di contratto (doc. n. 1 fascicolo attrice e doc. n. 4 fascicolo parte convenuta) che disciplina al comma 3, gli “effetti della risoluzione anticipata del contratto” e prevede che “gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e pertanto a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico e fino alla data di restituzione dell'immobile, per cannoni di locazione finanziaria, interessi di mora, spese, o per qualsiasi altro titolo, resteranno definitivamente acquisiti dalla concedente. In aggiunta a quanto sopra l'utilizzatore è altresì tenuto, a titolo anche di penale predeterminata tra le parti a corrispondere alla concedente in un'unica soluzione anche un importo attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato dell'importo indicato alla clausola n. 3 delle condizioni particolari di contratto, detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita o il riutilizzo dell'immobile ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi”.
La clausola penale contenuta nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto deve ritenersi valida ed efficace alla luce dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione ed ai quali la giudicante ritiene di uniformarsi. In particolare l'ordinanza n. 28022 del
14.10.2022, nel richiamare anche precedenti della Suprema Corte ha evidenziato: “la validità del patto con cui si attribuisce al concedente, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, di pretendere i canoni scaduti e quelli non ancora scaduti, previa detrazione del valore ricavato dalla vendita del bene oggetto del leasing, è stata ammessa dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione con cui è stato composto il contrasto circa gli effetti che la riforma della legge fallimentare (art. 72 quater I. fall.) ha avuto sulla disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing (Sez. U -
, Sentenza n. 2061 del 28/01/2021). Nell'ampia motivazione di quella sentenza si afferma tra l'altro che:
-) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, ai sensi dell'articolo 1526, comma secondo, c.c.; -) non è inibito alle parti del contratto di leasing prevedere che i canoni ancora da scadere siano dovuti al concedente a titolo di penale, ex articolo 1382 c.c.;
-) unica cautela necessaria è che, in questi casi, è onere del concedente, nell'esigere il proprio credito verso l'utilizzatore, "indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto
pagina 16 di 26 ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.";
- ) simili patti costituiscono "espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica"; sono sorti nella pratica commerciale, e il legislatore li ha anche recepiti nella legge n. 124 del 2017. Tale decisione esclude dunque che i patti suddetti possano di per sé essere considerati nulli.
3.2. La seconda ragione è che i patti suddetti non solo non violano - al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti - ma anzi ripristinano il c.d. "ordine pubblico economico", infranto dall'inadempimento dell'utilizzatore. L'espressione "ordine pubblico economico" (sconosciuta all'ordinamento positivo ma spesso utilizzata da questa Corte) è convenzionalmente impiegata per designare il complesso delle norme, dei principi e degli istituti intesi a garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra privati in materia economica (Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020, § 3.3 dei "Motivi della decisione").
Ma anche a volere ritenere che la nullità del contratto per "contrarietà all'ordine pubblico economico" costituisca un vizio concettualmente autonomo e diverso dalle ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge, resterebbe il fatto che una clausola contrattuale non può dirsi nulla sol perché svantaggiosa per una delle parti. L'ordinamento commerciale non è un egualitario letto di Procuste che imponga
l'assoluta parità tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali. L'ordinamento, al contrario, garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica. Se l'imprenditore ha il dovere di rispettare le regole del gioco, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena libertà le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo La denuncia di nullità
d'una clausola contrattuale, motivata con la contrarietà di essa all' "ordine pubblico economico", pertanto, non può restare a livello di mera declamazione, ma dovrebbe ed essere spiegata individuando le concrete condotte od i concreti effetti che travalicano il legittimo esercizio dell'impresa commerciale.
Condotte ed effetti che nel caso di specie, come si dirà meglio tra breve, non si ravvisano.
3.4. La quarta ragione è che la clausola suddetta: -) consente al concedente di trattenere i canoni incassati: e questa è una previsione conforme all'articolo 1526, comma secondo, c.c.;
-) consente al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti: e questa è una previsione conforme all'articolo 1382 c.c., salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale;
-) vieta al concedente di acquisire, oltre l'intero importo del finanziamento, anche il valore
pagina 17 di 26 del bene oggetto del contratto: e questa previsione impedisce che il concedente possa ricavare dall'inadempimento del contratto un vantaggio addirittura maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione di esso.
La clausola dunque, lungi dall'attribuire profitti ingiusti, non fa altro che "duplicare" precetti già desumibili dall'ordinamento. Un cenno a parte merita la deduzione con cui le ricorrenti - richiamando due precedenti di questa Corte, dei quali si dirà meglio più oltre - sostiene la nullità del c.d. "patto di deduzione", cioè della clausola con cui le parti convennero che, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, dal credito del concedente si sarebbe detratto il valore del bene.
Anche tale patto sarebbe secondo le ricorrenti contrario "all'ordine pubblico economico", perché lascerebbe il concedente "del tutto libero di procedere o meno all'operazione di riallocazione secondo le proprie insindacabili determinazioni". E' una tesi che non merita di essere condivisa. Il punto di diritto, infatti, non è se il concedente, rientrando in possesso del bene, possa o non possa venderlo, riutilizzarlo o goderne direttamente "secondo le sue insindacabili determinazioni". La società concedente resta infatti proprietaria di quel bene, e ci mancherebbe che al proprietario non fosse consentito fare dei propri beni quel che vuole, giustappunto secondo le sue insindacabili determinazioni. Il punto di diritto che viene in rilievo nel presente giudizio è ben diverso: e cioè come debba essere quantificato il "sottraendo" nel calcolo del credito residuo del concedente. Ma la mancanza di indicazioni in tal senso nel contratto non è affatto causa di nullità della clausola in esame. I contratti, infatti, si interpretano in buona fede (art. 1366 c.c.), e in buona fede si eseguono (art. 1375
c.c.). Ed alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value), nel luogo e al tempo della risoluzione.
Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di leasing. Infatti, in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché in caso di risoluzione del contratto una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potui, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto puntuale esecuzione.
Infine, la previsione secondo cui il concedente, tornato in possesso del bene oggetto del contratto, aveva facoltà di venderlo o reimpiegarlo, defalcando dal proprio credito il ricavato della vendita del reimpiego,
pagina 18 di 26 lungi dal costituire una pattuizione nulla, è anzi puntualmente conforme a princìpi già da tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui legittimamente la clausola penale attribuisce al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 888 del 17/01/2014, Rv. 629425 - 01). La risoluzione del contratto ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, le quali sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. La legge consente alle parti disciplinare ex ante, con apposito atto, sia gli uni che gli altri. In particolare, sul piano restitutorio, l'articolo 1526, comma secondo, c.c. (non è in discussione che il contratto oggetto del contendere costituisse un leasing traslativo) consente alle parti di prevedere che i canoni già pagati dall'utilizzatore restino acquisiti al concedente, a titolo di equo indennizzo per il godimento della cosa.
Dunque la clausola in esame, nella parte in cui attribuisce tale diritto al concedente, lungi dall'essere contraria a qualsivoglia "ordine pubblico", costituisce applicazione di un criterio legale. Sul piano risarcitorio, l'articolo 1382 c.c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno: e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione.
Se il concedente riuscirà a reimpiegare quel bene ad un valore maggiore, ovviamente l'intero ricavato andrà portato in detrazione, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno;
se il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato per propria trascuranza o maltalento, dovrà comunque detrarre dal proprio credito il valore di mercato, e non la minor somma ricavata, in virtù del principio di cui all'art. 1227, comma secondo, c.c. (sempre che I relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata);
se, infine, il concedente non dovesse riuscire a realizzare il valore di mercato non per propria negligenza, ma a causa delle oggettive condizioni di mercato, avrà diritto di detrarre dal proprio credito il valore effettivo di realizzo.”
Facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso in esame la giudicante reputa valida la clausola penale inserita nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto in quanto, sino all'introduzione della disciplina di cui alla L.n.124/2017, la giurisprudenza di legittimità aveva valutato positivamente il c.d. “patto di deduzione” inserito all'interno del leasing traslativo, ritenendo lecita ai sensi dell'art.1526 c.c. la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della L.n.124/2017 che prevede, in caso di risoluzione per
pagina 19 di 26 inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato (cfr.Cass.n.26531/2021;
Cass.n.5754/2022).
La derogabilità delle previsioni di cui all'art.1526 c.c. è stata riconosciuta come lecita dalla
Corte di Cassazione ( Cass.n.5754/2022) secondo la quale è lecita la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo risolto prima della L.n.124/2017 che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, che quest'ultimo paghi anche i canoni non ancora maturati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ottenuto dalla vendita del bene sul mercato.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la clausola penale contenuta nel contratto di leasing in esame prevedendo la clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, è meritevole di tutela e valida ed in astratto non appare sproporzionata.
La consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio mediante il deposito anche di un elaborato integrativo in cui sono state esaminate le osservazioni dei CTP, le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su una stima obiettiva, approfondita e coerente e perché esaurienti, complete ed analitiche anche con riferimento alle censure svolte dal consulente di parte attrice e convenuta ha quantificato nell'importo di €
603.460,00 il valore di mercato del cespite immobiliare oggetto del contratto di leasing al momento della vendita effettiva stipulata nel 2022 al prezzo di € 540.000,00 che appare congruo con il valore di mercato discostandosene sensibilmente. Tale differenza può essere ragionevolmente giustificata dalle condizioni dell'immobile che, secondo la valutazione del
CTU avrebbe richiesto costi necessari per il ripristino dei luoghi con rimozione abusi e bonifica dall'amianto, pari ad € 482.227,44 che rende il prezzo di vendita dell'immobile di €
540.000,00 del tutto coerente con il valore di mercato dello stesso.
La consulenza tecnica, disposta in corso di causa volta ad accertare la stima dell'immobile al momento della restituzione del cespite alla data del 23.6.2017 ed al momento della vendita effettiva del 20.10.2022 ha offerto alla giudicante i parametri per valutare la congruità del prezzo a cui è stato alienato l'immobile nel 2022 considerato il valore di mercato dello stesso.
Nonostante le critiche mosse dai consulenti delle parti all'operato del CTU, la consulente ha pagina 20 di 26 puntualmente risposto nelle note depositate successivamente al deposito dell'elaborato peritale, ma nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti. A tal fine si richiama l'ordinanza del 16.10.2024 con cui è stata superata l'eccezione di nullità della consulenza le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto frutto di valutazioni di stima conformi al segmento di mercato esaminato.
Se si considera che la consulente ha quantificato il valore di mercato del capannone all'epoca della vendita ottobre 2022 in € 603.460,00 e, detratti gli importi necessari per il ripristino dei luoghi con rimozione abusi e bonifica dall'amianto, in € 482.227,44 si deve ritenere che la vendita effettuata al prezzo di € 540.000,00 sia del tutto congrua rispetto ai valori di mercato.
Al contratto di leasing in esame, che è stato risolto anteriormente all'entrata in vigore della legge 124/2017 deve applicarsi, quindi, la disposizione contrattuale che legittimamente deroga alla disciplina dell'art. 1526 c.c. e nessuna riduzione della clausola penale deve essere operata stante la non eccessiva onerosità della clausola penale di cui all'art. 15 del contratto che fa riferimento al “ricavato dalla vendita dell'immobile”.
Facendo applicazione della giurisprudenza sopra citata, quindi, in mancanza di comportamento contrario a buona fede nella vendita del cespite, si deve detrarre dal credito residuo a favore della cessionaria l'importo effettivamente ricavato dalla vendita.
Nel caso in esame, quindi, alla cessionaria della concedente, che aveva CP_4
acquistato i rapporti derivanti dalla risoluzione contrattuale, spetta sia il diritto di trattenere i canoni scaduti che il diritto di acquisire dall'utilizzatore “tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto” che, come sopra esaminato ammonta ad € 557.662,82 da cui “deve essere detratto quanto la concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita dell'immobile” pari ad € 540.000,00 che corrisponde al prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, considerato che le tempistiche dell'alienazione del cespite non sono imputabili al comportamento della concedente né a quello della cessionaria, che è stato improntato a buona fede, come accertato in corso di causa, ma alla risposta del mercato.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da quale mandataria di e la società attrice deve essere CP_2 CP_5
condannata a corrispondere a , subentrata nei diritti di credito vantati dalla CP_5
pagina 21 di 26 concedente nei confronti dell'utilizzatore, l'importo di € 17.662,82, pari alla differenza fra il credito vantato al momento della risoluzione da pari ad € € 557.662,82 da cui CP_1
deve essere detratto il prezzo ricavato dalla vendita del cespite pari ad € 540.000,00, oltre agli interessi convenzionali di mora ex art. 4 delle condizioni particolari, che devono decorrere dalla data della domanda riconvenzionale (26.12.2022) con la quale, all'esito della vendita del cespite è stato per la prima volta quantificato e chiesto l'importo del credito residuo e non, dalla risoluzione del contratto in data 08/10/2016, come richiesto dalla cessionaria, fino alla data dell'effettivo pagamento.
Le questioni sollevate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale sono tardive in quanto la funzione degli scritti conclusionali è riepilogativa e le parti non possono introdurre nella fase decisionale contestazioni mai sollevate entro i termini delle preclusioni assertive, ma trattandosi di questioni di validità del titolo il giudice le esamina nel merito. A pag. 17 della comparsa conclusionale di parte attrice si legge quanto segue: “Fatta tale preliminare e assorbente eccezione, senza voler assolvere agli oneri che spettano esclusivamente alle controparti, come già eccepito nelle note del 15 gennaio 2025 che qui si richiamo integralmente, si rileva che dall'analisi del contratto di leasing e il raffronto con il piano finanziario del 2017 su cui controparte fonda la propria pretesa, è possibile riscontrare delle difformità tra il tasso leasing contrattualmente pattuito al
3,980% e il tasso applicato nel piano finanziario (doc. 15 avv.) che è pari al 4,020%. Da tale asimmetria discende (per giurisprudenza costante di questa Sezione – si veda inter alia Trib. AN,
Sez, VI, Dott.ssa Cassese n. 4414/2023 del 25 marzo 2023 in conformità alle statuizioni della Suprema
Corte in merito) l'obbligo di riparametrare gli interessi al tasso minimo BOT in conformità all'art. 117
TUB. Tale discrasia è rilevante;
ha corrisposto fino al 2015 interessi per euro 238.476,30 Parte_1
ON a . La somma (eventualmente) dovuta a titoli di interessi - sulla base del tasso contrattualmente pattuito pari al 3,980% - sarebbe dovuta essere pari ad euro 95.514,65. Da ciò deriva che Parte_1
ON ha versato in eccedenza a , nell'esecuzione del contratto, somme per euro 142.961,66. Si aggiunga che da una verifica effettuata sul tasso di mora al 2006 si è rilevato che il tasso di mora contrattualmente stabilito pari al 8,6197% è superiore al tasso soglia usura dell'8,04%.”.
Le contestazioni sollevate dall'attrice relative alla difformità fra il tasso di leasing pattuito ed il tasso leasing applicato sono infondate nel merito in quanto la lamentata difformità fra il tasso leasing indicato nel contratto ( 3.980%) e quello applicato in concreto (pari al 4,020%) al più può assumere rilevanza sul piano degli obblighi di informazione che in sede di trattative pagina 22 di 26 precontrattuali gravano sul contraente “forte” e rilevano ai fini della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.). Ne consegue che l'indicazione di un TAN erroneo comporterebbe un mero obbligo risarcitorio per informazione erronea, tale da avere determinato un parimenti erroneo affidamento nelle trattative, ovviamente solo in caso di specifica domanda risarcitoria supportata da idoneo onere assertivo e probatorio, elementi, questi, che nel caso di specie non sussistono e che renderebbero ultra petita una pronuncia del giudice in tal senso, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Inoltre, deve ritenersi affetta da insanabile genericità, oltre che infondata, la lamentata applicazione di interessi usurari. L'attore non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, né ha depositato il decreto ministeriale con la rilevazione dei tassi usurari. Ed invero, la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre l'allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della AN di IA (da ultimo, Cass.
n. 26525/2024). Inoltre anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020). pagina 23 di 26 Nella specie, l'attore non ha assolto né all'onere assertivo di allegazione delle circostanze di fatto a sostegno dell'asserita illegittimità, non chiarendo neanche la censura di usurarietà degli interessi pattuiti, né ha documentato il superamento del tasso soglia mediante la produzione dei decreti ministeriali, con conseguente infondatezza della doglianza.
Infine, deve essere rigettata la domanda proposta sia da che da CP_1 CP_2
nell'interesse di e di condanna dell'attrice al risarcimento del ONroparte_6 CP_5 danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96, I e III comma c.p.c..
Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 4443/2015), è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre (prima) e dimostrare (dopo) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo).
Ciò detto, nel caso di specie, le parti hanno esclusivamente allegato, ma non provato – o chiesto di provare - i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria.
Ritiene, peraltro, lo scrivente che, sulla scorta dell'esame della documentazione versata in atti da entrambe le parti, nonché dalla lettura degli atti di causa, non sussistano gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata dell'odierna opponente.
È noto, in proposito, che “la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.” (Cass. Civ., n. 18824/2006; Cass. Civ. n.
7101/1994).
Nel caso che ci occupa, la condotta serbata da parte attrice non può qualificarsi come contraria alla buona fede, né tantomeno dettata dal colpa grave, risultando confinata, comunque, entro i limiti di un corretto esercizio del diritto di difesa.
pagina 24 di 26 Quindi, manca nella fattispecie in esame la prova della “coscienza dell'infondatezza o difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza”, elementi idonei e necessari a connotare, in termini di temerarietà, le difesa in oggetto (cfr. Cass. Civ., n. 1619/1998).
Le spese processuali, con riferimento al rapporto processuale tra parte attrice e le convenute e mandataria di seguono la ONroparte_1 ONroparte_2 ONroparte_5
soccombenza di parte attrice e ponendosi a carico dell'attore vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornate dal D.M. 147/2022 applicando lo scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000,00 tenuto conto del valore della domanda attorea, applicando i parametri medi per tutte le voci, considerato l'art. 4 comma 4 del D.M. citato in quanto l'avv. Folesani ha difeso sia la convenuta che ONroparte_1 ONroparte_15
Procuratrice speciale di convenuta anch'essa e quindi entrambe
[...] ONroparte_5
“parti “aventi la stessa posizione processuale” di convenuta ( vedi ordinanza della Sez. III Corte di Cassazione n. 10367 del 17.4.2024) con conseguente riduzione del 30% dei compensi non avendo comportato la prestazione professionale l'esame di “specifiche e distinte questioni di fatto
e di diritto”.
Quanto al rapporto processuale tra parte attrice e mandataria di ONroparte_2
terza intervenuta, si ritiene che, le difese svolte dalle parti, la posizione ONroparte_4
marginale dell'intervenuta e l'esito della causa che ha condotto al rigetto delle domande attoree ed all'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ONroparte_5
inducono a ravvisare le “gravi ed eccezionali ragioni” per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU liquidate in corso di causa con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in persona della dott.ssa NN IA AR, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro Parte_1 [...]
e contro e con l'intervento di rappresentate CP_1 ONroparte_5 ONroparte_6
da e sulle domande riconvenzionali proposte nei confronti di ONroparte_2 parte attrice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
pagina 25 di 26 2. In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da ONroparte_2
procuratrice speciale di accertato che, per effetto della
[...] ONroparte_5
risoluzione contrattuale di diritto in data 07/10/2016, il credito residuo di cui al contratto di leasing n.636549 del 05/07/2006 ammontava ad € 557.662,82, e che il
20/12/2022 l'immobile oggetto del medesimo contratto è stato venduto a terzi ad €
540.000,00, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ONroparte_2
quale procuratrice speciale di della somma di € 17.662,82, oltre agli ONroparte_5 interessi convenzionali di mora ex art. 4 delle condizioni particolari, dal 26.12.2022 alla data del saldo effettivo;
3. Condanna la al pagamento a favore di Parte_1 [...]
mandataria di delle spese processuali ONroparte_16 ONroparte_5
che liquida in € 20.435,10 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
4. Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra parte attrice e la terza intervenuta rappresentata da ONroparte_6 ONroparte_2
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese liquidate a favore del CTU in corso di causa.
AN, 20 dicembre 2025
Il Giudice
NN IA AR
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