Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/02/2026, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13295 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Programma Speciale di Protezione, comunicato in data 19 luglio 2025, adottato dalla Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa IL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 20 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025 il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del 9 luglio 2025, notificatagli in data 19 luglio 2025, con cui la Commissione centrale ex art. 10 della legge n. 82/91 ha revocato il programma speciale di protezione nei confronti dello stesso collaboratore di giustizia.
Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, il Collegio, dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., stante la tardiva notifica del ricorso, eccepita dall’Amministrazione resistente in sede difensiva, ha trattenuto la causa in decisione.
L’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata in data 30 gennaio 2026 è fondata e va accolta.
Ed invero, sebbene il ricorrente abbia sostenuto nel ricorso di aver ricevuto la notifica della delibera impugnata in data 19 luglio 2025, l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio la prova – non contestata neanche all’odierna camera di consiglio - dell’avvenuta notifica del provvedimento all’interessato in data 18 luglio 2025 (alle ore 10.55, nei locali dell’Ufficio matricola della casa di reclusione); ora, posto che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 20 ottobre 2025, l’impugnativa si rivela tardiva in quanto, a quella data, era già decorso il termine perentorio di decadenza di 60 giorni di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a. che, considerando i termini di sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, deve considerarsi scaduto il 17 ottobre 2025 (venerdì).
Tanto considerato, il ricorso va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
La pronuncia in rito consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile in quanto tardivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ON | NI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.