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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio N.17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05280202400000719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto in notifica, il 15.5.2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0528020200000719000 emesso dall'AdER, con la quale veniva preannunciata l'iscrizione del fermo amministrativo sull'autovettura modello Audi Q2 1.0 TSI tg Targa_1, dedotta la illegittimità del fermo in quanto disposto su automobile cointestata con Nominativo_1, non debitore nei confronti dell'erario, evocava in giudizio l'AdER, in persona del legale rappresentante pro–tempore, instando per la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0528020200000719000, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'AdER, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, rilevato che il veicolo risultava regolarmente cointestato con Nominativo_1, allegato che il fermo non sarebbe stato iscritto, instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di AdER di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo cointestato, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite.
L'iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà (auto cointestata) è una questione controversa e oggetto di dibattito giurisprudenziale, con opinioni contrastanti tra chi ritiene il provvedimento legittimo e chi lo considera illegittimo, specialmente quando uno dei comproprietari è estraneo al debito.
Alcuni ritengono legittimo il fermo su auto cointestata, anche se solo un proprietario è debitore. Secondo questa visione, l'esattore può iscrivere il fermo sul mezzo, e in caso di pignoramento, il comproprietario non debitore avrà diritto al 50% del ricavato della vendita all'asta. Altro orientamento, ritiene illegittimo il fermo, colpendo ingiustamente un soggetto non debitore, limitando la disponibilità del suo bene per un debito altrui.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. spese compensate
Imperia, 12.02.2026 IL PRESIDENTE
PA IN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IN PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Imperia - Via Garessio N.17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05280202400000719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, premesso di aver ricevuto in notifica, il 15.5.2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0528020200000719000 emesso dall'AdER, con la quale veniva preannunciata l'iscrizione del fermo amministrativo sull'autovettura modello Audi Q2 1.0 TSI tg Targa_1, dedotta la illegittimità del fermo in quanto disposto su automobile cointestata con Nominativo_1, non debitore nei confronti dell'erario, evocava in giudizio l'AdER, in persona del legale rappresentante pro–tempore, instando per la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0528020200000719000, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva in giudizio l'AdER, in persona del legale rappresentante pro–tempore, che, rilevato che il veicolo risultava regolarmente cointestato con Nominativo_1, allegato che il fermo non sarebbe stato iscritto, instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione di AdER di non procedere all'iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo cointestato, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite.
L'iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà (auto cointestata) è una questione controversa e oggetto di dibattito giurisprudenziale, con opinioni contrastanti tra chi ritiene il provvedimento legittimo e chi lo considera illegittimo, specialmente quando uno dei comproprietari è estraneo al debito.
Alcuni ritengono legittimo il fermo su auto cointestata, anche se solo un proprietario è debitore. Secondo questa visione, l'esattore può iscrivere il fermo sul mezzo, e in caso di pignoramento, il comproprietario non debitore avrà diritto al 50% del ricavato della vendita all'asta. Altro orientamento, ritiene illegittimo il fermo, colpendo ingiustamente un soggetto non debitore, limitando la disponibilità del suo bene per un debito altrui.
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. spese compensate
Imperia, 12.02.2026 IL PRESIDENTE
PA IN