Art. 5. 1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
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29 giugno 1990
29 giugno 1990
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- 1. Scioperihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 11.793203
Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 16 febbraio 2015, è pubblicata la delibera 2 febbraio 2015 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ad oggetto “Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/04/2018, n. 2471Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2018 N. 02471/2018REG.PROV.COLL. N. 06954/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6954 del 2017, proposto da: Ministero dell'Interno e Commissione di Garanzia attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro UE GA, GN ON, RI De AR e TO EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Rusca, …Leggi di più...
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