Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2024 REG.RIC.
N. 06645/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN SS e AR ST, quest’ultima in proprio e quale rappresentante legale di “Trattoria Le Trote”, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prata Sannita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Ruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 6645 del 2024, proposto da
AN LL e AR ST, quest’ultima in proprio e quale rappresentante legale di “Trattoria Le Trote”, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prata Sannita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Ruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 22 del 2024
per l’annullamento, previa sospensione:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell''ordinanza n. 3 del 2.11.2023, reg. ord.za n. 32 (prot. n. 6157), notificata il successivo 9.11.2023, con la quale il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita intimava il ripristino dello stato dei luoghi; unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compresi -ove e per quanto occorrer possa- gli atti endoprocedimentali quali: la segnalazione C.C. del 11.10.2023, prot. CC-FCE42866-0001401-10/10/2023-SCSP:4.1.1 prot. arma: 30/20/2023, ed i richiamati verbali di sopralluogo del 13.7.2023 e del 22.8.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.12.2025:
1) della determinazione prot. n. 5758 del 21.11.2025, con la quale il responsabile del Servizio tecnico rigettava la richiesta di attestazione ex art. 36 bis, comma 6, d.p.r. n. 380/01, acquisita al protocollo comunale n. 5510 del 12.11.2025, in ordine alla formazione del silenzio assenso sulla pratica di sanatoria del sottotetto presentata il 28.3.2025 (prot. n. 1565); nonché
2) per l’accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 36 bis comma 6, d.p.r. 380/01, sulla istanza presentata dai ricorrenti assunta al protocollo del Comune di Prata Sannita il 28.3.2025 (prot. n. 1565);
conseguentemente per l’accertamento dell’obbligo del SUED di Prata Sannita di rilasciare attestazione circa il decorso del termine del procedimento di cui al comma 6 dell’art. 36 bis del d.p.r. 380/2001 e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo di cui al p.d.c. a sanatoria assunto al protocollo SUED del Comune di Prata Sannita il 28.3.2025 (prot. n. 1565);
3) per la condanna del Comune di Prata Sannita a provvedere al rilascio dell’attestazione entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
quanto al ricorso n. 6645 del 2024:
avverso e per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità
a) del diniego prot. n. 5835 del 11.12.2024, adottato dall’Amm.ne in ordine alla S.C.I.A. ex art. 36 bis, d.p.r. n. 380/01, acquisita al prot. com.le n. 3990 del 4.9.2024 concernente la sanatoria di una scala esterna in muratura realizzata nel 1999; in uno ad ogni ulteriore atto lesivo per i ricorrenti, ivi comprese -ove e per quanto occorrer possa- le note interlocutorie prott. n. 4460 del 28.9.2024 e n. 5083 del 30.10.2024.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Prata Sannita e Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
i)Con ordinanza n. 3, del 2.11.2023, il Comune di Prata Sannita ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di una serie di opere abusive realizzate sul manufatto di loro proprietà, sito al foglio 16, p.lla n. 5021 ex 51, adibito dal 1988 ad allevamento ittico di trote nonché a bar – trattoria.
Attualmente il fabbricato risulta composto da due unità, l’una adibita a residenza, con ingresso indipendente costituito da una scala in muratura esterna, che collega la porta di accesso al livello terraneo e l’altra con destinazione artigianale/commerciale, composta da bar e ristorante con relativi accessori (cucine, WC, ecc.) al piano terra e sovrastante sottotetto non abitabile, destinato a deposito, lavanderia e stenditoio.
Il manufatto è stato assentito da una pluralità di titoli edilizi, tra cui, da ultimo, il p.d.c. n. 4/2006.
Orbene, con l’ordinanza in questione, il Comune ha ordinato la demolizione dei seguenti abusi:
a-locale ristorante, avente una volumetria inferiore di mc. 9,36 rispetto a quanto assentito con al p.d.c. n. 4/2006 oltre ad un’altezza minima nei punti più bassi di falda compresa tra ml 1,47 e ml. 1,33 intradosso ed un’altezza di colmo di ml. 2,90, il tutto diverso da quanto riportato nei grafici allegati al titolo edilizio;
- cambio di destinazione d’uso senza opere del locale sottotetto, ed altezza minima nei punti più bassi di falda compresa tra m. 1.47 e m.1.33 intradosso ed una altezza di colmo di ml 2.90 diversi da quanto riportato nei grafici allegati al permesso in sanatoria n. 4/2006.
b- scala in profilati di ferro a servizio del sottotetto sopra menzionato avente una dimensione in pianta di ml. 9,00 di lunghezza circa per ml. 1,00;
c- porticato aperto con struttura portante in legno lamellare e sovrastante manto di copertura dalle dimensioni planimetriche di ml. 9,15 per 4,20 ed altezza di gronda ml. 2,30;
d- locale deposito con intelaiatura in profilati in ferro con sovrastante manto di copertura dalle dimensioni planimetriche di ml. 3,50 per ml. 3,60 ed altezza di gronda ml. 2,40 per un volume di mc. 30,24;
e- scala esterna in calcestruzzo cementizio armato a servizio dell’abitazione posta al primo piano dalle dimensioni planimetriche di ml. 5,40+1,20 per una larghezza di ml. 1,20;
f- locali in muratura di tufo con solaio in latero cemento consistenti in soggiorno, cucina e servizio igienico con annesso corridoio al piano primo del fabbricato esistente dalle dimensioni complessive lorde di ml.10,50 per ml. 4,00 per altezza interna intradosso di ml. 2,80 e per un volume totale di mc. 126,00.
Con separata determina prot. n. 5835, del 11.2.2024, il Comune ha, invece, respinto la S.C.I.A. presentata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 380/01, ed acquisita al prot. comunale n. 3990 del 4.9.2024, per la sanatoria della scala esterna in muratura, realizzata nel 1999, ed utilizzata per l’accesso al piano residenziale, come innanzi riferito.
Il Comune, in particolare, ha inteso rilevare come la scala debba essere valutato nell’insieme delle opere oggetto di demolizione, e nel loro complessivo impatto edilizio, cui essa accede. Il Comune ha, anche opposto la non conformità dell’intervento alla vigente normativa urbanistico-edilizia, atteso il mancato rispetto delle distanze minime con le particelle contraddistinte con il mappale n. 5056 e n. 40 e con il ciglio stradale. Non risulterebbe, infine, alcuna attestazione di deposito o rilascio di autorizzazione sismica.
ii) Con ricorso n. 22/24, dunque, viene impugnata l’ordinanza di demolizione n. 3/23 avverso la quale i ricorrenti deducono quanto segue.
Con riferimento alla parte dell’edificio adibita a ristorante, che il Comune assume realizzata in diminuzione volumetrica (-9,36 mc.) rispetto a quanto assentito con p.d.c. n. 4/2006, si tratterebbe di una differenza di soli 0,61 mc., peraltro realizzata in diminuzione, per circa lo 0,7%, rispetto alla consistenza autorizzata. Tanto non giustificherebbe l’ordinanza di ripristino, rientrando ampiamente nei limiti delle c.d. tolleranze costruttive (2%) di cui all’art.34 bis del d.P.R. n.380/2001 (per il profilo urbanistico) ed al punto A.31, allegato A del d.P.R. n.31/2017 (per il profilo paesaggistico). In ogni caso, trattandosi di una riduzione di volumetrica, non sussisterebbe alcuna difformità essenziale, tale da giustificare un ordine di demolizione.
La diversa altezza del locale sottotetto (sovrastante il ristorante), la realizzazione della scala in profilati di ferro e la scala esterna in calcestruzzo cementizio armato, a servizio dell’abitazione posta al primo piano, non impedirebbero la sanabilità del manufatto.
Il porticato ed il locale deposito sarebbero stati demoliti.
I locali di cui al punto f) della ordinanza di demolizione non potrebbero essere rimossi senza pregiudizio delle parti dell’edificio realizzate legittimamente.
Il cambio di destinazione d’uso (a civile abitazione) del locale sottotetto non sarebbe provato.
L’ordinanza recherebbe, poi, l’ordine di non utilizzare e di far utilizzare tutti gli immobili ai fini della salvaguardia pubblica e privata; tale assunto si tradurrebbe in una misura ablativa illegittimamente limitativa del godimento della proprietà privata, come tale in conflitto con l’art. 42 della Costituzione.
L’ordinanza impugnata, ancora, presenterebbe una motivazione insufficiente ed apodittica e dovrebbe ritenersi viziata da difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.
ii)Successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno presentato istanza di accertamento di conformità, datata 28.03.2025, per la sanatoria del sottotetto. Quindi, con istanza del 12.11.2025, hanno chiesto al Comune il rilascio di una attestazione comprovante la formazione del silenzio assenso su tale istanza.
Con determina prot. n. 5758, del 21.11.2025, il responsabile del Servizio tecnico ha respinto la richiesta di attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso sulla pratica di sanatoria, dando atto che sull’immobile gravava ordinanza di demolizione, impugnata innanzi a questo Tribunale, ed espressamente qualificando il silenzio del Comune sulla istanza di sanatoria come silenzio diniego.
Con motivi aggiunti depositati il 12.12.2025, i ricorrenti hanno impugnato la suindicata determina ed hanno chiesto accertarsi la formazione del silenzio assenso.
Hanno, in particolare, dedotto che l’atto del Comune era stato emesso in violazione dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, in quanto il Comune avrebbe dovuto annullare, in autotutela, l’atto di assenso che si era formato sulla domanda di sanatoria; non ostava, inoltre, al rilascio dell’attestazione richiesta la pendenza del giudizio avverso l’ordinanza di ripristino. Anche la determina impugnata con motivi aggiunti presentava, infine, una motivazione insufficiente ed apodittica e doveva ritenersi viziata da difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo l’infondatezza delle avverse censure.
Il Comune, più nel dettaglio, ha evidenziato come i ricorrenti, con riferimento ad alcune delle opere edilizie di cui è causa- ovvero con riferimento alla scala in ferro esterna in uno ad alcune modifiche interne al locale sottotetto ed alla diversa configurazione di due finestre e di una porta di ingresso- avevano presentato, in data 22.02.2024, una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 ed avevano proposto ricorso innanzi a questo Tribunale per accertare l’illegittimità del silenzio su di questa serbato dal Comune.
Il ricorso veniva respinto dal Tribunale con sentenza n. 5422/24, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1394/25, nella quale il giudice di appello, prendendo atto delle plurime sanatorie richieste (e ottenute) dalla parte ricorrente a partire dall’originario condono del 1988, ed escludendo la sussistenza di un ulteriore obbligo a provvedere in capo all’Amministrazione, aveva precisato che l’istituto della sanatoria non può essere utilizzato scientemente e sistematicamente per uno scopo concreto diverso e antitetico rispetto alla finalità a cui è per legge deputato. Il progressivo ampliamento del compendio immobiliare e la successiva polverizzazione delle istanze di sanatoria a singole porzioni dell’abuso, avevano, nella specie, sottratto all’istruttoria procedimentale la valutazione e la percezione del complessivo carico urbanistico e paesaggistico dell’intervento, “ nell’effetto ultimo di ottenere una sanatoria a formazione progressiva dell’intero compendio immobiliare con un uso distorto della S.C.I.A. ex art. 37 d.P.R. 380/2001, utilizzata per sanare abusi che, invece, avrebbero dovuto essere assoggettati alla più ampia valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 ”.
A detta del Comune, dunque, ogni ulteriore tentativo di riproporre, anche in questa sede, una parcellizzazione delle opere abusive, ovvero una loro presunta autonomia funzionale, si porrebbe in evidente contrasto con quanto statuto dal Consiglio di Stato e coperto ormai da giudicato, ovvero con la necessità di una valutazione globale del complesso edilizio, da effettuarsi non solo ai fini sanzionatori ma anche in vista di una loro possibile sanatoria. L’Amministrazione, in sostanza, bene aveva fatto a valutare l’organismo edilizio nella sua unitarietà funzionale e strutturale, il che rendeva impossibile considerare individualmente i singoli abusi; le difformità contestate non costituivano meri scostamenti dimensionali dai titoli edilizi, ma incidevano su volumi, accessi, collegamenti e utilizzazioni e configuravano, in definitiva, un manufatto abusivo nella sua interezza. Sull’istanza presentata i sensi dell’art. 36 bis, infine, non si era formato alcun titolo tacito di assenso, giacchè la disciplina applicabile era quella prevista dall'art. 36 del DPR 380/2001, venendo in esame opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in esame provvedimenti di esclusiva competenza comunale.
Con memorie di replica, la ricorrente ha precisato di aver provveduto alla demolizione della scala in ferro, del porticato e del locale deposito, di cui ai punto b), c) e d) della gravata ordinanza e di aver inoltrato al Comune l’istanza di fiscalizzazione del 22.1.24, prot. n. 298, con riferimento al locale di cui al punto f) dell’impugnato provvedimento.
Con ordinanza n. 202/24, depositata il 25.10.2024, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Con memoria di replica depositata il 20.01.2024, e successive memorie di replica del 15.04.2024, 6.09.2025 e 9.09.2025, i ricorrenti, con riferimento al sottotetto, hanno contestato le misurazioni effettuate in sede di sopralluogo rilevando che l’altezza effettiva del sottotetto, al colmo della falda, risulterebbe essere di 2,55 ml in luogo dell’altezza 2,90 ml riportata nel corpo dell’ordinanza di ripristino. Tale discrasia sarebbe stata causata da un erroneo riferimento fatto proprio dall’U.T.C. per la misura dell’altezza del colmo. Il sottotetto in questione, infatti, è sormontato da un solaio di copertura in legno costituito da travi principali sormontate da un tavolato di copertura, sul quale vengono appoggiate le tegole. Ne verrebbe, di conseguenza che, l’intradosso del solaio coincide con la faccia inferiore della trave (che è parte sostanziale del solaio ed ha la funzione di reggere sia il tavolato che il superiore manto di tegole) e non con il tavolato superiore.
iii) Con separato ricorso avente Rg n. 6645/24, è stata, infine, impugnata la determina prot. n. 5835, del 11.12.2024, con la quale il Comune di Prata Sannita si è negativamente espresso sulla SCIA presentata in data 4.9.2024 per la sanatoria della scala in muratura, costituente rampa di accesso al locale posto al piano superiore del manufatto, adibito a residenza.
I ricorrenti deducono l’insufficienza della motivazione del provvedimento gravato ed il difetto di istruttoria, trattandosi di abuso minore, avente natura meramente pertinenziale e legittimamente sanabile. I ricorrenti ribadiscono, in particolare, l’autonomia della predetta unità immobiliare rispetto al distinto fabbricato identificabile al f.lo n.16, p.lla n.5041, sub 2), adibito dal 1988 ad allevamento ittico di trote e bar-trattoria e censurano, quindi, l’operato del Comune che, nel denegare la sanatoria della scala, l’aveva ricompresa nell’ambito della totalità degli abusi già sanzionati con ordinanza n.3/23.
I ricorrenti insistono, quindi, per la sanabilità della piccola rampa, avente natura pertinenziale e riconducibile, in virtù della previsione di cui all’art. 184 RUEC, nel novero delle opere libere ex D.M. del 2.3.2018. Deducono, ancora, che il Comune avrebbe dovuto, tutt’al più, applicare la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 36 bis, comma 5, d.P.R. n.380/01 citato.
Con riferimento al rispetto della normativa sismica, rilevano, poi, di aver evaso la nota interlocutoria prot. 4755 del 8.10.2024, a firma del responsabile dell’Ufficio sismico, con la comunicazione pec del 9.10.2024, rappresentando che, per il profilo sismico, l’art. 34 bis, comma 3 bis, d.p.r. n. 380/01-cui rinvia l’art.36 bis, comma 3 bis-consente di certificarne la conformità; in allegato alla pec del 5.10.2024, di rettifica e sostituzione della precedente nota pec del 4.10.2024, i ricorrenti avevano trasmesso la dovuta attestazione e di tanto avevano reso edotto il Comune con nota n.5520 del 26.11.2024.
Quanto al rispetto delle distanze, ancora, il Comune si sarebbe limitato ad un acritico rinvio alle norme di Piano, sottacendo che il fabbricato (servito dalla scala) è posto esso stesso ad una distanza (5 ml.) inferiore a quella (10 ml.) contemplata dalle previsioni locali. Trattandosi di opera meramente pertinenziale, poi, e non inquadrabile nella nozione di costruzione di cui all’art. 6 del R.U.E.C, la scala non rileverebbe ai fini del rispetto delle distanze. Sarebbe illegittimo anche il riferimento alla distanza di 8,15 ml dalla strada comunale S. Giovanni Tiratore, in quanto, oltre a non potersi comprendere il parametro preso a riferimento in sede di misurazione, che nel provvedimento comunale viene indicato come il “limite della strada” e non già come il “ciglio della strada”, la strada in questione è di tipo F ed è sita fuori dal centro abitato, cosicchè sarebbe esclusa, dall’art. 26, comma 3 e 5, d.p.r. n.495/1992, dall’obbligo rispetto delle distanze.
Ad ogni modo, la scala, mera pertinenza posta al servizio di un fabbricato preesistente le cui pareti perimetrali hanno una distanza inferiore rispetto alla strada, non recherebbe alcun pericolo alla sicurezza della circolazione. La scala risulta, invero, arretrata rispetto al fabbricato prospiciente la strada. Il Comune, quindi, avrebbe dovuto dettare prescrizioni per rendere sanabile l’opera e non già denegare la SCIA così privando i ricorrenti dell’unico mezzo per accedere ai piani alti del fabbricato. Non a caso, i deducenti, sempre nell’ambito della nota di comunicazione prot. n.5520, del 26.11.2024, si rendevano disponibili anche ad apportare eventuali modifiche alla rampa rendendola aggettante.
Era stato omesso, infine, il preavviso sui motivi di diniego e il Comune non aveva preso in considerazione alcuna le osservazioni rese dagli istanti con nota n.5520 del 26.11.2024 della collaborazione e della buona fede, obliterando immotivatamente la disponibilità dei ricorrenti a rendere aggettante la scala esterna pur di continuare a poter accedere al piano residenziale.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune rilevava, ancora una volta, come il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7767/2025, respingendo le doglianze dei ricorrenti relative alla presunta autonomia della scala esterna in profilati di ferro rispetto al complesso immobiliare, aveva già confermato la correttezza dell'operato dell’ente e ribadito la necessità di procedere ad una valutazione unitaria degli abusi commessi.
La difesa dell’ente ribadiva, quindi, la correttezza della istruttoria e del procedimento svolto dagli Uffici comunali e la legittimità della valutazione delle distanze, oltre alla congruità della motivazione della determina gravata.
La ricorrente depositava memorie di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Pervenuti alla udienza pubblica del 26.02.2026, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.a Preliminarmente, il Collegio procede alla riunione dei ricorsi, stante la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Occorre, altresì, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, in quanto completamente estraneo alla controversia in esame.
Il Collegio prende atto, altresì, della intervenuta demolizione di alcune delle opere sanzionate con l’ordinanza gravata, avendo i ricorrenti proceduto alla rimozione dei manufatti di cui alle lettere b), c) e d) dell’atto sanzionatorio (scala esterna in ferro, porticato e locale deposito).
Nel merito si osserva quanto segue.
1.b I ricorrenti sono comproprietari dell’immobile sito nel Comune di Prata Sannita, composto da due unità di cui la prima avente destinazione residenziale e la seconda destinazione artigianale/commerciale. Completano la proprietà n.2 vasche in cemento per allevamento di trote.
Al piano terra si trova il locale bar e ristorante con relativi accessori (cucine, WC, ecc.) ed il sovrastante sottotetto non abitabile, destinato a deposito, lavanderia e stenditoio (si veda anche la relazione del 23.12.2024 a firma del tecnico di parte). L’abitazione dei ricorrenti si sviluppa, invece, interamente su di un unico livello (al primo piano dell’immobile) ed ha ingresso indipendente attraverso una scala in muratura esterna, che collega il primo piano con il livello terraneo.
Dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio, emerge che:
Con concessione edilizia in sanatoria n. 4, del 30 gennaio 1988, il Comune di Prata Sannita accoglieva l’istanza di condono ex lege n. 47/1985 presentata dalla ditta LL AN per “lavori di costruzione di un complesso per lo stazionamento e la crescita di trote con relativo alloggio di servizio per il proprietario conduttore e un piccolo locale per deposito attrezzi e mangimi (1° abuso) e locale per commercio dei prodotti ittici, con annessi servizi igienici (2° abuso)”.
Con permesso di costruire in sanatoria n. 17, del 23.05.2005, il Comune accoglieva una seconda istanza di condono- presentata ai sensi della l. n. 724/1994- per ulteriori opere abusive realizzate nel sopra indicato complesso immobiliare e consistenti in “una sala da pranzo di mq 80,11, relativi servizi quali cucina di mq 26,07, servizi igienici di mq 12,03 e piccoli locali accessori di mq 4,68, tutti ubicati al piano terra”;
Con permesso di costruire in sanatoria n. 4, del 24.05.2006, il Comune accoglieva una terza istanza di sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per lavori eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire n. 16 del 23 giugno 2005, relativi alla ristrutturazione del locale ristorante, consistenti nella realizzazione di “in una vasca scoperta, nella modifica di posizione di porte e finestre, in una modifica del locale sottotetto e della relativa altezza, nell’alterazione delle lunghezze del locale ristorante”.
Con ordinanza di demolizione n. 3, del 2.11.2023, quindi, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive nelle premesse in fatto meglio specificate, ritenute difformi dal p.d,c. n. 4/2006.
I ricorrenti hanno eliminato il porticato ed il locale deposito, oggetto dei punti c) e d) dell’ordinanza e ultimato i lavori di rimozione il 10.2.2024.
Con nota prot. 301, del 22.01.2024, hanno inoltrato al Comune S.C.I.A. in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 per le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 4/2006 e descritte al punto b) dell’ordinanza (ossia posa in opera di una scala esterna aperta in profilati in ferro a servizio dei locali avente una dimensione in pianta di ml. 9,00 di lunghezza per ml. 1,00), nonché per alcune modifiche interne al locale sottotetto e per la diversa configurazione di due finestre e di una porta di ingresso.
Con sentenza n. 5422/24 questo Tribunale ha escluso che via sia stato inadempimento all’obbligo di rispondere alla suddetta SCIA perché, nella sostanza, il Comune ha dimostrato univocamente il suo intendimento ostativo alla sanatoria con l’ordinanza di demolizione n. 3 del 2023.
La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1394/25.
La scala in ferro è stata dunque demolita, così come documentato in atti e comunicato al Comune con nota del 26.3.2025.
I ricorrenti hanno, altresì, presentato la SCIA prot. n. 3990, del 4.9.2024, per la sanatoria della scala in muratura esterna di cui alla lett. e) dell’ordinanza di demolizione; siffatta SCIA in sanatoria è stata denegata dal Comune con determina prot. n. 5835, del 11.12.2024.
E’ stata, infine, presentata istanza di sanatoria per il sottotetto e istanza di fiscalizzazione per il locale in muratura al primo piano, adibito a residenza.
1.c. Così precisati i fatti di causa, occorre anche prendere le mosse da quanto già statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1394/25: si è definitivamente accertato, infatti, nel giudizio di appello summenzionato, che il compendio immobiliare di cui è causa è stato oggetto, negli anni, di rilevanti modifiche e di un progressivo ampliamento che ne hanno modificato radicalmente l’assetto originario; di tal che la valutazione delle opere edilizie che sono state realizzate non può prescindere da una visione unitaria del manufatto e dalla percezione del complessivo carico urbanistico e paesaggistico che esso è andato a determinare. Il Giudice di appello ha anche stigmatizzato, in maniera significativa, la ineludibile necessità di evitare che le istanze di sanatoria siano presentate in maniera strumentale e parcellizzata al fine di sottrarre il manufatto ad una unitaria istruttoria procedimentale e che ogni valutazione del Comune deve essere effettuata considerando il complesso immobiliare nella sua interezza e riportando le opere abusive nel corretto paradigma normativo di riferimento, costituito dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/01.
Si osserva, poi, che l’Ufficio tecnico-settore edilizia privata ed urbanistica del Comune di Prata Sannita ha evidenziato una serie di elementi in fatto che confermano, ad avviso del Collegio, la necessità di una visione unitaria del manufatto, come propugnata dal Consiglio di Stato: il complesso edilizio che qui ci occupa, invero, presenta un unico accesso dalla Via comunale IC (sia parte produttiva che parte abitativa) ed è identificato, sia ai fini anagrafici che commerciali, con l’unico civico n. 1. Anche l'attività commerciale risulta avere la sede alla c.da IC (come da estratto visura Camerale). Si aggiunga la documentazione fotografica prodotta. (v. nota tecnica depositata il 26.03.2025).
Da ultimo, il tentativo di parte ricorrente di riproporre, anche in questa sede, una visione atomistica degli abusi, risulta smentito dalle stesse affermazioni di parte che, nella istanza di fiscalizzazione prot. 298, del 12.01.2024, ribadisce, per il tramite del proprio tecnico, la unitarietà del complesso immobiliare e la conseguente impossibilità di demolire le singole parti abusive senza pregiudizio per le parti comuni realizzate legittimamente.
1.d. Quanto ai vincoli di zona, occorre anche rilevare che, nel provvedimento impugnato si legge, che “ l’intero Territorio Comunale è sottoposto a vincolo Paesistico ambientale ai sensi del vigente Piano Paesistico del Matese; 7. Si tratta effettivamente di opere abusive realizzate senza rispettare: la normativa del vigente P.R.G.; la normativa edilizia di cui al DPR n. 380/20021 e s.m.i. e la normativa del vincolo Paesistico ambientale ai sensi del vigente Piano Paesistico del Matese” (cfr pag. n. 2 lett. B punto 4. dell’ordinanza di demolizione)”.
Il territorio del Comune di Prata Sannita, è inoltre, ricompreso nel Piano Territoriale Paesistico del Matese, riapprovato dal Ministero per i Beni Culturali di concerto con il Ministro dell’Ambiente, con D.M. del 4.09.2000, pubblicato in G.U. n. 254 del 30.10.2000 ed è classificato sismico dalle vigenti disposizioni di legge con grado di sismicità S9 (cfr. attestazione del 19.01.2024 prot. n. 271, nonché D.M. 7.03.1981 e Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002).
Gli immobili in proprietà ricorrente ricadono nella zona di recupero urbanistico edilizio e di restauro paesistico ambientale (C.I.F- conservazione integrata del paesaggio fluviale) dove non sono ammesse nuove volumetrie (cfr art. 9 comma 2 del PTP del Matese). All’area oggetto di intervento, il PRG vigente ha impresso, infine, la destinazione di zona Agricola E 2, ove sono consentite costruzioni per uso abitativo con stretta pertinenza dell’azienda agricola, l’indice di fabbricabilità fondiario è pari a 0,03 mc/mq per l’edilizia ad uso abitativo con l’aggiunta di 0,02 mc/mq per la realizzazione dei locali strettamente necessari alla conduzione del fondo e al ricovero del bestiame.
2.a. Orbene, tutto quanto innanzi premesso, e passando al merito del gravame, il Collegio è dell’avviso che le articolate censure che parte ricorrente muove all’operato del Comune siano infondate e non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, il Comune di Prata Sannita, acquisite le risultanze della informativa della Regione Carabinieri Forestale Campania del 10.10.2023, muove, innanzitutto, dal rilievo della illegittimità del locale ristorante, che assume presentare una volumetria inferiore rispetto a quanto assentito col al p.d.c. n. 4/2006 di mc. 9,36, oltre ad un’altezza minima nei punti più bassi di falda compresa tra ml 1,47 e ml. 1,33 intradosso ed un’altezza di colmo di ml. 2,90. Quanto al sottotetto, poi, il Comune ne oppone la diversa destinazione d’uso e la diversa altezza rispetto a quanto assentito con p.d.c in sanatoria n. 4 /2006. Viene, infine, contestata la nuova volumetria totalmente abusiva posta al primo piano.
Sul punto, parte ricorrente deduce, con riferimento al locale ristorante, che si tratterebbe di una differenza minima di appena -0,61 mc., pari a circa lo 0,7% della consistenza autorizzata. Tanto non giustificherebbe l’ordinanza di ripristino, rientrando ampiamente nei limiti delle c.d. tolleranze costruttive (2%) di cui all’art.34 bis, d.p.r. n.380/2001 (per il profilo urbanistico) ed al punto A.31, allegato A, d.p.r. n.31/2017 (per il profilo paesaggistico). Non si sarebbe, pertanto, in presenza di una variante, rispetto a quanto assentito, e comunque, anche qualora fosse stato effettivamente riscontrato lo sforamento di detta percentuale di tolleranza (2%), si tratterebbe di una riduzione della consistenza autorizzata e legittima. Come certificato dal tecnico di parte, incaricato per le misurazioni necessarie ai fini della redazione delle richieste del 24.1.2024 (versate agli atti di causa): “[…] si può evincere dalla copia della planimetria allegata al p. di c. in sanatoria n. 4 del 24/05/2006, che la larghezza autorizzata è pari proprio a 7,40 ml. e non ai 7,65 erroneamente dichiarati […] nel corpo dell’ordinanza. quindi, non vi è difformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato”.
L’errore scaturirebbe dalla inversione delle tavole progettuali allegate al progetto che, a giudizio degli agenti accertatori riportavano la misura di 7,65 ml. della sala che, invece, risultava assentita e regolarmente realizzata per 7,40 ml. così come desumibile dalla Tav 2.
Le difformità delle altezze riscontrate nel sottotetto, invece, sarebbero contenute nei limiti delle tolleranze esecutive di cui all’art. 34 bis del D.P.R. 380/2001 e sarebbero, comunque, sanabili; l’altezza al colmo della falda risulterebbe essere di 2,55 ml e non 2,90 mi come riportata nel corpo dell’ordinanza di ripristino; la diversa destinazione d’uso del locale, poi, non sarebbe supportata da riscontri oggettivi, anche l’altezza del sottotetto era inferiore ai minimi stabiliti dall’art. 28 del RUEC e, quindi, il sottotetto non poteva oggettivamente essere destinato a civile abitazione.
Ad ogni modo, era stata presentata domanda di sanatoria ex art 36 bis d.P.R. n. 380/01 per il sottotetto ed istanza di fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/01 per il volume abusivo, il che aveva determinato l’inefficacia della ordinanza di demolizione, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto avverso di questa. Sulla istanza di sanatoria si era anche formato il silenzio-assenso.
Le articolate censure non colgono nel segno e, a giudizio del Collegio, non scalfiscono la legittimità dell’ordinanza impugnata.
2.b. Il Collegio prende atto che effettivamente i grafici allegati al p.d.c n. 47/2006 indicano una larghezza del ristorante pari a 7,40 ml, pari a quella rilevata in sede di sopralluogo; analogamente, si osserva che, a fronte delle contestazioni che i ricorrenti- anche tramite perizia di parte-muovono alle misure del ristorante, come riportate nel provvedimento impugnato, il Comune non ha opposto dati precisi e circostanziati.
Ciò nondimeno, si osserva che, quanto al sottotetto, sovrastante il locale ristorante, i ricorrenti non forniscono elementi di prova idonei a smentire i rilievi comunali circa la sua destinazione a civile abitazione. Il fatto che il sottotetto non presenti le altezze minime richieste dal Regolamento comunale per essere destinato ad uso abitativo, infatti, non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente a smentire quanto riscontrato dagli organi accertatori in sede di sopralluogo, e cioè che questa porzione dell’immobile avesse effettivamente subito un mutamento di destinazione d’uso non autorizzato.
Non giova alla tesi dei ricorrenti neanche il richiamo alle altezze riportate nelle planimetrie allegate al permesso di costruire, atteso che ciò che viene loro contestato non è la illegittimità dello stato di progetto, ma la difformità tra questo e lo stato di fatto, oltre al mutamento indebito della destinazione d’uso.
Quanto alle ulteriori censure con le quali i ricorrenti contestano, invece, le misurazioni effettuate dai tecnici comunali- ovvero che l’altezza effettiva del sottotetto, al colmo della falda, risulterebbe essere di 2,55 ml in luogo dell’altezza 2,90 ml riportata nel corpo dell’ordinanza di ripristino e che tale discrasia sarebbe stata causata da un erroneo riferimento fatto proprio dall’U.T.C. per la misura dell’altezza del colmo. “Il sottotetto in questione, infatti, è sormontato da un solaio di copertura in legno costituito da travi principali sormontate da un tavolato di copertura, sul quale vengono appoggiate le tegole. Ne verrebbe, di conseguenza che, l’intradosso del solaio coincide con la faccia inferiore della trave (che è parte sostanziale del solaio ed ha la funzione di reggere sia il tavolato che il superiore manto di tegole) e non con il tavolato superiore” - si osserva che i relativi motivi di ricorso sono stati proposti soltanto nella memoria di replica depositata il 20.01.2024 (e successivamente reiterati nelle memorie di replica del 15.04.2024, 6.09.2025 e 9.09.2025) e sono quindi tardivi a fronte della notifica dell’ordinanza impugnata avvenuta in data 9.11.2023.
Il solo mutamento di destinazione d’uso del sottotetto costituisce, comunque, circostanza di per sé idonea a legittimare l’ordine di ripristino che qui viene in esame.
2.c Infine, il sottotetto non può considerarsi legittimato per effetto della istanza di sanatoria che i ricorrenti hanno presentato in data 12.11.2025, atteso che tale istanza non ha avuto esito positivo per i motivi che si vanno ad illustrare.
I ricorrenti hanno presentato al Comune la SCIA in sanatoria, acquisita al protocollo comunale n. 1565 del 28.3.2025, rappresentando che tutte le difformità per le quali si richiedeva l’accertamento della conformità urbanistica non avevano rilevanza sotto il profilo paesaggistico, rientrando nella casistica di cui all’Allegato A al D.P.R. 380/2001 e, come tali, non erano soggette ad autorizzazione paesaggistica. Si trattava, invero, di mere partizioni interne, rientranti nella casistica di cui al punto A1 dell’Allegato A al D.P.R. 31/2017; analogamente era a dirsi per la variazione relativa alla modifica dei prospetti esterni (per effetto della realizzazione di n.2 finestre e del vano di accesso in posizione diversa da quella progettualmente prevista) che rientrava nella fattispecie di cui al punto A2 del medesimo allegato. Anche sotto il profilo paesaggistico, infine, la diversa altezza media del locale sottotetto, rilevata in sede di sopralluogo, essendo pari allo 0,82% (ovvero minore del 2%), rientrava negli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Con successiva istanza del 12.11.2025, prot. n. 5510, i ricorrenti hanno chiesto il rilascio dell’attestazione contemplata dall’art. 36 bis, comma 6, d.P.R. n.380/0, ritenendo formatosi il silenzio assenso sulla SCIA in sanatoria.
Con determinazione prot. n. 5758, del 21.11.2025, il Comune ha denegato l’attestazione richiesta ritenendo di ostacolo all’avvenuta formalizzazione del silenzio-assenso l’ordinanza di demolizione n. 3/2023.
Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti depositati, nel ricorso rg n. 2024/22, in data 12.12.2025 nei quali i ricorrenti deducono che sulla istanza di sanatoria si sarebbe formato il silenzio-assenso e che, comunque, il diniego opposto dal Comune al rilascio della attestazione di cui all’art. 36 bis, comma 6, d.p.r. n.380/01 non potrebbe ritenersi giustificato con la pendenza, innanzi a questo Tribunale, del ricorso avverso l’ordinanza di ripristino; in ogni caso, l’ingiunzione demolitoria doveva ritenersi superata per effetto della presentazione della istanza di accertamento di conformità. Da ultimo, il diniego impugnato era privo di motivazione, irragionevole e contrario ai principi di buona fede.
I motivi aggiunti così proposti ed articolati sono infondati.
Innanzitutto, la tesi secondo cui si verterebbe, nella specie, di parziali difformità si pone in evidente contrasto con le considerazioni rese dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1395/25, che innanzi sono state diffusamente esposte; parimenti, anche in questa sede, deve essere allontanato ogni tentativo di parcellizzare gli abusi, al fine di predicarne la sanabilità. Come sancito dal pregresso giudicato, infatti, occorre procedere ad una visione unitaria degli interventi di ampliamento oggetto di causa così da poterli valutare nella loro effettiva consistenza e qualificarli correttamente come interventi di nuova costruzione, realizzati in assenza di permesso di costruire, per i quali difettano i presupposti per l’astratta applicabilità dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, invocato dai ricorrenti.
Si è ribadito, in termini, che “la valutazione degli interventi oggetto di istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 deve essere complessiva e globale, non potendosi ammettere la parcellizzazione degli abusi ai fini della loro regolarizzazione poiché la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere il nesso funzionale che li lega e, in definitiva, l’effettiva portata dell’operazione” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 31.01.2023, n. 461). Secondo consolidati principi giurisprudenziali, dai quali il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, inoltre, deve escludersi “l’ammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario, giacché l’art. 36 cit. ha riguardo, appunto, all’intervento abusivo nella sua interezza e non alla singola opera abusiva. In tale evenienza, pertanto, l’interessato è tenuto a scegliere tra l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’amministrazione competente, ovvero la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità riferita alla totalità dell’intervento abuso” (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6235)» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 25 gennaio 2025, n. 227).
La pretesa dei ricorrenti di vedere conseguita la sanatoria per silentium , ovvero per effetto del decorso del termine di legge previsto dall’art. 36 bis, quindi, è priva di fondamento poiché le opere individuate nella domanda di sanatoria devono essere considerate e trattate come un unicum funzionale e non come una sommatoria di interventi distinti, ciascuno suscettibile di essere valutato separatamente e in autonomia rispetto agli altri “(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 423; Id., 24 giugno 2020, n. 4058).
Sul punto, si è precisato che “la previsioni derogatoria di cui all’art. 36 bis del T.U. edilizia in presenza di opere per le quali sia necessario il permesso di costruire, scatta soltanto se si tratti di una difformità dallo stesso, non anche in caso di completa assenza del titolo autorizzatorio per un intervento strutturalmente e funzionalmente autonomo, come invece deve ritenersi avvenga nel caso in esame” (T.A.R. Umbria, sez. I, 10 ottobre 2024, n. 687).
In senso conforme, recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “una volta acclarata l’erronea riconduzione dell’attività al novero delle realizzazioni regolate dall’art. 36 bis TUED, all’attuale vicenda non si applica dunque la relativa disciplina” (T.A.R. Umbria, sez. I, 13 maggio 2025, n. 560).
Deve rimarcarsi che “in caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato” (Cons. Stato, sez. VI, 27.11.2023, n.10126; Cons. Stato, sez. VI, 23/10/2023, n. 9148; sez. VI, 21/2/2023, n. 1766).
Venendo, dunque, al caso di specie, il Comune resistente, in presenza di una pluralità di opere, bene ha fatto a non considerarle come indipendenti l'una dall'altra, ma a recuperare una visione di insieme delle stesse, che gli ha consentito di acquisire una visione del complesso immobiliare nella sua interezza, anche prendendo in esame l'elemento funzionale (in termini, T.A.R. Sardegna, sez. II, 5.10.2023, n. 721; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30.11.2020, n. 787).
A quanto rilevato, devono aggiungersi, nel caso in esame, le peculiarità del territorio del Comune di Prata Sannita, ben evidenziate nella stessa ingiunzione di demolizione, in ragione della presenza del vincolo paesaggistico e del rischio sismico che lo contraddistinguono.
Le opere di cui è stata chiesta la sanatoria, quindi, non sono autonome né marginali, ma parte integrante di un disegno edificatorio complessivo e denotano la realizzazione continuativa di diversi illeciti edilizi tra loro complementari, che hanno portato alla trasformazione progressiva del complesso edilizio originario, sotto il profilo plano-volumetrico, morfologico, funzionale e strutturale. La presenza di un nuovo volume, peraltro di consistenza non irrilevante, ed il mutamento di destinazione d’uso, per di più in territorio vincolato, giustificano, a giudizio del Collegio, la reazione sanzionatoria del Comune ed escludono in radice la possibilità di una eventuale sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis.
Bene ha fatto, dunque, il Comune ad opporre il diniego al rilascio della attestazione richiesta dai ricorrenti, ostando, in tal senso, la configurabilità in astratto di una fattispecie sanabile ai sensi della invocata disciplina.
Milita in tal senso anche la ineludibile necessità, già evidenziata dal Consiglio di Stato, di riportare la questione all’interno del paradigma delineato dall’art 36 T.U. edilizia, nell’ambito del quale dovrà e potrà procedere alla disamina della eventuale sanabilità del manufatto nella sua interezza.
2.d. Venendo, quindi, all’esame delle ulteriori censure, si osserva che i ricorrenti, con istanza del 20.10.2024, hanno richiesto la c.d fiscalizzazione con riferimento ai locali di cui al punto f) della ordinanza impugnata: parte ricorrente insiste, infatti, nella impossibilità di demolirli senza pregiudizio alla valenza statica della parte legittimamente realizzata.
In merito, in relazione alla parte residenziale realizzata al di sopra dell’originaria sala ristorante e del locale cucina, viene contestata dal Comune la costruzione di più locali in muratura di tufo con solaio in latero cemento, consistenti in soggiorno, cucina e servizio igienico con annesso corridoio al piano primo del fabbricato, dalle dimensioni complessive lorde di ml.10,50 per ml.4,00 per altezza interna intradosso di ml.2,80 e per un volume totale di mc.126,00.
Tali superfici risultano ricavate al di sopra di un preesistente terrazzo che fungeva da copertura alla originaria “sala ristorante” (attualmente area Bar) e che invece costituisce, oggi, il piano di calpestio di due camere, a loro volta ricavate mediante sopraelevazione delle murature perimetrali al terrazzo sormontate da un nuovo solaio di copertura.
Orbene, occorre rilevare, alla luce della normativa vigente ratione temporis , ovvero prendendo in considerazione la data in cui è stata presentata l’istanza di fiscalizzazione, che, con riferimento alle opere realizzate (come quelle del caso) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 32 (Determinazione delle variazioni essenziali), comma 3, D.P.R. 380/2001 dispone che le stesse sono da ritenere sempre o “in totale difformità” o “variazioni essenziali”.
In questo senso è chiaramente orientata anche la giurisprudenza, secondo la quale in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale, ovvero in variazione essenziale. Non coglie nel segno, quindi, la censura con cui si deduce l’illegittimità della sanzione demolitoria, invocandosi la possibilità di ricorso alla cd. procedura di "fiscalizzazione": non è possibile, infatti, fare applicazione di tale norma per le opere realizzate, come nella specie, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai ritenute "in parziale difformità" (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21.10.2024, n.1930).
Risulta oltremodo preclusa l’operatività dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 perché la configurazione dell’intervento realizzato come mera ristrutturazione edilizia si porrebbe in contrasto con il contenuto sostanziale della istanza presentata al Comune (cfr istanza di fiscalizzazione), e con quanto precisato dai ricorrenti nelle memorie difensive di questo giudizio, ove si invoca esplicitamente l’art.34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (si veda, ad esempio, la memoria di replica depositata il 21.01.2024).
Ed infine, l’istanza di fiscalizzazione si riferisce espressamente ad una sola porzione del fabbricato di tal chè non potrebbe comunque incidere sui restanti abusi e quindi sulla intera efficacia o legittimità dell’ordinanza di demolizione a questi riferita.
Ad ogni modo, l’art. 34 bis introdotto dal d.l. n.76/2020 (decreto Semplificazioni) riguardante la disciplina delle tolleranze costruttive, non trova comunque applicazione per gli immobili soggetti a vincolo.
2.e. Passando, quindi, all’esame delle ulteriori censure con le quali parte ricorrente invoca la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza impugnata, per effetto della presentazione della istanza di sanatoria e di fiscalizzazione, questo TAR ha condivisibilmente chiarito che: “La validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380/2001; se da un lato la presentazione di detta istanza determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, l'efficacia dell'atto sanzionatorio è soltanto sospesa, cioè l'atto è posto in uno stato di temporanea quiescenza. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato, che non può rimanere pregiudicato dall'avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l'accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell'intero termine a lui assegnato per adeguarsi all'ordine evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2.8.2022, n. 5239).
Alla luce di tale condiviso orientamento giurisdizionale, reputa il Collegio che la presentazione di istanza ex art. 36 TUE incide al più sull’immediata efficacia dell’ordinanza di demolizione (che rimane sospesa sino alla definizione dell’istanza di accertamento di conformità), ma non certo sulla sua legittimità, da valutarsi unicamente in funzione della sussistenza o meno di un titolo edilizio, nella specie mancante (cfr TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2.8.2022, n. 5239).
È stato, oltremodo osservato che -anche volendo confermare l’adesione all’orientamento secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria determina la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione – tale conclusione non può valere quando il soggetto sanzionato presenti, in maniera continuativa, una pluralità di istanze di sanatoria aventi sempre ad oggetto le medesime opere, via via che vengono emanati gli atti sanzionatori, al fine di paralizzarne gli effetti. Si deve infatti ritenere che, in questo caso, ricorra l’ipotesi di abuso del diritto posto che l’interesse sotteso a tali istanze non può essere altro che quello di rendere impossibile l’esercizio del potere repressivo assegnato ai comuni. Si tratta pertanto di un interesse non meritevole di tutela (cfr TAR Lombardia, Milano, sez. IV,16.10.2025, n. 3735; si veda in proposito anche Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329).
2.f. L’ordinanza di demolizione è, infine, legittima e non sproporzionata anche nella parte relativa all’ingiunzione di non utilizzare e non far utilizzare gli immobili abusivi; trova, infatti, la sua giustificazione nella salvaguardia della pubblica e privata incolumità, posto che i locali sono aperti al pubblico e destinati a bar e sala ristorante.
Analogamente, il provvedimento risulta pienamente e congruamente motivato e rispettoso dei principi di proporzionalità e buon andamento che regolano l’azione amministrativa. Si tratta, oltremodo, di un provvedimento che, come è noto, ha natura vincolata; il che dà pienamente conto anche della infondatezza delle ultime censure di difetto motivazionale e di istruttoria, oltre che di irragionevolezza ed illogicità, che, peraltro, risultano formulata in maniera generica ed astratta.
3. A questo punto, non resta che esaminare il ricorso n. 6645/24, proposto per l’annullamento del diniego prot. n. 5835 del 11.2.2024, adottato dal Comune, in ordine alla S.C.I.A. ex art. 36 bis, d.p.r. n. 380/01, acquisita al prot. com.le n. 3990 del 4.9.2024, per la sanatoria della scala esterna in muratura realizzata nel 1999.
Tale scala in muratura risulta posta a servizio dell’immobile identificabile catastalmente al f.lo n. 16, p.lla n. 5041, sub. 1, il cui piano secondo è destinato a residenza e che, appunto, viene servito sin dal 1999, da una piccola rampa di accesso esterna (adiacente al fabbricato) con gradini in muratura, avente lunghezza pari a 5,20 ml e larghezza di 1,30 ml.
I ricorrenti ribadiscono l’autonomia della predetta unità immobiliare rispetto all’altro fabbricato identificabile al f.lo n.16, p.lla n.5041, sub 2) ed adibito dal 1988 ad allevamento ittico di trote e bar-trattoria e censurano, quindi, l’operato del Comune che, nel denegare la sanatoria della scala, l’aveva ricompresa nell’ambito della totalità degli abusi già sanzionati con ordinanza n.3 /23.
I ricorrenti insistono, quindi, per la sanabilità della piccola rampa, avente natura pertinenziale.
Tali censure vanno respinte.
I ricorrenti invocano la possibilità di sanare un manufatto che ha evidentemente natura meramente pertinenziale e che accede, con funzione servente, all’immobile principale, del quale è stata predicata la radicale abusività. Perdono consistenza, quindi, i profili dedotti in ricorso con riferimento al calcolo delle distanze o alla natura della strada confinante atteso che anche la scala deve essere valutata nell’insieme delle opere di cui fa parte e che, unitariamente considerate, hanno portato alla creazione di un organismo radicalmente diverso da quello ab origine assentito, per volumi, superfici e destinazione d’uso.
Quanto sopra già evidenziato consente anche di superare il reiterato tentativo di scindere l’immobile in due distinte unità immobiliari e di considerare sanabile la scala in muratura perché servente rispetto alla unità immobiliare legittima. La scala esterna, invero, non può essere considerata un'opera autonoma, ma costituisce parte integrante del complesso immobiliare.
Anche da un punto di vista formale, infine, la determina gravata risulta immune dalle censure dedotte in quanto legittima sotto il profilo motivazione e procedimentale. L'Amministrazione, invero, ha richiesto le necessarie integrazioni documentali con note prot. n. 4460 del 28.9.2024 e n. 5083 del 30.10.2024, ha valutato la documentazione prodotta dai ricorrenti con nota prot. n. 5520 del 26.11.2024, correttamente instaurando il contraddittorio procedimentale.
In conclusione, per tutto quanto rilevato, anche il secondo ricorso va respinto.
4.Le spese di lite, secondo le regole della soccombenza, sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore del Comune di Prata Sannita. Vanno invece interamente compensate tra i ricorrenti ed il Ministero dell’Interno, estraneo alla presente controversia e costituitosi al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sui ricorsi riunti, come in epigrafe proposti ed integrati dai motivi aggiunti, così provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
-respinge il ricorso rg n. 22/24.
-respinge i motivi aggiunti;
-respinge il ricorso rg n. 6645/24.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Prata Sannita, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra i ricorrenti ed il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO UL, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | LO UL |
IL SEGRETARIO