TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2232
TAR
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difformità volumetriche e di altezza del locale ristorante e del sottotetto

    Il Collegio rileva che, sebbene le misurazioni relative alla larghezza del ristorante possano essere contestate, non vengono fornite prove idonee a smentire i rilievi comunali circa la destinazione a civile abitazione del sottotetto. Le censure sulle altezze del sottotetto sono tardive. Il mutamento di destinazione d'uso del sottotetto è circostanza sufficiente a legittimare l'ordine di ripristino.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordine di non utilizzo degli immobili

    L'ordinanza di demolizione è legittima e non sproporzionata anche nella parte relativa all'ingiunzione di non utilizzare gli immobili abusivi, trovando giustificazione nella salvaguardia della pubblica e privata incolumità, dato che i locali sono aperti al pubblico e destinati a bar e sala ristorante.

  • Rigettato
    Insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria dell'ordinanza di demolizione

    Il provvedimento risulta pienamente e congruamente motivato e rispettoso dei principi di proporzionalità e buon andamento. Si tratta di un provvedimento vincolato, il che rende infondate le censure di difetto motivazionale e di istruttoria, formulate in maniera generica ed astratta.

  • Rigettato
    Formazione silenzio assenso e illegittimità del diniego di attestazione

    La pretesa di ottenere la sanatoria per silentium è priva di fondamento poiché le opere devono essere considerate come un unicum funzionale e non una sommatoria di interventi distinti. L'art. 36 bis non è applicabile a opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità. Il Comune ha agito correttamente nel negare l'attestazione, ostando la configurabilità di una fattispecie sanabile ai sensi della disciplina invocata.

  • Rigettato
    Autonomia e sanabilità della scala esterna in muratura

    La scala esterna in muratura non può essere considerata un'opera autonoma ma costituisce parte integrante del complesso immobiliare abusivo. Pertanto, va valutata unitariamente con le altre opere abusive. Il diniego del Comune è legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per mancato rispetto distanze e normativa sismica

    I profili dedotti in ricorso con riferimento al calcolo delle distanze o alla natura della strada confinante perdono consistenza atteso che anche la scala deve essere valutata nell’insieme delle opere di cui fa parte e che, unitariamente considerate, hanno portato alla creazione di un organismo radicalmente diverso da quello originariamente assentito.

  • Rigettato
    Richiesta di fiscalizzazione per locali in muratura al primo piano

    La fiscalizzazione non è applicabile per opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto non possono essere mai ritenute 'in parziale difformità'. L'istanza di fiscalizzazione si riferisce ad una sola porzione del fabbricato e non incide sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione per gli altri abusi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2232
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2232
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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