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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043743717000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026 Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli in data 28.4.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per omesso versamento Irpef, addizionali, oltre sanzioni ed interessi, scaturita dalla liquidazione automatizzata, ai sensi dell'art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, del Modello Unico/2022, presentato per il periodo d'imposta 2021. I motivi di ricorso possono essere appresso così sintetizzati: 1) Violazione dell'art.7 legge 212/2000, per difetto di motivazione della cartella, in quanto mancante dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ad essa sottesi nonché dei criteri di calcolo degli importi e degli interessi di mora reclamati;
2) Violazione del principio di legalità e della capacità contributiva;
3) Violazione dell'art.6, co.5, legge 212/2000, “avendo notificato l'avviso di accertamento privo dell'avviso di presa in carico”. Il ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della cartella impugnata, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione, che hanno dedotto: che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione dei redditi;
che il tasso degli interessi moratori di cui all'art.30 del d.P.R. n. 602/1973 è determinato normativamente ed è, quindi conoscibile, mentre la loro quantificazione è frutto di un semplice calcolo matematico;
che la cartella ha ad oggetto la richiesta di pagamento di imposte dichiarate dallo stesso contribuente che derivano dalla sua capacità contributiva e dalla progressività fiscale. Le parti resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
1.1. Come noto, la Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54- bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove, invece, la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore - Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904- » (v., tra le più recenti, da ultimo, Cass. n. 10809 del 2024).
1.2. Nella specie, attenendosi al suddetto principio, va, pertanto, rigettata la censura concernente l'assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, emessa a seguito di controllo automatizzato del mod. Unico/2022 (per l'anno 2021), per omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposte sulla base di quanto dichiarato dallo stesso contribuente;
infatti, trattandosi di esiti di controllo automatico eseguito sulla base dei risultati della dichiarazione non sussistono dubbi sull'ammontare delle imposte dovute, essendo l'omesso versamento il risultato delle indicazioni e dichiarazioni delle medesime rappresentati dalla parte stessa che non ha effettuato i versamenti. L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tale dichiarazione perché essendo il contribuente già a conoscenza delle imposte non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 10808/2024). La semplicità della omissione rilevata in sede di accertamento automatizzato unitamente al riferimento al Mod. Unico/2022 esclude, dunque, la denunciata carenza di motivazione. Peraltro, la cartella redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, riporta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 602/ 1973, le imposte, le sanzioni e gli interessi di legge iscritti a ruolo.
1.3. Quanto agli interessi di mora gli stessi- come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni- decorrono soltanto alla scadenza infruttuosa del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Al riguardo come precisato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, nella sentenza sopra richiamata, “13.1.7 Del resto, la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - D.M. 21 maggio 2009 cit.- o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate -cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art.30 d.P.R. n.602/1973-, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato -cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n.27055; più di recente, v. Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1° febbraio 2022, n.3009- ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi Data pubblicazione 22/04/2024 operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere. 13.1.8 Il richiamo alla disposizione che regola il “tipo” di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa (cfr. in generale, Cass., 7 marzo 2022, n.7278) ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. 13.2 Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente”.
2. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. Ribadito che la pretesa fiscale scaturisce dall'omesso pagamento delle imposte nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, fondata, quindi, sulle risultanze cautelari, è stato lo stesso contribuente a manifestare la propria capacità contributiva, senza che siano il risultato dell'attività accertativa dell'Ufficio. Non contestata la presentazione, spettava, perciò, al ricorrente eccepire e dimostrare il fatto modificativo o impeditivo della pretesa o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquan non esset ovvero di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalla presentazione o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati (cfr. Cass 10.11.2025 n. 29700).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. L'atto impugnato non è un “avviso di accertamento”, ma una cartella di pagamento, sicché la doglianza del ricorrente concernente il mancato ricevimento dell'avviso di presa in carico difetta della necessaria specificità.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 638,10, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Lecce, in data 12.1.2026. Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240043743717000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 13/01/2026 Svolgimento del processo Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli in data 28.4.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per omesso versamento Irpef, addizionali, oltre sanzioni ed interessi, scaturita dalla liquidazione automatizzata, ai sensi dell'art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, del Modello Unico/2022, presentato per il periodo d'imposta 2021. I motivi di ricorso possono essere appresso così sintetizzati: 1) Violazione dell'art.7 legge 212/2000, per difetto di motivazione della cartella, in quanto mancante dell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ad essa sottesi nonché dei criteri di calcolo degli importi e degli interessi di mora reclamati;
2) Violazione del principio di legalità e della capacità contributiva;
3) Violazione dell'art.6, co.5, legge 212/2000, “avendo notificato l'avviso di accertamento privo dell'avviso di presa in carico”. Il ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare la nullità della cartella impugnata, vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio, con separate memorie di controdeduzioni:
- l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione, che hanno dedotto: che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione dei redditi;
che il tasso degli interessi moratori di cui all'art.30 del d.P.R. n. 602/1973 è determinato normativamente ed è, quindi conoscibile, mentre la loro quantificazione è frutto di un semplice calcolo matematico;
che la cartella ha ad oggetto la richiesta di pagamento di imposte dichiarate dallo stesso contribuente che derivano dalla sua capacità contributiva e dalla progressività fiscale. Le parti resistenti hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12.1.2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
1.1. Come noto, la Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54- bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove, invece, la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore - Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904- » (v., tra le più recenti, da ultimo, Cass. n. 10809 del 2024).
1.2. Nella specie, attenendosi al suddetto principio, va, pertanto, rigettata la censura concernente l'assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, emessa a seguito di controllo automatizzato del mod. Unico/2022 (per l'anno 2021), per omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposte sulla base di quanto dichiarato dallo stesso contribuente;
infatti, trattandosi di esiti di controllo automatico eseguito sulla base dei risultati della dichiarazione non sussistono dubbi sull'ammontare delle imposte dovute, essendo l'omesso versamento il risultato delle indicazioni e dichiarazioni delle medesime rappresentati dalla parte stessa che non ha effettuato i versamenti. L'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tale dichiarazione perché essendo il contribuente già a conoscenza delle imposte non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 10808/2024). La semplicità della omissione rilevata in sede di accertamento automatizzato unitamente al riferimento al Mod. Unico/2022 esclude, dunque, la denunciata carenza di motivazione. Peraltro, la cartella redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, riporta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 602/ 1973, le imposte, le sanzioni e gli interessi di legge iscritti a ruolo.
1.3. Quanto agli interessi di mora gli stessi- come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni- decorrono soltanto alla scadenza infruttuosa del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella. Al riguardo come precisato dalla Suprema Corte, a sezioni unite, nella sentenza sopra richiamata, “13.1.7 Del resto, la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - D.M. 21 maggio 2009 cit.- o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate -cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art.30 d.P.R. n.602/1973-, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato -cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n.27055; più di recente, v. Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1° febbraio 2022, n.3009- ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi Data pubblicazione 22/04/2024 operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere. 13.1.8 Il richiamo alla disposizione che regola il “tipo” di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell'obbligazione complessivamente pretesa (cfr. in generale, Cass., 7 marzo 2022, n.7278) ed il perimetro entro il quale l'amministrazione si è mossa per quantificare specificamente l'obbligazione degli interessi, onde eventualmente contestarla. 13.2 Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente”.
2. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. Ribadito che la pretesa fiscale scaturisce dall'omesso pagamento delle imposte nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, fondata, quindi, sulle risultanze cautelari, è stato lo stesso contribuente a manifestare la propria capacità contributiva, senza che siano il risultato dell'attività accertativa dell'Ufficio. Non contestata la presentazione, spettava, perciò, al ricorrente eccepire e dimostrare il fatto modificativo o impeditivo della pretesa o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquan non esset ovvero di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalla presentazione o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati (cfr. Cass 10.11.2025 n. 29700).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. L'atto impugnato non è un “avviso di accertamento”, ma una cartella di pagamento, sicché la doglianza del ricorrente concernente il mancato ricevimento dell'avviso di presa in carico difetta della necessaria specificità.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 638,10, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Lecce, in data 12.1.2026. Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi