Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 82
CGT1
Sentenza 18 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di controllo automatizzato basato sulla dichiarazione del contribuente, l'onere di motivazione è assolto con il richiamo alla dichiarazione stessa. Gli interessi di mora sono conoscibili in base alla normativa di riferimento e alle modalità di calcolo matematico.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e capacità contributiva

    La pretesa fiscale scaturisce dall'omesso pagamento delle imposte indicate nella dichiarazione del contribuente, il quale ha manifestato la propria capacità contributiva. Spetta al contribuente dimostrare fatti impeditivi o modificativi.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di presa in carico

    L'atto impugnato è una cartella di pagamento e non un avviso di accertamento, pertanto la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 18/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 82
    Data del deposito : 18 gennaio 2026

    Testo completo