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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/08/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1446/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1446/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CONFORTI Parte_1 C.F._1
CESARE e dall'avv. GINOBLE VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Arona, in via Gramsci n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI LUIGI e dall'avv. CHIANESE VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Gallarate, via Alessandro Volta n. 20;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARSURA CP_2 C.F._3
ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nebbiuno (NO), via Marconi n. 2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 15
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo che quest'ultimi, previo accertamento del Controparte_1 CP_2
diritto di proprietà dell'immobile sito a Nebbiuno, via Novara 13, fossero condannati al rilascio dello stesso. In particolare, ha dedotto:
- che l'esponente era in pensione dalla fine dell'anno 2000, dopo avere esercitato sin dalla gioventù l'attività di dipendente bancario, culminata con incarichi dirigenziali di rilievo, che lo avevano condotto, per molti anni, lontano dalla propria residenza;
- che si era separato dalla prima moglie, SI.ra , dalla quale aveva avuto Controparte_3
due figli, , odierno convenuto, e e che, dopo una relazione iniziata nel CP_1 Per_1
2008, aveva contratto matrimonio civile, in data 26 ottobre 2018, con la seconda moglie, SI.ra
Persona_2
- che l'attore era separato di fatto dalla prima moglie dalla fine degli anni '80 e che, a seguito di ciò, aveva iniziato ad abitare al piano superiore dell'immobile insieme all'anziana madre, mentre al piano terreno abitava la prima moglie, SI.ra , con i due figli;
Controparte_3
- che a gennaio 1991 era deceduta la nonna paterna ed il figlio senza Controparte_1
concordare alcunché, si era trasferito al piano superiore, asserendo di voler vivere con il padre, mentre la madre aveva continuato a risiedere al piano terreno con l'altro figlio
Per_1
- che nel medesimo periodo, ponendo il padre davanti al fatto compiuto, Controparte_1 aveva introdotto in casa anche la fidanzata, SI.ra ; CP_2
- che l'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti era avvenuta per mera tolleranza del rag. CP_1
- che gli stessi non avevano mai corrisposto alcunché ed erano rimasti allacciati alle utenze, senza provvedere alla gestione e/o manutenzione del compendio immobiliare;
pagina 2 di 15 - che i convenuti, inoltre, non avevano necessità d'occupare l'appartamento, in quanto erano proprietari di numerosi immobili.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in subordine in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'intervenuto usucapione in proprio favore della proprietà dell'immobile. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse accertato che tra le parti sussisteva un contratto di comodato e ha domandato la condanna dell'attore al pagamento di euro 50.000,00 a titolo d'indennità per le migliorie. In particolare, ha esposto:
- che l'attore non aveva dimostrato di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile e che, in ogni caso, non era più proprietario del bene, in quanto era stato usucapito dall'esponente, il quale, a seguito della separazione di fatto dei genitori, si era trasferito a vivere al primo piano insieme alla nonna;
- che, alla morte di quest'ultima avvenuta l'11.1.1991, profittando della Controparte_1 disponibilità dell'immobile per cui è causa, aveva continuato ad abitarlo da solo, continuamente, inibendo a chiunque di poter entrare nell'appartamento, cambiando finanche le serrature delle porte d'ingresso;
- che dal Gennaio 1991 aveva iniziato a possedere uti dominus l'immobile provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che aveva adibito il predetto immobile a casa coniugale, effettuando al suo interno importanti e radicali lavori di ristrutturazione e di ampliamento ed impegnandosi in un esborso economico per oltre 100.000,00 milioni di lire;
- che il padre non si era mai opposto a tale situazione e, allorquando tornava a Nebbiuno, soggiornava nell'appartamento al piano terreno;
- che le utenze di luce e gas erano rimaste intestate al sig. per oltre 20 Controparte_1 anni, finché nel 2018 il padre le aveva volturate senza ragione su di sé;
pagina 3 di 15 - che nel 2018 i rapporti tra l'attore e il convenuto si incrinarono bruscamente e il padre, in particolare, subito dopo aver sposato la sig.ra , chiese al figlio di liquidare la Persona_2
società immobiliare, in quanto gli sarebbe servito del denaro al fine di acquistare una casa a
Sanremo per la sua nuova moglie;
- che soltanto recentemente, l'attore, da quando aveva iniziato a concedere all'altro figlio,
di adibire molti dei propri immobili in zona Vergante per la sua attività di Persona_3 bed & breakfast, era sembrato improvvisamente interessato all'immobile per cui è causa;
- che, nella specie, si era concretizzata, in favore del convenuto la fattispecie CP_1
acquisitiva di cui all'art. 1158, per aver posseduto pacificamente, pubblicamente, continuativamente ed ininterrottamente, per oltre un ventennio, il predetto immobile;
- che, in subordine, doveva essere riconosciuto che il padre, tramite un contratto di comodato, aveva concesso al figlio di abitare, gratuitamente, l'immobile per cui è causa al fine di soddisfare le esigenze abitative del suo nucleo familiare;
- che, in ogni caso, al convenuto doveva essere corrisposta un'indennità per le migliorie apportate sul bene.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, altresì, eccependo, in CP_2
via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva e, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che, per quanto di sua conoscenza, aveva sempre abitato nell'unità Controparte_1 immobiliare oggetto dell'avversa domanda da quando era un ragazzino, in quanto dalla metà degli anni '80 si era trasferito nell'appartamento al primo piano, insieme alla CP_1
nonna paterna, madre del rag. con la quale aveva abitato fino al 1990; Pt_1
- che, fin da quando aveva conosciuto il marito e la di lui famiglia, aveva ritenuto che quel bene, ovvero l'alloggio abitato dal coniuge , fosse già di proprietà di quest'ultimo; CP_1
pagina 4 di 15 - che il coniuge ne aveva sempre avuto ininterrottamente il possesso pieno ed esclusivo dal
1991, svolgendo anche opere di ristrutturazione conclusesi poco prima delle nozze con la sig.ra CP_2
- che nell'anno 2018 i rapporti tra il marito e il di lui padre, attuale attore, si erano incrinati improvvisamente a causa di dissapori legati alla gestione di una società che avevano aperto in comune, chiamata Immobiliare Collina Del Sole s.r.l.;
- che sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'esponente, la quale aveva sempre abitato l'immobile semplicemente in quanto moglie del figlio dell'attore;
- che il coniuge aveva sempre goduto da oltre vent'anni dell'appartamento censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Nebbiuno al foglio 2/B, n°397, sub. 2, in maniera piena ed esclusiva, avendone avuto fin da ragazzo l'esclusiva disponibilità;
- che si trattava di due appartamenti ben divisi e totalmente autonomi: quello sito al primo piano era occupato dai coniugi – , mentre quello occupato Controparte_1 CP_2
dal rag. era al piano terra;
Parte_1
- che, in via di subordine, il rapporto instauratosi poteva essere inquadrato nel comodato di un bene destinato ad abitazione familiare, per la quale tipologia il comodante avrebbe potuto richiederne la restituzione immediata a figlio e nuora solo in caso di sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno.
Alla prima udienza di comparizione del 22.3.2023 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del
18.10.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi all'udienza dell'8.4.2025. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 13.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza dell'8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei pagina 5 di 15 termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che l'art. 948 c.c. prevede che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene. È nota la cd. probatio diabolica incombente su colui il quale agisce in rivendicazione, essendo, questi, tenuto a provare di essere diventato proprietario, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. L'onere della prova incombente sull'attore rivendicante si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza ai danti causa dell'attore del bene rivendicato, con la conseguenza che esso è correttamente assolto allorquando l'attore provi che, in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, il bene è appartenuto ai suoi danti causa, che detta appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto e che il bene è a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass., Sez. 2,. n. 3234 del 08/07/1989; Cass., Sez. 2, n. 10576 del
10/12/1994; Cass., Sez. 2, n. 1634 del 02/03/1996; Cass., Sez. 2, n. 8806 del 28/06/2000; Cass.,
Sez. 2, n. 5161 del 10/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 25865 del 23/09/2021).
È stato, infatti, specificato che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa),
l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto” (Cass. civile sez.
II, 22/04/2016, n.8215).
Nella specie, il convento si è opposto al rilascio dell'immobile, Controparte_1
deducendo di averlo usucapito a partire dal gennaio 1991, quando, a seguito del decesso della pagina 6 di 15 nonna paterna, aveva iniziato a vivere nell'appartamento in questione esercitando un possesso uti dominus.
L'attore ha dimostrato di aver acquisito la titolarità dell'immobile oggetto di causa per successione del padre, , come emerge dalla nota di trascrizione contro l'eredità Persona_4
del 20.1.1962 (doc. 14). In particolare, in forza della successione ereditaria, ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile, cui è stato riunito nel 1991 il diritto d'usufrutto a seguito del decesso della madre, (doc. 15 e 16). Persona_5
In ogni caso, successivamente a tale acquisto, è trascorso un tempo, superiore ai vent'anni, idoneo a consentire all'attore di usucapire l'immobile, in quanto il convenuto ha CP_1 allegato di aver iniziato ad esercitare un possesso uti dominus dal gennaio 1991, quindi circa trent'anni dopo rispetto all'acquisto mortis causa da parte dell'attore.
È, quindi, infondata l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione attiva in capo a . Parte_1
Parimenti è infondata l'eccezione di di difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto è pacifico che anch'ella, insieme al marito occupi l'immobile Controparte_1
oggetto di causa e, pertanto, una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile deve produrre effetti anche nei suoi confronti.
Occorre, quindi, esaminare la domanda d'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione formulata in via riconvenzionale dal convenuto CP_1
Al riguardo occorre premettere che la mera tolleranza, che impedisce l'acquisto del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1144 c.c., deve ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza
(tra le tante: Cass. n. 3898/2017) e la prova dell'effettivo acquisto e dell'esercizio del possesso ex art. 1140 c.c. da parte dell'attore in usucapione deve essere ancora più pregnante quando, come nel caso di specie, sussistano tra le parti rapporti di parentela, stante il pacifico pagina 7 di 15 orientamento della giurisprudenza, da cui non si ritiene di doversi discostare, che ravvisa una presunzione di tolleranza nei rapporti di stretta parentela anche in caso di una lunga durata dell'attività posta in essere dall'attore sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, in quanto la stessa “può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. n. 11277/2015; conformi, tra le tante: Cass. n. 23294/2021; Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 20443/2017; Cass. n.
16371/2015; Cass. n. 12273/2012; Cass. n. 4327/2008; Cass. n. 9661/2016; Cass. n. 8194/2001).
Anche la giurisprudenza più recente ha chiarito che “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela
o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito” (Cass. ord. n. 1413/2024).
La giurisprudenza è, quindi, costante nell'affermare che la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, qualora non si tratti di rapporti di parentela, mentre la presunzione di tolleranza nei rapporti di parentela opera anche nel caso in cui l'utilizzo del bene, da parte di colui che invoca l'acquisto mediante usucapione, si sia protratto per un considerevole lasso temporale, in quanto nei rapporti di parentela è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.
Pertanto, il legame parentale, fra l'usucapente e il proprietario formale del bene, impone uno sforzo probatorio rafforzato, poiché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.
pagina 8 di 15 Occorre, quindi, che colui che agisce per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dimostri la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Posto ciò, il convenuto non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di aver CP_1 esercitato un possesso pacifico ed esclusivo sull'immobile oggetto della vertenza.
In primo luogo, i capitoli di prova orale articolati, ad eccezione del n. 2, non sono stati ammessi, in quanto generici e valutativi. Non sono state, infatti, allegate specifiche circostanze idonee a dimostrare che il convenuto si sia comportato come proprietario ed abbia esercitato un possesso esclusivo sul bene. Non sono stati specificati gli interventi realizzati nell'immobile e, in ogni caso, gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come genericamente indicati, rientrano tra i comportamenti che possono essere esercitati entro la tolleranza del titolare del diritto reale. Il capitolo n. 4 fa genericamente riferimento ad un possesso senza l'indicazione delle condotte idonee a dimostrarlo, mentre i capitoli n.
5-6 hanno un contenuto valutativo e contengono circostanze generiche, non essendo stati indicati, con riferimento al capitolo n. 6, gli interlocutori e le circostanze di tempo e luogo delle dichiarazioni.
Soltanto la circostanza del cambio delle serrature delle porte d'ingresso all'appartamento, allegata al capitolo n. 2, è idonea a dimostrare la cosiddetta interversio possessionis, ovvero il pagina 9 di 15 mutamento del titolo originario nel rapporto di fatto con il bene, posto che lo stesso ha dichiarato di essere, dapprima andato a vivere al piano di sopra con la nonna, e di aver, in seguito, dopo la sua morte, iniziato a possedere uti dominus l'immobile.
Tale circostanza non è, tuttavia, stata dimostrata. Il teste ha dichiarato di non Testimone_1
sapere se fosse stata cambiata la serratura delle porte e di essere soltanto a conoscenza della circostanza che aveva svolto dei lavori di ristrutturazione. Il teste Controparte_1 ha, invece, dichiarato che le porte e i serramenti erano stati cambiati dal Persona_3
padre. Al riguardo, non sussistono elementi per escludere l'attendibilità del teste Per_3
Difatti, le deduzioni in merito a un interesse dello stesso per l'immobile per cui è
[...] causa al fine d'adibirlo a bed and breakfast sono rimaste indimostrate e la denuncia-querela è stata presentata in data successiva all'udienza in cui è stato escusso il teste, riferendosi, anch'essa, a eventi successivi rispetto all'udienza e, allo stato, non verificati ma riferiti dai convenuti stessi.
La sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso, anche se idonea a dimostrare il perfezionamento dell'interversio possessionis, è rimasta priva di riscontro probatorio e, in ogni caso, non sarebbe stata di per sé sufficiente a provare che un possesso protratto per vent'anni, utile ai fini dell'usucapione, sicché è risultato superfluo procedere all'escussione del teste residuo.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che gli appartamenti del piano terra e del primo piano erano sempre stati comunicanti fino al 2018 e che, intorno agli anni 1990/1991, il padre e il LL erano andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Il teste ha riferito che il CP_1
padre, dopo la separazione, si era trasferito nell'immobile oggetto di causa insieme al figlio
, specificando che, sebbene durante i giorni lavorativi stesse fuori casa, nei CP_1
weekend era solito tornare nell'appartamento del primo piano, di cui aveva le chiavi (cfr. dichiarazioni “Cap. 4 Vero sono sempre stati comunicanti. Da quanto abito lì sono sempre stati così.
A volte usavo queste scale per salire nello studio di mio papà ma per riservatezza non entravano
pagina 10 di 15 nell'appartamento dove viveva mio LL con mio padre. Dal 90/91 i miei genitori si sono separati e mio padre e mio LL sono andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Mio padre tornava il venerdì sera e ripartiva il lunedì e stava in quell'immobile. Poi mio LL si è sposato, mi pare nel 91 o nel 92 e mio padre ha continuato ad abitare lì quando tornava nel week end insieme a mio LL e alla moglie di mio LL. Mio papà è sempre rimasto nell'immobile al piano superiore fino al 2018, mi ricordo che mangiava spesso con loro alla sera. Sopra c'era una camera da letto dove dormiva mio LL e la moglie e c'era un'altra stanza in cui dormiva mio papà. Mio papà abitava tutta la casa non solo lo studio. Non so che le unità abitative sono distinte catastalmente, so che sono due subalterni. Mio papà aveva le chiavi dell'ingresso dell'appartamento. C'è un ingresso con una scala interna e una scala esterna, lui aveva le chiavi d'entrambi. Quando i miei si sono separati io sono rimasto a vivere con mia mamma, mio LL con mio padre. So queste cose perché mi capitava di salire al piano di sopra. A volte salivo dalla scala esterna, altre volta da quella interna a seconda delle occasioni”).
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, risulta, quindi, dimostrato che, contrariamente a quanto allegato da quest'ultimo non si trovava nel possesso esclusivo Controparte_1
dell'immobile, bensì lo condivideva con il padre, che tornava nell'immobile nei weekend al termine della settimana lavorativa. In senso contrario non possono essere valorizzate le dichiarazioni del teste il quale non aveva un rapporto diretto con l'immobile oggetto Tes_1
di causa, ma frequentava la casa soltanto nella qualità di ospite di e Controparte_1
Lo stesso, inoltre, pur avendo dichiarato “Non ho mai visto abitare lì CP_2 [...]
ha, al contempo, affermato di averlo visto ad alcune cene a casa di e di Pt_1 CP_1 non sapere con precisione dove vivesse.
Il permanere del possesso del padre sull'immobile e, al contempo, l'assenza in capo al figlio di un possesso uti dominus sono, inoltre, corroborati dal fatto che ha continuato Parte_1
a pagare le utenze dell'immobile. Tale circostanza è stata documentata dall'attore mediante la produzione d'estratti conto da cui risulta il pagamento delle utenze (doc. da 20 a 32). Il teste ha, inoltre, riferito che, per esigenze fiscali legate al lavoro svolto da Persona_3 [...]
le utenze erano state intestate ad ma il padre aveva continuato a Pt_1 Controparte_1
pagina 11 di 15 provvedere al relativo pagamento, come risultava dagli addebiti sul conto corrente che quest'ultimo gli aveva mostrato (cfr. dichiarazioni: “Mio padre aveva l'obbligo di prendere la residenza nei luoghi dove andava e allora è stata fatta questa scelta per avere i costi dell'utenze con le agevolazioni. Lo so perché c'è un'unica utenza per entrambi gli immobili (del piano terra e del primo piano) sia per acqua, luce e gas ed è pagata a tutt'oggi da mio padre. Non so se abbiano fatto delle volture successive, probabilmente quando è andato in pensione si è intestato di nuovo le utenze. Lo dico perché ho visto delle bollette a suo nome a casa sua. Cap. 8 so che sono sempre state pagate da pagate da mio padre. Lo so perché mio papà mi ha fatto vedere gli addebiti sul conto corrente e così mi ha riferito lui”).
Il convenuto non ha, quindi, dimostrato di aver esercitato sull'immobile un possesso CP_1
utile ai fini dell'usucapione e non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di riconducibilità del godimento del bene a un atteggiamento di tolleranza del padre, titolare del diritto di proprietà.
I convenuti hanno, inoltre, svolto delle difese tra loro incompatibili, in quanto hanno domandato l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione e, al contempo, seppur in subordine, hanno chiesto che fosse perlomeno riconosciuta l'esistenza di un comodato, il quale si fonda su una situazione di fatto di mera detenzione e, quindi, su un elemento soggettivo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto altrui, del tutto antitetico rispetto all'animus possidendi necessario per usucapire.
In ogni caso, non può ritenersi che tra le parti fosse stato concluso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile del primo piano. Sebbene il contratto di comodato possa essere concluso anche oralmente, non necessitando la forma orale ad substantiam, occorre, in ogni caso, che sia fornita la prova della sua stipulazione. Nella specie, i convenuti non hanno articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di comodato.
Ciononostante, anche se si volesse ammettere l'esistenza di un contratto di comodato, lo stesso sarebbe cessato per il recesso esercitato dal comodante mediante la richiesta formulata pagina 12 di 15 nel presente giudizio di restituzione dell'immobile. Difatti, in assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza determinazione di durata, che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., legittima il comodante a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. In tal caso, la richiesta di restituzione del bene avanzata dal legittimo proprietario determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità del bene.
Nella specie, non essendo stata fornita la prova della stipula del contratto, non è stato, conseguentemente, neanche dimostrato che il comodato fosse funzionale alle esigenze familiari e che, quindi, fosse un comodato a termine.
Il godimento dell'immobile da parte dei convenuti non è, quindi, giustificato da alcun titolo negoziale e configura una mera occupazione sine titulo che trae origine da uno spirito di condiscendenza e tolleranza del proprietario.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda riconvenzionale di Controparte_1
di condanna dell'attore alla corresponsione di un'indennità, pari a euro 50.000,00, per le migliorie realizzate nell'immobile.
Al riguardo, va osservato che non è stato esplicitato in che cosa si siano concretizzate tali migliorie e non sono stati indicati gli interventi realizzati, non potendo, pertanto, neanche essere accertato se si fosse trattato d'interventi necessari, né se fossero relativi ad attività
d'ordinaria o di straordinaria manutenzione. Sul punto, i convenuti avrebbero dovuto articolare capitoli di prova al fine di provare gli interventi realizzati e la loro natura, non essendo, in tal senso, sufficienti le fatture prodotte (doc. 3). Dalle stesse, oltre a non essere desumibili con chiarezza i tipi di interventi, non può neanche evincersi che si sia trattato di lavori effettivamente compiuti nell'immobile oggetto di causa o in altri immobili appartenenti ai convenuti. Tra i documenti prodotti figurano, inoltre, degli elenchi scritti a mano e di provenienza unilaterale del tutto privi di valore probatorio.
pagina 13 di 15 Il rigetto di tale domanda di corresponsione di un'indennità rende superfluo l'esame della reconventio reconventionis dell'attore, avendo, quest'ultimo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, dichiarato “di rinunciare - nel caso in cui il Tribunale ritenga provata la domanda attorea e del tutto infondate le riconvenzionali dei convenuti - alla coltivazione nella presente sede di qualsiasi ulteriore domanda a contenuto risarcitorio formulata in via di reconventio reconventionis”.
Alla luce delle considerazioni esposte, i convenuti devono, quindi, essere condannati a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile di proprietà di , Parte_1
sito in Nebbiuno (NO), Frazione Tapigliano, Via Novara, 13, al primo piano, accessori e pertinenze incluse.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c., formulata da parte attrice, in quanto, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n. 15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). Posto ciò, sebbene i convenuti siano soccombenti, non si ritiene che siano emersi elementi tali da affermare che gli stessi si siano difesi nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave e che la proposizione delle domande riconvenzionali sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 CP_2 devono essere condannati a rifondere in favore di le spese di lite che vengono Parte_1
liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accertata la proprietà in capo a dell'immobile del primo piano sito in Parte_1
Nebbiuno (NO), Fraz. Tapigliano, Via Novara, 13, condanna e Controparte_1
all'immediato rilascio in favore dell'attore del predetto immobile, libero CP_2
da persone e cose;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
- condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
di spese di lite liquidate in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica Pt_1 postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 7.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1446/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CONFORTI Parte_1 C.F._1
CESARE e dall'avv. GINOBLE VALERIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Arona, in via Gramsci n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI LUIGI e dall'avv. CHIANESE VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Gallarate, via Alessandro Volta n. 20;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARSURA CP_2 C.F._3
ELENA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nebbiuno (NO), via Marconi n. 2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 15
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo che quest'ultimi, previo accertamento del Controparte_1 CP_2
diritto di proprietà dell'immobile sito a Nebbiuno, via Novara 13, fossero condannati al rilascio dello stesso. In particolare, ha dedotto:
- che l'esponente era in pensione dalla fine dell'anno 2000, dopo avere esercitato sin dalla gioventù l'attività di dipendente bancario, culminata con incarichi dirigenziali di rilievo, che lo avevano condotto, per molti anni, lontano dalla propria residenza;
- che si era separato dalla prima moglie, SI.ra , dalla quale aveva avuto Controparte_3
due figli, , odierno convenuto, e e che, dopo una relazione iniziata nel CP_1 Per_1
2008, aveva contratto matrimonio civile, in data 26 ottobre 2018, con la seconda moglie, SI.ra
Persona_2
- che l'attore era separato di fatto dalla prima moglie dalla fine degli anni '80 e che, a seguito di ciò, aveva iniziato ad abitare al piano superiore dell'immobile insieme all'anziana madre, mentre al piano terreno abitava la prima moglie, SI.ra , con i due figli;
Controparte_3
- che a gennaio 1991 era deceduta la nonna paterna ed il figlio senza Controparte_1
concordare alcunché, si era trasferito al piano superiore, asserendo di voler vivere con il padre, mentre la madre aveva continuato a risiedere al piano terreno con l'altro figlio
Per_1
- che nel medesimo periodo, ponendo il padre davanti al fatto compiuto, Controparte_1 aveva introdotto in casa anche la fidanzata, SI.ra ; CP_2
- che l'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti era avvenuta per mera tolleranza del rag. CP_1
- che gli stessi non avevano mai corrisposto alcunché ed erano rimasti allacciati alle utenze, senza provvedere alla gestione e/o manutenzione del compendio immobiliare;
pagina 2 di 15 - che i convenuti, inoltre, non avevano necessità d'occupare l'appartamento, in quanto erano proprietari di numerosi immobili.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in subordine in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'intervenuto usucapione in proprio favore della proprietà dell'immobile. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse accertato che tra le parti sussisteva un contratto di comodato e ha domandato la condanna dell'attore al pagamento di euro 50.000,00 a titolo d'indennità per le migliorie. In particolare, ha esposto:
- che l'attore non aveva dimostrato di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile e che, in ogni caso, non era più proprietario del bene, in quanto era stato usucapito dall'esponente, il quale, a seguito della separazione di fatto dei genitori, si era trasferito a vivere al primo piano insieme alla nonna;
- che, alla morte di quest'ultima avvenuta l'11.1.1991, profittando della Controparte_1 disponibilità dell'immobile per cui è causa, aveva continuato ad abitarlo da solo, continuamente, inibendo a chiunque di poter entrare nell'appartamento, cambiando finanche le serrature delle porte d'ingresso;
- che dal Gennaio 1991 aveva iniziato a possedere uti dominus l'immobile provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che aveva adibito il predetto immobile a casa coniugale, effettuando al suo interno importanti e radicali lavori di ristrutturazione e di ampliamento ed impegnandosi in un esborso economico per oltre 100.000,00 milioni di lire;
- che il padre non si era mai opposto a tale situazione e, allorquando tornava a Nebbiuno, soggiornava nell'appartamento al piano terreno;
- che le utenze di luce e gas erano rimaste intestate al sig. per oltre 20 Controparte_1 anni, finché nel 2018 il padre le aveva volturate senza ragione su di sé;
pagina 3 di 15 - che nel 2018 i rapporti tra l'attore e il convenuto si incrinarono bruscamente e il padre, in particolare, subito dopo aver sposato la sig.ra , chiese al figlio di liquidare la Persona_2
società immobiliare, in quanto gli sarebbe servito del denaro al fine di acquistare una casa a
Sanremo per la sua nuova moglie;
- che soltanto recentemente, l'attore, da quando aveva iniziato a concedere all'altro figlio,
di adibire molti dei propri immobili in zona Vergante per la sua attività di Persona_3 bed & breakfast, era sembrato improvvisamente interessato all'immobile per cui è causa;
- che, nella specie, si era concretizzata, in favore del convenuto la fattispecie CP_1
acquisitiva di cui all'art. 1158, per aver posseduto pacificamente, pubblicamente, continuativamente ed ininterrottamente, per oltre un ventennio, il predetto immobile;
- che, in subordine, doveva essere riconosciuto che il padre, tramite un contratto di comodato, aveva concesso al figlio di abitare, gratuitamente, l'immobile per cui è causa al fine di soddisfare le esigenze abitative del suo nucleo familiare;
- che, in ogni caso, al convenuto doveva essere corrisposta un'indennità per le migliorie apportate sul bene.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, altresì, eccependo, in CP_2
via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva e, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha esposto:
- che, per quanto di sua conoscenza, aveva sempre abitato nell'unità Controparte_1 immobiliare oggetto dell'avversa domanda da quando era un ragazzino, in quanto dalla metà degli anni '80 si era trasferito nell'appartamento al primo piano, insieme alla CP_1
nonna paterna, madre del rag. con la quale aveva abitato fino al 1990; Pt_1
- che, fin da quando aveva conosciuto il marito e la di lui famiglia, aveva ritenuto che quel bene, ovvero l'alloggio abitato dal coniuge , fosse già di proprietà di quest'ultimo; CP_1
pagina 4 di 15 - che il coniuge ne aveva sempre avuto ininterrottamente il possesso pieno ed esclusivo dal
1991, svolgendo anche opere di ristrutturazione conclusesi poco prima delle nozze con la sig.ra CP_2
- che nell'anno 2018 i rapporti tra il marito e il di lui padre, attuale attore, si erano incrinati improvvisamente a causa di dissapori legati alla gestione di una società che avevano aperto in comune, chiamata Immobiliare Collina Del Sole s.r.l.;
- che sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'esponente, la quale aveva sempre abitato l'immobile semplicemente in quanto moglie del figlio dell'attore;
- che il coniuge aveva sempre goduto da oltre vent'anni dell'appartamento censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Nebbiuno al foglio 2/B, n°397, sub. 2, in maniera piena ed esclusiva, avendone avuto fin da ragazzo l'esclusiva disponibilità;
- che si trattava di due appartamenti ben divisi e totalmente autonomi: quello sito al primo piano era occupato dai coniugi – , mentre quello occupato Controparte_1 CP_2
dal rag. era al piano terra;
Parte_1
- che, in via di subordine, il rapporto instauratosi poteva essere inquadrato nel comodato di un bene destinato ad abitazione familiare, per la quale tipologia il comodante avrebbe potuto richiederne la restituzione immediata a figlio e nuora solo in caso di sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno.
Alla prima udienza di comparizione del 22.3.2023 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del
18.10.2023.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi all'udienza dell'8.4.2025. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 13.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza dell'8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei pagina 5 di 15 termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che l'art. 948 c.c. prevede che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene. È nota la cd. probatio diabolica incombente su colui il quale agisce in rivendicazione, essendo, questi, tenuto a provare di essere diventato proprietario, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. L'onere della prova incombente sull'attore rivendicante si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza ai danti causa dell'attore del bene rivendicato, con la conseguenza che esso è correttamente assolto allorquando l'attore provi che, in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, il bene è appartenuto ai suoi danti causa, che detta appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto e che il bene è a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass., Sez. 2,. n. 3234 del 08/07/1989; Cass., Sez. 2, n. 10576 del
10/12/1994; Cass., Sez. 2, n. 1634 del 02/03/1996; Cass., Sez. 2, n. 8806 del 28/06/2000; Cass.,
Sez. 2, n. 5161 del 10/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 25865 del 23/09/2021).
È stato, infatti, specificato che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa),
l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto” (Cass. civile sez.
II, 22/04/2016, n.8215).
Nella specie, il convento si è opposto al rilascio dell'immobile, Controparte_1
deducendo di averlo usucapito a partire dal gennaio 1991, quando, a seguito del decesso della pagina 6 di 15 nonna paterna, aveva iniziato a vivere nell'appartamento in questione esercitando un possesso uti dominus.
L'attore ha dimostrato di aver acquisito la titolarità dell'immobile oggetto di causa per successione del padre, , come emerge dalla nota di trascrizione contro l'eredità Persona_4
del 20.1.1962 (doc. 14). In particolare, in forza della successione ereditaria, ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile, cui è stato riunito nel 1991 il diritto d'usufrutto a seguito del decesso della madre, (doc. 15 e 16). Persona_5
In ogni caso, successivamente a tale acquisto, è trascorso un tempo, superiore ai vent'anni, idoneo a consentire all'attore di usucapire l'immobile, in quanto il convenuto ha CP_1 allegato di aver iniziato ad esercitare un possesso uti dominus dal gennaio 1991, quindi circa trent'anni dopo rispetto all'acquisto mortis causa da parte dell'attore.
È, quindi, infondata l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione attiva in capo a . Parte_1
Parimenti è infondata l'eccezione di di difetto di legittimazione passiva, in CP_2 quanto è pacifico che anch'ella, insieme al marito occupi l'immobile Controparte_1
oggetto di causa e, pertanto, una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile deve produrre effetti anche nei suoi confronti.
Occorre, quindi, esaminare la domanda d'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione formulata in via riconvenzionale dal convenuto CP_1
Al riguardo occorre premettere che la mera tolleranza, che impedisce l'acquisto del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1144 c.c., deve ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza
(tra le tante: Cass. n. 3898/2017) e la prova dell'effettivo acquisto e dell'esercizio del possesso ex art. 1140 c.c. da parte dell'attore in usucapione deve essere ancora più pregnante quando, come nel caso di specie, sussistano tra le parti rapporti di parentela, stante il pacifico pagina 7 di 15 orientamento della giurisprudenza, da cui non si ritiene di doversi discostare, che ravvisa una presunzione di tolleranza nei rapporti di stretta parentela anche in caso di una lunga durata dell'attività posta in essere dall'attore sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, in quanto la stessa “può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. n. 11277/2015; conformi, tra le tante: Cass. n. 23294/2021; Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 20443/2017; Cass. n.
16371/2015; Cass. n. 12273/2012; Cass. n. 4327/2008; Cass. n. 9661/2016; Cass. n. 8194/2001).
Anche la giurisprudenza più recente ha chiarito che “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela
o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito” (Cass. ord. n. 1413/2024).
La giurisprudenza è, quindi, costante nell'affermare che la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, qualora non si tratti di rapporti di parentela, mentre la presunzione di tolleranza nei rapporti di parentela opera anche nel caso in cui l'utilizzo del bene, da parte di colui che invoca l'acquisto mediante usucapione, si sia protratto per un considerevole lasso temporale, in quanto nei rapporti di parentela è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo.
Pertanto, il legame parentale, fra l'usucapente e il proprietario formale del bene, impone uno sforzo probatorio rafforzato, poiché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.
pagina 8 di 15 Occorre, quindi, che colui che agisce per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dimostri la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto
(Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Posto ciò, il convenuto non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di aver CP_1 esercitato un possesso pacifico ed esclusivo sull'immobile oggetto della vertenza.
In primo luogo, i capitoli di prova orale articolati, ad eccezione del n. 2, non sono stati ammessi, in quanto generici e valutativi. Non sono state, infatti, allegate specifiche circostanze idonee a dimostrare che il convenuto si sia comportato come proprietario ed abbia esercitato un possesso esclusivo sul bene. Non sono stati specificati gli interventi realizzati nell'immobile e, in ogni caso, gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come genericamente indicati, rientrano tra i comportamenti che possono essere esercitati entro la tolleranza del titolare del diritto reale. Il capitolo n. 4 fa genericamente riferimento ad un possesso senza l'indicazione delle condotte idonee a dimostrarlo, mentre i capitoli n.
5-6 hanno un contenuto valutativo e contengono circostanze generiche, non essendo stati indicati, con riferimento al capitolo n. 6, gli interlocutori e le circostanze di tempo e luogo delle dichiarazioni.
Soltanto la circostanza del cambio delle serrature delle porte d'ingresso all'appartamento, allegata al capitolo n. 2, è idonea a dimostrare la cosiddetta interversio possessionis, ovvero il pagina 9 di 15 mutamento del titolo originario nel rapporto di fatto con il bene, posto che lo stesso ha dichiarato di essere, dapprima andato a vivere al piano di sopra con la nonna, e di aver, in seguito, dopo la sua morte, iniziato a possedere uti dominus l'immobile.
Tale circostanza non è, tuttavia, stata dimostrata. Il teste ha dichiarato di non Testimone_1
sapere se fosse stata cambiata la serratura delle porte e di essere soltanto a conoscenza della circostanza che aveva svolto dei lavori di ristrutturazione. Il teste Controparte_1 ha, invece, dichiarato che le porte e i serramenti erano stati cambiati dal Persona_3
padre. Al riguardo, non sussistono elementi per escludere l'attendibilità del teste Per_3
Difatti, le deduzioni in merito a un interesse dello stesso per l'immobile per cui è
[...] causa al fine d'adibirlo a bed and breakfast sono rimaste indimostrate e la denuncia-querela è stata presentata in data successiva all'udienza in cui è stato escusso il teste, riferendosi, anch'essa, a eventi successivi rispetto all'udienza e, allo stato, non verificati ma riferiti dai convenuti stessi.
La sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso, anche se idonea a dimostrare il perfezionamento dell'interversio possessionis, è rimasta priva di riscontro probatorio e, in ogni caso, non sarebbe stata di per sé sufficiente a provare che un possesso protratto per vent'anni, utile ai fini dell'usucapione, sicché è risultato superfluo procedere all'escussione del teste residuo.
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che gli appartamenti del piano terra e del primo piano erano sempre stati comunicanti fino al 2018 e che, intorno agli anni 1990/1991, il padre e il LL erano andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Il teste ha riferito che il CP_1
padre, dopo la separazione, si era trasferito nell'immobile oggetto di causa insieme al figlio
, specificando che, sebbene durante i giorni lavorativi stesse fuori casa, nei CP_1
weekend era solito tornare nell'appartamento del primo piano, di cui aveva le chiavi (cfr. dichiarazioni “Cap. 4 Vero sono sempre stati comunicanti. Da quanto abito lì sono sempre stati così.
A volte usavo queste scale per salire nello studio di mio papà ma per riservatezza non entravano
pagina 10 di 15 nell'appartamento dove viveva mio LL con mio padre. Dal 90/91 i miei genitori si sono separati e mio padre e mio LL sono andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Mio padre tornava il venerdì sera e ripartiva il lunedì e stava in quell'immobile. Poi mio LL si è sposato, mi pare nel 91 o nel 92 e mio padre ha continuato ad abitare lì quando tornava nel week end insieme a mio LL e alla moglie di mio LL. Mio papà è sempre rimasto nell'immobile al piano superiore fino al 2018, mi ricordo che mangiava spesso con loro alla sera. Sopra c'era una camera da letto dove dormiva mio LL e la moglie e c'era un'altra stanza in cui dormiva mio papà. Mio papà abitava tutta la casa non solo lo studio. Non so che le unità abitative sono distinte catastalmente, so che sono due subalterni. Mio papà aveva le chiavi dell'ingresso dell'appartamento. C'è un ingresso con una scala interna e una scala esterna, lui aveva le chiavi d'entrambi. Quando i miei si sono separati io sono rimasto a vivere con mia mamma, mio LL con mio padre. So queste cose perché mi capitava di salire al piano di sopra. A volte salivo dalla scala esterna, altre volta da quella interna a seconda delle occasioni”).
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, risulta, quindi, dimostrato che, contrariamente a quanto allegato da quest'ultimo non si trovava nel possesso esclusivo Controparte_1
dell'immobile, bensì lo condivideva con il padre, che tornava nell'immobile nei weekend al termine della settimana lavorativa. In senso contrario non possono essere valorizzate le dichiarazioni del teste il quale non aveva un rapporto diretto con l'immobile oggetto Tes_1
di causa, ma frequentava la casa soltanto nella qualità di ospite di e Controparte_1
Lo stesso, inoltre, pur avendo dichiarato “Non ho mai visto abitare lì CP_2 [...]
ha, al contempo, affermato di averlo visto ad alcune cene a casa di e di Pt_1 CP_1 non sapere con precisione dove vivesse.
Il permanere del possesso del padre sull'immobile e, al contempo, l'assenza in capo al figlio di un possesso uti dominus sono, inoltre, corroborati dal fatto che ha continuato Parte_1
a pagare le utenze dell'immobile. Tale circostanza è stata documentata dall'attore mediante la produzione d'estratti conto da cui risulta il pagamento delle utenze (doc. da 20 a 32). Il teste ha, inoltre, riferito che, per esigenze fiscali legate al lavoro svolto da Persona_3 [...]
le utenze erano state intestate ad ma il padre aveva continuato a Pt_1 Controparte_1
pagina 11 di 15 provvedere al relativo pagamento, come risultava dagli addebiti sul conto corrente che quest'ultimo gli aveva mostrato (cfr. dichiarazioni: “Mio padre aveva l'obbligo di prendere la residenza nei luoghi dove andava e allora è stata fatta questa scelta per avere i costi dell'utenze con le agevolazioni. Lo so perché c'è un'unica utenza per entrambi gli immobili (del piano terra e del primo piano) sia per acqua, luce e gas ed è pagata a tutt'oggi da mio padre. Non so se abbiano fatto delle volture successive, probabilmente quando è andato in pensione si è intestato di nuovo le utenze. Lo dico perché ho visto delle bollette a suo nome a casa sua. Cap. 8 so che sono sempre state pagate da pagate da mio padre. Lo so perché mio papà mi ha fatto vedere gli addebiti sul conto corrente e così mi ha riferito lui”).
Il convenuto non ha, quindi, dimostrato di aver esercitato sull'immobile un possesso CP_1
utile ai fini dell'usucapione e non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di riconducibilità del godimento del bene a un atteggiamento di tolleranza del padre, titolare del diritto di proprietà.
I convenuti hanno, inoltre, svolto delle difese tra loro incompatibili, in quanto hanno domandato l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione e, al contempo, seppur in subordine, hanno chiesto che fosse perlomeno riconosciuta l'esistenza di un comodato, il quale si fonda su una situazione di fatto di mera detenzione e, quindi, su un elemento soggettivo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto altrui, del tutto antitetico rispetto all'animus possidendi necessario per usucapire.
In ogni caso, non può ritenersi che tra le parti fosse stato concluso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile del primo piano. Sebbene il contratto di comodato possa essere concluso anche oralmente, non necessitando la forma orale ad substantiam, occorre, in ogni caso, che sia fornita la prova della sua stipulazione. Nella specie, i convenuti non hanno articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di comodato.
Ciononostante, anche se si volesse ammettere l'esistenza di un contratto di comodato, lo stesso sarebbe cessato per il recesso esercitato dal comodante mediante la richiesta formulata pagina 12 di 15 nel presente giudizio di restituzione dell'immobile. Difatti, in assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza determinazione di durata, che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., legittima il comodante a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. In tal caso, la richiesta di restituzione del bene avanzata dal legittimo proprietario determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità del bene.
Nella specie, non essendo stata fornita la prova della stipula del contratto, non è stato, conseguentemente, neanche dimostrato che il comodato fosse funzionale alle esigenze familiari e che, quindi, fosse un comodato a termine.
Il godimento dell'immobile da parte dei convenuti non è, quindi, giustificato da alcun titolo negoziale e configura una mera occupazione sine titulo che trae origine da uno spirito di condiscendenza e tolleranza del proprietario.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda riconvenzionale di Controparte_1
di condanna dell'attore alla corresponsione di un'indennità, pari a euro 50.000,00, per le migliorie realizzate nell'immobile.
Al riguardo, va osservato che non è stato esplicitato in che cosa si siano concretizzate tali migliorie e non sono stati indicati gli interventi realizzati, non potendo, pertanto, neanche essere accertato se si fosse trattato d'interventi necessari, né se fossero relativi ad attività
d'ordinaria o di straordinaria manutenzione. Sul punto, i convenuti avrebbero dovuto articolare capitoli di prova al fine di provare gli interventi realizzati e la loro natura, non essendo, in tal senso, sufficienti le fatture prodotte (doc. 3). Dalle stesse, oltre a non essere desumibili con chiarezza i tipi di interventi, non può neanche evincersi che si sia trattato di lavori effettivamente compiuti nell'immobile oggetto di causa o in altri immobili appartenenti ai convenuti. Tra i documenti prodotti figurano, inoltre, degli elenchi scritti a mano e di provenienza unilaterale del tutto privi di valore probatorio.
pagina 13 di 15 Il rigetto di tale domanda di corresponsione di un'indennità rende superfluo l'esame della reconventio reconventionis dell'attore, avendo, quest'ultimo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, dichiarato “di rinunciare - nel caso in cui il Tribunale ritenga provata la domanda attorea e del tutto infondate le riconvenzionali dei convenuti - alla coltivazione nella presente sede di qualsiasi ulteriore domanda a contenuto risarcitorio formulata in via di reconventio reconventionis”.
Alla luce delle considerazioni esposte, i convenuti devono, quindi, essere condannati a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile di proprietà di , Parte_1
sito in Nebbiuno (NO), Frazione Tapigliano, Via Novara, 13, al primo piano, accessori e pertinenze incluse.
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c., formulata da parte attrice, in quanto, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n. 15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). Posto ciò, sebbene i convenuti siano soccombenti, non si ritiene che siano emersi elementi tali da affermare che gli stessi si siano difesi nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave e che la proposizione delle domande riconvenzionali sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 CP_2 devono essere condannati a rifondere in favore di le spese di lite che vengono Parte_1
liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accertata la proprietà in capo a dell'immobile del primo piano sito in Parte_1
Nebbiuno (NO), Fraz. Tapigliano, Via Novara, 13, condanna e Controparte_1
all'immediato rilascio in favore dell'attore del predetto immobile, libero CP_2
da persone e cose;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
- condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
di spese di lite liquidate in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica Pt_1 postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 7.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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