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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1455/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6551/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055473750502 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055473750502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240046987403502 IMU 2014
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/002170 IMU 2014
- RUOLO n. 2024/000910 IMU 2012
- RUOLO n. 2024/000911 IMU 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G. n. 6551/2025, notificato e depositato nei termini di legge, il ricorrente Avv. Nominativo1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in oggetto, con le quali gli veniva ingiunto il pagamento di tributi IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, originariamente dovuti dal de cuius Sig. Nominativo1. Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non essere erede del defunto, bensì mero legatario, come risultante da testamento olografo del 25 settembre 2021. In forza di tale qualifica, sosteneva di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari, inclusi quelli tributari, ai sensi della normativa civilistica e fiscale. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento degli atti impugnati e, in via cautelare, la sospensione della loro esecutività.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa.
Il Comune di Adrano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In data 16 febbraio 2026, il Comune di Adrano ha trasmesso una comunicazione al difensore del ricorrente, esibito in udienza, con la quale ha rappresentato di aver accertato la qualità di legatario del Sig. Nominativo1 e, per l'effetto, di voler procedere all'annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento impugnate.
Alla odierna camera di consiglio, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, sentite le parti presenti, la Corte ha ritenuto la causa matura per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, avendone ravvisato i presupposti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La comunicazione trasmessa dal Comune di Adrano in data 16 febbraio 2026, con la quale l'ente impositore ha manifestato l'intenzione di annullare gli atti impugnati, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale evento, sopravvenuto nel corso del giudizio, fa venir meno l'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa impositiva, poiché
l'Amministrazione ha di fatto rinunciato alla propria pretesa nei confronti del ricorrente.
La decisione dell'ente impositore appare, peraltro, giuridicamente corretta, posto che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede. I legatari, infatti, sono obbligati al pagamento dell'imposta solo con riferimento ai rispettivi legati e non rispondono dei debiti ereditari. A fronte della prova fornita dal contribuente circa la propria qualifica di legatario, idonea a modificare i termini della pretesa tributaria, la pretesa impositiva non poteva essere mantenuta.
Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, mediante sentenza in forma semplificata, ravvisandosi la manifesta fondatezza del ricorso.
In ordine al regime delle spese processuali, la Corte ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ricorrono infatti eccezionali ragioni, che si ravvisano nella condotta dell'ente impositore il quale, non appena avuta contezza della documentazione prodotta dal ricorrente e verificata l'illegittimità della pretesa, ha prontamente comunicato la propria intenzione di annullare l'atto in autotutela, mostrando così un comportamento conforme al principio di lealtà.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
VI EL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
MA GIORGIO, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6551/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055473750502 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240055473750502 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240046987403502 IMU 2014
proposto da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente1 CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/002170 IMU 2014
- RUOLO n. 2024/000910 IMU 2012
- RUOLO n. 2024/000911 IMU 2013
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G. n. 6551/2025, notificato e depositato nei termini di legge, il ricorrente Avv. Nominativo1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in oggetto, con le quali gli veniva ingiunto il pagamento di tributi IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, originariamente dovuti dal de cuius Sig. Nominativo1. Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non essere erede del defunto, bensì mero legatario, come risultante da testamento olografo del 25 settembre 2021. In forza di tale qualifica, sosteneva di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari, inclusi quelli tributari, ai sensi della normativa civilistica e fiscale. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento degli atti impugnati e, in via cautelare, la sospensione della loro esecutività.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito della pretesa.
Il Comune di Adrano, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
In data 16 febbraio 2026, il Comune di Adrano ha trasmesso una comunicazione al difensore del ricorrente, esibito in udienza, con la quale ha rappresentato di aver accertato la qualità di legatario del Sig. Nominativo1 e, per l'effetto, di voler procedere all'annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento impugnate.
Alla odierna camera di consiglio, fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, sentite le parti presenti, la Corte ha ritenuto la causa matura per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, avendone ravvisato i presupposti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La comunicazione trasmessa dal Comune di Adrano in data 16 febbraio 2026, con la quale l'ente impositore ha manifestato l'intenzione di annullare gli atti impugnati, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale evento, sopravvenuto nel corso del giudizio, fa venir meno l'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa impositiva, poiché
l'Amministrazione ha di fatto rinunciato alla propria pretesa nei confronti del ricorrente.
La decisione dell'ente impositore appare, peraltro, giuridicamente corretta, posto che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede. I legatari, infatti, sono obbligati al pagamento dell'imposta solo con riferimento ai rispettivi legati e non rispondono dei debiti ereditari. A fronte della prova fornita dal contribuente circa la propria qualifica di legatario, idonea a modificare i termini della pretesa tributaria, la pretesa impositiva non poteva essere mantenuta.
Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, mediante sentenza in forma semplificata, ravvisandosi la manifesta fondatezza del ricorso.
In ordine al regime delle spese processuali, la Corte ritiene di disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ricorrono infatti eccezionali ragioni, che si ravvisano nella condotta dell'ente impositore il quale, non appena avuta contezza della documentazione prodotta dal ricorrente e verificata l'illegittimità della pretesa, ha prontamente comunicato la propria intenzione di annullare l'atto in autotutela, mostrando così un comportamento conforme al principio di lealtà.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 8, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 17 febbraio 2026.
Il Presidente relatore
VI EL