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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria
Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 14/03/2024 al n. 203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/11/2025
PROMOSSA DA in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. Paviotti Roberto Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Luca e l'avv. Bonetti Paolo CP_1
RESISTENTE
CON
, con il funzionario Controparte_2 delegato dott. Controparte_3
E
[...]
, con il funzionario delegato dott. Controparte_4
Controparte_5
NTERVENUTI
[...]
OGGETTO: “opposizione a d avviso di addebito - altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” alla quale è stata riunita la causa di primo grado iscritta in data 27/03/2024 al n. 242 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro
e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/11/2025
PROMOSSA DA
1 in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. Paviotti Roberto Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Sandro Bocucci CP_6
RESISTENTE
CON
, con il funzionario Controparte_2 delegato dott. Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: “opposizione a d avviso di addebito - altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel procedimento RG n. 203/24: alla luce di quanto esposto e comprovato con i sopra menzionati documenti che si offrono in comunicazione, si insta affinché l'adìto Giudice del Lavoro – accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto ritenuto e disposto dall' nel Verbale Unico Controparte_7 di Accertamento e Notificazione del 4 agosto 2023, che ha viziato per illegittimità derivata l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000 emesso, in conseguenza di esso, dalla sede di Udine e la non debenza dell'importo di euro 958.819,40 CP_1 il cui pagamento è stato richiesto con tale Avviso – ne disponga l'annullamento, con declaratoria della sua inefficacia come titolo esecutivo. Considerando l'ipotesi denegata di non accoglimento della domanda di annullamento sopra svolta, in via subordinata chiede che l'adito Giudice del Lavoro accerti e Parte_1 dichiari l'illegittimità dell'avere l ricalcolato le retribuzioni e le Controparte_8 contribuzioni come se tutto il personale dedicato alla selezione dei rifiuti CP_1 potesse venire inquadrato nel Livello 2B del CCNL Igiene Ambientale e l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Verbale Unico e la non debenza dell'importo di euro 958.819,40 richiesto con l'Avviso di pagamento qui opposto e, conseguentemente, annulli detto Verbale Unico e l'Avviso di Addebito che da esso
è disceso.
Nel procedimento RG n. 242: Alla luce di quanto esposto e comprovato con i sopra menzionati documenti che si offrono in comunicazione, si insta affinché l'adìto
2 Giudice del Lavoro - accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto ritenuto e disposto dall' nel Verbale Unico di Accertamento e Controparte_7
Notificazione del 4 agosto 2023, che ha viziato per illegittimità derivata la comunicazione dell' Sede di del 26 settembre 2023 titolata CP_6 CP_2
“Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 1492794427” e l'
“Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015 con il quale l sede CP_6 di Udine in data 18 marzo 2024 ha richiesto a , a titolo di premi Parte_1 assicurativi omessi, il pagamento dell'importo di € 100.661,59 - ne disponga l'annullamento, con declaratoria dell'inefficacia di tali provvedimento come titolo esecutivo. Considerando l'ipotesi denegata di non accoglimento della domanda di annullamento sopra svolta, in via subordinata chiede che l'adito Parte_1
Giudice del Lavoro accerti e dichiari l'illegittimità dell'avere l determinato CP_6
l'ammontare dei premi assicurativi pretesamente omessi in funzione del non avere applicato il CCNL Igiene Ambientale come se tutto il personale dedicato alla selezione dei rifiuti potesse venire inquadrato nel Livello 2B di tale CCNL e l'erroneità del calcolo di tali premi assicurativi e, conseguentemente, annulli, per detto motivo, i provvedimenti contro cui è qui proposta opposizione”. CP_6
Per la parte resistente : “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
CP_1 condannare in ogni caso la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nell'avviso di addebito n. 41520240000012419000 o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del
15%”.
Per la parte resistente “Voglia il Tribunale adito rigettare in tutto o in parte il CP_6 ricorso avversario, perché infondato. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l è rappresentato e difeso da CP_6 avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.23”.
Per la parte intervenuta : “ancora in via Controparte_2 preliminare: dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità del ricorso
3 proposto nei confronti dello scrivente , per difetto di legittimazione CP_2 passiva, impossibilità giuridica dell'azione e carenza di interesse ad agire;
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015”
Per la parte intervenuta : “ Controparte_4 Controparte_4
, sottolineando la correttezza del proprio operato, fa presente che
[...] nessuna eccezione è stata svolta in ordine ad attività di competenza e inoltre, precisa che, in merito a fatti o a circostanze anteriori all'affidamento del carico
(tramite iscrizione a ruolo o a mezzo avvisi di addebito notificati direttamente dall'Ente creditore), inerenti all'an o al quantum del credito vantato dall'Ente
Creditore, nulla sa né tecnicamente nulla è tenuto a sapere o ha la possibilità di conoscere, considerata la sua posizione istituzionale di soggetto incaricato della mera esazione. Unica parte legittimata a contraddire sulla predetta eccezione è
l di Udine, che risulta già regolarmente evocato nel presente giudizio. In ogni CP_1 caso deposita estratto dell'avviso di addebito Controparte_9 opposto, notificato in data 15.02.2024 direttamente dall'Ente creditore di CP_1
Udine, precisando di aver unicamente comunicato al ricorrente la presa in carico del credito ingiunto con l'avviso di addebito n. 41520240000012419000”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, depositati in data 13.03.24 e 27.03.24 ed iscritti rispettivamente a RG n. 203/24 e n. 242/24, la società (d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, solo ) ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 41520240000012419000 dell' per l'importo di € 958.819,40 e la CP_1 variazione del rapporto assicurativo dell' del 26.09.23 per l'importo di €. CP_6
100.661,59, entrambi conseguenti al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia del 04.08.23.
La difesa attorea premetteva che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che
, avente come oggetto sociale “l'attività di gestione di impianti di Parte_1 valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti” e come attività prevalente la “sub-fornitura di servizi di selezione materiale mediante cernita”, con il proprio personale dipendente
(complessivamente 101 lavoratori, di cui 90 addetti alla selezione del materiale, 6 impiegati e 5 manutentori), in forza di una serie di contratti di sub-fornitura e di appalto, si occupasse, presso l'impianto sito in Malcontenta Marghera (VE) in Via
4 della Geologia (di proprietà della precedentemente denominata CP_10 [...]
con socio di maggioranza la società di capitale interamente Controparte_11 pubblico , del servizio di selezione e cernita del multimateriale di rifiuti CP_12 differenziati da raccolta urbana e del materiale ingombrante, nonché dell'attività di manutenzione dell'impianto e di pulizie industriali a fine turno e, presso l'impianto sito nella stessa Malcontenta Marghera ma in Via dell'Elettronica (di proprietà della sottoposta alla direzione della sopra menzionata Controparte_13
, della gestione dell'impianto di trattamento rottami metalli, comprese CP_10 attività di cernita manuali e attività correlate e conseguenti, materiale proveniente principalmente dalle linee VPL (vetro, plastica, lattine) dell'impianto di Via della
Geologia.
La difesa attorea allegava che ora il 2 Controparte_14 CP_10 dicembre 2020 si era resa aggiudicataria della “procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing dei servizi di trattamento e selezione, ai fini della successiva valorizzazione e/o avvio allo smaltimento, dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata dai gestori del servizio ” indetta CP_11 da con gara europea del 19 agosto 2019. CP_12
Sulla base di queste premesse, l aveva concluso che: “le lavorazioni CP_2 nelle quali erano impiegati i dipendenti di derivano in via preponderante Parte_1 dal servizio oggetto di concessione tra e ed, altresì, CP_12 CP_10 che “l'attività svolta dal personale di rientra(va) nell'oggetto Parte_1 della Concessione fra e e da ciò avevano concluso CP_12 CP_10 che l'attività svolta da presso i due impianti di Marghera doveva rientrare Parte_1 nell'esecuzione della concessione affidata, il 2 dicembre 2020, dalla CP_12 alla e, quindi, in un pubblico appalto di servizi. Controparte_14
Da ciò avevano ulteriormente tratto che fosse applicabile al caso di specie il comma
4 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, che disponeva che doveva applicarsi il CCNL il cui ambito di applicazione fosse strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
Gli ispettori avevano, quindi, concluso che il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi” applicato dalla Parte_1 ai propri lavoratori “per la tipologia delle attività di fatto svolte dai dipendenti e per la caratteristica del servizio di trattamento e selezione rifiuti che deriva a monte da faceva riferimento “ad ambiti di attività differenti rispetto a quelle in CP_12
5 cui opera di fatto l'impresa” sicchè al personale di doveva piuttosto Parte_1
“applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Igiene
Ambientale, il cui ambito di applicazione risulta strettamente connesso con le attività di fatto svolte dalla società ispezionata” e ciò a far data dal 01/05/2021.
Conseguentemente, nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione l CP_2 aveva provveduto: i) “ad adeguare l'imponibile contributivo, già denunciato per ciascun lavoratore occupato dal 01/05/2021 al 31/05/2023 alla retribuzione contrattualmente spettante come da CCNL Igiene Ambientale”; ii) “ad inquadrare ciascun lavoratore al livello di tale CCNL corrispondente alla mansione svolta con il conseguente reinquadramento di tutti i lavoratori addetti alla selezione di materiale negli impianti di cernita almeno al livello 2B”; iii) “ad adeguare l'orario di lavoro ordinario alle 38 ore settimanali previste dal CCNL igiene ambientale”; iv) “a riquantificare mensilmente ferie, rol ed ex-festività spettanti”; v) “a ricalcolare la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinario, straordinario, festivo, straordinario festivo e straordinario notturno”; aveva considerato la contribuzione versata, in quanto calcolata sulle retribuzioni derivanti dall'applicazione del CP_1
CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi”, in parte qua 'omessa' e, avendola ricalcolata sulle retribuzioni derivanti dall'applicazione del CCNL Igiene Ambientale aveva concluso che fosse Parte_1 debitrice dell' di un conguaglio ammontante all'importo di euro 580.640,05, CP_1 oltre ad euro 59.527,07 per differenze contributive dovute per lo stesso periodo al
Fondo di Tesoreria ed oltre alle somme aggiuntive l'importo di euro 234.848,33, per un totale complessivo di euro 875.015,75.
Sulla base del Verbale Unico, l' sede di Udine in data 15 febbraio 2024 aveva CP_1 emesso nei confronti di l'avviso di addebito n. 41520240000012419000 Parte_1 in relazione al periodo maggio 2021 – maggio 2023, per contributi, sanzioni ed interessi, lievitato al complessivo importo di € 958.819,40.
Nello stesso verbale unico si dava anche atto che “la Sezione di competenza CP_6 provvederà a liquidare e richiedere con separato provvedimento i premi assicurativi omessi per l'intero periodo sopra indicato, comprensivi inoltre di sanzioni e somme aggiuntive per il periodo dal 01.05.2021 al 09.11.2022” ed infatti, in data 26 settembre 2023, la sede dell' di Venezia Terraferma aveva inoltrato a CP_6
la comunicazione di “Variazione del rapporto assicurativo”, con la quale, Parte_1
“sulla base delle informazioni contenute nel 'Verbale vigilanza congiunta' relativo
6 all'accertamento ispettivo iniziato il 10/11/2022 e concluso il 04/08/2023”, aveva richiesto alla ricorrente il pagamento di un saldo di € 100.661,59.
La parte ricorrente contestava che l avesse agito in carenza di potere e CP_2 violando i limiti delle proprie competenze e che il verbale unico e i provvedimenti che ne erano derivati fossero illegittimi laddove ritenevano applicabile il comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, come se il lavoro di selezione rifiuti effettuato dalla presso i due impianti di Marghera facesse parte Parte_1 dell'esecuzione dei servizi affidati in concessione dalla all'esito di CP_12 pubblica gara d'appalto, alle aggiudicatarie e alla . CP_10 Controparte_13
La ricorrente negava che i rifiuti alla cui valorizzazione la si dedicava Parte_1 provenissero 'in via preponderante' dalla raccolta effettuata dalla così CP_12 come che le lavorazioni di selezione e trattamento rifiuti eseguite dai lavoratori della presso i due impianti di Marghera costituissero una fase della Parte_1 concessione aggiudicata alla tanto da poter rendere applicabile in CP_10 relazione ad esse il comma 4 dell'art. 30 dell'allora vigente Codice dei Contratti
Pubblici e ne enunciava le ragioni.
La parte ricorrente, poi, sosteneva che l'Ispettorato del lavoro non aveva adeguatamente considerato che anche il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi” applicato ai propri dipendenti da , così come il CCNL Igiene Ambientale erano entrambi Parte_1 stipulati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative aderenti a
CI e UIL e che il CCNL Multiservizi era applicabile agli “addetti alla CP_15 selezione o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”, sicchè doveva ritenersi “strettamente connesso” con l'attività oggetto dell'appalto.
Infine l aveva trascurato che, in assenza di un salario minimo Controparte_7 imposto per legge, la scelta del CCNL da applicare ai propri dipendenti rientrava nelle prerogative di organizzazione e scelta discrezionale dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, che non era sindacabile, fatti salvi i casi di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge, oppure stipulati con organizzazioni sindacali non rappresentative, o ancora riferibili a categorie del tutto disomogenee rispetto a quella in cui operava l'impresa.
7 2) In entrambi i procedimenti di costituiva in giudizio l'Ispettorato del Lavoro, chiedendo la riunione dei due giudizi ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del ricorso proposto nei confronti dell' , ora Controparte_16 [...]
, per la natura esclusivamente contributiva ed assicurativa Controparte_2 dei provvedimenti oggetto del presente giudizio.
Nel merito l' sosteneva la correttezza delle conclusioni cui i verbalizzanti CP_2 erano pervenuti a seguito dell'accertamento.
3) Nel procedimento RG n. 203/24 si costituiva anche l , Controparte_4 sostenendo la propria estraneità al giudizio, poiché la società opponente non aveva svolto alcuna contestazione che inerisse alla fase esecutiva della riscossione.
Anche e si costituivano nei rispettivi procedimenti chiedendo il rigetto CP_1 CP_6 della domanda avversaria.
4) I procedimenti erano riuniti all'udienza del 03.06.24 ed erano istruiti sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5) Così in estrema sintesi riassunti i fatti di causa e l'andamento del procedimento, reputa questo Giudice del Lavoro che le domande principali di parte ricorrente nei due procedimenti riuniti siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall' , basterà osservare che, CP_2 come chiarito alla prima udienza dalla difesa attorea e come risulta anche evidente dalla stessa impostazione letterale dell'epigrafe e delle conclusioni dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, nei confronti dell' la notifica del ricorso CP_2 introduttivo ha avuto la mera funzione di denuntiatio litis.
Infatti, non solo nelle conclusioni non è inserita alcuna domanda che coinvolga l , me anche nell'intestazione dei ricorsi è specificato che l'azione è CP_2
CP_ proposta “contro” e e che l'atto introduttivo è solo notificato (“che si notifica CP_6 anche a”) all' . CP_2
8 D'altro canto, l è il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale CP_2 unico di accertamento e all' spetta, come dal medesimo chiarito nella CP_2 propria memoria di costituzione ed anche nelle note conclusive, il potere di emettere ordinanze ingiunzione in applicazione della legge n. 689/81 per le sanzioni in relazione alle contestazioni di carattere amministrativo scaturenti dal medesimo procedimento ispettivo.
Opportunamente, quindi, la parte ricorrente ha ritenuto di mettere al corrente l della pendenza dei due giudizi che aveva radicato contro i CP_2
CP_ provvedimenti emessi dall' e dall' onde consentire all stesso la CP_6 CP_2 conoscenza dell'esito degli stessi e le conseguenti determinazione quanto ai provvedimenti di sua competenza non ancora emessi. L' , a fronte di tale CP_2 notifica, poteva liberamente scegliere se intervenire nel giudizio (come ha fatto) ad adiuvandum rispetto alle posizioni dei resistenti, oppure non farlo ed attendere l'esito della lite, per poi determinarsi come riteneva.
6. Passando al merito del giudizio, in primo luogo va rammentato che la Suprema
Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n.
642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
9 Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08).
7. Gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto all'esito dei loro accertamenti che le lavorazioni nelle quali erano impiegati i dipendenti di derivassero in via Parte_1 preponderante dal servizio oggetto di concessione tra da e CP_12 CP_10
e, di conseguenza, hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 30 c. 4 del D. lgs. 50/2016, che stabilisce che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 105 c. 9 “l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto”.
Secondo gli ispettori verbalizzanti, pertanto, poiché l'attività svolta dal personale di rientrava nell'oggetto della concessione tra e ai Parte_1 CP_11 CP_10 lavoratori doveva necessariamente applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Igiene Ambientale in vigore, il cui ambito di applicazione
10 risultava, a loro parere, strettamente connesso con le attività di fatto svolte dalla società ispezionata.
La difesa attorea, tuttavia, ha allegato e documentato che meno del 50% del multimateriale in ingresso all'impianto di via della Geologia e meno del 5% dei metalli in ingresso all'impianto di via dell'Elettronica proviene dalla raccolta effettuata dalla e costituisce materiale da quest'ultima conferito, perché CP_11 venga selezionato, alla . Parte_1
L'attività di selezione e cernita che svolge, rispettivamente, presso Parte_1
l'impianto di proprietà della sito in via della Geologia sul multimateriale e CP_10 sugli ingombranti e presso l'impianto di via dell'Elettronica di proprietà della sui metalli, non fa parte dell'esecuzione del pubblico Controparte_13 contratto d'appalto di cui alla gara bandita dalla società di capitale pubblico CP_12 aggiudicata alla , ora perché viene svolta, a
[...] Controparte_14 CP_10 valle e all'infuori di essa su materiali che la – sulla base di una valorizzazione CP_11 economica dei rifiuti predeterminata che la manda esente da qualsiasi tipo di rischio diretto e indiretto attinente la qualità dei rifiuti stessi – ha venduto alla CP_10 come risulta dalle fatture di vendita prodotte sub doc. 15, 16 e 17 di parte ricorrente.
Le parti resistenti a fronte di tali allegazioni e prove non hanno specificatamente contestato la veridicità di queste circostanze, né hanno formulato istanze istruttorie volte a dimostrare il contrario.
Deve, quindi, ritenersi pacifico che i dipendenti di selezionano rifiuti Parte_1 divenuti estranei rispetto al sopra richiamato contratto di pubblico appalto, in quanto divenuti di proprietà della CP_10
In altre parole il ciclo della gestione integrata dei rifiuti urbani ricompreso nel rapporto di concessione si chiude con l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti, evento che si cristallizza con il conferimento e contestuale trasferimento della proprietà dei rifiuti medesimi, il quale avviene sulla base di una valorizzazione economica dei rifiuti predeterminata che esclude la concedente da CP_12 qualsiasi tipo di rischio diretto e indiretto attinente la qualità dei rifiuti stessi, ovvero l'efficacia del lavoro di valorizzazione affidato a valle alla Parte_1
Ne deriva che il passaggio di proprietà dei rifiuti da a che poi CP_11 CP_10
presso i due impianti di Marghera, esclude che l'attività svolta Controparte_17 dal personale di costituisca sub-appalto del contratto pubblico Parte_1
11 d'appalto fra ed rientri nell'ambito della concessione fra CP_11 CP_10 CP_11 ed ed avvenga all'interno di un servizio pubblico. CP_10
Da ciò ulteriormente consegue che non sussistono i presupposti per l'applicabilità del co. 4 dell'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici all'epoca vigente e, quindi, per l'automatica applicazione dello stesso CCNL Igiene Ambientale applicato da
CP_10
Peraltro anche l costituendosi ha fondato tutta la propria linea difensiva CP_1 sull'applicazione dell'art. 1 del DL 338/89 e non sull'art. 30 D. Lgs. 50/16 e ha ribadito tale posizione anche nelle note conclusive.
8. Ricondotta, quindi, la vicenda fuori dal campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici, la stessa pone comunque il problema dell'esatta individuazione del contratto collettivo da applicare ai lavoratori impegnati presso i due stabilimenti di Marghera Via della Geologia e Via dell'Elettronica nelle attività di selezione e cernita del multimateriale di rifiuti differenziati da raccolta urbana e del materiale ingombrante, nonché dell'attività di manutenzione dell'impianto e di pulizie industriali a fine turno.
La Cassazione, con ordinanza n. 12166/2019, ha affermato in modo condivisibile che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria”.
Analogamente, nella sentenza n. 17993/2021, la Cassazione ha chiarito che “ … fin dalla sentenza n 11199/2002, le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un
12 contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del c.d. 'minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n. 389/1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 25, della L. n.
549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del D.L. n. 338/89, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader).
La legge determina, quindi, un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo”.
Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale discende, del resto, dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali.
Dalla lettura congiunta delle disposizioni richiamate, emerge con chiarezza il percorso logico-deduttivo che l'interprete è chiamato a seguire per l'individuazione della soglia retributiva minima fissata dal legislatore per i lavoratori.
Nello specifico, la retribuzione del lavoratore deve essere: a) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato”, in attuazione a quanto già sancito dall'art. 36
Cost.; b) non inferiore ai minimi previsti “per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”; c) in presenza di una pluralità di contratti collettivi
“della medesima categoria”, occorrerà individuare il trattamento retributivo sancito
13 dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo
“del settore o della categoria affine”.
Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività.
Il riferimento al settore/categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale uno strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro.
Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società e nel cui ambito il lavoratore è addetto.
È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi concretamente forniti dalla . Parte_1
Secondo quanto risulta dal verbale di accertamento, dalla visura camerale di l'oggetto sociale riporta le seguenti attività: “l'attività di gestione di Parte_1 impianti di valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti” e come attività prevalente è indicata la “subfornitura di servizi di selezione materiali mediante cernita”.
Come evidenziato nella memoria di costituzione dell' , il CCNL Multiservizi in CP_1 concreto applicato dalla (che non aderisce ad alcun sindacato datoriale) Parte_1
è stato stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aderenti a CI, UIL ed individua nei seguenti termini la propria sfera di CP_15 applicazione: “Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. (…) Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree
14 confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti
(termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali
(servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati
(abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc. etc.)”.
L'art. 10 di questo CCNL disciplina espressamente l'inquadramento dei lavoratori
“addetti alla selezione o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”,
Il CCNL Igiene Ambiente, parimenti sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed aderenti a CI, UIL, disciplina, invece, i CP_15
“rapporti di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri;
lavaggio cassonetti;
b) impianti per il
15 trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
… e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici amministrativi”.
L'oggetto dei contratti in forza dei quali la ricorrente (subentrata a opera CP_18
a Marghera è il seguente:
- “contratto di subfornitura dei servizi di selezione materiale mediante cernita manuale o meccanica” nel sistema di raffinazione linea metalli (n. prot.
1522/2020 del 15/05/2020) che prevede l'attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione di un impianto di trattamento e raffinazione di rottame metallo, comprese le attività di selezione e cernita manuale correlato ai conseguenti;
- contratto di “Global Service Maintenance” n. prot. 2718/2020 del 18/08/2020 per i servizi di manutenzione sugli impianti di lavorazione rifiuti;
- contratto di appalto n. prot. 3196/2021 del 31/08/2021 per il servizio di selezione e cernita manuale del multimateriale 1 (cosiddetta linea VPL-1) di rifiuti differenziati da raccolta urbana, con addendum n. prot. 366/2022 del 28.01.22 per le attività di pulizia industriale a fine turno sulla medesima linea;
- contratto di appalto n. prot. 3196 B del 31/08/2021 per l'affidamento dell'attività di selezione cernita del multimateriale di rifiuti differenziati da raccolta urbana linea VPL-2; con addendum n. prot. 366.b del 28 gennaio 2022 al medesimo contratto, sono state affidate le attività di pulizie industriali alla fine del turno sulla medesima linea;
- contratto di appalto n. prot. 3197/2021 del 31/08/2021 per le attività di selezione e cernita manuale del materiale lavorato sulla linea cosiddetta “Ingombranti.
Non è contestato in giudizio che i lavoratori dell' , conformemente ai Parte_1 contratti stipulati, effettuano non solo l'attività di cernita e selezione dei rifiuti costituiti da multimateriale e metalli, ma anche le attività di global service e di manutenzione dei macchinari di proprietà della su cui i materiali vengono CP_10 fatti scorrere, nonchè si occupano della pulizia degli impianti e dei locali.
Non esercitano, invece, l'attività di raccolta dei rifiuti, di trasporto degli stessi e di conferimento all'impianto di smaltimento.
L'attività di gestione in senso globale, manutenzione degli impianti e di pulizia degli stessi sono il cuore del CCNL Multiservizi, ma anche l'attività di selezione del
16 materiale della raccolta differenziata è espressamente prevista da questo contratto collettivo, che all'art. 10 “Inquadramento del personale” contempla tra i 'Profili' di dipendenti del II° Livello (la maggioranza di quelli utilizzati da ) proprio Parte_1 quello dell' “addetto alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”.
Tutte, quindi, le attività di cui si occupa la società ricorrente, in forza dei contratti specifici sopra riportati, sono contemplate nel CCNL dalla stessa applicato.
Al contrario il CCNL Igiene Ambiente, di cui le parti resistenti pretendono l'applicazione, non si occupa affatto delle attività di global service, manutenzione degli impianti e tantomeno delle attività di pulizia degli stessi.
Ne discende che il contratto collettivo più coerente con la “categoria”, intesa come il settore produttivo in cui opera l'impresa, ossia le attività complessivamente svolte in concreto dalla società ricorrente, è quello Multiservizi già in corso di applicazione.
Un'indiretta conferma di tale conclusione si può trarre anche dalla circostanza, provata documentalmente dalla difesa attorea, che altre imprese che operano nello stesso settore della selezione volta al recupero dei rifiuti, dovendo dare indicazione
(in forza delle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ) nel capitolato speciale d'appalto della gara circa il CCNL che dovrà essere applicato dall'aggiudicatrice, hanno indicato proprio il CCNL Multiservizi (v. doc. 27).
Ne consegue che le domande svolte dalla parte ricorrente devono essere accolte e, per l'effetto, l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000, così come la comunicazione dell' Sede di del 26 settembre 2023 titolata CP_6 CP_2
“Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 1492794427” e l'“Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015” devono essere annullati.
9.L'accoglimento delle domande proposte in via principale dalla società ricorrente rende processualmente superfluo l'esame delle domande avanzate in via subordinata, con la sola precisazione, quanto al giudizio RG n.242/24, che in ordine alla questione (veramente marginale nel contesto complessivo del processo) del superamento da parte di due lavoratori ( e ) del limite delle 250 ore di Pt_3 Pt_4 straordinario, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per la richiesta di maggiori premi assicurativi incombeva all che sul punto non ha formulato CP_6 alcuna istanza istruttoria specifica, essendosi limitato ad evidenziare che la parte
17 ricorrente non aveva svolto difese e a richiamare il verbale di accertamento che, tuttavia, da solo non costituisce prova.
In ogni caso dal verbale di accertamento sembra risultare che la violazione in questione non incide sulla determinazione dei premi esigibili, ma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da determinarsi con successiva ordinanza ingiunzione.
10. Attesa l'estrema complessità della fattispecie esaminata sia dal punto di vista fattuale che delle questioni giuridiche affrontate, sulle quali gli orientamenti giurisprudenziali non risultano uniformi né tantomeno consolidati, le spese dei procedimenti riuniti sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del
Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie le domande proposte dalla società ricorrente e, Parte_1 per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000 CP_1
(notificato il 15.02.24) così come la comunicazione dell' Sede di CP_6 CP_2 del 26 settembre 2023 titolata “Variazione del rapporto assicurativo relativo al
Codice Ditta n. 1492794427” e l' “Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 30/1/2015”;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria
Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 14/03/2024 al n. 203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/11/2025
PROMOSSA DA in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. Paviotti Roberto Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Luca e l'avv. Bonetti Paolo CP_1
RESISTENTE
CON
, con il funzionario Controparte_2 delegato dott. Controparte_3
E
[...]
, con il funzionario delegato dott. Controparte_4
Controparte_5
NTERVENUTI
[...]
OGGETTO: “opposizione a d avviso di addebito - altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” alla quale è stata riunita la causa di primo grado iscritta in data 27/03/2024 al n. 242 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro
e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 25/11/2025
PROMOSSA DA
1 in persona del suo legale rappresentante Parte_1 [...]
con l'avv. Paviotti Roberto Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Sandro Bocucci CP_6
RESISTENTE
CON
, con il funzionario Controparte_2 delegato dott. Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: “opposizione a d avviso di addebito - altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel procedimento RG n. 203/24: alla luce di quanto esposto e comprovato con i sopra menzionati documenti che si offrono in comunicazione, si insta affinché l'adìto Giudice del Lavoro – accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto ritenuto e disposto dall' nel Verbale Unico Controparte_7 di Accertamento e Notificazione del 4 agosto 2023, che ha viziato per illegittimità derivata l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000 emesso, in conseguenza di esso, dalla sede di Udine e la non debenza dell'importo di euro 958.819,40 CP_1 il cui pagamento è stato richiesto con tale Avviso – ne disponga l'annullamento, con declaratoria della sua inefficacia come titolo esecutivo. Considerando l'ipotesi denegata di non accoglimento della domanda di annullamento sopra svolta, in via subordinata chiede che l'adito Giudice del Lavoro accerti e Parte_1 dichiari l'illegittimità dell'avere l ricalcolato le retribuzioni e le Controparte_8 contribuzioni come se tutto il personale dedicato alla selezione dei rifiuti CP_1 potesse venire inquadrato nel Livello 2B del CCNL Igiene Ambientale e l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Verbale Unico e la non debenza dell'importo di euro 958.819,40 richiesto con l'Avviso di pagamento qui opposto e, conseguentemente, annulli detto Verbale Unico e l'Avviso di Addebito che da esso
è disceso.
Nel procedimento RG n. 242: Alla luce di quanto esposto e comprovato con i sopra menzionati documenti che si offrono in comunicazione, si insta affinché l'adìto
2 Giudice del Lavoro - accertata e dichiarata l'illegittimità di quanto ritenuto e disposto dall' nel Verbale Unico di Accertamento e Controparte_7
Notificazione del 4 agosto 2023, che ha viziato per illegittimità derivata la comunicazione dell' Sede di del 26 settembre 2023 titolata CP_6 CP_2
“Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 1492794427” e l'
“Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015 con il quale l sede CP_6 di Udine in data 18 marzo 2024 ha richiesto a , a titolo di premi Parte_1 assicurativi omessi, il pagamento dell'importo di € 100.661,59 - ne disponga l'annullamento, con declaratoria dell'inefficacia di tali provvedimento come titolo esecutivo. Considerando l'ipotesi denegata di non accoglimento della domanda di annullamento sopra svolta, in via subordinata chiede che l'adito Parte_1
Giudice del Lavoro accerti e dichiari l'illegittimità dell'avere l determinato CP_6
l'ammontare dei premi assicurativi pretesamente omessi in funzione del non avere applicato il CCNL Igiene Ambientale come se tutto il personale dedicato alla selezione dei rifiuti potesse venire inquadrato nel Livello 2B di tale CCNL e l'erroneità del calcolo di tali premi assicurativi e, conseguentemente, annulli, per detto motivo, i provvedimenti contro cui è qui proposta opposizione”. CP_6
Per la parte resistente : “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
CP_1 condannare in ogni caso la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicate nell'avviso di addebito n. 41520240000012419000 o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre alle sanzioni e alle somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del
15%”.
Per la parte resistente “Voglia il Tribunale adito rigettare in tutto o in parte il CP_6 ricorso avversario, perché infondato. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l è rappresentato e difeso da CP_6 avvocati iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto, come da ultimo stabilito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.23”.
Per la parte intervenuta : “ancora in via Controparte_2 preliminare: dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità del ricorso
3 proposto nei confronti dello scrivente , per difetto di legittimazione CP_2 passiva, impossibilità giuridica dell'azione e carenza di interesse ad agire;
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015”
Per la parte intervenuta : “ Controparte_4 Controparte_4
, sottolineando la correttezza del proprio operato, fa presente che
[...] nessuna eccezione è stata svolta in ordine ad attività di competenza e inoltre, precisa che, in merito a fatti o a circostanze anteriori all'affidamento del carico
(tramite iscrizione a ruolo o a mezzo avvisi di addebito notificati direttamente dall'Ente creditore), inerenti all'an o al quantum del credito vantato dall'Ente
Creditore, nulla sa né tecnicamente nulla è tenuto a sapere o ha la possibilità di conoscere, considerata la sua posizione istituzionale di soggetto incaricato della mera esazione. Unica parte legittimata a contraddire sulla predetta eccezione è
l di Udine, che risulta già regolarmente evocato nel presente giudizio. In ogni CP_1 caso deposita estratto dell'avviso di addebito Controparte_9 opposto, notificato in data 15.02.2024 direttamente dall'Ente creditore di CP_1
Udine, precisando di aver unicamente comunicato al ricorrente la presa in carico del credito ingiunto con l'avviso di addebito n. 41520240000012419000”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, depositati in data 13.03.24 e 27.03.24 ed iscritti rispettivamente a RG n. 203/24 e n. 242/24, la società (d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, solo ) ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 41520240000012419000 dell' per l'importo di € 958.819,40 e la CP_1 variazione del rapporto assicurativo dell' del 26.09.23 per l'importo di €. CP_6
100.661,59, entrambi conseguenti al verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Venezia del 04.08.23.
La difesa attorea premetteva che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che
, avente come oggetto sociale “l'attività di gestione di impianti di Parte_1 valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti” e come attività prevalente la “sub-fornitura di servizi di selezione materiale mediante cernita”, con il proprio personale dipendente
(complessivamente 101 lavoratori, di cui 90 addetti alla selezione del materiale, 6 impiegati e 5 manutentori), in forza di una serie di contratti di sub-fornitura e di appalto, si occupasse, presso l'impianto sito in Malcontenta Marghera (VE) in Via
4 della Geologia (di proprietà della precedentemente denominata CP_10 [...]
con socio di maggioranza la società di capitale interamente Controparte_11 pubblico , del servizio di selezione e cernita del multimateriale di rifiuti CP_12 differenziati da raccolta urbana e del materiale ingombrante, nonché dell'attività di manutenzione dell'impianto e di pulizie industriali a fine turno e, presso l'impianto sito nella stessa Malcontenta Marghera ma in Via dell'Elettronica (di proprietà della sottoposta alla direzione della sopra menzionata Controparte_13
, della gestione dell'impianto di trattamento rottami metalli, comprese CP_10 attività di cernita manuali e attività correlate e conseguenti, materiale proveniente principalmente dalle linee VPL (vetro, plastica, lattine) dell'impianto di Via della
Geologia.
La difesa attorea allegava che ora il 2 Controparte_14 CP_10 dicembre 2020 si era resa aggiudicataria della “procedura aperta per l'affidamento in concessione mediante project financing dei servizi di trattamento e selezione, ai fini della successiva valorizzazione e/o avvio allo smaltimento, dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata dai gestori del servizio ” indetta CP_11 da con gara europea del 19 agosto 2019. CP_12
Sulla base di queste premesse, l aveva concluso che: “le lavorazioni CP_2 nelle quali erano impiegati i dipendenti di derivano in via preponderante Parte_1 dal servizio oggetto di concessione tra e ed, altresì, CP_12 CP_10 che “l'attività svolta dal personale di rientra(va) nell'oggetto Parte_1 della Concessione fra e e da ciò avevano concluso CP_12 CP_10 che l'attività svolta da presso i due impianti di Marghera doveva rientrare Parte_1 nell'esecuzione della concessione affidata, il 2 dicembre 2020, dalla CP_12 alla e, quindi, in un pubblico appalto di servizi. Controparte_14
Da ciò avevano ulteriormente tratto che fosse applicabile al caso di specie il comma
4 dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, che disponeva che doveva applicarsi il CCNL il cui ambito di applicazione fosse strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
Gli ispettori avevano, quindi, concluso che il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi” applicato dalla Parte_1 ai propri lavoratori “per la tipologia delle attività di fatto svolte dai dipendenti e per la caratteristica del servizio di trattamento e selezione rifiuti che deriva a monte da faceva riferimento “ad ambiti di attività differenti rispetto a quelle in CP_12
5 cui opera di fatto l'impresa” sicchè al personale di doveva piuttosto Parte_1
“applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Igiene
Ambientale, il cui ambito di applicazione risulta strettamente connesso con le attività di fatto svolte dalla società ispezionata” e ciò a far data dal 01/05/2021.
Conseguentemente, nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione l CP_2 aveva provveduto: i) “ad adeguare l'imponibile contributivo, già denunciato per ciascun lavoratore occupato dal 01/05/2021 al 31/05/2023 alla retribuzione contrattualmente spettante come da CCNL Igiene Ambientale”; ii) “ad inquadrare ciascun lavoratore al livello di tale CCNL corrispondente alla mansione svolta con il conseguente reinquadramento di tutti i lavoratori addetti alla selezione di materiale negli impianti di cernita almeno al livello 2B”; iii) “ad adeguare l'orario di lavoro ordinario alle 38 ore settimanali previste dal CCNL igiene ambientale”; iv) “a riquantificare mensilmente ferie, rol ed ex-festività spettanti”; v) “a ricalcolare la retribuzione spettante per le ore di lavoro ordinario, straordinario, festivo, straordinario festivo e straordinario notturno”; aveva considerato la contribuzione versata, in quanto calcolata sulle retribuzioni derivanti dall'applicazione del CP_1
CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi”, in parte qua 'omessa' e, avendola ricalcolata sulle retribuzioni derivanti dall'applicazione del CCNL Igiene Ambientale aveva concluso che fosse Parte_1 debitrice dell' di un conguaglio ammontante all'importo di euro 580.640,05, CP_1 oltre ad euro 59.527,07 per differenze contributive dovute per lo stesso periodo al
Fondo di Tesoreria ed oltre alle somme aggiuntive l'importo di euro 234.848,33, per un totale complessivo di euro 875.015,75.
Sulla base del Verbale Unico, l' sede di Udine in data 15 febbraio 2024 aveva CP_1 emesso nei confronti di l'avviso di addebito n. 41520240000012419000 Parte_1 in relazione al periodo maggio 2021 – maggio 2023, per contributi, sanzioni ed interessi, lievitato al complessivo importo di € 958.819,40.
Nello stesso verbale unico si dava anche atto che “la Sezione di competenza CP_6 provvederà a liquidare e richiedere con separato provvedimento i premi assicurativi omessi per l'intero periodo sopra indicato, comprensivi inoltre di sanzioni e somme aggiuntive per il periodo dal 01.05.2021 al 09.11.2022” ed infatti, in data 26 settembre 2023, la sede dell' di Venezia Terraferma aveva inoltrato a CP_6
la comunicazione di “Variazione del rapporto assicurativo”, con la quale, Parte_1
“sulla base delle informazioni contenute nel 'Verbale vigilanza congiunta' relativo
6 all'accertamento ispettivo iniziato il 10/11/2022 e concluso il 04/08/2023”, aveva richiesto alla ricorrente il pagamento di un saldo di € 100.661,59.
La parte ricorrente contestava che l avesse agito in carenza di potere e CP_2 violando i limiti delle proprie competenze e che il verbale unico e i provvedimenti che ne erano derivati fossero illegittimi laddove ritenevano applicabile il comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, come se il lavoro di selezione rifiuti effettuato dalla presso i due impianti di Marghera facesse parte Parte_1 dell'esecuzione dei servizi affidati in concessione dalla all'esito di CP_12 pubblica gara d'appalto, alle aggiudicatarie e alla . CP_10 Controparte_13
La ricorrente negava che i rifiuti alla cui valorizzazione la si dedicava Parte_1 provenissero 'in via preponderante' dalla raccolta effettuata dalla così CP_12 come che le lavorazioni di selezione e trattamento rifiuti eseguite dai lavoratori della presso i due impianti di Marghera costituissero una fase della Parte_1 concessione aggiudicata alla tanto da poter rendere applicabile in CP_10 relazione ad esse il comma 4 dell'art. 30 dell'allora vigente Codice dei Contratti
Pubblici e ne enunciava le ragioni.
La parte ricorrente, poi, sosteneva che l'Ispettorato del lavoro non aveva adeguatamente considerato che anche il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi” applicato ai propri dipendenti da , così come il CCNL Igiene Ambientale erano entrambi Parte_1 stipulati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative aderenti a
CI e UIL e che il CCNL Multiservizi era applicabile agli “addetti alla CP_15 selezione o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”, sicchè doveva ritenersi “strettamente connesso” con l'attività oggetto dell'appalto.
Infine l aveva trascurato che, in assenza di un salario minimo Controparte_7 imposto per legge, la scelta del CCNL da applicare ai propri dipendenti rientrava nelle prerogative di organizzazione e scelta discrezionale dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, che non era sindacabile, fatti salvi i casi di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge, oppure stipulati con organizzazioni sindacali non rappresentative, o ancora riferibili a categorie del tutto disomogenee rispetto a quella in cui operava l'impresa.
7 2) In entrambi i procedimenti di costituiva in giudizio l'Ispettorato del Lavoro, chiedendo la riunione dei due giudizi ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità del ricorso proposto nei confronti dell' , ora Controparte_16 [...]
, per la natura esclusivamente contributiva ed assicurativa Controparte_2 dei provvedimenti oggetto del presente giudizio.
Nel merito l' sosteneva la correttezza delle conclusioni cui i verbalizzanti CP_2 erano pervenuti a seguito dell'accertamento.
3) Nel procedimento RG n. 203/24 si costituiva anche l , Controparte_4 sostenendo la propria estraneità al giudizio, poiché la società opponente non aveva svolto alcuna contestazione che inerisse alla fase esecutiva della riscossione.
Anche e si costituivano nei rispettivi procedimenti chiedendo il rigetto CP_1 CP_6 della domanda avversaria.
4) I procedimenti erano riuniti all'udienza del 03.06.24 ed erano istruiti sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 25/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5) Così in estrema sintesi riassunti i fatti di causa e l'andamento del procedimento, reputa questo Giudice del Lavoro che le domande principali di parte ricorrente nei due procedimenti riuniti siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall' , basterà osservare che, CP_2 come chiarito alla prima udienza dalla difesa attorea e come risulta anche evidente dalla stessa impostazione letterale dell'epigrafe e delle conclusioni dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, nei confronti dell' la notifica del ricorso CP_2 introduttivo ha avuto la mera funzione di denuntiatio litis.
Infatti, non solo nelle conclusioni non è inserita alcuna domanda che coinvolga l , me anche nell'intestazione dei ricorsi è specificato che l'azione è CP_2
CP_ proposta “contro” e e che l'atto introduttivo è solo notificato (“che si notifica CP_6 anche a”) all' . CP_2
8 D'altro canto, l è il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale CP_2 unico di accertamento e all' spetta, come dal medesimo chiarito nella CP_2 propria memoria di costituzione ed anche nelle note conclusive, il potere di emettere ordinanze ingiunzione in applicazione della legge n. 689/81 per le sanzioni in relazione alle contestazioni di carattere amministrativo scaturenti dal medesimo procedimento ispettivo.
Opportunamente, quindi, la parte ricorrente ha ritenuto di mettere al corrente l della pendenza dei due giudizi che aveva radicato contro i CP_2
CP_ provvedimenti emessi dall' e dall' onde consentire all stesso la CP_6 CP_2 conoscenza dell'esito degli stessi e le conseguenti determinazione quanto ai provvedimenti di sua competenza non ancora emessi. L' , a fronte di tale CP_2 notifica, poteva liberamente scegliere se intervenire nel giudizio (come ha fatto) ad adiuvandum rispetto alle posizioni dei resistenti, oppure non farlo ed attendere l'esito della lite, per poi determinarsi come riteneva.
6. Passando al merito del giudizio, in primo luogo va rammentato che la Suprema
Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n.
642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
9 Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08).
7. Gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto all'esito dei loro accertamenti che le lavorazioni nelle quali erano impiegati i dipendenti di derivassero in via Parte_1 preponderante dal servizio oggetto di concessione tra da e CP_12 CP_10
e, di conseguenza, hanno ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 30 c. 4 del D. lgs. 50/2016, che stabilisce che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 105 c. 9 “l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto”.
Secondo gli ispettori verbalizzanti, pertanto, poiché l'attività svolta dal personale di rientrava nell'oggetto della concessione tra e ai Parte_1 CP_11 CP_10 lavoratori doveva necessariamente applicarsi il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Igiene Ambientale in vigore, il cui ambito di applicazione
10 risultava, a loro parere, strettamente connesso con le attività di fatto svolte dalla società ispezionata.
La difesa attorea, tuttavia, ha allegato e documentato che meno del 50% del multimateriale in ingresso all'impianto di via della Geologia e meno del 5% dei metalli in ingresso all'impianto di via dell'Elettronica proviene dalla raccolta effettuata dalla e costituisce materiale da quest'ultima conferito, perché CP_11 venga selezionato, alla . Parte_1
L'attività di selezione e cernita che svolge, rispettivamente, presso Parte_1
l'impianto di proprietà della sito in via della Geologia sul multimateriale e CP_10 sugli ingombranti e presso l'impianto di via dell'Elettronica di proprietà della sui metalli, non fa parte dell'esecuzione del pubblico Controparte_13 contratto d'appalto di cui alla gara bandita dalla società di capitale pubblico CP_12 aggiudicata alla , ora perché viene svolta, a
[...] Controparte_14 CP_10 valle e all'infuori di essa su materiali che la – sulla base di una valorizzazione CP_11 economica dei rifiuti predeterminata che la manda esente da qualsiasi tipo di rischio diretto e indiretto attinente la qualità dei rifiuti stessi – ha venduto alla CP_10 come risulta dalle fatture di vendita prodotte sub doc. 15, 16 e 17 di parte ricorrente.
Le parti resistenti a fronte di tali allegazioni e prove non hanno specificatamente contestato la veridicità di queste circostanze, né hanno formulato istanze istruttorie volte a dimostrare il contrario.
Deve, quindi, ritenersi pacifico che i dipendenti di selezionano rifiuti Parte_1 divenuti estranei rispetto al sopra richiamato contratto di pubblico appalto, in quanto divenuti di proprietà della CP_10
In altre parole il ciclo della gestione integrata dei rifiuti urbani ricompreso nel rapporto di concessione si chiude con l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti, evento che si cristallizza con il conferimento e contestuale trasferimento della proprietà dei rifiuti medesimi, il quale avviene sulla base di una valorizzazione economica dei rifiuti predeterminata che esclude la concedente da CP_12 qualsiasi tipo di rischio diretto e indiretto attinente la qualità dei rifiuti stessi, ovvero l'efficacia del lavoro di valorizzazione affidato a valle alla Parte_1
Ne deriva che il passaggio di proprietà dei rifiuti da a che poi CP_11 CP_10
presso i due impianti di Marghera, esclude che l'attività svolta Controparte_17 dal personale di costituisca sub-appalto del contratto pubblico Parte_1
11 d'appalto fra ed rientri nell'ambito della concessione fra CP_11 CP_10 CP_11 ed ed avvenga all'interno di un servizio pubblico. CP_10
Da ciò ulteriormente consegue che non sussistono i presupposti per l'applicabilità del co. 4 dell'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici all'epoca vigente e, quindi, per l'automatica applicazione dello stesso CCNL Igiene Ambientale applicato da
CP_10
Peraltro anche l costituendosi ha fondato tutta la propria linea difensiva CP_1 sull'applicazione dell'art. 1 del DL 338/89 e non sull'art. 30 D. Lgs. 50/16 e ha ribadito tale posizione anche nelle note conclusive.
8. Ricondotta, quindi, la vicenda fuori dal campo di applicazione della normativa sugli appalti pubblici, la stessa pone comunque il problema dell'esatta individuazione del contratto collettivo da applicare ai lavoratori impegnati presso i due stabilimenti di Marghera Via della Geologia e Via dell'Elettronica nelle attività di selezione e cernita del multimateriale di rifiuti differenziati da raccolta urbana e del materiale ingombrante, nonché dell'attività di manutenzione dell'impianto e di pulizie industriali a fine turno.
La Cassazione, con ordinanza n. 12166/2019, ha affermato in modo condivisibile che “ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria”.
Analogamente, nella sentenza n. 17993/2021, la Cassazione ha chiarito che “ … fin dalla sentenza n 11199/2002, le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un
12 contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del c.d. 'minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge n. 389/1989".
Detta disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 25, della L. n.
549/1995, il quale dispone che "L'art. 1 del D.L. n. 338/89, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader).
La legge determina, quindi, un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore e la contrattazione collettiva funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo”.
Il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale discende, del resto, dai principi di autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro e dall'indisponibilità dei diritti previdenziali.
Dalla lettura congiunta delle disposizioni richiamate, emerge con chiarezza il percorso logico-deduttivo che l'interprete è chiamato a seguire per l'individuazione della soglia retributiva minima fissata dal legislatore per i lavoratori.
Nello specifico, la retribuzione del lavoratore deve essere: a) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato”, in attuazione a quanto già sancito dall'art. 36
Cost.; b) non inferiore ai minimi previsti “per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”; c) in presenza di una pluralità di contratti collettivi
“della medesima categoria”, occorrerà individuare il trattamento retributivo sancito
13 dal contratto collettivo stipulato “dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Il legislatore ha, dunque, stabilito la necessità che il raffronto venga operato individuando, in primo luogo, il contratto collettivo maggiormente rappresentativo
“del settore o della categoria affine”.
Tale specificazione, lungi dall'essere una mera formula di stile, ben si comprende alla luce dell'importanza che il settore economico riveste nell'individuazione dei minimi retributivi, i quali variano notevolmente proprio in ragione dello specifico assetto di interessi che governa le diverse aree di attività.
Il riferimento al settore/categoria pare, inoltre, necessario per assicurare una adeguata tutela della concorrenza ed evitare fenomeni di competizione salariale al ribasso, essendo il dumping salariale uno strumento capace di alterare il mercato soprattutto nei settori cd. labour intensive nei quali è decisivo il costo del lavoro.
Il settore o la categoria vanno individuati facendo riferimento all'attività economica svolta in concreto dalla società e nel cui ambito il lavoratore è addetto.
È dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei servizi concretamente forniti dalla . Parte_1
Secondo quanto risulta dal verbale di accertamento, dalla visura camerale di l'oggetto sociale riporta le seguenti attività: “l'attività di gestione di Parte_1 impianti di valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti” e come attività prevalente è indicata la “subfornitura di servizi di selezione materiali mediante cernita”.
Come evidenziato nella memoria di costituzione dell' , il CCNL Multiservizi in CP_1 concreto applicato dalla (che non aderisce ad alcun sindacato datoriale) Parte_1
è stato stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aderenti a CI, UIL ed individua nei seguenti termini la propria sfera di CP_15 applicazione: “Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. (…) Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree
14 confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti
(termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali
(servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati
(abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc. etc.)”.
L'art. 10 di questo CCNL disciplina espressamente l'inquadramento dei lavoratori
“addetti alla selezione o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”,
Il CCNL Igiene Ambiente, parimenti sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed aderenti a CI, UIL, disciplina, invece, i CP_15
“rapporti di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri;
lavaggio cassonetti;
b) impianti per il
15 trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
… e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici amministrativi”.
L'oggetto dei contratti in forza dei quali la ricorrente (subentrata a opera CP_18
a Marghera è il seguente:
- “contratto di subfornitura dei servizi di selezione materiale mediante cernita manuale o meccanica” nel sistema di raffinazione linea metalli (n. prot.
1522/2020 del 15/05/2020) che prevede l'attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione di un impianto di trattamento e raffinazione di rottame metallo, comprese le attività di selezione e cernita manuale correlato ai conseguenti;
- contratto di “Global Service Maintenance” n. prot. 2718/2020 del 18/08/2020 per i servizi di manutenzione sugli impianti di lavorazione rifiuti;
- contratto di appalto n. prot. 3196/2021 del 31/08/2021 per il servizio di selezione e cernita manuale del multimateriale 1 (cosiddetta linea VPL-1) di rifiuti differenziati da raccolta urbana, con addendum n. prot. 366/2022 del 28.01.22 per le attività di pulizia industriale a fine turno sulla medesima linea;
- contratto di appalto n. prot. 3196 B del 31/08/2021 per l'affidamento dell'attività di selezione cernita del multimateriale di rifiuti differenziati da raccolta urbana linea VPL-2; con addendum n. prot. 366.b del 28 gennaio 2022 al medesimo contratto, sono state affidate le attività di pulizie industriali alla fine del turno sulla medesima linea;
- contratto di appalto n. prot. 3197/2021 del 31/08/2021 per le attività di selezione e cernita manuale del materiale lavorato sulla linea cosiddetta “Ingombranti.
Non è contestato in giudizio che i lavoratori dell' , conformemente ai Parte_1 contratti stipulati, effettuano non solo l'attività di cernita e selezione dei rifiuti costituiti da multimateriale e metalli, ma anche le attività di global service e di manutenzione dei macchinari di proprietà della su cui i materiali vengono CP_10 fatti scorrere, nonchè si occupano della pulizia degli impianti e dei locali.
Non esercitano, invece, l'attività di raccolta dei rifiuti, di trasporto degli stessi e di conferimento all'impianto di smaltimento.
L'attività di gestione in senso globale, manutenzione degli impianti e di pulizia degli stessi sono il cuore del CCNL Multiservizi, ma anche l'attività di selezione del
16 materiale della raccolta differenziata è espressamente prevista da questo contratto collettivo, che all'art. 10 “Inquadramento del personale” contempla tra i 'Profili' di dipendenti del II° Livello (la maggioranza di quelli utilizzati da ) proprio Parte_1 quello dell' “addetto alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate”.
Tutte, quindi, le attività di cui si occupa la società ricorrente, in forza dei contratti specifici sopra riportati, sono contemplate nel CCNL dalla stessa applicato.
Al contrario il CCNL Igiene Ambiente, di cui le parti resistenti pretendono l'applicazione, non si occupa affatto delle attività di global service, manutenzione degli impianti e tantomeno delle attività di pulizia degli stessi.
Ne discende che il contratto collettivo più coerente con la “categoria”, intesa come il settore produttivo in cui opera l'impresa, ossia le attività complessivamente svolte in concreto dalla società ricorrente, è quello Multiservizi già in corso di applicazione.
Un'indiretta conferma di tale conclusione si può trarre anche dalla circostanza, provata documentalmente dalla difesa attorea, che altre imprese che operano nello stesso settore della selezione volta al recupero dei rifiuti, dovendo dare indicazione
(in forza delle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ) nel capitolato speciale d'appalto della gara circa il CCNL che dovrà essere applicato dall'aggiudicatrice, hanno indicato proprio il CCNL Multiservizi (v. doc. 27).
Ne consegue che le domande svolte dalla parte ricorrente devono essere accolte e, per l'effetto, l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000, così come la comunicazione dell' Sede di del 26 settembre 2023 titolata CP_6 CP_2
“Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 1492794427” e l'“Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30/1/2015” devono essere annullati.
9.L'accoglimento delle domande proposte in via principale dalla società ricorrente rende processualmente superfluo l'esame delle domande avanzate in via subordinata, con la sola precisazione, quanto al giudizio RG n.242/24, che in ordine alla questione (veramente marginale nel contesto complessivo del processo) del superamento da parte di due lavoratori ( e ) del limite delle 250 ore di Pt_3 Pt_4 straordinario, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per la richiesta di maggiori premi assicurativi incombeva all che sul punto non ha formulato CP_6 alcuna istanza istruttoria specifica, essendosi limitato ad evidenziare che la parte
17 ricorrente non aveva svolto difese e a richiamare il verbale di accertamento che, tuttavia, da solo non costituisce prova.
In ogni caso dal verbale di accertamento sembra risultare che la violazione in questione non incide sulla determinazione dei premi esigibili, ma comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da determinarsi con successiva ordinanza ingiunzione.
10. Attesa l'estrema complessità della fattispecie esaminata sia dal punto di vista fattuale che delle questioni giuridiche affrontate, sulle quali gli orientamenti giurisprudenziali non risultano uniformi né tantomeno consolidati, le spese dei procedimenti riuniti sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del
Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie le domande proposte dalla società ricorrente e, Parte_1 per l'effetto, annulla l'Avviso di Addebito n. 41520240000012419000 CP_1
(notificato il 15.02.24) così come la comunicazione dell' Sede di CP_6 CP_2 del 26 settembre 2023 titolata “Variazione del rapporto assicurativo relativo al
Codice Ditta n. 1492794427” e l' “Invito a regolarizzare ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 30/1/2015”;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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