Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1312
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è preclusa se l'atto successivo non è stato impugnato, facendo salvo solo i vizi propri dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato è inammissibile. Inoltre, l'ultimo atto interruttivo risale al 3 aprile 2025, rendendo infondata l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ritiene che l'eccezione di decadenza maturata in epoca precedente all'ultimo atto della riscossione non impugnato è inammissibile. Inoltre, l'ultimo atto interruttivo risale al 3 aprile 2025, rendendo infondata l'eccezione di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1312
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1312
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo