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23 novembre 1923
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15 giugno 1924
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31 maggio 1925
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1 luglio 1926
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1 luglio 1927
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12 giugno 1928
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20 giugno 1929
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22 giugno 2022
22 giugno 2022
Art. 67. (( (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita). )) (( 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e successive modificazioni e integrazioni. )) ((66)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016 , e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786 , ed all' art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , nel modificare l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597 ". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986 , convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 , che a sua volta modifica l' art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , che a sua volta modifica l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974 , concernenti la contabilita' generale dello Stato". ------------- AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 , ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 29/02/2012, n. 328Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA SENT.328/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia composta dai Magistrati : RAELI dott. Vittorio Presidente f.f. MARTINA dott. Antongiulio Consigliere – relatore MIGNEMI dott.ssa Giuseppina Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n°29238 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. EM MO, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sabrina Sbiroli, presso il cui studio in Taranto alla via …Leggi di più...
- art. 67 R.D. 2440/1923·
- art. 99 regolamento amministrativo militare·
- erogazione indebita·
- sentenza penale di non doversi procedere·
- onere probatorio·
- efficacia extrapenale sentenze penali·
- prescrizione azione di responsabilità amministrativa·
- quietanza·
- art. 129 disp. att. c.p.p.·
- occultamento doloso del danno·
- art. 2941 cod.civ.