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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Pappalettera, all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8881/2023 promossa da:
, nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, residente in Controparte_1 avenida Jarbas de Carvalho, 1143, apto 104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ/Brasile, C.P.F. ; C.F._1
, nata a [...] - MG Brasile, il 05/09/1971, residente in [...]Parte_1 Turmalina 235, apto 401, Iguaçu, Ipatinga - MG Brasile, CPF , C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valerio Piccolo (C.F. ) e dall'avv. Paola C.F._3 Rinaldi (C.F. ) presso il cui studio in Milano, Corso Concordia 8 sono C.F._4 elettivamente domiciliate
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni delle ricorrenti come precisate nelle note depositate il 18/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Con le presenti note la difesa dei ricorrenti si richiama integralmente al contenuto del ricorso e della documentazione depositata. -Si da atto che si è provveduto alla notifica via PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, depositando in atti la prova della relativa notifica al CP_2 convenuto e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. -Alla data delle presenti note il CP_2 convenuto non appare costituito nonostante rituale notifica a mezzo PEC depositata in atti, pertanto in caso di costituzione tardiva ci si riserva di replicare. Si chiede pertanto di accogliere le conclusioni di cui al ricorso. Con osservanza »
MOTIVI
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 30/06/2023 IC SP DA e CP_1 [...]
, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, Parte_1 deducendo di essere discendenti dirette della sig.ra cittadina italiana, nata il Persona_1
19/01/1887 a EN (FE), emigrata in Brasile senza essersi mai naturalizzata brasiliana.
A sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno ulteriormente allegato che « Persona_1 emigrava in Brasile ove in data 31/12/1910 contraeva matrimonio con il sig. Controparte_3
, nato a [...] il [...], figlio di e ,
[...] Persona_2 Parte_2 come comprovato dal certificato di nascita rilasciato dal Comune di San Mauro Forte (MT) (v. doc. 2), come risulta da atto di matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. 3). Mentre risulta che
[...]
ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (v. doc. 4), Controparte_3 al contrario risulta che non ha mai rinunciato alla sua cittadinanza italiana, come Persona_1 comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione che si produce con traduzione e apostille (v. doc. 5). Il sig. risulta deceduto in Brasile in data 08/09/1969, come Controparte_3 risulta dal certificato di morte (v. doc. 6). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A-B ed in particolare: A) , nata a [...] il [...], come risulta da atto Persona_3 di nascita apostillato e tradotto (v. doc. 7) e successivamente deceduta in Brasile in data 14/12/2005
(v. doc. 8). In data 04/01/1962 contraeva matrimonio con , Persona_3 Persona_4 come risulta da atto di matrimonio (v. doc. 9). Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente A1)
, nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, come risulta da Controparte_1 certificato di nascita (c. doc. 10). La stessa risulta coniugata con Persona_5 mantenendo lo stesso cognome da nubile, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 11). B)
, nato a [...] - RJ Brasile, in data 20/09/1915, come risulta da certificato di Parte_3 nascita che si produce (v. doc. 12). Lo stesso contraeva matrimonio in data 03/10/1945 con
[...]
, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 13).
8. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nasceva , nato a [...] - MG Brasile, il 12/03/1946, come risulta da Persona_7 certificato di nascita (v. doc. 14). Lo stesso contraeva matrimonio in data 13/03/1971 con Persona_8
, come risulta da certificato di matrimonio che si produce (v. doc. 15). Dalla loro unione
[...] coniugale nasceva la ricorrente , nata a [...] - MG Brasile, il Parte_1
05/09/1971, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 16)».
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25, è stata effettuata regolare notificazione via PEC all'Avvocatura dello Stato di Bologna il giorno 10/02/25, senza che l'Amministrazione si sia costituita, sì che è dichiarata contumace.
È stata eseguita, in data 10/02/25, la comunicazione degli atti al PM, che non ha preso conclusioni.
A seguito di successivi rinvii, il fascicolo è pervenuto all'odierno giudicante, essendo stato emesso nelle more dal Presidente del Tribunale il decreto n. 80 con cui è stata disposta l'applicazione alla
Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e l'assegnazione, con successivo pagina 2 di 7 decreto n. 83, di 346 fascicoli con oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo.
Solo la parte ricorrente ha depositato in data 18/11/25 note scritte in segno di partecipazione all'udienza del 25/11/25, recanti le conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita della loro ava, cittadina italiana, è quello di
EN (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate da difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordando che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività pagina 3 di 7 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015), si osserva che le procure alle liti, depositate sub doc. A e B in allegato al ricorso, appaiono essere state rilasciate, complete di traduzione a lato e autenticate, previa identificazione delle conferenti, da notai abilitati in Brasile ( notas) per la redazione e la Persona_9 formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede, nonché munite di apostille.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie le ricorrenti hanno altresì dimostrato di aver inoltrato richiesta di riconoscimento della loro cittadinanza italiana al consolato italiano di Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a mezzo mail
(v. doc. 18-19) e hanno allegato di non aver ricevuto alcuna risposta e di non essere state inserite in pagina 4 di 7 alcuna lista d'attesa, seppure con prognosi di evasione dell'istanza in un tempo dell'ordine anche di oltre 10 anni.
Tuttavia, esaminati i documenti 18 e 19 se ne verifica l'inconferenza, posto che le istanze sono state presentate solo alcuni giorni prima del deposito del ricorso, sicché nulla può inferirsi dalla loro mancata evasione.
Resta, invece, fondato il rilievo che, notoriamente, i tempi di attesa in Brasile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa superano di svariati anni quello stabilito in 730 giorni dall'art. 3 del D.P.R. N. 362/1994 per la conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
Anche se il documento 5, indicato come certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1 non risulta tra i documenti depositati, deve tenersi conto del fatto che, non essendosi l'Amministrazione costituita, non vi è stata alcuna contestazione della circostanza della mancata naturalizzazione brasiliana, ricordandosi, altresì, che, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso e,
d'altra parte, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 87/1975, neppure può predicarsi la perdita della cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino Persona_1 brasiliano.
Si consideri, più in generale, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite n.25317 del
2022, ha rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali,
e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che
«la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana pagina 5 di 7 non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento»
(Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Le ricorrenti hanno anche evidenziato che «la cittadinanza italiana di e dei suoi Persona_1 discendenti è già stata riconosciuta con ordinanza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e allegata al presente atto sub doc. 17. In tale ordinanza, cui ci si riporta integralmente, è ricostruita con precisione la genealogia e la storia della famiglia ed è stato riconosciuta la Persona_10 cittadinanza italiana dei discendenti di come le ricorrenti odierne». Si tratta Persona_1 dell'ordinanza 19/01/22 del Tribunale di Roma, giudice Antonella Di Tullio, resa a decisione del giudizio RG 42625/2018.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è fondato e viene accolto, con accertamento dello status di cittadine italiane di IC e YN . Controparte_1 Parte_1
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
IC SP DA , nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, residente in CP_1 avenida Jarbas de Carvalho, 1143, apto 104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ/Brasile,
C.P.F. ; C.F._1
, nata a [...] - MG Brasile, il 05/09/1971, residente in [...]Parte_1
Turmalina 235, apto 401, Iguaçu, Ipatinga - MG Brasile, CPF , C.F._2
conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Bologna, 26 novembre 2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Pappalettera, all'esito dell'udienza del 25/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8881/2023 promossa da:
, nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, residente in Controparte_1 avenida Jarbas de Carvalho, 1143, apto 104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ/Brasile, C.P.F. ; C.F._1
, nata a [...] - MG Brasile, il 05/09/1971, residente in [...]Parte_1 Turmalina 235, apto 401, Iguaçu, Ipatinga - MG Brasile, CPF , C.F._2 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Valerio Piccolo (C.F. ) e dall'avv. Paola C.F._3 Rinaldi (C.F. ) presso il cui studio in Milano, Corso Concordia 8 sono C.F._4 elettivamente domiciliate
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni delle ricorrenti come precisate nelle note depositate il 18/11/2025, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 25/11/25:
«Con le presenti note la difesa dei ricorrenti si richiama integralmente al contenuto del ricorso e della documentazione depositata. -Si da atto che si è provveduto alla notifica via PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, depositando in atti la prova della relativa notifica al CP_2 convenuto e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. -Alla data delle presenti note il CP_2 convenuto non appare costituito nonostante rituale notifica a mezzo PEC depositata in atti, pertanto in caso di costituzione tardiva ci si riserva di replicare. Si chiede pertanto di accogliere le conclusioni di cui al ricorso. Con osservanza »
MOTIVI
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 30/06/2023 IC SP DA e CP_1 [...]
, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, Parte_1 deducendo di essere discendenti dirette della sig.ra cittadina italiana, nata il Persona_1
19/01/1887 a EN (FE), emigrata in Brasile senza essersi mai naturalizzata brasiliana.
A sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno ulteriormente allegato che « Persona_1 emigrava in Brasile ove in data 31/12/1910 contraeva matrimonio con il sig. Controparte_3
, nato a [...] il [...], figlio di e ,
[...] Persona_2 Parte_2 come comprovato dal certificato di nascita rilasciato dal Comune di San Mauro Forte (MT) (v. doc. 2), come risulta da atto di matrimonio apostillato e tradotto (v. doc. 3). Mentre risulta che
[...]
ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (v. doc. 4), Controparte_3 al contrario risulta che non ha mai rinunciato alla sua cittadinanza italiana, come Persona_1 comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione che si produce con traduzione e apostille (v. doc. 5). Il sig. risulta deceduto in Brasile in data 08/09/1969, come Controparte_3 risulta dal certificato di morte (v. doc. 6). Dalla loro unione coniugale nascevano due figli A-B ed in particolare: A) , nata a [...] il [...], come risulta da atto Persona_3 di nascita apostillato e tradotto (v. doc. 7) e successivamente deceduta in Brasile in data 14/12/2005
(v. doc. 8). In data 04/01/1962 contraeva matrimonio con , Persona_3 Persona_4 come risulta da atto di matrimonio (v. doc. 9). Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente A1)
, nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, come risulta da Controparte_1 certificato di nascita (c. doc. 10). La stessa risulta coniugata con Persona_5 mantenendo lo stesso cognome da nubile, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 11). B)
, nato a [...] - RJ Brasile, in data 20/09/1915, come risulta da certificato di Parte_3 nascita che si produce (v. doc. 12). Lo stesso contraeva matrimonio in data 03/10/1945 con
[...]
, come risulta da certificato di matrimonio (v. doc. 13).
8. Dalla loro unione Persona_6 coniugale nasceva , nato a [...] - MG Brasile, il 12/03/1946, come risulta da Persona_7 certificato di nascita (v. doc. 14). Lo stesso contraeva matrimonio in data 13/03/1971 con Persona_8
, come risulta da certificato di matrimonio che si produce (v. doc. 15). Dalla loro unione
[...] coniugale nasceva la ricorrente , nata a [...] - MG Brasile, il Parte_1
05/09/1971, come risulta da certificato di nascita (v. doc. 16)».
Fissata la prima udienza nel giorno 22/04/25, è stata effettuata regolare notificazione via PEC all'Avvocatura dello Stato di Bologna il giorno 10/02/25, senza che l'Amministrazione si sia costituita, sì che è dichiarata contumace.
È stata eseguita, in data 10/02/25, la comunicazione degli atti al PM, che non ha preso conclusioni.
A seguito di successivi rinvii, il fascicolo è pervenuto all'odierno giudicante, essendo stato emesso nelle more dal Presidente del Tribunale il decreto n. 80 con cui è stata disposta l'applicazione alla
Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026 e l'assegnazione, con successivo pagina 2 di 7 decreto n. 83, di 346 fascicoli con oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo.
Solo la parte ricorrente ha depositato in data 18/11/25 note scritte in segno di partecipazione all'udienza del 25/11/25, recanti le conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita della loro ava, cittadina italiana, è quello di
EN (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
Le ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentate da difensori nominati con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordando che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività pagina 3 di 7 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015), si osserva che le procure alle liti, depositate sub doc. A e B in allegato al ricorso, appaiono essere state rilasciate, complete di traduzione a lato e autenticate, previa identificazione delle conferenti, da notai abilitati in Brasile ( notas) per la redazione e la Persona_9 formalizzazione di atti e contratti tra privati, con potere di attribuire loro autenticità e pubblica fede, nonché munite di apostille.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie le ricorrenti hanno altresì dimostrato di aver inoltrato richiesta di riconoscimento della loro cittadinanza italiana al consolato italiano di Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a mezzo mail
(v. doc. 18-19) e hanno allegato di non aver ricevuto alcuna risposta e di non essere state inserite in pagina 4 di 7 alcuna lista d'attesa, seppure con prognosi di evasione dell'istanza in un tempo dell'ordine anche di oltre 10 anni.
Tuttavia, esaminati i documenti 18 e 19 se ne verifica l'inconferenza, posto che le istanze sono state presentate solo alcuni giorni prima del deposito del ricorso, sicché nulla può inferirsi dalla loro mancata evasione.
Resta, invece, fondato il rilievo che, notoriamente, i tempi di attesa in Brasile per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa superano di svariati anni quello stabilito in 730 giorni dall'art. 3 del D.P.R. N. 362/1994 per la conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dalla cittadina italiana sopra indicata, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
Anche se il documento 5, indicato come certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1 non risulta tra i documenti depositati, deve tenersi conto del fatto che, non essendosi l'Amministrazione costituita, non vi è stata alcuna contestazione della circostanza della mancata naturalizzazione brasiliana, ricordandosi, altresì, che, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso e,
d'altra parte, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 87/1975, neppure può predicarsi la perdita della cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino Persona_1 brasiliano.
Si consideri, più in generale, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia a sezioni unite n.25317 del
2022, ha rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali,
e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che
«la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché
«la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana pagina 5 di 7 non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento»
(Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Le ricorrenti hanno anche evidenziato che «la cittadinanza italiana di e dei suoi Persona_1 discendenti è già stata riconosciuta con ordinanza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e allegata al presente atto sub doc. 17. In tale ordinanza, cui ci si riporta integralmente, è ricostruita con precisione la genealogia e la storia della famiglia ed è stato riconosciuta la Persona_10 cittadinanza italiana dei discendenti di come le ricorrenti odierne». Si tratta Persona_1 dell'ordinanza 19/01/22 del Tribunale di Roma, giudice Antonella Di Tullio, resa a decisione del giudizio RG 42625/2018.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è fondato e viene accolto, con accertamento dello status di cittadine italiane di IC e YN . Controparte_1 Parte_1
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
IC SP DA , nata a [...] - RJ/Brasile, il 13/10/1962, residente in CP_1 avenida Jarbas de Carvalho, 1143, apto 104, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ/Brasile,
C.P.F. ; C.F._1
, nata a [...] - MG Brasile, il 05/09/1971, residente in [...]Parte_1
Turmalina 235, apto 401, Iguaçu, Ipatinga - MG Brasile, CPF , C.F._2
conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Bologna, 26 novembre 2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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